Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1854/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO.SS Maria Laura Amato Presidente
DO. Giuseppe Gennari Giudice relatore
DO.SS Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promoSS con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/02/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. RINALDI CATERINA, presso il cui studio sito in Firenze, viale Petrarca, n. 24 è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. SCARCIA MARIA GRAZIA, presso il cui studio sito in Via Vallazze 84,
Milano è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nata a [...] in data [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.02.2025
FATTO
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1. verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre, e per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della steSS.
2. , che ad oggi ha 13 anni, attualmente frequenta il padre ogni qualvolta ne faccia richiesta, Per_1 previo accordo tra i genitori che si adoperano per assecondare la volontà della minore. In ogni caso, Il SI. potrà tenere con sé indicativamente la figlia ogni mercoledì, salvo diverso Parte_2 Per_1 accordo delle parti, tenendo conto delle esigenze e delle attività svolte da , come fatto sin Per_1 d'ora. Entrambi i genitori si impegnano a garantire occasioni e momenti di incontro padre e figlia, nell'esclusivo interesse preminente della minore.
3. il SI. contribuirà al mantenimento della figlia versando a titolo di Parte_2 Per_1 mantenimento l'importo di € 330,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario. I coniugi espreSSmente convengono che la somma è comprensiva oltre che del mantenimento, anche di retta scolastica/mensa a seconda della scuola prescelta pubblica o privata, corso di piano (o un'altra attività sportiva e/o extrascolastica), corso di lingua straniera, gite (per un importo annuale di € 80,00) e corredo scolastico.
4. Il SI. rinuncia alla propria quota di assegno unico per la figlia che verrà percepito Parte_2 integralmente dalla SI.ra . PT
5. il SI. si impegna al pagamento del canone del cellulare di il cui costo pari ad Parte_2 Per_1
16,98 €/mese dovrà essere rifuso dalla SI.ra . L'importo potrà eventualmente essere detratto PT dalla somma di € 330,00 mensili. Il signor dovrà chiaramente fornire prova dell'avvenuto Parte_2 pagamento della somma di € 16,98 nei termini previsti per le spese straordinarie. La SI.ra PT sarà legittimata a chiedere la risoluzione di detto rapporto di canone e riaprirne uno nuovo a suo nome.
6. per quanto riguarda l'indennità a titolo di DSA percepita da pari ad € 343,66 mensili con Per_1 scadenza Gennaio 2025, eventualmente rinnovabile a seguito di nuova visita medico legale le parti convengono che dovrà essere gestito secondo tale modalità: e) da detto importo verranno detratte tutte le spese inerenti il trattamento del DSA di , ovvero Per_1 gli interventi curativi e riabilitativi ad esempio le spese per prestazioni di medici specialisti, psicologi che si occupano del supporto di nell'ambito del DSA, logopedisti, tutor didattici che aiutino Per_1 la bambina con i compiti a casa, le sessioni di metodo di studio, spese di trasporto per le terapie, oltre al materiale scolastico connesso e funzionale per tale patologia, e in via eccezionale per accordo delle parti il Tablet acquistato nel mese di Febbraio 2024, pur non essendo quest'ultimo esclusivo strumento di DSA. f) Nel caso in cui l'indennità mensile non fosse sufficiente a coprire i suddetti importi, verrà utilizzato il residuo che ad oggi risulta ricoverato sul conto corrente n. [...] intestato a Persona_1 g) In caso di incapienza del suddetto conto ciascun coniuge contribuirà per la parte eccedente nella misura del 50%
Pagina 2 h) Sono espreSSmente escluse dall'indennità percepita da a titolo di DSA – e verranno Per_1 corrisposte per il 50% da ciascun genitore, le ulteriori spese di psicoterapia, oggi effettuata dalla DO.SS . Persona_2 3. Entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese non preventivabili indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che si richiamano integralmente (escluse quelle già indicate ai punti 3/6). Mensilmente, ogni genitore comunicherà all'altro l'entità delle spese straordinarie effettuate. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie, concordate, condivise e documentate, dovrà essere effettuato alla parte che le ha anticipate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra. La SI.ra , fornirà un'adeguata rendicontazione anche per l'indennità percepita a nome di PT
, fornendo l'estratto conto di cui al punto 6b Per_1
8. le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9. le spese della presente modifica sono compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti poSS essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della steSS (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita N. 680/2017
R.G.N.R. concluso in data 14.12.2017, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data
18.01.2018:
1) provvede in conformità condizioni concordate dalle parti, come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
DO. Giuseppe Gennari dott.SS Maria Laura Amato
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