Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 108/20245, del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER REGOLAMENTAZIONE AFFIDO
MINORE”, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente, Parte_1 C.F._1 in Via Demartis nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Liguori (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 9;
pagina 1 di 6
33, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Deiana (C.F.: ), elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via San Lorenzo nr. 4;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso congiunto indicato in epigrafe, i ricorrenti rilevavano:
- di essere i genitori della minore nata il [...] dalla relazione sentimentale Persona_1
tra i medesimi, cessata nell'anno 2024;
- che, nonostante l'interruzione della loro relazione sentimentale, riuscivano a mantenere rapporti pacifici nel superiore interesse della figlia minore, ed intendevano regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento di anche in considerazione del trasferimento del per PE Pt_2
esigenze lavorative, presso l'Ispettorato Forestale Ripartimentale di Iglesias, con dimora stabile del padre in Carbonia;
- di avere individuato le seguenti condizioni, delle quali chiedevano l'accoglimento:
“- l'affidamento di sarà condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della PE
madre in Tempio Pausania, via Demartis n° 1, ove viene anche stabilita la residenza anagrafica della minore, con ogni conseguenza di legge in relazione alle azioni di ordinaria amministrazione che la riguardano;
condizioni che saranno in capo al genitore presso il quale fisicamente si trova, con PE
obbligo di comunicazione nei confronti dell'altro genitore;
- le azioni di straordinaria amministrazione dovranno essere, invece, oggetto di congiunta decisione e, in caso di disaccordo, le parti faranno ricorso al Giudice ai sensi dell'art 337 ter c. 3 C.C.
pagina 2 di 6 - frequenterà i nonni materni e paterni ogni qualvolta lo desideri e i genitori si impegnano a PE
consentire il mantenimento della proficua e assidua relazione di con gli ascendenti di entrambi PE
i rami familiari.
- Nel dettaglio, dal momento del trasferimento del padre, sig. come sopra indicato, gli incontri Pt_2
della minore con egli saranno così regolati:
a. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per cinque giorni al mese anche non PE
consecutivi, a Tempio Pausania o a Carbonia e ciò anche in funzione della distanza tra le due località; il Sig. comunicherà alla Sig.ra il suo arrivo a Tempio Pausania per trattenersi con la Pt_2 Pt_1
figlia, almeno 24 ore prima dell'arrivo medesimo e ciò necessitandosi in funzione del fatto che il sig. non ha - per le caratteristiche peculiari del lavoro che svolge - un predeterminato calendario Pt_2
lavorativo, atteso che il lavoro che svolge è caratterizzato da frequenti emergenze e cambiamenti di turni lavorativi;
quando si trova a Tempio Pausania il padre potrà tenere con sé la figlia anche di notte per pernottare insieme;
b. Egli potrà portare con sé la minore figlia a Carbonia previo accordo con la madre, PE
comunicandolo alla medesima almeno 24 ore prima. In tal caso dovrà comunicare preventivamente il domicilio in cui si troverà rendendosi comunque reperibile telefonicamente e dovrà prendersi cura personalmente della figlia.
c. In ogni caso, entrambi i genitori dovranno comunicare rispettivamente e preventivamente il domicilio in cui si trovano con la figlia, rendendosi anche reperibili telefonicamente.
d. Con riferimento al contributo per il mantenimento ordinario della minore, il signor verserà la Pt_2 somma di € 250,00 al mese, da aggiornarsi come per legge in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese attraverso bonifico sulla carta prepagata avente il seguente IBAN:
[...], di cui è titolare la signora;
Pt_1
e. I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% relativamente ad ogni onere di natura straordinaria come regolamentato e previsto dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017
e ss.mm. ed integrazioni, del quale, di seguito, si indica una sintesi.
f. L'assegno unico INPS per i figli minori a carico sarà percepito (come nell'attualità) dalla madre per intero (100%).
g. Durante le vacanze estive il padre terrà la figlia con sé per due settimane anche non consecutive, in corrispondenza con i periodi feriali del medesimo, intendendosi per periodo estivo quello decorrente dal mese di giugno alla fine di settembre e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore.
pagina 3 di 6 h. Per le festività di Natale e Pasqua, i genitori concordano che dal 23 al 29 dicembre Ginevra permarrà con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza negli anni tra i detti periodi.
i. Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua (vacanze scolastiche del periodo pasquale) la minore figlia le trascorrerà in misura di giorni paritaria con il padre e con la madre e, ad anni alterni, PE trascorrerà con l'una e/o con l'altro il giorno di Pasqua e/o quello di AS (nel 2025 la Santa
Pasqua verrà trascorsa con la madre).,
j. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese di una baby sitter nel caso in cui la madre iniziasse un'attività lavorativa che preveda lo svolgimento dell'orario di lavoro anche pomeridiano o per turni anche pomeridiani;
la eventuale baby sitter si occuperà di prelevare la bambina dall'asilo per portarla presso l'abitazione materna in attesa del rientro dal lavoro della madre. Anche la nonna materna potrà, essendo libera da impegni, prendere la bambina dalla scuola e tenerla con sé presso la sua abitazione fino a quando la madre si recherà a prenderla.
k. I genitori continueranno ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative scolastiche ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
l. Quanto alle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel contributo di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche (ivi compresi occhiali e/o lenti), ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, abiti di cerimonia;
- : costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) Controparte_1
oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi;
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate, eccetto quelle urgenti e necessarie che dovranno essere soltanto documentate con scontrini, fatture, ricevute, prescrizioni mediche, quali a mero titolo esemplificativo: medicine non da banco, materiale di cancelleria di inizio anno scolastico.
pagina 4 di 6 m. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
i ricorrenti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia o di chicchessia.
n. Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carta di identità, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto, qualora previsto dalla normativa vigente ratione temporis. Espressamente il signor autorizza la signora Pt_2
a sottoscrivere la Carta d'Identità valida per l'espatrio anche senza la sua sottoscrizione. Sarà Pt_1
obbligo della signora comunicare al signor tale evenienza. Pt_1 Pt_2
o. I ricorrenti concordano che gli accordi raggiunti con il presente atto avranno efficacia immediata all'atto della loro sottoscrizione, a valere quindi anche per il periodo temporale necessario per addivenire alla pronuncia giudiziale che definirà il procedimento da instaurare con il presente ricorso”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 21 maggio 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni ivi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 23 maggio 2025.
*****
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti in via congiunta possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Le condizioni riportate in premessa, di fatto, appaiono rispondenti e conformi al superiore interesse della prole minore, in punto affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario, e mantenimento.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, stante la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 5 di 6 disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti, come esposte nel ricorso introduttivo, e riportate in premessa;
per le spese di lite;
Pt_3
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 23 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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