Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 646/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Federica Montanari)
e
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Federica Montanari)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
17/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Bagnara Calabra (RC) in data 10.08.2019, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 17, Parte II, serie A, anno 2019;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Bagnara Calabra (RC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Entrambi i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le minori e vengono affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
con collocamento presso la madre IG.ra ; Parte_1
3) La casa familiare sarà assegnata alla IG.ra affinchè ci viva unitamente Parte_1
alle figlie minori e con espresso impegno della stessa ad intestarsi per intero il contratto di affitto entro il mese di gennaio 2026.
4) Le utenze della casa familiare, già intestate alla IG.ra , saranno integralmente a Parte_1
carico della stessa.
5) Il IG. , compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà vedere e tenere Parte_2 con sé le figlie minori un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, con riconsegna presso l'abitazione della madre entro le 21.00.
Inoltre, il IG. , fino a quando non reperirà un'abitazione adeguata anche alle Parte_2
minori, terrà le figlie tutti i sabati dalla mattina fino alle 22.00. Nel caso in cui abbia il turno di lavoro, dovrà comunicarlo tempestivamente alla IG.ra affinchè la stessa possa Parte_1
organizzarsi per la gestione delle figlie.
Dal momento in cui il IG. reperirà un'abitazione adeguata anche alle figlie Parte_2
minori, oltre al pomeriggio durante la settimana, il padre potrà tenere le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdi pomeriggio fino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21.00.
6) Per quanto riguarda le Festività e le vacanze estive: poiché la IG.ra Parte_1
non ha alcun parente a Ravenna, essendo la sua famiglia di origine residente n Calabria, la stessa potrà recarsi ogni anno, sia durante i mesi di luglio e agosto che durante le festività natalizie, in Calabria insieme alle figlie, fino al raggiungimento dei 14 anni delle stesse. Il IG,
, per contro, potrà stare con le figlie durante i giorni di ferie e/o i giorni festivi, Pt_2
raggiungendole in Calabria. Dal quattordicesimo anno di età delle figlie, le stesse potranno decidere con quale modalità trascorrere le festività natalizie e le vacanze estive e quindi come alternare i periodi di festa e feriali con i genitori.
7) Nel caso in cui, la IG.ra decida di non recarsi in Calabria, fermo Parte_1
restando il calendario settimanale, le figlie potranno trascorrere con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di
Santo Stefano, nonché il giorno di Capodanno con quello del Primo dell'Anno. Il giorno della
Befana sarà trascorso alternativamente con ciascun genitore.
8) Per quanto riguarda le vacanze estive, nel caso in cui la IG.ra non si Parte_1
rechi in Calabria, ciascun genitore potrà trascorre con le figlie, due settimane, anche non consecutive. Il IG. dovrà comunicare, tempestivamente, alla IG.ra le due Pt_2 Parte_1
settimane di ferie che intende trascorrere con le figlie.
9) E' fatto divieto per ciascuno genitore, portare le figlie all'estero, senza il previo consenso scritto dell'altro genitore. Le spese per le eventuali vacanze con il genitore, saranno integralmente a carico dello stesso.
10) Il IG. provvederà, quale contributo al mantenimento delle figlie, a Parte_2 versare, fino al mese di dicembre 2025, compreso, la somma di € 900,00 del canone di locazione, ciò al fine di consentire alla IG.ra di mutare il proprio contratto di lavoro Parte_1
da part – time a tempo pieno e potersi intestare interamente il contratto di affitto, o reperire altro contratto di locazione.
11) Dal mese di gennaio 2026, quando la IG.ra dovrà essersi intestata il contratto Parte_1
di affitto, il IG. cesserà di versare l'importo di € 900,00 di cui sopra e verserà Parte_2
alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori e Parte_1 Per_1 Per_2 la somma di € 300,00 mensile per ciascuna figlia (e così in totale 600,00 €), rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra . Parte_1
12) Le spese straordinarie, ivi comprese le spese relative alla mensa scolastica, CRE estivi, i libri di testo, le tasse scolastiche e tutte le altre spese inerenti attività sportive e/o extrascolastiche eventualmente praticate dalle minori e nonché le spese mediche, Per_1 Per_2
da individuarsi anche in base al Protocollo IGlato dal Tribunale di Ravenna, saranno suddivise al 50% tra i genitori a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
13) Il rimborso del 50% delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 15 giorni dalla spesa, previa esibizione della ricevuta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa.
14) La IG.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico relativo alle figlie. Parte_1
15) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento reciproco, essendo gli stessi da ritenersi economicamente autosufficienti.
16) I coniugi si impegnano a rispettarsi reciprocamente, a rispettare gli spazi e gli ambiti personali l'uno dell'altro ed a collaborare tra loro nell'interesse delle figlie minori.
17) I coniugi dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali tra di loro corse ed intercorse e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro e di aver così definito ogni ulteriore questione economica, diversa da quelle espressamente stabilite con il presente ricorso.
18) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi con la massima trasparenza tutto ciò che attiene la vita di e senza delegare le figlie ed evitando di coinvolgerle Per_1 Per_2
personalmente, le quali, pertanto, dovranno restare estranee a dinamiche che devono essere assunte esclusivamente dai genitori;
19) Spese di lite compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi