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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/05/2024, n. 8040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8040 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 24926/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24926/2017 promossa da:
NTS ¿ (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO DOMENICANTONIO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CAVALLARO DOMENICANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
CAVALLARO DOMENICANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLARO DOMENICANTONIO
(C.F. ). Parte_3 C.F._2
IM BO (IN PROPRIO) (C.F. ). C.F._3
C.F. . Parte_4 C.F._4
OPPONENTI / ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FILESI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A 00192
ROMA presso il difensore avv. FILESI MARCO pagina 1 di 6 OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato dalla L. 2009 /69) stanti ragioni di opportuna sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali telematici.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusive delle parti;
richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU, sulle quali si è incentrata l'attività istruttoria dell'odierno giudizio;
considerato che
è emersa l'integrale autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti;
considerato che
l'eccepita nullità delle clausole fideiussorie non è condivisibile, neppure in senso parziale, non applicandosi nel caso in esame la normativa attinente al Codice del Consumo ed alla conseguente necessaria declaratoria di nullità delle clausole apposte al contratto per finalità di protezione dei fideiubenti, atteso che la prestazione della garanzia è stata prevista in favore di una società di capitali;
considerato che
quindi nella materia in esame non si applica la disciplina del consumatore che è colui che si presta alla stipula del contratto in quantità di persona fisica e per ottenere il beneficio di una pattuizione per un bene di consumo e non attinente all'esercizio della propria attività economica societaria, quindi professionale / di lucro (stando alla definizione di consumatore ed alla distinzione di questo dal professionista ai sensi del Codice del Consumo); posto ciò, ai fideiussori si applicano le norme relative alla prestazione della fideiussione ordinaria, quale prestazione accessoria a quella principale della essendo del tutto regolari e legittime, incluse quelle che hanno previsto la somma a titolo di penale;
ciò è a dirsi anche con riferimento alle c. d. clausole di deroga del regime delle eccezioni di garanzia.
Ne consegue che deve essere respinta anche questa ulteriore eccezione sollevata dagli opponenti unita a quella della contestazione della autenticità della sottoscrizione che la consulenza tecnica di Ufficio espletata ha confutato senza pagina 3 di 6 ombra di smentite.
Posto ciò, si osserva:
1) con riferimento ai rilievi di natura preliminare sollevati, e precisamente al difetto di jus postulandi, l'eccezione non è condivisibile e va respinta in quanto, ai fini che interessano, è importante che la procura sia conferita in data antecedente alla richiesta del decreto ingiuntivo (del 02.01.2017), ed il fatto che sia stata conferita da parte della alla data del 2015 nulla CP_3
rileva atteso che l'esercizio di nomina di avvocati rimesso alla scelta della mandataria è legittima e rimessa alla facoltà della società mandante;
2) con riferimento poi alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, non corrisponde al vero che la cessione sia stata comunicata ad poiché CP_3
non è stata allegata agli atti la copia della ricevuta attestante l'invio e la regolare ricezione da parte dell'Istituto Bancario, odierna opposta, della cessione;
né poi risulta che vi sia stato il consenso della parte ceduta. Allo stesso modo, la richiesta di subentro proveniente dalla società Immobiliare e diretta ad non risulta essere stata portata a diretta conoscenza di CP_3
mancando anche qui la prova dell'invio e della ricezione al CP_3
destinatario;
3) nel merito, ricorre nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 1406 CC, relativa alla cessione del contratto, con la conseguenza che l'avvenuta cessione in favore di un soggetto terzo non può essere positivamente opposta alla società proprio a mente della disposizione in esame ed anche CP_3
perché esclusa espressamente dal contratto di leasing;
4) inoltre, i pagamenti asseritamente riconducibili alla cessionaria, la società
sono privi di causale e privi di riferimento oggettivo alla Parte_5
