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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2022 depositato il 28/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione Legale Rappr.nte Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Benedetto Del Tronto - Viale Alcide De Gasperi 124 63074 San Benedetto Del Tronto AP
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 11/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4743 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 spa in liquidazione ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dal Comune di San Benedetto del Tronto, avente ad oggetto l'Imposta Municipale unica
(IMU) per l'anno 2015 relativa ad ad alcuni fabbricati posseduti dalla detta società nel Comune di San
Benedetto del Tronto.
La società contribuente aveva dedotto di non essere proprietaria di detti immobili, appartenenti al fondo comune di investimento immobiliare denominato Fondo Orizzonte, e da essa gestiti dal 21 gennaio 2005 al 29 febbraio 2016, quando con atto pubblico di conferimento aveva trasferito a Società_1 S.p.A. il proprio ramo d'azienda afferente la gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare.
La Commissione Tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha rigettato il ricorso.
La società contribuente ha impugnato la pronuncia prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva;
si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso viene eccepita la erroneità della sentenza per omessa considerazione e violazione dell'art. 36 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
Con il secondo motivo del ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull'assenza di legittimazione del soggetto ricevente e conseguente violazione degli artt. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c., in merito al vizio di notifica.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la erroneità della sentenza, che non avrebbe considerato gli atti di annullamento in autotutela emessi dei Comuni e dell'Amministrazione finanziaria e le sentenze favorevoli ad essa società appellante.
I motivi sono suscettibili di trattazione unitaria.
La società contribuente in definitiva ribadisce che nel caso di immobili dati in gestione ad una SGR, va riconosciuta la soggettività tributaria dei fondi di investimento immobiliare, i quali sono gli unici soggetti passivi per le imposte relative ai beni che li costituiscono, e che la SGR, operando in veste di esclusivo gestore, nei limiti del patrimonio gestito, non può essere considerata soggetto passivo dell'ICI, dell'IMU e della TASI non realizzandosi in capo alla stessa il presupposto impositivo di detti tributi;
aggiunge che nel proprio caso, avendo trasferito la gestione del Fondo Orizzonte, proprietario degli immobili, a lla SGR il Società_1 il 29 febbraio 2016 con atto pubblico di conferimento di ramo di azienda, non può essere chiamata a rispondere per debiti che sono propri del fondo immobiliare con cui ha interrotto il rapporto di natura gestoria;
dalla carenza di titolarità del rapporto tributario deriva quindi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, notifica che doveva essere indirizzata alla società cessionaria. L'appello è infondato e va respinto.
Con una serie di pronunce intervenute nel tardo 2025, la Corte di Cassazione ha statuito che i beni del fondo di investimento sono una porzione separata della SGR, sicchè l'Imu è di sua competenza poiché quest'ultima è formalmente intestataria degli immobili. In altri termini, i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla SGR sicchè è la SGR ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo comune;
la SGR è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia ed è anche l'unico soggetto titolare della legittimazione processuale passiva.
Va richiamata fra le molte la sentenza n. 27854/2025 ove si legge:
I fondi comuni di investimento sono privi di un'autonoma soggettività giuridica: «I fondi comuni d'investimento
(nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass.
Sez. 1, 08/05/2019, n. 12062, Rv. 653911 – 01; vedi anche Cass. Sez. 2, 18/03/2025, n. 7201, Rv. 673998 -
01). Come logica conseguenza la società di gestione è tenuta a pagare l'Imu: «I fondi comuni d'investimento
(nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU» (Cass. Sez. 5, 09/03/2023, n. 7116, Rv. 667341 – 01; vedi anche
Cass. Sez. 5, 22/12/2024, n. 33895, Rv. 673261 - 01).
La pronuncia si pone nel solco già tracciato da Cass. n. 7116 del 2023, che ha attribuito la soggettività passiva delle imposte ICI e IMU alla SGR, la quale risulta essere il formale intestatario del bene e, quindi, come tale, tenuto al pagamento dell'imposta.
L'indicata giurisprudenza non è messa in discussione da Cass. n. 16285 del 2024, secondo cui “In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che l'Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità; ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”: detta sentenza infatti si è limitata a circoscrivere, alla luce della normativa e della giurisprudenza unionale, la portata del principio limitatamente all'IVA.
Irrilevante la circostanza che la SGR risponde nei limiti del patrimonio del fondo: la separazione dei beni del fondo di investimento rileva solo in sede esecutiva, ma non elimina l'obbligo tributario in capo alla società di gestione.
Irrilevante il conferimento del ramo di azienda ad altra società; in caso di conferimento di ramo d'azienda – equivalente, con riferimento alla sorte dei debiti inerenti all'azienda ceduta, a una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, la regola da applicare è quella sancita dall'art. 2560 c.c., sicchè “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. In altri termini, il trasferimento del ramo di azienda ha aggiunto l'obbligazione solidale della società cessionaria/conferitaria per il pregresso debito IMU: nel caso in giudizio infatti l'anno di imposta è il 2015 antecedente al conferimento del ramo di azienda, e quindi al trasferimento del fondo, avvenuto nel 2016. Dalle osservazioni che precedono, deriva la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento IMU alla società odierna appellante.
l'appello va pertanto respinto
La condanna alle spese segue la soccombenza e comprendono le spese per la fase, di natura anticipatoria, della sospensiva ex art. 15 comma 2 quater D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello e condanna Ricorrente_1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Comune di San Benedetto del Tronto, che si liquidano in complessivi €. 7151,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cap come per legge.
Ancona lì 24.02.2026
Il Giudice rel.
