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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2023 Fam.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Carla Beltramino ConIGliere Dott.ssa Roberta Collida' ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 478/2023 promossa in sede di appello da
promossa in sede d'appello nell'interesse di
, elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), viale Marazza Parte_1
n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giovanni CACCIAMI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte appellante nei confronti di elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Via Novara n. CP_1
233, presso lo studio dell'avv. Cristina INTEGLIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti Parte appellata avverso la sentenza n. 54/2023 del Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 30.01.2023 nella causa civile iscritta al n. 1159/2021 R.G.
dato atto che il PG ha espresso parere favorevole a che si tenga conto dell'attuale stato di pensionamento del reclamante
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, IN VIA ISTRUTTORIA: a) qualora venga contestato il contenuto della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 19.4.22 con riferimento a quanto riferito dalla moglie - all'udienza di comparizione personale delle parti del 22 marzo 2022 - avanti il Magistrato, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale sui seguenti capitoli: 1) Vero che dal 26.10.21 l'immobile ammobiliato di Serravalle Sesia di mia proprietà - ove viveva la IG.ra - è libero? Persona_1
2) Riferisca la IG.ra di vendere o locare l'immobile di cui CP_1 al capo 1)?
3) Riferisca la IG.ra se si è attivata per reperire una attività lavorativa? CP_1
4) Riferisca in merit iesta del reddito di cittadinanza ed al motivo della scelta di richiedere o meno il reddito di cittadinanza? b) Venga ammessa CTU atta ad accertare, esaminati gli atti ed i documenti di causa, la situazione dell'abitazione con terreno ed area pertinenziale dell'immobile sito in Serravalle Sesia, via Deambrosis 6 (F. 51, part. 929, sub. 21 e F. 51 part. 1006 sub 1,2 - immobile abitato sino all'ottobre 2021 dalla IG.ra ), Persona_1 il valore locativo dello stesso ed il valore di mercato in caso di compravendita. NEL MERITO:
- disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento della _1 moglie, l'importo di € 100, co ne dell'assegno e versamento diretto, a favore della figlia , di € 100 mensili;
con revoca dell'assegno per , Per_2 Per_3 economicam ipendente;
- con l'adozione di ogni altro opportuno provvedimento;
- in ogni caso, con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario, ad iva e cpa”.
Parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, NEL MERITO rigettare il proposto appello siccome infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma dei capi della sentenza n° 54/2023 del 27.01.2023 del Tribunale di Vercelli, oggetto del presente gravame. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) sin dall'anno 2014 la IG.ra lamenta dolori ricorrenti in zona lombo CP_1 sacrale;
2) a causa dei presenti dolori, la fatica a mantenere la stessa posizione e CP_1 postura per ore;
3) tali problematiche impongono alla di dover continuamente cambiare CP_1 posizione (seduta, sdraiata, in piedi);
4) la soffre di sindrome ansiosa e depressiva;
CP_1
5) si o 2014 la ha lavorato presso diverse aziende quali, a mero CP_1 titolo esemplificativo, M agno di Valduggia, Costumificio Amica di Nella Cappè e Laboratorio Fullin Due di Borgosesia;
6) a causa delle problematiche insorte nell'anno 2014 la si trovava CP_1 costretta a smettere di lavorare.
7) la IG.ra sino al mese di ottobre 2021 risiedeva presso l'immobile Per_1 divenuto di proprietà della IG.ra sito in Serravalle Sesia, Via De CP_1
Ambrosis n° 6, piano terra;
8) sino al mese di maggio 2020 la IG.ra consegnava ogni mese alla Per_1 la somma di € 300,00; CP_1 porto veniva dalla corrisposto quale aiuto familiare e che mai Per_1 dalla veniva richiesto un canone di locazione per l'occupazione CP_1 dell'im ra indicato;
10) la caldaia di tale immobile era mal funzionante mentre quella installata nell'appartamento al primo piano, ove vive la con le figlie, non sarebbe più CP_1 stata a norma a partire dall'autunno 2020;
11) la , a fronte di quanto indicato al punto che precede, si offriva di pagare Per_1 il dov a sostituzione di entrambe le caldaie senza compensazione alcuna con i presunti canoni di locazione;
12) a partire dal mese di maggio 2020 nulla veniva più versato dalla in Per_1 favore della per rifiuto da parte di quest'ultima; CP_1
13) la IG.r , prima dell'avvenuto trasferimento in Casa di Riposo, era Per_1 assistita da badante a sue spese;
14) la IG.ra decideva di sua iniziativa di trasferire la propria residenza Per_1 nell'Istituto “ t'Anna” di Borgosesia a partire dal mese di ottobre 2021.
15) l'immobile sito in Serravalle Sesia, Via De Ambrosi n° 6, piano terra, presenta evidenti risalite di umidità sui muri perimetrali;
16) tali risalite sono imputabili ad una mancata e idonea impermeabilizzazione in fondazione;
17) il soffitto presenta evidenti macchie di umidità;
18) tali macchie sono imputabili ad eventi infiltrativi;
19) nell'unico bagno presente esiste un tramezzo più sottile rispetto ai muri portanti esistenti con uno strato fessurativo proprio ove i due muri combaciano;
20) tali stati tensionali e tali fessure sono dovute a differenti rigidità dei due muri combacianti;
21) vi sono ampie zone contraddistinte da umidità e muffa ed, in particolare, svariati angoli e parti murarie sia interne che perimetrali;
22) tali zone si sono create per una mancata e adeguata coibentazione termica delle pareti dall'esterno;
23) sono assenti box, parcheggi scoperti o posti auto nelle vicinanze;
24) due finestre dell'abitazione al piano terra si affacciano su di un cortile di proprietà ed uso esclusivo della CP_1
25) l'abitazione è raggiungibile verso una strada sterrata che, nei mesi autunnali e invernali, è soggetta a creazione di grosse pozzanghere e risulta sdrucciolevole;
26) sarebbe necessario un intervento di risanamento delle pareti con verifica contestuale circa l'effettivo intaccamento dell'intonaco da parte delle muffe presenti, interventi mirati per ripristinare la coibentazione quanto meno dei telai delle finestre o, comunque, un rifacimento di intonaco e pittura e di sostituzione delle piastrelle della parete del bagno con creazione di un opportuno giunto di dilatazione per evitare future riaperture di fessure. Si indicano a testi: 1) Ing. residente in [...], da Testimone_1 escutere sui seguenti capitoli di prova: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26; 2) residente in Serravalle Sesia, Via De Ambrosis, da escutere sui Testimone_2 se i prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 e 26; 3) residente in Serravalle Sesia, Via De Ambrosis, da escutere sui Testimone_3 seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 e 26. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori ed oneri di legge. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi. La resistente, infine, insta per la concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive o per la fissazione dell'udienza di discussione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vercelli ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto l'11 luglio 1987 in Serravalle Scrivia tra e ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Serravalle Sesia di procedere alle annotazioni di legge (n. 13 atti di matrimonio parte II Serie – A 13 luglio 1987); ha confermato il pagamento e l'assegno di mantenimento stabilito in favore della pari ad € 300,00 CP_1 così come pattuito in sede di separazione consensuale, confermando, altresi', l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 200,00 mensili e Per_2
l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 100,00 mensili;
ha Per_3 confermato che, quando le figlie saranno completamente Per_2 Per_3 autosufficienti, il verserà, come pattuito in sede di separazione, oltre alla _1 quota per la moglie anche la quota alimentare stabilita per ciascuna figlia direttamente alla (per un totale di € 600,00); le spese straordinarie CP_1 saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
ha confermato l'assegnazione della autovettura Nissan Micra, intestata al IG. e l'uso _1 della medesima in favore della figlia;
ha confermato che la roulotte in Per_2 comproprietà tra i coniugi resti asseg a che potrà utilizzarla a CP_1 proprio piacimento con spese di gestione a car o della ha CP_1 condannato al pagamento delle spese in favore di Parte_1 CP_1
liquid 00 oltre Spese I.V.A. e C.P.A.
[...]
Quanto all'assegno divorzile il Tribunale di Vercelli ha osservato che la situazione reddituale delle parti continuava ad essere squilibrata a favore del che _1 poteva fare affidamento su risorse più solide e che l'astratta capacità lavorativa in capo alla afflitta da problemi di salute, non era di per sé sufficiente, CP_1 come chi uprema Corte, ad escludere l'obbligo a carico del di _1 contribuire al mantenimento della ex moglie che, in ragione delle precarie condizioni economiche, manteneva il diritto a percepire l'assegno di mantenimento nella misura di € 300 mensili – come già pattuito in sede di separazione –in un contesto che non appariva mutato. Con riferimento al mantenimento delle figlie, il Tribunale ha osservato che non erano emersi elementi concreti per ritenere di ridurlo nei confronti della figlia minore o revocarlo nei confronti della figlia maggiorenne che risultava, in realtà, non economicamente autonoma.
Avverso la pronuncia ha tempestivamente interposto gravame il IGnor _1 chiedendone la parziale riforma e formulando le conclusioni in epigrafe r sulla base dei motivi seguenti. L'appellante si duole della decisone assunta dal Primo Giudice deducendo i seguenti motivi: 1) erronea ed infondata valutazione in merito alle condizioni economiche del IG.
– omessa e/o erronea motivazione sul punto. _1
L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del mutamento in peius delle risorse reddituali e dell'assenza di ulteriori cespiti patrimoniali in capo al IG. contesta, infatti, l'assunto secondo il quale l'ex marito _1 beneficerebbe di un presunto squilibrio patrimoniale (e non solo reddituale) in proprio favore e potrebbe far affidamento su risorse più solide. 2) erronea ed infondata valutazione in merito alle condizioni economiche della IG.ra omessa e/o erronea motivazione sul punto. CP_1
Il IGnor enta che la valutazione della posizione della controparte _1 effettuata dal Tribunale sia fondata su assunti erronei, superficiali e privi di reale motivazione a supporto, ossia una presunta astratta incapacità lavorativa, in assenza di riscontri a corredo;
3) erronea ed infondata valutazione circa i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile in misura equivalente all'assegno disposto in sede di separazione ed agli accordi sanciti in sede di separazione - omessa e/o erronea motivazione sul punto. Dal punto di vista reddituale, il IG. pensionato, ha diminuito il proprio _1 reddito e aumentato le proprie spese;
la IG.ra invece, rifiuta sua CP_1 sponte di conseguire una qualsivoglia fonte di reddito;
inoltre l'appellante è privo di immobili, mentre la IG.ra ha acquisito la piena ed esclusiva CP_1 disponibilità dei due immobili abitativi. Censura, poi, la statuizione del Tribunale laddove “conferma che, quando le figlie
e saranno completamente autosufficienti, il verserà, come Per_2 Per_3 _1
i di separazione, oltre alla quota per la m nche la quota alimentare stabilita per ciascuna figlia direttamente alla (per un totale di € CP_1
600,00) da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT” (pag. 6). Tale statuizione, infatti, risulta essere una mera riproduzione di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, assolutamente priva di alcuna motivazione, non essendovi di essa traccia nel corpo della sentenza. 4) erronea ed infondata valutazione circa i presupposti per il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni. L'appellante precisa, innanzitutto, che non vi è alcuna figlia minore: infatti, già in sede di separazione e avevano ampiamente superato la soglia Per_2 Per_3 della maggiore età e, , h spettivamente, 33 anni e 30 anni;
in ogni caso non vi sono piu' i presupposti per l'assegno di mantenimento.
La IGnora costituitasi in giudizio con memoria di costituzione del CP_1
13.06.2023 il rigetto dell'appello e ha concluso come in epigrafe riportato. L'appellata condivide la decisione assunta dal Tribunale di Vercelli, evidenziando che quanto statuito dal Primo Giudice corrisponde alla realtà fattuale ed è perfettamente comprovato dalla documentazione in atti. Inoltre, contesta tutto quanto dall'appellante sostenuto e rappresenta che in realtà il IG. ha trasferito la propria residenza nell'abitazione sita in _1
Grignasco, Via n. 5, ove abita insieme alla nuova compagna e che la differenza tra l'odierna pensione e il precedente stipendio è minima;
Circa le proprie problematiche di salute la evidenzia di averle CP_1 puntualmente dimostrate con la copiosa docume dotta. Con riferimento, infine, alle contestate precarie condizioni economiche della IG.ra ribadisce che l'immobile di proprietà della stessa (ove viveva la madre CP_1 te) è un bene di cui la stessa può disporre come meglio ritiene, anche offrendolo quale abitazione alle figlie. E, in ogni caso, trattasi di un immobile invendibile e non locabile, attese le pessime condizioni di manutenzione. Insiste, poi, nel riconoscimento di assegno divorzile in misura equivalente all'assegno disposto in sede di separazione ed agli accordi sanciti in sede di separazione. Sul quarto motivo di gravame, inerente il contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni, ne chiede il rigetto.
, nonostante sia una distributrice indipendente che lavora a provvigioni, Per_2
un reddito che le permette di essere qualificata come economicamente autosufficiente.Inoltre, ha avuto un trascorso difficile, avendo, sin dall'età Per_2 di 17 anni, sofferto di s e depressiva, ansiosa ed attacchi di panico. Quanto a , la appellata evidenzia che il contributo previsto a suo favore è Per_3 eIGuo, essendo pari a € 100 mensili, e che il Tribunale ha ritenuto, correttamente, non sussistenti elementi concreti per disporre una riduzione o revoca dello stesso.
