Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Barbara Fatale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 900 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
rappresentati e difesi dall'Avv. Natalina Raffaelli, nel cui studio in Catanzaro in via
Case Arse 36 sono elettivamente domiciliati,
Appellanti
E
, in persona del Presidente l.r. pro – tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, dall'Avvocato Giuseppe NAIMO dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale,
Oggetto: Appello a Sentenza n. 316/2021 pubbl. il 12/05/2021 del Tribunale di
Catanzaro. Accertamento negativo.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. Gli appellanti impugnano la sentenza del Tribunale di Catanzaro con la quale
è stato rigettato il loro ricorso con il quale “…contestavano alla Controparte_1
sotto diversi profili l'illegittimità dell'annullamento operato con la delibera n.
802/2010 della lontanissima delibera di Giunta n. 3744 del 06.07.1998 e degli atti connessi e conseguenti, demandando al Dipartimento n.7 “Organizzazione e
Personale” per l'adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di competenza per la ripetizione delle somme erogate in base a essa, assumendo erroneamente -sulla scorta dei pareri resi dall'Avvocatura Regionale, secondo la quale, per effetto di alcune sentenze rese dal Consiglio di Stato, cui i ricorrenti erano e restano totalmente estranei, doveva ritenersi tout court l'illegittimità dell'attribuzione al personale della formazione professionale del trattamento economico di cui alla LR n.9/1975 operata dalla delibera consiliare n.784/1979- che l'annullamento della delibera di Giunta
n.3744/1998 fosse necessario presupposto per il recupero delle somme indebitamente erogate.
2. Oggetto del contendere è l'emanazione, da parte dell'ente resistente, della delibera n. 802/2010, con la quale è stata annullata la delibera di giunta regionale n.
3744 del 6.7.1998. Più nello specifico, per effetto di quanto disposto dalle ll.rr. n.
8/1980 e 18/1985, i ricorrenti, dipendenti della ed appartenenti al Controparte_1
contingente della Formazione Professionale, venivano inquadrati nei ruoli regionali.
Prima di transitare all'interno dei ruoli regionali, in virtù di quanto previsto dalle deliberazioni del consiglio regionale nn. 784 e 785 del 16.11.1979, venne deciso di applicare loro i benefici economici previsti, ai sensi della l.r. n. 9/1975, dalla contrattazione collettiva per il personale già immesso nei ruoli regionali. A seguito di una complessa vicenda amministrativa, quindi, la con la richiamata CP_1
delibera di giunta n. 3744/1998, demandava al competente dipartimento del personale l'individuazione degli aventi diritto alla corresponsione dei predetti benefici, nonché la quantificazione del relativo importo e l'espletamento di una procedura conciliativa.
3. Con la delibera di giunta regionale n. 802/2010, tuttavia,
la , preso atto a) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. Controparte_1
1788/2003, relativa al riconoscimento dei benefici economici del personale di ruolo anche a quello non di ruolo, aveva affermato che doveva ritenersi illegittima l'attribuzione a personale inquadrato in ruolo di benefici economici e di carriera connessi a prestazioni antecedenti all'immissione in ruolo;
e b) che lo stesso
Consiglio di Stato, con sentenze nn. 342 e 343 del 2006, aveva altresì sancito l'illegittimità della delibera del consiglio regionale n. 784 del 1979, con la quale, come già accennato, era stata decisa l'elargizione al personale della formazione professionale dei benefici economici di cui alla l.r. n. 9/1975; ha proceduto ad annullare la delibera di giunta n. 3744 del 1998, demandando contestualmente al competente dipartimento n. 7 “Organizzazione e Personale” l'avvio delle procedure di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, tra gli altri, agli odierni ricorrenti, in attuazione della citata delibera.
4. L'odierna domanda, dunque, deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito restitutorio vantato dalla ”. Parte_24
2. Dopo aver ricostruito la vicenda processuale il Tribunale si è espresso in questi termini: “…Nel merito, il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.
7. È inammissibile con riferimento ai ricorrenti , Parte_25 [...]
, , , , Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29 [...]
, , e in proprio e quale Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
erede di Profiti Giovanni. Nei loro confronti, infatti, questo Tribunale, con sentenza n. 601/2017 dell'1.6.2017 resa nel giudizio n. 2411/2012 R.G., ha pronunziato sentenza di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta a seguito dell'avvio della procedura di recupero delle somme erogate al personale del contingente della formazione professionale, giusta decreto del Dirigente generale del dipartimento “Organizzazione e Personale” n. 1995 del 21.2.2012. Con riguardo ai ricorrenti su citati, pertanto, è stata già vagliata e ritenuta la legittimità della pretesa creditoria restitutoria dell'ente resistente, la quale riposa proprio su quella delibera di giunta regionale n. 802/2010, di cui viene chiesta in questa sede la disapplicazione.
8. È infondato per ciò che riguarda la posizione degli altri ricorrenti. Al riguardo, deve essere premesso che l'interesse ad agire dei ricorrenti, la cui sussistenza è contestata dalla resistente, riposa nell'esigenza di rimuovere la situazione di incertezza giuridica relativa alla recuperabilità delle somme erogate in loro favore dalla . Del resto, è la stessa amministrazione, nell'ambito della Controparte_1
motivazione della delibera di giunta regionale n. 802/2010, a preannunciare il recupero delle predette somme;
recupero che, come emerge dal tenore del provvedimento, assume “caratteri di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c. di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di esigenze di pubblico interesse”
(cfr. delibera di giunta regionale n. 802/2010). Ne discende la piena ammissibilità dell'odierna azione giudiziale…”.
3. Il Giudice del Lavoro per motivare l'infondatezza del ricorso, relativamente a quei ricorrenti per i quali non aveva ravvisato profili di inammissibilità, ha fatto richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla propria sentenza n. 601/2017, alla cui motivazione si è richiamato per scrutinare le argomentazioni con le quali i ricorrenti contestavano la pretesa della e che facevano leva su due ordini di Controparte_1
ragioni -a) l'esistenza di una transazione, e -b) la prescrizione della pretesa restitutoria.
3.a. (sub. a)“…dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente deve escludersi la natura transattiva delle “schede” sottoscritte dai dipendenti: è pacifico infatti che dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la “res dubia”, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi,
che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v. Cassazione civile, sez. II, 04/05/2016, n.
8917). In primo luogo, i modelli versati in atti risultano sottoscritti dal solo dipendente e con essi vi è, in sostanza, l'accettazione del pagamento effettuato dalla in base alle delibere della Giunta Regionale n. 3744 del 06.07.1998 nonché CP_1
del provvedimento del Direttore Generale p.t. del 4° Dipartimento del Personale n.
1504 del 12.04.2000. Ed invero, con le stesse il dipendente accetta l'acconto dandone quietanza mediante sottoscrizione del documento. Così come alcun valore transattivo può essere riconosciuto al decreto dirigenziale del 12.04.2000 ed alla tabella allegata
(in atti) per le medesime ragioni esposte: tale nota, quale atto meramente ricognitivo della sussistenza di un debito, non appare riconducibile al modello causale della transazione quale contratto con cui “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965, comma 1 cod. civ.). Nel caso di specie un atto unilaterale non vale a provare che entrambe le parti si siano determinate a reciproche concessioni, mentre la disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione
– fra i quali, appunto, la reciprocità delle concessioni -, siano desunti per presunzione
(Cass., sez. III, 3 marzo 1999, n. 1787). Difetta, pertanto, la prova di uno degli elementi essenziali della causa del contratto di transazione”. Tali argomentazioni sono perfettamente sovrapponibili anche alla odierna fattispecie, non potendosi qualificare come transazione, per le motivazioni appena richiamate, né il citato decreto dirigenziale del n. 1504 del 12.4.2000 – che costituisce atto unilaterale avente il valore, semmai, di una mera ricognizione di debito da parte dell'ente resistente –, né la invero unica scheda di accettazione degli importi prodotta dai ricorrenti (cfr.
doc. n. 17 del fascicolo di parte ricorrente), la quale (relativa alla ricorrente
[...]
, già parte del giudizio n. 2411/2012 R.G.), come detto, costituisce appunto Pt_27
una dichiarazione di accettazione della somma offerta dalla Regione, con contestuale quietanza relativa all'acconto versato. Nulla viene prodotto con riguardo alla posizione degli altri ricorrenti. Ne consegue che non può ritenersi provata alcuna transazione tra la e gli odierni ricorrenti relativamente alle somme Controparte_1
da questi ultimi percepite in attuazione della delibera n. 3744/1998 poi annullata. Ne
consegue, altresì, che, in assenza di prova del predetto accordo transattivo, pienamente legittimo è l'esercizio del potere di autotutela doverosamente esercitato dalla , alla luce della giurisprudenza amministrativa che, per un Controparte_1
verso, ha ritenuto illegittima la delibera di consiglio regionale n. 784 del 1979, con la quale era stata decisa l'elargizione al personale della formazione professionale dei benefici economici di cui alla l.r. n. 9/1975 (cfr. Cons. Stato, sentt. nn. 342 e 343 del
2006); per altro verso, ha ritenuto illegittima l'attribuzione a personale inquadrato in ruolo di benefici economici e di carriera connessi a prestazioni antecedenti all'immissione in ruolo (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1788/2003). In altri termini, l'ente resistente, dovendo conformare il proprio agire al principio di legalità, non poteva che prendere atto dell'interpretazione fornita dal supremo organo della giustizia amministrativa, procedendo a ricondurre a conformità alla legge l'operato dell'amministrazione…”.
