Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 26.03.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui al 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1474/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nella qualità di erede di , nato il [...] Parte_1 Persona_1 ad Afragola (NA) e deceduto il 19.02.2018, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Crispo Gennaro presso il quale elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Alessandro Funari
Resistente
NONCHE'
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e , tutti nella CP_5 Controparte_6 Controparte_7 qualità di eredi di , nato il [...] ad [...] e deceduto il Persona_1
19.02.2018
Litisconsorti contumaci
1
Con ricorso depositato in data 28.02.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente in epigrafe, dopo la rituale contestazione le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dal de cuius al fine di ottenere il riconoscimento del Persona_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di AT , ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (03.03.2015). Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_8 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del 07.07.2021 questo Giudice, ritenuta la necessità, onerava parte ricorrente al deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione al numero ed alla identità degli eredi di , rinviando a tal fine all'udienza del 22.12.2021. Persona_1
A tale udienza, esaminata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'identità degli eredi e rilevata la presenza di altri eredi, oltre alla ricorrente, non costituiti in giudizio, si disponeva l' integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non costituiti , Controparte_2
, , , , , mediante Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 notifica, a cura della ricorrente, nei termini di legge, del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza, della memoria di costituzione del convenuto e di tutti i verbali di causa, rinviando a tale scopo alla udienza del 25.5.2022. Nonostante la regolarità della notifica nei confronti degli altri eredi (v.si ricorso notificato agli atti del fascicolo telematico), nessun'altro erede si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, , il solo difensore della ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta nei confronti dei difensori, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione. Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di AT obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
Parte ricorrente ha infatti contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di AT, formulando doglianza sulla legittimità della consulenza della quale non veniva inviata alcuna
2 bozza prima del deposito definitivo, e lamentando la sottovalutazione del complesso quadro patologico di cui era affetto il de cuius, facendo rilevare che la certificazione medica in atti lo definiva non ambulabile né trasportabile.
In particolare, l'odierna ricorrente sostiene la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento sin dal momento della domanda amministrativa (03.03.2015), data in cui il quadro morboso complessivo del defunto era già asseritamente compromesso, lamentando, inoltre, l'eccessivo lasso di tempo trascorso dalla data della visita del ctu in sede di atp, al deposito della perizia, nonché la mancata trasmissione della bozza dell'elaborato peritale. Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott.ssa . Persona_2
Ed invero, come eccepito da parte ricorrente, non vi è prova che il Ctu nominato in fase di atp abbia provveduto ad inviare al ricorrente la bozza dell'elaborato (v.si consulenza e relativi allegati fasc. atp RG 6519/2016.), con conseguente fondatezza della eccezione di parte ricorrente ed, in ogni caso, parte ricorrente ha contestato anche nel merito le conclusioni del ctu. Ebbene, la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase di giudizio ha affermato che sussisteva in capo al de cuius il requisito sanitario per la Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 08.09.2016. Ed invero il c.t.u. nominato, dott.ssa , afferma che il de cuius era effetto da: Per_2
“obesità di 2° grado, insufficienza venosa arti inferiori, cardiopatia ischemica trattata con angioplastica più STENT, OSAS con necessità di CPAP che non praticava per le difficoltà ad adattarsi alla mascherina, iniziale decadimento cognitivo, bronchite cronica, ipoacusia nettamente più accentuata all'orecchio destro”, precisando che “si tratta di patologie, ancorché molte di loro suscettibili nel breve periodo di fasi di relativo miglioramento e di peggioramento, comunque destinate ad aggravarsi con il passare del tempo. Dalla lettura della documentazione non emerge, almeno per l'entità delle patologie in una prima fase, un quadro morboso, anche complessivamente considerato, in grado di compromettere l'autonomia al punto tale da realizzare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. Come già anticipato, però, nel periodo di circa tre anni trascorsi tra la domanda e l'exitus il quadro clinico è andato via via peggiorando. Credo che il punto di svolta tra la sola difficoltà grave 100% e l'indennità di accompagnamento possa considerarsi il certificato del 08/09/2016 che descrive un diabete in trattamento insulinico, una psoriasi e la possibilità di deambulare unicamente in ambiente domestico.” (elaborato peritale in atti). Conclude, pertanto, il c.t.u. affermando che “è ragionevole ritenere che le infermità suddette si siano progressivamente aggravate nel corso dei quasi tre anni intercorsi tra la domanda e l'exitus e che a decorrere dal 08/09/2016 e fino al momento del decesso si siano realizzati, oltre ai requisiti necessari per il riconoscimento della difficoltà grave 100%, anche quelli richiesti per l'indennità di accompagnamento.” Orbene, gli stati patologici del de cuius sono quelli accertati dal c.t.u., dott.ssa , ed indicati Per_2 dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Il c.t.u. dott.ssa ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali, le Per_2 patologie di cui risultava essere affetto il de cuius. Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente e diffusamente motivate. Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della c.t.u.
3 In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2016 e sino al decesso di occorso il 19.02.2018. Persona_1
Resta da dire, infine, della domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei. Tale domanda non può trovare accoglimento. Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di AT che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio - sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione. Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. (Cass. n. 6085/2014). Le spese di lite della fase di atp, stante il riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ed assai prossima a quella di deposito del ricorso di atp (26.10.2016) vanno interamente compensante tra le parti. Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano CP_1 come da dispositivo. Pone le spese di Ctu, redatta in fase di AT e nel presente giudizio, come liquidate con separati decreti, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2016 e sino al decesso di (19.02.2018); Persona_1
- Compensa le spese di lite di lite della fase di AT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione CP_1 che si liquidano in complessivi € 2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di AT ed in sede di opposizione, come liquidate in separati decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi. Nola, 29.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Filomena Naldi
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