società cessionaria, difettando la menzione della causale e quindi la pagina 4 di 6 riferibilità al rapporto dedotto nel giudizio odierno oltre a non coincidere quanto all'importo con quello che la parte opponente asserisce essere stato versato dalla cessionaria e che sarebbe imputabile al dovuto in relazione contratto di leasing;
5) sui mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio e ribaditi in sede di comparsa conclusionale, in particolare la CTU contabile e poi la richiesta di chiarimenti al CTU grafologo, va reiterato il provvedimento di rigetto della prima e va respinta la richiesta nei confronti della seconda istanza istruttoria;
6) vale la pena puntualizzare che l'espletamento della CTU contabile deve considerarsi non ammissibile in quanto di natura esplorativa ed inutile ai fini della decisione atteso che i fideiubenti non possono sollevare eccezioni attinenti alla validità / invalidità del contratto per effetto della sottoscrizione delle clausole in deroga sul punto;
come già fatto rilevare, la disciplina della tutela consumieristica non può adattarsi al caso in esame e non può essere considerata ai fini della soluzione della presente lite;
7) con riferimento alla richiesta di sottoporre il CTU contabile ai chiarimenti, in primo luogo va detto che al saggio grafico si sono sottratti tutti gli opponenti ad eccezione del sig. il che vuol dire che le risultanze della Persona_1
CTU sono certamente a lui opponibili, ma la circostanza che gli altri opponenti si sono sottratti all'accertamento, comporta che il disconoscimento non opera nei loro confronti e quindi alcuna valida contestazione può loro essere riferibile;
ed in secondo luogo, la richiesta è generica non essendo state indicate le ragioni della riconvocazione del CTU.
Da quanto sin qui considerato, l'opposizione deve essere respinte ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto pagina 5 di 6 del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3442/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 09.02.2017;
2) Condanna altresì gli opponenti, la società Controparte_4
ed i fideiussori nella rispettiva qualità ed in solido tra loro, a
[...]
rimborsare alla parte opposta, la società e per essa alla CP_1
mandataria la società le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali;
3) Spese della CTU grafologica a carico della parte soccombente integralmente e definitivamente.
ROMA, 07.05.2024
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24926/2017 promossa da:
NTS ¿ (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO DOMENICANTONIO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CAVALLARO DOMENICANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
CAVALLARO DOMENICANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLARO DOMENICANTONIO
(C.F. ). Parte_3 C.F._2
IM BO (IN PROPRIO) (C.F. ). C.F._3
C.F. . Parte_4 C.F._4
OPPONENTI / ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FILESI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A 00192
ROMA presso il difensore avv. FILESI MARCO pagina 1 di 6 OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato dalla L. 2009 /69) stanti ragioni di opportuna sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali telematici.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusive delle parti;
richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU, sulle quali si è incentrata l'attività istruttoria dell'odierno giudizio;
considerato che
è emersa l'integrale autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti;
considerato che
l'eccepita nullità delle clausole fideiussorie non è condivisibile, neppure in senso parziale, non applicandosi nel caso in esame la normativa attinente al Codice del Consumo ed alla conseguente necessaria declaratoria di nullità delle clausole apposte al contratto per finalità di protezione dei fideiubenti, atteso che la prestazione della garanzia è stata prevista in favore di una società di capitali;
considerato che
quindi nella materia in esame non si applica la disciplina del consumatore che è colui che si presta alla stipula del contratto in quantità di persona fisica e per ottenere il beneficio di una pattuizione per un bene di consumo e non attinente all'esercizio della propria attività economica societaria, quindi professionale / di lucro (stando alla definizione di consumatore ed alla distinzione di questo dal professionista ai sensi del Codice del Consumo); posto ciò, ai fideiussori si applicano le norme relative alla prestazione della fideiussione ordinaria, quale prestazione accessoria a quella principale della essendo del tutto regolari e legittime, incluse quelle che hanno previsto la somma a titolo di penale;
ciò è a dirsi anche con riferimento alle c. d. clausole di deroga del regime delle eccezioni di garanzia.