3.b. In tema prescrizione (sub. b) ha scritto “…non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio circa il dies a quo del termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale
(Cassazione civile sez. lav., 23/02/2004, n.3578). Ora, posto che la prescrizione decennale per la ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., decorre dalla data del pagamento (Cassazione civile sez. III, 12/05/2014, n.10250), in atti non vi è né l'allegazione, né la prova, della data del suddetto pagamento e, dunque, della data di inizio del decorso della prescrizione. Ne discende il rigetto dell'eccezione…”.
4. Con il gravame gli appellanti espongono le seguenti doglianze alla sentenza appellata: Con il primo motivo di gravame gli appellanti denunciano: “…
A: Nullità assoluta della sentenza impugnata. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c. e degli artt. 83 d.l. n.18/2020 e dell'art. 221 del d.l. n.34/2020, perché << Il Tribunale di Catanzaro, “dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h) D.L. n.34/20, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”, ha trattenuto la causa in decisione, pronunciando l'impugnata sentenza. Epperò, il comportamento del
Giudice di primo grado risulta affetto da grave vizio procedurale che determina la nullità assoluta della sentenza pronunciata, per violazione del diritto a difesa dei ricorrenti e del principio del contraddittorio, sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall'art. 101 c.p.c., che deve essere garantito non solo tra le parti ma anche nei confronti dello stesso organo giudicante, sul quale incombe l'obbligo di garantire un contraddittorio effettivo, esteso all'intero processo e vincolante anche per chi giudica, a salvaguardia dell'eguaglianza sostanziale delle parti, di un effettivo diritto di difesa e, con questo, della garanzia di verità. 6 Come non mancherà di rilevare l'Ecc.ma Corte di Appello, con l'ordinanza del 02.04.2021, lo stesso Giudice di primo grado aveva espressamente subordinato la possibilità di svolgimento dell'udienza a
“trattazione scritta” alla “espressa rinuncia” delle parti a comparire personalmente, precisando che, in mancanza di tale rinuncia, sarebbe stata comunicata una diversa modalità di udienza, successivamente alla data dell'udienza del 12.05.2021. I ricorrenti, nel rispetto dell'ordinanza comunicata, hanno chiaramente e inequivocabilmente manifestato al Giudice la loro volontà di comparire personalmente e chiesto perciò che l'udienza si svolgesse da “remoto”, previo collegamento ad aula virtuale di udienza attivata dalla Cancelleria, o in presenza e,
non avendo ricevuto alcuna comunicazione in tal senso, hanno ribadito la loro richiesta con l'ulteriore nota di comparizione virtuale all'udienza del 12.05.2021.
L'iniziativa del Giudice, che ha letteralmente ignorato la loro richiesta conforme alle disposizioni da lui stesso impartite, determina, nella fattispecie in esame, la nullità assoluta di tutti gli atti successivamente adottati, compresa l'impugnata sentenza, per violazione del contraddittorio. E' indubbio che è stato tradito l'incolpevole legittimo affidamento dei ricorrenti nel provvedimento adottato dal Giudicante in data
02.04.2021, che di fatto si è tradotto in un “trabocchetto procedurale”, impedendo loro di espletare una compiuta difesa, confidando nella possibilità di esprimere più
compiutamente le proprie ragioni, in un confronto aperto e leale, tanto più necessario tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto sottostanti e della reiterate sostituzioni del giudice designato (cfr. Cass. III, 16.09.2020 n.25861). Sotto altro profilo, poi, l'omesso espletamento dell'udienza con le modalità richieste si pone in contrasto con le previsioni degli artt. 83, co. 7, lett. f), del d.l. n.18/2020 e
221, co. 6, del d.l. n.34/2020, in forza del quale, su istanza della parte interessata depositata almeno quindici giorni prima, l'udienza può svolgersi mediante collegamenti audiovisivi a distanza, con modalità idonee a garantire il contraddittorio, di cui deve essere data notizia alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata. La necessità del consenso delle parti all'espletamento dell'udienza in modalità a trattazione scritta sussiste in particolare nel rito del lavoro, in cui è prevista la discussione orale della causa e la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.: in tal caso, l'alternativa prevista dal citato art. 83, co. 7, lett. f) e lett. h), e dall'art. 221 del d.l. n.34/2020 tra la trattazione da remoto e la trattazione scritta esclude che il singolo magistrato possa a sua discrezione imporre la modalità
