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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 27/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa previdenziale n°5044/2018 R.G. tra:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Degiosa Nicola e Degiosa Parte_1
Ferdinando, nello studio di questi domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: rideterminazione indennità causa di servizio vittime del dovere
Con ricorso depositato il 09/10/2018, parte ricorrente, sostiene che nel luglio 1974 ricopriva il ruolo di finanziere mare della Guardia di Finanza di Napoli quando, nel corso di una operazione di anticontrabbando, effettuato l'abbordaggio di un motoscafo, urtava violentemente contro il “bottazzo” riportando le lesioni diagnosticate dal C.M.O. di Napoli nel relativo modello del 19/07/1974. Successivamente, in data 6/5/1979, in corso di simile operazione, veniva violentemente aggredito dai contrabbandieri che lo facevano sbattere violentemente sul
“baglio”. I malviventi, prima di allontanarsi, gettavano in mare il militare che veniva recuperato dai propri colleghi. Trasportato in ospedale gli veniva diagnosticato “valida contusione sacro- coccigea, con aumentata cifosi post-traumatica”, con conseguente riconoscimento di lesioni dipendenti da causa di servizio. Il in data 11/10/2013, presentava domanda di aggravamento al Pt_1
chiedendo altresì il riconoscimento dei benefici delle “vittime Controparte_1 del dovere e del terrorismo e della criminalità organizzata” di cui alla L. 266/2005, sul presupposto delle reiterate condotte delittuose di cui era stato vittima. In seguito a ciò la C.M.O. di Bari, Sezione distaccata di Taranto, con verbale del 2/2/2015, ribadiva la dipendenza delle lesioni da causa di servizio riconoscendo un'invalidità complessiva del 22%. Il Ministero altresì, con decreto del 13/10/2015, riconosceva al CP_1 lo stato di “vittima del dovere” corrispondendogli i relativi benefici secondo Pt_1 la percentuale di invalidità riconosciuta. Sul presupposto di un riduttivo riconoscimento dell'invalidità il ricorrente formulava richiesta di ricalcolo in melius, anche in considerazione dell'omesso riconoscimento del danno morale e secondo le risultanze di una CTP depositata in atti con cui veniva invocata una invalidità complessiva del 37%. La data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psicofisica veniva rapportata alla data dell'11/10/2013, come si evince da verbale Mod.BL/B n°026/GDF della C.M.O. di Taranto. In conclusione il ricorrente rammenta come all'epoca dei fatti tali eventi delittuosi fossero comuni e reiterati collegati al modus operandi della criminalità organizzata. Ancorandosi dunque alla normativa vigente in materia conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, formulando in via istruttoria richiesta di CTU medico legale. Si è costituito in giudizio il , tramite l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale, eccependo alle richieste avverse con richiesta di rigetto delle conclusioni di rivalutazione della percentuale di invalidità come richiesta da parte ricorrente nella percentuale del 37%, o quella scaturente da CTU. La causa è stata istruita con la sola acquisizione di CTU medica resa dal dott. ed in data 30/04/2025 è stato delegato il fascicolo dal giudice Persona_1 professionale al sottoscritto GOP per la decisione. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento.
Nessun dubbio può sussistere, anche perché non contestato in atti, sullo status del ricorrente sia quale portatore di lesioni per causa di servizio, sia per l'espressa qualità riconosciuta di “vittima del dovere”.
In fasi successive, con provvedimenti resi dai C.M.O. competenti, il è Pt_1 stato riconosciuto dapprima “vittima di lesioni per causa di servizio” e successivamente
“vittima del dovere” per le equiparazioni operate della legge in riferimento a conseguenze subite da azioni della criminalità organizzata e del terrorismo.
Risulta inoltre assodato, per tabulas, che le quantificazioni operate dai C.M.O., per quanto affermative delle ragioni del ricorrente, siano da ritenersi riduttive rispetto alle conclusioni logiche, precise, concordanti contenute nella CTU del perito designato.
Peraltro la descrizione e successiva quantificazione contenuta nell'elaborato peritale non è stata smentita da alcuna delle parti che si sono limitate a contestare genericamente la perizia.
Il dott. ha risposto puntualmente e dettagliatamente ai quesiti posti Per_1 dall'allora giudicante e, dopo aver espletato il proprio incarico e riesaminato le patologie addotte dal ha concluso recependo sì quanto accertato dai C.M.O. Pt_1 intervenuti, ma dissentendo sulla quantificazione della percentuale invalidante.
Il Perito, dopo aver ribadito che per i soggetti riconosciuti “vittime del dovere da azioni criminose” vanno applicati gli artt.3 - 4 e 5 del DPR 181/2009 richiamati dall'art.6 dello stesso DPR, ha determinato in melius la percentuale di invalidità permanente ancorandola alla tabella più favorevole e precisamente alla tabella A cat.8, attribuita con il DPR 23/12/1978 n°915.
In sostanza, ispirandosi al principio del trattamento più favorevole normativamente previsto, ha stabilito che il range da applicarsi nel caso di specie e secondo le succitate tabelle è quello compreso tra il 21 e 30% attestandosi sul valore medio del 25%.
Inoltre, discostandosi in questo dalle conclusioni operate dai C.M.O., ha integrato la voce relativa all'omessa indicazione del danno morale, quantificando lo stesso nella percentuale del 3%. Ha poi concluso concordemente sulla quantificazione del danno biologico pari al 14%.
Acquisiti tutti gli elementi di cui sopra, rifacendosi alla formula di determinazione dell'invalidità complessiva si giunge ad una quantificazione totale del 28%, così determinata: D.B.(14 %) + D.M.(3%) + I.P.(25%) – D.B.(14%)= I.C. (28%). Non vi sono ragioni per discostarsi dalla succitata quantificazione e pertanto la domanda va accolta nei limiti precisati con la conseguenziale disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 5044/2018 R.G., proposta da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- Riconosce e dichiara che al Maggiore della G.D.F. , “vittima Parte_1 del dovere e della criminalità organizzata”, va riconosciuta la percentuale di invalidità complessiva del 28%, con data di stabilizzazione della menomazione permanente all'integrità psicofisica all'11/10/2013, come già accertato nel verbale del C.M.O. di Taranto.
- Riconosce in favore del ricorrente i benefici assistenziali di cui al D.L. 1/10/2007 n°159, modificato dalla L. 206/2004, parificandolo a “vittima del terrorismo e della criminalità organizzata” con riconoscimento in melius dell'indennità prevista allo stesso ed ai suoi famigliari.
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 parte ricorrente, che liquida in € 3.500,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 27/05/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi