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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3910/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3910/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniela Nocilla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.3.1982, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Scrofani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai pagina 1 di 4 sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13.11.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
29.7.2012) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la casa materna e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno nel senso di due pomeriggi alla settimana, nonché la previsione dell'obbligo in capo all'ex compagno di versarle la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'Assegno Unico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia dell'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, nonché alla integrale percezione da parte della madre dell'Assegno Unico.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dall'ex compagna e domandava disporsi una più dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare alla la somma mensile di euro Pt_1
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., il Giudice, dopo avere esaminato le richieste delle parti e la documentazione allegata, proponeva di conciliare la lite nei termini che seguono:
“affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, obbligo in capo a di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 220,00 a titolo di mantenimento del figlio
pagina 2 di 4 minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda
(13.11.2024) e l'Assegno Unico – attualmente ammontante ad euro 200,00 totali - verrà dall'Inps interamente corrisposto alla IG . Le visite padre-figlio vengono Pt_1 rimesse a liberi accordi tra le parti, come avviene tutt'oggi, prevedendo una alternanza delle festività natalizie e pasquali negli anni, e il compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Spese di lite interamente compensate”.
Dopo una breve interlocuzione con i loro difensori, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ed il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni formulate nella proposta conciliativa del giudice all'udienza del 15.7.2025
e accettate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una Per_1 effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti al figlio minore concordate all'udienza del 15.7.2025 e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
pagina 3 di 4 il 17/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3910/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniela Nocilla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.3.1982, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Scrofani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai pagina 1 di 4 sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13.11.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla quale nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1
29.7.2012) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 bis e ss. c.c., a questo Tribunale la pronuncia dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la casa materna e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno nel senso di due pomeriggi alla settimana, nonché la previsione dell'obbligo in capo all'ex compagno di versarle la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'Assegno Unico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia dell'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, nonché alla integrale percezione da parte della madre dell'Assegno Unico.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dall'ex compagna e domandava disporsi una più dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare alla la somma mensile di euro Pt_1
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., il Giudice, dopo avere esaminato le richieste delle parti e la documentazione allegata, proponeva di conciliare la lite nei termini che seguono:
“affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, obbligo in capo a di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 220,00 a titolo di mantenimento del figlio
pagina 2 di 4 minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda
(13.11.2024) e l'Assegno Unico – attualmente ammontante ad euro 200,00 totali - verrà dall'Inps interamente corrisposto alla IG . Le visite padre-figlio vengono Pt_1 rimesse a liberi accordi tra le parti, come avviene tutt'oggi, prevedendo una alternanza delle festività natalizie e pasquali negli anni, e il compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Spese di lite interamente compensate”.
Dopo una breve interlocuzione con i loro difensori, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ed il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Le condizioni formulate nella proposta conciliativa del giudice all'udienza del 15.7.2025
e accettate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una Per_1 effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.: omologa le condizioni inerenti al figlio minore concordate all'udienza del 15.7.2025 e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
pagina 3 di 4 il 17/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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