a trattazione scritta, ostandovi non soltanto il tenore letterale della norma (che prevede espressamente che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice deve pronunciare la sentenza dando a pena di nullità lettura del dispositivo ed esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione o riservandosi di depositare le motivazioni), ma anche la ratio legis dell'art. 429 c.p.c., che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, non prevede la possibilità per le parti di depositare comparse conclusionali e memorie di replica, ma garantisce loro il diritto di difesa in sede decisoria soltanto attraverso la discussione orale della causa, laddove, per effetto dell'adozione della modalità a trattazione scritta con sintetiche note di precisazione delle conclusioni, le parti non hanno più né la possibilità di discutere oralmente la causa, né di articolare compiute difese finali illustrative e riepilogative delle domande ed eccezioni proposte, anche in replica. La denunciata nullità della sentenza impugnata deve intendersi assoluta e insanabile, tenuto conto che essa va a inficiare il fondamentale principio del diritto a difesa e del giusto processo, eliminando o significativamente attenuando le garanzie difensive assicurate dalle vigenti norme del codice di rito per effetto di scelte organizzative discrezionali dell'ufficio>>
4.a. Con un secondo motivo gli appellanti contestano al Tribunale: “…Errata qualificazione della domanda. Violazione del divieto di extra/ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c.: << Afferma il giudice di primo grado che la domanda dei ricorrenti “deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito restitutorio vantato dalla ”. Se pure è vero che spetta al giudice il Controparte_1
potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili,
nondimeno appare evidente che la sentenza impugnata incorre nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione, in quanto va a sostituire la domanda proposta con una diversa ed eccede dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà in fatto diversa da quella dedotta o allegata in giudizio, malamente utilizzando a tal fine altra precedente (ed erronea) pronuncia resa dallo stesso Tribunale di Catanzaro in ordine ad alcuni soltanto dei ricorrenti, destinatari del decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento “Organizzazione e Personale” n. 1995 del 21.02.2012, da essi autonomamente impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi innanzi al
TAR Calabria Catanzaro, che tuttavia declinava anche in tal caso con sentenza n.779/2012 la propria giurisdizione, con conseguente riassunzione del ricorso innanzi al competente Giudice del Lavoro. Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, i ricorrenti hanno impugnato la delibera della G.R. n.802/2010, pubblicata il 02.05.2011, rivendicando il loro diritto all'inquadramento e al trattamento economico previsti dalla L.R. n.9/1975, con riconoscimento delle indennità, degli scatti e delle classi maturati anteriormente al
01.10.1978, loro spettante in quanto appartenenti al personale assunto direttamente dalla con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per attendere Controparte_1
alle attività dei corsi di formazione gestiti direttamente dalla stessa Controparte_1
(e non tramite enti convenzionati). E, dunque, oggetto della domanda spiegata è il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme loro dovute in forza della delibera n.3744 del 06.07.1998, previa disapplicazione della delibera n.802/2010 e non già la presunta pretesa restitutoria di somme di denaro, dovute sì
ai ricorrenti, ma non corrisposte dalla , per come del resto si evince Controparte_1
dal testo stesso della delibera n.802/2010 che dà espressamente atto “che anche in ragione del numeroso contenzioso pendente in merito, solo alcuni dei beneficiari indicati quali aventi diritto alla liquidazione, hanno ritirato l'assegno e quindi incassato dette somme.”, e il secondo acconto non è mai stato liquidato. E la stessa eccezione di prescrizione sollevata avverso la attiene Controparte_1
Pt_3 all'intervenuta decadenza dell' da qualsiasi azione o diritto finalizzati a modificare i termini dell'accordo transattivo sottoposto ai dipendenti e da alcuni sottoscritto e a porre nel nulla diritti ormai quesiti dei dipendenti….>>
5. Si è costituita la che, oltre a stigmatizzare la frase Controparte_1
“trabocchetto procedurale” riportata a pag. 7 del ricorso, ritenuta offensiva, alla luce del concreto svolgimento del giudizio, argomenta per il rigetto dell'appello ritenendo appropriata la sentenza gravata.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non coglie nel segno nessuna doglianza dell'appellante e la sentenza resa in primo grado, oggi gravata, deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione.
