Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 208
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per omessa considerazione e violazione dell'art. 36 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)

    La Corte di Cassazione ha statuito che i beni del fondo di investimento sono una porzione separata della SGR, sicché l'Imu è di sua competenza poiché quest'ultima è formalmente intestataria degli immobili. La SGR è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato e l'unico soggetto titolare della legittimazione processuale passiva.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata pronuncia sull'assenza di legittimazione del soggetto ricevente e conseguente violazione degli artt. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c., in merito al vizio di notifica

    La Corte di Cassazione ha statuito che i beni del fondo di investimento sono una porzione separata della SGR, sicché l'Imu è di sua competenza poiché quest'ultima è formalmente intestataria degli immobili. La SGR è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato e l'unico soggetto titolare della legittimazione processuale passiva. Il conferimento del ramo d'azienda non libera l'alienante dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo consenso dei creditori, e aggiunge l'obbligazione solidale della società cessionaria/conferitaria per il pregresso debito IMU.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza che non avrebbe considerato gli atti di annullamento in autotutela emessi dai Comuni e dall'Amministrazione finanziaria e le sentenze favorevoli alla società appellante

    La Corte di Cassazione ha statuito che i beni del fondo di investimento sono una porzione separata della SGR, sicché l'Imu è di sua competenza poiché quest'ultima è formalmente intestataria degli immobili. La SGR è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato e l'unico soggetto titolare della legittimazione processuale passiva. Il conferimento del ramo d'azienda non libera l'alienante dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo consenso dei creditori, e aggiunge l'obbligazione solidale della società cessionaria/conferitaria per il pregresso debito IMU.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 208
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo