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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 39 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 39-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
UR TO (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Diogene FRANZOSO
- RICORRENTE- nei confronti di
EDIL SAN GIORGIO S.R.L. in liquidazione (C.F. 09395290019), in persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale a Bruino (TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 27.1.2025 UR TO ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della EDIL SAN GIORGIO S.R.L. in liquidazione (C.F.
09395290019), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale a Bruino
(TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090.
La Cancelleria il 4.2.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza. ADER ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 5.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 11.2.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 67,29, importi definiti come a ruolo non scaduti o in attesa di notifica.
All'udienza del 14.3.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha precisato di non essere a conoscenza di altri creditori e affermato l'assenza di beni in capo alla convenuta, insistendo nella domanda.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice sulla base della sentenza 10.4.2024 del Tribunale di Torino (doc. 1, nel quale non è chiaramente visibile il numero della sentenza ma lo sono i nomi delle parti ed il testo) e del successivo atto di precetto (doc. 2), per euro 226.275,15;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Bruino (TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090 (cfr. visura camerale del 4.2.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la costruzione e vendita di fabbricati) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dai bilanci depositati risulta che per l'anno 2022 risultano ricavi per euro 322.890, dunque superiori alla soglia di euro 200.000 stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
2 La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e l'impossibilità di trovare soddisfazione attraverso il pignoramento presso terzi intentato all'esito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c., da cui era risultata la presenza di un rapporto di conto corrente (doc. 7);
l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale, attestata al momento della notifica del pignoramento presso terzi, nel novembre 2024 (doc. 4), avendo l'Ufficiale Giudiziario dichiarato che “risulta aver venduto l'immobile da dicembre”; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica via pec, circostanza che indica in via alternativa il disinteresse per le sorti dell'impresa o l'assenza di lettura della mail.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie, anche dagli elementi indicati nel bilancio 2023, non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte e nella nota integrativa si legge che l'attivo circolante, pari ad euro 2.414, è variato in diminuzione di euro 59.658rispetto all'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di EDIL SAN GIORGIO S.R.L. in liquidazione (C.F. 09395290019), in persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale a Bruino (TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090;
3 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. Andrea Aluffi Valletti, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante
4 trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.03.2025
5 ll Giudice estensore
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 39-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
UR TO (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Diogene FRANZOSO
- RICORRENTE- nei confronti di
EDIL SAN GIORGIO S.R.L. in liquidazione (C.F. 09395290019), in persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale a Bruino (TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
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Con ricorso depositato il 27.1.2025 UR TO ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della EDIL SAN GIORGIO S.R.L. in liquidazione (C.F.
09395290019), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale a Bruino
(TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090.
La Cancelleria il 4.2.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza. ADER ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 5.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 11.2.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 67,29, importi definiti come a ruolo non scaduti o in attesa di notifica.
All'udienza del 14.3.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha precisato di non essere a conoscenza di altri creditori e affermato l'assenza di beni in capo alla convenuta, insistendo nella domanda.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice sulla base della sentenza 10.4.2024 del Tribunale di Torino (doc. 1, nel quale non è chiaramente visibile il numero della sentenza ma lo sono i nomi delle parti ed il testo) e del successivo atto di precetto (doc. 2), per euro 226.275,15;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Bruino (TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090 (cfr. visura camerale del 4.2.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la costruzione e vendita di fabbricati) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dai bilanci depositati risulta che per l'anno 2022 risultano ricavi per euro 322.890, dunque superiori alla soglia di euro 200.000 stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
2 La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e l'impossibilità di trovare soddisfazione attraverso il pignoramento presso terzi intentato all'esito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c., da cui era risultata la presenza di un rapporto di conto corrente (doc. 7);
l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale, attestata al momento della notifica del pignoramento presso terzi, nel novembre 2024 (doc. 4), avendo l'Ufficiale Giudiziario dichiarato che “risulta aver venduto l'immobile da dicembre”; la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica via pec, circostanza che indica in via alternativa il disinteresse per le sorti dell'impresa o l'assenza di lettura della mail.
Deve rilevarsi, inoltre, che trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Nella fattispecie, anche dagli elementi indicati nel bilancio 2023, non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione delle obbligazioni contratte e nella nota integrativa si legge che l'attivo circolante, pari ad euro 2.414, è variato in diminuzione di euro 59.658rispetto all'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di EDIL SAN GIORGIO S.R.L. in liquidazione (C.F. 09395290019), in persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale a Bruino (TO), in Via della Rul n. 33 cap 10090;
3 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. Andrea Aluffi Valletti, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 luglio 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante
4 trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.03.2025
5 ll Giudice estensore
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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