Dott IS LI
IL PRESIDENTE
Dott. NT UG IA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2022 depositato il 28/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione Legale Rappr.nte Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Benedetto Del Tronto - Viale Alcide De Gasperi 124 63074 San Benedetto Del Tronto AP
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 11/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4743 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 spa in liquidazione ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dal Comune di San Benedetto del Tronto, avente ad oggetto l'Imposta Municipale unica
(IMU) per l'anno 2015 relativa ad ad alcuni fabbricati posseduti dalla detta società nel Comune di San
Benedetto del Tronto.
La società contribuente aveva dedotto di non essere proprietaria di detti immobili, appartenenti al fondo comune di investimento immobiliare denominato Fondo Orizzonte, e da essa gestiti dal 21 gennaio 2005 al 29 febbraio 2016, quando con atto pubblico di conferimento aveva trasferito a Società_1 S.p.A. il proprio ramo d'azienda afferente la gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare.
La Commissione Tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha rigettato il ricorso.
La società contribuente ha impugnato la pronuncia prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva;
si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso viene eccepita la erroneità della sentenza per omessa considerazione e violazione dell'art. 36 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
Con il secondo motivo del ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull'assenza di legittimazione del soggetto ricevente e conseguente violazione degli artt. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c., in merito al vizio di notifica.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepita la erroneità della sentenza, che non avrebbe considerato gli atti di annullamento in autotutela emessi dei Comuni e dell'Amministrazione finanziaria e le sentenze favorevoli ad essa società appellante.
I motivi sono suscettibili di trattazione unitaria.
La società contribuente in definitiva ribadisce che nel caso di immobili dati in gestione ad una SGR, va riconosciuta la soggettività tributaria dei fondi di investimento immobiliare, i quali sono gli unici soggetti passivi per le imposte relative ai beni che li costituiscono, e che la SGR, operando in veste di esclusivo gestore, nei limiti del patrimonio gestito, non può essere considerata soggetto passivo dell'ICI, dell'IMU e della TASI non realizzandosi in capo alla stessa il presupposto impositivo di detti tributi;
aggiunge che nel proprio caso, avendo trasferito la gestione del Fondo Orizzonte, proprietario degli immobili, a lla SGR il Società_1 il 29 febbraio 2016 con atto pubblico di conferimento di ramo di azienda, non può essere chiamata a rispondere per debiti che sono propri del fondo immobiliare con cui ha interrotto il rapporto di natura gestoria;
dalla carenza di titolarità del rapporto tributario deriva quindi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, notifica che doveva essere indirizzata alla società cessionaria. L'appello è infondato e va respinto.
Con una serie di pronunce intervenute nel tardo 2025, la Corte di Cassazione ha statuito che i beni del fondo di investimento sono una porzione separata della SGR, sicchè l'Imu è di sua competenza poiché quest'ultima è formalmente intestataria degli immobili. In altri termini, i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla SGR sicchè è la SGR ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo comune;
la SGR è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia ed è anche l'unico soggetto titolare della legittimazione processuale passiva.
Va richiamata fra le molte la sentenza n. 27854/2025 ove si legge:
I fondi comuni di investimento sono privi di un'autonoma soggettività giuridica: «I fondi comuni d'investimento
(nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass.
Sez. 1, 08/05/2019, n. 12062, Rv. 653911 – 01; vedi anche Cass. Sez. 2, 18/03/2025, n. 7201, Rv. 673998 -
01). Come logica conseguenza la società di gestione è tenuta a pagare l'Imu: «I fondi comuni d'investimento
(nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU» (Cass. Sez. 5, 09/03/2023, n. 7116, Rv. 667341 – 01; vedi anche
Cass. Sez. 5, 22/12/2024, n. 33895, Rv. 673261 - 01).
La pronuncia si pone nel solco già tracciato da Cass. n. 7116 del 2023, che ha attribuito la soggettività passiva delle imposte ICI e IMU alla SGR, la quale risulta essere il formale intestatario del bene e, quindi, come tale, tenuto al pagamento dell'imposta.
L'indicata giurisprudenza non è messa in discussione da Cass. n. 16285 del 2024, secondo cui “In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che l'Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità; ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”: detta sentenza infatti si è limitata a circoscrivere, alla luce della normativa e della giurisprudenza unionale, la portata del principio limitatamente all'IVA.
Irrilevante la circostanza che la SGR risponde nei limiti del patrimonio del fondo: la separazione dei beni del fondo di investimento rileva solo in sede esecutiva, ma non elimina l'obbligo tributario in capo alla società di gestione.
Irrilevante il conferimento del ramo di azienda ad altra società; in caso di conferimento di ramo d'azienda – equivalente, con riferimento alla sorte dei debiti inerenti all'azienda ceduta, a una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, la regola da applicare è quella sancita dall'art. 2560 c.c., sicchè “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. In altri termini, il trasferimento del ramo di azienda ha aggiunto l'obbligazione solidale della società cessionaria/conferitaria per il pregresso debito IMU: nel caso in giudizio infatti l'anno di imposta è il 2015 antecedente al conferimento del ramo di azienda, e quindi al trasferimento del fondo, avvenuto nel 2016. Dalle osservazioni che precedono, deriva la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento IMU alla società odierna appellante.
l'appello va pertanto respinto
La condanna alle spese segue la soccombenza e comprendono le spese per la fase, di natura anticipatoria, della sospensiva ex art. 15 comma 2 quater D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello e condanna Ricorrente_1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Comune di San Benedetto del Tronto, che si liquidano in complessivi €. 7151,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cap come per legge.
Ancona lì 24.02.2026
Il Giudice rel.
Dott IS LI
IL PRESIDENTE
Dott. NT UG IA