Ne consegue che deve essere respinta anche questa ulteriore eccezione sollevata dagli opponenti unita a quella della contestazione della autenticità della sottoscrizione che la consulenza tecnica di Ufficio espletata ha confutato senza pagina 3 di 6 ombra di smentite.
Posto ciò, si osserva:
1) con riferimento ai rilievi di natura preliminare sollevati, e precisamente al difetto di jus postulandi, l'eccezione non è condivisibile e va respinta in quanto, ai fini che interessano, è importante che la procura sia conferita in data antecedente alla richiesta del decreto ingiuntivo (del 02.01.2017), ed il fatto che sia stata conferita da parte della alla data del 2015 nulla CP_3
rileva atteso che l'esercizio di nomina di avvocati rimesso alla scelta della mandataria è legittima e rimessa alla facoltà della società mandante;
2) con riferimento poi alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, non corrisponde al vero che la cessione sia stata comunicata ad poiché CP_3
non è stata allegata agli atti la copia della ricevuta attestante l'invio e la regolare ricezione da parte dell'Istituto Bancario, odierna opposta, della cessione;
né poi risulta che vi sia stato il consenso della parte ceduta. Allo stesso modo, la richiesta di subentro proveniente dalla società Immobiliare e diretta ad non risulta essere stata portata a diretta conoscenza di CP_3
mancando anche qui la prova dell'invio e della ricezione al CP_3
destinatario;
3) nel merito, ricorre nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 1406 CC, relativa alla cessione del contratto, con la conseguenza che l'avvenuta cessione in favore di un soggetto terzo non può essere positivamente opposta alla società proprio a mente della disposizione in esame ed anche CP_3
perché esclusa espressamente dal contratto di leasing;
4) inoltre, i pagamenti asseritamente riconducibili alla cessionaria, la società
sono privi di causale e privi di riferimento oggettivo alla Parte_5
società cessionaria, difettando la menzione della causale e quindi la pagina 4 di 6 riferibilità al rapporto dedotto nel giudizio odierno oltre a non coincidere quanto all'importo con quello che la parte opponente asserisce essere stato versato dalla cessionaria e che sarebbe imputabile al dovuto in relazione contratto di leasing;
5) sui mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio e ribaditi in sede di comparsa conclusionale, in particolare la CTU contabile e poi la richiesta di chiarimenti al CTU grafologo, va reiterato il provvedimento di rigetto della prima e va respinta la richiesta nei confronti della seconda istanza istruttoria;
6) vale la pena puntualizzare che l'espletamento della CTU contabile deve considerarsi non ammissibile in quanto di natura esplorativa ed inutile ai fini della decisione atteso che i fideiubenti non possono sollevare eccezioni attinenti alla validità / invalidità del contratto per effetto della sottoscrizione delle clausole in deroga sul punto;
come già fatto rilevare, la disciplina della tutela consumieristica non può adattarsi al caso in esame e non può essere considerata ai fini della soluzione della presente lite;
7) con riferimento alla richiesta di sottoporre il CTU contabile ai chiarimenti, in primo luogo va detto che al saggio grafico si sono sottratti tutti gli opponenti ad eccezione del sig. il che vuol dire che le risultanze della Persona_1
CTU sono certamente a lui opponibili, ma la circostanza che gli altri opponenti si sono sottratti all'accertamento, comporta che il disconoscimento non opera nei loro confronti e quindi alcuna valida contestazione può loro essere riferibile;
ed in secondo luogo, la richiesta è generica non essendo state indicate le ragioni della riconvocazione del CTU.
Da quanto sin qui considerato, l'opposizione deve essere respinte ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto pagina 5 di 6 del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3442/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 09.02.2017;
2) Condanna altresì gli opponenti, la società Controparte_4
ed i fideiussori nella rispettiva qualità ed in solido tra loro, a
[...]
rimborsare alla parte opposta, la società e per essa alla CP_1
mandataria la società le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali;
3) Spese della CTU grafologica a carico della parte soccombente integralmente e definitivamente.
ROMA, 07.05.2024
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6