La Corte, visto il ricorso congiunto delle parti, ex art. 127 ter c.p.c., ha quindi sostituito l'udienza del 7.6.24 con il deposito di note scritte. La Corte con successivo provvedimento in data 24.7.2024 ha assegnato alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le questioni devolute allo scrutinio della Corte attengono al contributo del IGnor l mantenimento delle figlie e al versamento dell'assegno divorzile. _1
1. Le condizioni economiche del IG. _1
In modo piuttosto sbrigativo e generico il primo giudice ha affermato: “ la situazione reddituale delle parti continua ad essere piuttosto squilibrata in favore del che puo' fare affidamento su risorse piu' che solide”. In realtà il IG. _1 ha documentato la propria diminuzione reddituale a seguito _1 venuto pensionamento ( con IGnificativa contrazione delle disponibilità) e, al di là delle spese per la madre in casa di riposo, non risulta titolare di alcun bene immobile ( due abitazioni cedute alla ex moglie in sede di separazione nella misura del 50% insieme alla roulotte e all'auto) ed è gravato da canone di locazione pari a 250 € mensili. Ma tale condizione non è di per sé sufficiente all'accoglimento del primo motivo di gravame.
2. I problemi di salute della IG.ra e le sue condizioni CP_1 economiche. Sotto questo caso profilo il primo giudice parla di “ … la astratta capacità lavorativa sussistente in capo alla afflitta peraltro da non indifferenti CP_1 problemi di salute” . Correttamente il giudice di prime cure ha disposto l'assegno divorzile in capo al nella misura indicata in sentenza. In punto an la Corte rileva che la _1 ione medica prodotta agli atti evidenzia un quadro complessivo inidoneo a consentire di espletare attività lavorativa ampiamente compressa. D'altro canto già dal 2014 la IGra a dovuto lasciare il proprio lavoro di dipendente CP_1 presso maglifici o costumifici della zona per “Sindrome ansiosa, ipertensione e distiroidismo in terapia; note di spondiloartrosi con modesta deformazione dei metameri. Vertebra di transizione al passaggio lombo sacrale con sacralizzazione sinistra di S1. D'ambo i lati lieve sclerosi dei tetti acetabolari e minima deformazione delle teste femorali”. La IGra ha ampiamente documentato le proprie condizioni di salute: CP_1 nei certi ti si evince che la IGra presenta “artrosi (in particolare algie anche e rachide cervicale e lombo sacrale). Lamenta impotenza funzionale antalgica ricorrente. Sindrome ansiosa, ipertensione e distiroidismo in terapia”; doc.2 memoria del 6.10.2021, nonché continua ad avere sindrome depressiva, già riscontrata nell'anno 2019. Si attesta, altresi', l'esistenza di “una lombalgia e coxalgia, una iniziale deformazione della testa femorale con riduzione della rima articolare coxofemorale e sclerosi subcondrale del tetto acetabolare”, oltre a “metamero di transizione lombosacrale e segni di artrosi caratterizzati da lieve riduzione dell'ampiezza degli spazi intersomatici, sclerosi subcondrale delle limitanti somatiche contrapposte da apposizioni osteofitosiche margino somatiche ed una sublussazione anteriore del coccige”( doc. 8 memoria del 18.05.2022). Non è revocabile in dubbio che la IGra si trovi in condizioni di salute CP_1 assai compromesse. Per quanto attiene al secondo immobile di proprietà della IGra lo CP_1 stesso risulta bene invendibile e non locabile, attese le pessime di manutenzione( cfr. documentazione prodotta doc. 10 memoria 18.5.22).
3. L'assegno divorzile alla IGra CP_1
Qualora si voglia ammettere il diritto ad un assegno in capo alla ex moglie, il ritiene che non possa essere determinato nella stessa misura di quello _1 previsto in sede separativa. Tuttavia, anche sul quantum, la Corte conferma e condivide le valutazioni del primo giudice : in considerazione delle condizioni di salute della IG.ra CP_1 della durata del matrimonio (anni 30), appare corretta la previsione di un assegno divorzile pari a 300 € mensili oltre rivalutazione ISTAT. All'assegno di divorzio deve attribuirsi, infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
4. Statuizioni su quota alimentare. L'appellante censura, poi, la statuizione del Tribunale relative secondo cui
“conferma che, quando le figlie e saranno completamente Per_2 Per_3 autosufficienti, il verserà, come pattuito in sede di separazione, oltre alla _1 quota per la moglie anche la quota alimentare stabilita per ciascuna figlia direttamente alla (per un totale di € 600,00) da aggiornare annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT” (pag. 6). Tale statuizione, infatti, risulta essere una mera riproduzione di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, assolutamente priva di alcuna motivazione, non essendovi di essa traccia nel corpo della sentenza. Peraltro, sul punto, il IGnor rappresenta che si _1 tratta di una determinazione extra legem, non essendo contemplata dall'art. 5 l. 898/70.
Sotto tale profilo l'appello merita accoglimento: gli accordi intervenuti in fase separativa consensuale non possono di per sé essere trasfusi nei provvedimenti giudiziali di cessazione degli effetti civili del matrimonio, necessitando di una idonea valutazione da parte del Giudice in sede divorzile. Suona puntuale, in proposito, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “ gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono da reputarsi sempre invalidi per illiceità della causa, in quanto stipulati in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale ex art. 160 c.c. (ex multis Cass. Civ. 20745/2022) e che tali accordi, ove siano valutati in sede divorzile sic et simpliciter, sono da considerarsi nulli e improduttivi di effetti (in tal senso Cass. Civ. 11012/2021).”
L'appello deve, quindi, essere accolto in questo punto, con revoca delle determinazioni ut supra, contenute in sentenza.
5. Il contributo di mantenimento per le figlie. Parte appellante ritiene insussistenti i presupposti per disporre l'assegno al mantenimento delle figlie, essendo ultra trentenni e potendo accedere al reddito di cittadinanza o ad altre forme provvidenziali (sul punto vi è uniformità, tra gli altri, Cass. Civ., sez. I, ord. 20.12.21 n. 40882; Cass. Civ. Sez. I, 11.11.2021). Precisa, tra l'altro, che entrambe vivono nell'abitazione con la madre;
è Per_2 laureata in Scienza Politiche Aziendali e addetta a vendite on-line, mentr Per_3
è insegnante di danza nonché dipendente part-time di una mensa aziendale/scolastica di Romagnano Sesia. Siffatte circostanze non sono state contestate da controparte ed anzi sono state espressamente confermate in comparsa di costituzione. Ritiene la Corte che per quanto attiene a si debba confermare il Per_3 provvedimento assunto in sede presidenziale e oria e, pertanto, revocare l'assegno non sussistendone piu' i presupposti. A tal proposito deve, altresi', osservarsi che il richiedente (figlio o genitore che sia) avrebbe dovuto provare, con onere probatorio a suo carico, “non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto mantenimento” (Cass. Civ. Sez. I ord. 14.8.20 n. 17183). Peraltro, “la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti..” (Cass. Civ. Sez. I ord. 14.8.20 n. 17183). Tale onere della prova non è stato soddisfatto. Per quanto attiene alla figlia di 30 anni , la stessa risulta laureata e Per_2 parzialmente occupata. Appare, dunque, congrua alla Corte la proposta del IG. di continuare a _1 versare € 100 mensili per il mantenimento della stessa, tenuto conto anche delle sue condizioni psicofisiche ( che, peraltro, non appaiono totalmente invalidanti) con conseguente modifica della decisione assunta dal primo giudice ( che ne prevedeva 200). Dunque il contributo al mantenimento delle figlie viene modificato con revoca del contributo a e con riduzione del contributo ad ( da 200 a 100 € Per_3 Per_2 mensili, come offerte dal padre IG. . _1
6. Le spese di lite. Attese le domande proposte dalle parti e gli esiti del presente giudizio, la Corte – tenuto conto della reciproca soccombenza- ritiene sussistano giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo e del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sull'appello avverso la sentenza n. 54/2023 del Tribunale di Vercelli pubblicata in data 30.01.2023 nella causa civile iscritta al n. 1159/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello revoca l'assegno di mantenimento per la figlia;
Per_3 riduce l'assegno di mantenimento a favore del ad € 100 mensili, da Per_2 aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale revoca la previsione “ conferma che, quando le figlie e saranno Per_2 Per_3 completamente autosufficienti, il verserà, come pattuito in sede di _1 separazione, oltre alla quota per la anche la quota alimentare stabilita per ciascuna figlia direttamente alla (per un totale di € 600,00) da aggiornare CP_1 annualmente secondo gli indici I Conferma per il resto. Spese di lite compensate per intero tra le parti per il primo e il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 6.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta Collidà
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Carmela Mascarello