III. Quanto al primo motivo si rileva che il Tribunale non ha teso “trabocchetti procedurali” né ha violato il principio del contraddittorio quando ha deciso la causa a seguito di udienza tenuta con le forma della trattazione “scritta”; invero dagli atti risulta che la prima richiesta del difensore di trattare la causa “in presenza” era del tutto generica visto che a fronte di un numero consistente di ricorrenti, (32), indicava che “alcuni dei suoi assistiti” (che non venivano indicati nominativamente) avrebbero voluto partecipare all'udienza; inoltre nelle “note per udienza a trattazione scritta”, oltre a ribadire la generica volontà di non individuate parti di partecipare, si legge nelle conclusioni “…Si riporta comunque integralmente a ogni sua precedente difesa, eccezione, deduzione e richiesta…”, quindi non viene formulata alcuna richiesta di differimento, e tanto deve considerarsi esplicita accettazione della trattazione in forma scritta, mediante rinvio agli scritti difensivi;
non si ravvisa pertanto né “violazione del contraddittorio” né “violazione del principio del diritto a difesa e del giusto processo” per come lamentati, ed il Tribunale non aveva obbligo di esplicitare, ulteriormente,
ragioni organizzative.1
III.a. Il Collegio evidenzia che anche in questo grado l'appellante, oltre a non essere comparso alla prima udienza di trattazione della causa, (motivo per il quale la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 6 marzo 2025) aveva chiesto, a seguito della comunicazione, (4 febbraio 2025) del decreto col quale
è stata disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., che venisse celebrata “in presenza”, tuttavia l'istanza è stata depositata nel fascicolo telematico in data 25 febbraio 2025, ed è quindi tardiva a mente del secondo comma dell'art. 127 ter c.p.c. che recita “…Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione;
IV. Premesso che la vicenda che ci occupa è stata già trattata sia dal Tribunale di
Catanzaro, che ha emesso la Sentenza n. 601/2017 (alla quale si è riportato il Giudice
nella decisione oggetto di questo appello), sia da questa Corte che ha convalidato quella decisione con Sentenza n. 1492/2018, sia dalla Corte di Cassazione che ha emesso l'ordinanza n. 30784/2024 di conferma della predetta decisione, la Corte non 1 Sez. L - , Ordinanza n. 594 del 08/01/2024 (Rv. 669763 - 01)
In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa - espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una tale scelta. ha motivo di discostarsi dalle motivazioni ivi espresse ed alle quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., intende riportarsi, stante la sovrapponibilità delle questioni.
V. Non sussiste il lamentato presunto “mutamento” della domanda;
l'oggetto del giudizio innanzi al giudice civile non poteva essere la legittimità degli atti, neanche dedotta nelle ragioni, ma la sussistenza del diritto della PA di recuperare le somme richieste, o di non erogarle, vista l'insussistenza dei presupposti, fondante il ritiro degli atti, per cui la qualificazione data dal Tribunale è assolutamente corretta, ed il motivo infondato;
del resto il ricorso in appello, ove la domanda viene riassunta con
“declaratoria di illegittimità della pretesa della di negare il diritto Controparte_1
dei dipendenti interessati...”, conferma quanto detto.
V.a. L'errore denunciato non è supportato da adeguate allegazioni in quanto i ricorrenti non hanno specificato perché la delibera di annullamento di quella che attribuiva il trattamento economico doveva ritenersi illegittima. La Cassazione al riguardo ha già rilevato “…Quanto all'illegittimità dell'annullamento della delibera di G.R. n. 3744/1998, non vi sono, nel ricorso, elementi che consentano di ritenerla disapplicabile, alla luce del mancato accoglimento dei precedenti motivi e dell'omessa indicazione, ad opera dei ricorrenti, del contenuto rilevante dei documenti che a questo esito dovrebbero condurre, in quanto dimostrativi della sua invalidità, come richiesto, invece, dall'art. 366, n. 6, c.p.c. Al contrario, dalla sentenza impugnata, nella parte in cui riporta la motivazione della decisione di primo grado, emerge l'affermazione, non contestata dai ricorrenti, che la delibera del
Consiglio Regionale n. 784 del 1979 (che costituiva, assieme a quella n. 785 del 1979,
il fondamento del diritto vantato dai dipendenti de quibus) era stata definitivamente annullata dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 342 e n. 343 del 2006…”.
VI. Ne consegue la conferma della sentenza appellata e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di legge, ed il rigetto del gravame comporta la declaratoria quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20
con ricorso depositato in Parte_21 Parte_22 Parte_23
data 21 giugno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Giudice del
Lavoro, n. 316/2021 del 12 maggio 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna gli appellanti in solido alla rifusione all'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 14.530,00 oltre accessori di legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 12 marzo 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale