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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 5013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa DE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5013/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 09.10.2025, promossa
DA
Parte_1
(P.I. , in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante signor
[...] P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Nicola Parte_1 C.F._1
LACERENZA, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 3.10.2025
-Opponente-
CONTRO
(P.I. ), in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
PR AN, giusta mandato redatto su foglio separato all'atto di costituzione ed allegato al fascicolo digitale
-Opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Parte_1
azienda che opera nel settore della siderurgia e avente quale unica cliente la industria
[...] siderurgica oggi denominata IE d'LI s.p.a., proponeva opposizione avverso il decreto n. 1205/2023 del 4.9.2023, con cui gli si ingiungeva il pagamento in favore della società CP_1 della complessiva somma di € 53.655,60, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento della fattura n. 54 del 29.3.2022, per forniture di condotto di aspirazione dei fumi ed attività connesse.
L'opponente rappresentava di aver commissionato alla società la fornitura, costruzione e CP_1 zincatura a caldo delle condotte di aspirazione fumi (paniera CCO2) da istallare presso lo stabilimento di Taranto di Industria IE d'LI per un importo omnicomprensivo di € 43.980,00 oltre IVA.
1 Sul punto, aggiungeva che a causa del ritardo della predetta opposta nella consegna dei materiali, aveva ritardato la consegna di quanto richiestole da IE d'LI, avvenuta soltanto in data 28.3.2022 (come attestato dal documento di trasporto 21 del 25.3.2022 e da riferimento carico e pesata di IE d'LI del 28.3.2022, entrambi allegati all'opposizione), per effetto della quale la stessa IE d'LI non gli aveva versato alcun acconto per tale lavoro.
Specificava, inoltre, di aver versato due acconti, di cui il primo di € 5.655,60 in data 23.9.2022 ed il secondo di € 2.000,00 il 10.5.2023, per complessivi € 7.655,60, per una rimanenza di € 46.000,00,
“come confermato dalla presunta creditrice opposta con sua pec del 16 maggio 2023”, prodotta in atti.
Sollevava eccezione di compensazione ovvero invocava decurtazione degli acconti versati in caso di condanna e la revoca, pertanto, del decreto ingiuntivo opposto in quanto lo stesso riportava quale importo creditorio quello maggiore di € 53.655,60, “omettendo di riportare gli acconti ricevuti indubitabilmente per tale causale”.
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione, in via subordinata dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a causa del colpevole ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi;
in via ulteriormente gradata, in caso di condanna accogliere la invocata decurtazione degli acconti versati o la sollevata eccezione di compensazione.
Si costituiva in giudizio la società la quale deduceva, primariamente, che il credito CP_1 azionato era certo, liquido ed esigibile e precisava, ad ogni modo, che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto ma solamente l'importo indicato. Preliminarmente osservava che
“per mero refuso di battitura, l'importo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo è stato riportato in € 53.655,60 corrispondente a 43.980,00 per sorte capitale ed euro 9.675,60 per IVA. Invero, la somma esatta come deducibile dallo stesso ricorso per d.i. ammonta ad € 46.000,00 iva compresa (oltre interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002)”.
Nel merito, deduceva che, avendo regolarmente adempiuto quanto le aveva commissionato la società opposta, aveva emesso Fattura n.54 del 29.03.2022 (all.n.3). Aggiungeva che solo dopo numerosi solleciti operati, la riconoscendo il proprio debito (cfr. pec del 06.06.2023, all.n.7 Parte_1 comparsa) versava i due acconti indicati.
Evidenziava, altresì, riguardo alla contestazione sollevata da controparte relativa al ritardo della sua consegna ad IE d'LI (mai, ad ogni modo, ufficialmente contestato dalla stessa), che la responsabilità era da attribuire, invero, integralmente all'opponente, che non aveva inviato, nonostante le richieste, talune necessarie revisioni sui disegni precedentemente consegnatigli che risultavano incompleti, peraltro, in parti di fondamentale importanza per la realizzazione dei manufatti.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con tutte le conseguenze di legge e la concessione della provvisoria esecutorietà parziale del d.i. opposto limitatamente alla somma di € 46.000,00 iva compresa (frutto della rettifica del refuso di battitura).
Fissata la prima udienza comparizione per il giorno 15 aprile 2024, le parti depositavano le proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini stabiliti.
Nella propria memoria, l'opponente ribadiva le ragioni illustrate nell'atto introduttivo del procedimento e chiedeva preliminarmente di sospendere il giudizio in quanto, alla luce della riduzione del presunto credito operata da parte opposta in € 46.000,00 = iva inclusa, la fattispecie è
2 soggetta alla obbligatoria negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162; chiedeva altresì di accogliere la opposizione e dichiarare nullo e /o inefficace il decreto ingiuntivo;
dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a causa del colpevole ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi;
in via gradata, in caso di condanna accogliere la invocata decurtazione degli acconti versati o la sollevata eccezione di compensazione, in quanto sono state versate somme in acconto per € 7.655,60= da parte dell'opponente. Chiedeva, altresì il rigetto della richiesta di concessione di provvisoria esecuzione parziale dedotta dall'opposta.
Nelle repliche ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta ribadiva la totale infondatezza delle ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione.
All'udienza del 15.04.2024, le parti chiedevano un breve rinvio dal momento che pendevano trattative di bonario componimento, poi fallite. Con ordinanza del 06.12.2024, si concedeva la provvisoria esecutività PARZIALE del decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 46.000,00, si rigettavano le richieste istruttorie e ogni altra richiesta di parte opponente e si rimetteva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 06.10.2025.
Nella propria memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189 n. 1 c.p.c., l'opponente dava atto che le parti avevano transatto il giudizio, come da atto del 25 gennaio 2025 allegato, e precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, dare atto della intervenuta transazione fra le parti in causa e, per lo effetto, emettere sentenza di revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione o quella di legge;
subordinatamente, ove non si acceda alla predetta sentenza, in accoglimento della presente opposizione proposta dalla Parte_1 contro la preliminarmente insistendo nell'accoglimento di tutte le
[...] CP_1 richieste istruttorie avanzate ritualmente in atti ,così provvedere;
I) Accogliere la presente opposizione per le causali dianzi espresse e, per lo effetto, dichiarare nullo e /o inefficace il decreto ingiuntivo ovvero inammissibile, improcedibile, improponibile e/o, quanto meno, infondato sia in fatto che in diritto, comunque revocandolo;
II) In via subordinata, dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a causa del colpevole ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi;
III) In via ulteriormente gradata, in caso di condanna accogliere la invocata decurtazione degli acconti versati o la sollevata eccezione di compensazione, in quanto sono state versate somme in acconto per
€ 7.655,60= da parte dell'opponente, artatamente omesse ex adversa;
IV) Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario con accessori di legge”.
Nella propria comparsa conclusionale, l'opposta, si riportava a tutto quanto dedotto, prodotto nei precedenti scritti difensivi, dava atto che nelle more del giudizio si era addivenuti ad una conciliazione tra le parti sfociata nell'atto transattivo depositato da controparte in giudizio il 6.7.2025 nel quale si dava innanzitutto atto del riconoscimento del debito da parte della per € 46.000,00, Pt_1
“riconoscimento peraltro avvalorato dal fatto che nelle more del giudizio era stato versato – da quest'ultima - un ulteriore acconto di € 10.00 0,00”. Aggiungeva, altresì, che aveva acconsentito - a fronte della rinuncia all'immediata esecuzione del provvedimento di provvisoria esecuzione ed alla rinunzia degli interessi moratori maturati e maturandi – a ricevere la restante somma dovutale in 8 rate mensili dell'importo di € 4.500,00 cadauna sino alla concorrenza del totale. Rilevava però che la dopo aver versato l'importo delle spese legali pattuite nell'atto de quo, non era stata Parte_1 puntuale nei successivi pagamenti previsti dalla scrittura privata versando con discontinuità ed arbitrariamente somme a titolo di acconto per € 13.500,00 a fronte dei 36.000,00 pattuiti. Pertanto, aveva dichiarato l'opponente decaduta dal beneficio del pagamento rateizzato con conseguente diritto
3 all'ottenimento degli interessi moratori maturati e maturandi come previsto dal punto 8) dell'atto transattivo, con pec trasmessa all'odierno opponente in data 5.09.2025 (allegata).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:-rigettare l'opposizione in quanto palesemente infondata tanto in fatto quanto in diritto e comunque accertare come parte opponente fosse tenuta al pagamento della somma pari ad euro 46.000,00 oltre interessi di mora ex D.lgs n.231/2002 da calcolarsi dalle scadenze previste in fattura e sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. – tenuto conto degli acconti versati nelle Parte_1 more del giudizio – a versare alla la somma di € 22.500,00 oltre interessi moratori CP_1 maturati e maturandi a decorrere dalle scadenze previste e da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del l.r.p.t. a versare alla gli interessi moratori Parte_1 CP_1 maturati sulle somme corrisposte a titolo di acconto in corso di causa € 13.500,00 - per il periodo ricompreso tra le scadenze de quibus ed il giorno di accredito degli acconti stessi;
- in ogni caso condannare parte opponente al rimborso di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza civile del 09.10.2025, preso atto delle richieste delle parti, questo Giudice riservava la decisione.
******
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 1205/2023 pubblicato in data 4.09.2023 sia stato notificato in pari data e che la citazione in opposizione sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 13.10.2023 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
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In rito, va rilevata, in ogni caso, la infondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, posto che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto- legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, la procedura di negoziazione assistita non si applica ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, come già evidenziato nella ordinanza del 6.12.2024.
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Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
4 All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la società abbia dimostrato la CP_1 sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare preteso e rettificato in sede dell'odierno giudizio. L'opposizione, quindi, va solo parzialmente accolta.
Parte opposta ha prodotto infatti sin dal deposito del ricorso monitorio la Fattura n.54 del 29.03.2022 dell'importo di € 53.655,60, di cui € 43.980,00 per sorte capitale ed € 9.675,60 per IVA relativa alla fornitura, costruzione e zincatura a caldo delle condotte di aspirazione fumi (paniera CCO2) da istallare presso lo stabilimento di Taranto di Industria IE d'LI, che le era stata commissionata dalla società opponente con ordine n.277 del 16.12.2021 (cfr. all. n.1 comparsa).
Vi è prova, inoltre, come riferito e confermato anche dallo stesso opponente nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, che lo stesso abbia versato due acconti relativi alla predetta fattura, di cui il primo di € 5.655,60 in data 23.09.2022 ed il secondo di € 2.000,00 il 10.05.2023 (cfr. bonifici allegati all'opposizione), non disconoscendo pertanto l'esistenza del debito.
In ogni caso, parte opponente si è opposta al credito in maniera generica allegando un ritardo nella consegna – e ammettendo quindi di aver ricevuto la prestazione- della prestazione richiesta senza specificare le conseguenze di tale ritardo rispetto alle pretese del committente principale.
Ed inoltre, il debitore ha riconosciuto il suddetto debito, oggetto di giudizio, sia prima della instaurazione della opposizione, proponendo un piano di rateizzazione tramite il difensore- all. 7 fascicolo monitorio non disconosciuto da parte opponente- sia nelle more del giudizio. È intervenuto, invero, un accordo transattivo tra le parti in causa, come da atto del 25 gennaio 2025, sottoscritto digitalmente dal difensore della e dalla legale rappresentante della CP_1 Parte_1 che le parti hanno versato in atti, nel quale si dava innanzitutto atto del riconoscimento del debito da parte della per € 46.000,00 residui dalla fattura iniziale. Pt_1
Non può però dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni da parte opponente, poiché il piano prevedeva un pagamento rateizzato e parte opposta ha dato atto dell'inadempimento di parte opponente (neppure da questa contestato). La stessa parte ha dato atto di aver ricevuto un ulteriore acconto di € 10.000,00 in data 2 maggio 2024, già nella transazione ed una ulteriore somma per cui parte opposta già in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che residua un debito di euro 22.500, oltre interessi moratori dalla scadenza previste in fattura.
L'opposta sostiene, infatti, che, dopo aver versato l'importo delle spese legali pattuite, la Parte_1 non è stata puntuale nei successivi pagamenti previsti “versando con discontinuità ed arbitrariamente somme a titolo di acconto per € 13.500,00 a fronte dei 36.000,00 pattuiti” tanto da costringerla a dichiararla decaduta dal beneficio del pagamento rateizzato non avendo ottemperato nei termini e modi previsti ai versamenti in esso cristallizzati, come previsto dall'art. 8 dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti (cfr. pec del 5.09.2025 allegata alla comparsa conclusionale dell'opposta).
Deduzioni e circostanze non contestate in alcun modo dall'opponente, ma che, anzi, ha espressamente confermato all'udienza del 09.10.2025 (“è presente l'Avv. SIMONE SPINELLI, in sostituzione dell'avv. Vito Nicola Lacerenza, nuovo difensore costituitosi per l'opponente come da nomina in atti, il quale si riporta ai propri scritti, dando preliminarmente atto che, a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti, depositato telematicamente in data 06.07.2025, residua ad oggi, alla società opposta, il minor credito di euro 22.500,00 in ragione dei pagamenti medio tempore effettuati. In ordine agli accordi assunti con esso atto transattivo, si precisa che a causa di difficoltà economiche
5 riscontrate dalla quest'ultima non ha potuto adempiere al pagamento delle rate alle Parte_1 scadenze convenute”, cfr. verbale del 9.10.2025).
Orbene, alla luce delle precedenti ragioni, si dà atto che, dall'esame dei documenti prodotti e dall'espresso riconoscimento del debito intervenuto, risultano provati i fatti costitutivi della pretesa;
l'esecuzione della prestazione (consegna prestazione indicata in fattura) in favore dell'opponente risulta provata.
Parte opposta ha diritto, quindi, di ricevere il pagamento della somma indicata in fattura e che all'esito del pagamento degli acconti residuava in euro 46.000 prima della richiesta monitoria.
Tuttavia, si dà atto che nelle more del giudizio, come innanzi specificato, sono intervenuti degli ulteriori pagamenti, in virtù anche dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 25 gennaio 2025, con la conseguenza che allo stato residua un credito di euro 22.500,00 come preteso da parte opposta, oltre interessi dalla scadenza della fattura, e non contestato da parte opponente.
In conclusione, considerate le precisazioni delle parti e gli acconti pagati, all'esito del giudizio residua un credito in favore di parte opposta pari ad euro € 22.500,00.
Quanto agli interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 maturati e maturandi a decorrere dalle scadenze previste e da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo sull'importo e agli interessi moratori maturati sulle somme corrisposte a titolo di acconto in corso di causa € 13.500,00, per il periodo ricompreso tra le scadenze de quibus ed il giorno di accredito degli acconti stessi, richiesti da parte opposta, non essendo stati allegati i pagamenti effettuati dall'opponente a deconto del proprio debito e non avendo quindi contezza delle date in cui gli stessi sono stati effettuati, si ritiene che non possano essere calcolati. In ogni caso, sono dovuti comunque gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, anche se non pattuiti, poiché il credito azionato costituisce pagamento di una transazione commerciale ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, e quindi sono dovuti interessi moratori dalle singole scadenze ex art. 4 normativa citata sino al soddisfo, considerati i pagamenti in acconto nelle more intervenuti e richiamati in atti.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente, solo per metà considerato l'esito complessivo della lite e i pagamenti comunque intervenuti sia prima che nelle more dell'opposizione. Si liquidano in euro 3.600,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014. Gli esborsi sono a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1205/2023 del 4.9.2023, presentata da società Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale
[...] rappresentante, nei confronti di in persona del legale rappresentante p t., ogni diversa CP_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 1205/2023 del 4.9.2023;
- CONDANNA la società Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, al
[...]
6 pagamento in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p t., della CP_1 somma di € 22.500,00, oltre interessi moratori come ex d.lgs. 231/2002 come in parte motiva;
- CONDANNA parte opponente Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, al
[...] pagamento in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p t. di CP_1 euro 1.800,00 per rimborso di metà delle spese processuali per onorari, oltre IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 28.11.2025
Il Giudice
DE OT
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa DE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5013/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 09.10.2025, promossa
DA
Parte_1
(P.I. , in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante signor
[...] P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Nicola Parte_1 C.F._1
LACERENZA, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 3.10.2025
-Opponente-
CONTRO
(P.I. ), in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
PR AN, giusta mandato redatto su foglio separato all'atto di costituzione ed allegato al fascicolo digitale
-Opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Parte_1
azienda che opera nel settore della siderurgia e avente quale unica cliente la industria
[...] siderurgica oggi denominata IE d'LI s.p.a., proponeva opposizione avverso il decreto n. 1205/2023 del 4.9.2023, con cui gli si ingiungeva il pagamento in favore della società CP_1 della complessiva somma di € 53.655,60, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento della fattura n. 54 del 29.3.2022, per forniture di condotto di aspirazione dei fumi ed attività connesse.
L'opponente rappresentava di aver commissionato alla società la fornitura, costruzione e CP_1 zincatura a caldo delle condotte di aspirazione fumi (paniera CCO2) da istallare presso lo stabilimento di Taranto di Industria IE d'LI per un importo omnicomprensivo di € 43.980,00 oltre IVA.
1 Sul punto, aggiungeva che a causa del ritardo della predetta opposta nella consegna dei materiali, aveva ritardato la consegna di quanto richiestole da IE d'LI, avvenuta soltanto in data 28.3.2022 (come attestato dal documento di trasporto 21 del 25.3.2022 e da riferimento carico e pesata di IE d'LI del 28.3.2022, entrambi allegati all'opposizione), per effetto della quale la stessa IE d'LI non gli aveva versato alcun acconto per tale lavoro.
Specificava, inoltre, di aver versato due acconti, di cui il primo di € 5.655,60 in data 23.9.2022 ed il secondo di € 2.000,00 il 10.5.2023, per complessivi € 7.655,60, per una rimanenza di € 46.000,00,
“come confermato dalla presunta creditrice opposta con sua pec del 16 maggio 2023”, prodotta in atti.
Sollevava eccezione di compensazione ovvero invocava decurtazione degli acconti versati in caso di condanna e la revoca, pertanto, del decreto ingiuntivo opposto in quanto lo stesso riportava quale importo creditorio quello maggiore di € 53.655,60, “omettendo di riportare gli acconti ricevuti indubitabilmente per tale causale”.
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione, in via subordinata dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a causa del colpevole ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi;
in via ulteriormente gradata, in caso di condanna accogliere la invocata decurtazione degli acconti versati o la sollevata eccezione di compensazione.
Si costituiva in giudizio la società la quale deduceva, primariamente, che il credito CP_1 azionato era certo, liquido ed esigibile e precisava, ad ogni modo, che parte opponente non aveva contestato l'esistenza del rapporto ma solamente l'importo indicato. Preliminarmente osservava che
“per mero refuso di battitura, l'importo richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo è stato riportato in € 53.655,60 corrispondente a 43.980,00 per sorte capitale ed euro 9.675,60 per IVA. Invero, la somma esatta come deducibile dallo stesso ricorso per d.i. ammonta ad € 46.000,00 iva compresa (oltre interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002)”.
Nel merito, deduceva che, avendo regolarmente adempiuto quanto le aveva commissionato la società opposta, aveva emesso Fattura n.54 del 29.03.2022 (all.n.3). Aggiungeva che solo dopo numerosi solleciti operati, la riconoscendo il proprio debito (cfr. pec del 06.06.2023, all.n.7 Parte_1 comparsa) versava i due acconti indicati.
Evidenziava, altresì, riguardo alla contestazione sollevata da controparte relativa al ritardo della sua consegna ad IE d'LI (mai, ad ogni modo, ufficialmente contestato dalla stessa), che la responsabilità era da attribuire, invero, integralmente all'opponente, che non aveva inviato, nonostante le richieste, talune necessarie revisioni sui disegni precedentemente consegnatigli che risultavano incompleti, peraltro, in parti di fondamentale importanza per la realizzazione dei manufatti.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con tutte le conseguenze di legge e la concessione della provvisoria esecutorietà parziale del d.i. opposto limitatamente alla somma di € 46.000,00 iva compresa (frutto della rettifica del refuso di battitura).
Fissata la prima udienza comparizione per il giorno 15 aprile 2024, le parti depositavano le proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini stabiliti.
Nella propria memoria, l'opponente ribadiva le ragioni illustrate nell'atto introduttivo del procedimento e chiedeva preliminarmente di sospendere il giudizio in quanto, alla luce della riduzione del presunto credito operata da parte opposta in € 46.000,00 = iva inclusa, la fattispecie è
2 soggetta alla obbligatoria negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162; chiedeva altresì di accogliere la opposizione e dichiarare nullo e /o inefficace il decreto ingiuntivo;
dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a causa del colpevole ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi;
in via gradata, in caso di condanna accogliere la invocata decurtazione degli acconti versati o la sollevata eccezione di compensazione, in quanto sono state versate somme in acconto per € 7.655,60= da parte dell'opponente. Chiedeva, altresì il rigetto della richiesta di concessione di provvisoria esecuzione parziale dedotta dall'opposta.
Nelle repliche ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta ribadiva la totale infondatezza delle ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione.
All'udienza del 15.04.2024, le parti chiedevano un breve rinvio dal momento che pendevano trattative di bonario componimento, poi fallite. Con ordinanza del 06.12.2024, si concedeva la provvisoria esecutività PARZIALE del decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 46.000,00, si rigettavano le richieste istruttorie e ogni altra richiesta di parte opponente e si rimetteva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 06.10.2025.
Nella propria memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189 n. 1 c.p.c., l'opponente dava atto che le parti avevano transatto il giudizio, come da atto del 25 gennaio 2025 allegato, e precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, dare atto della intervenuta transazione fra le parti in causa e, per lo effetto, emettere sentenza di revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione o quella di legge;
subordinatamente, ove non si acceda alla predetta sentenza, in accoglimento della presente opposizione proposta dalla Parte_1 contro la preliminarmente insistendo nell'accoglimento di tutte le
[...] CP_1 richieste istruttorie avanzate ritualmente in atti ,così provvedere;
I) Accogliere la presente opposizione per le causali dianzi espresse e, per lo effetto, dichiarare nullo e /o inefficace il decreto ingiuntivo ovvero inammissibile, improcedibile, improponibile e/o, quanto meno, infondato sia in fatto che in diritto, comunque revocandolo;
II) In via subordinata, dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a causa del colpevole ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi;
III) In via ulteriormente gradata, in caso di condanna accogliere la invocata decurtazione degli acconti versati o la sollevata eccezione di compensazione, in quanto sono state versate somme in acconto per
€ 7.655,60= da parte dell'opponente, artatamente omesse ex adversa;
IV) Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario con accessori di legge”.
Nella propria comparsa conclusionale, l'opposta, si riportava a tutto quanto dedotto, prodotto nei precedenti scritti difensivi, dava atto che nelle more del giudizio si era addivenuti ad una conciliazione tra le parti sfociata nell'atto transattivo depositato da controparte in giudizio il 6.7.2025 nel quale si dava innanzitutto atto del riconoscimento del debito da parte della per € 46.000,00, Pt_1
“riconoscimento peraltro avvalorato dal fatto che nelle more del giudizio era stato versato – da quest'ultima - un ulteriore acconto di € 10.00 0,00”. Aggiungeva, altresì, che aveva acconsentito - a fronte della rinuncia all'immediata esecuzione del provvedimento di provvisoria esecuzione ed alla rinunzia degli interessi moratori maturati e maturandi – a ricevere la restante somma dovutale in 8 rate mensili dell'importo di € 4.500,00 cadauna sino alla concorrenza del totale. Rilevava però che la dopo aver versato l'importo delle spese legali pattuite nell'atto de quo, non era stata Parte_1 puntuale nei successivi pagamenti previsti dalla scrittura privata versando con discontinuità ed arbitrariamente somme a titolo di acconto per € 13.500,00 a fronte dei 36.000,00 pattuiti. Pertanto, aveva dichiarato l'opponente decaduta dal beneficio del pagamento rateizzato con conseguente diritto
3 all'ottenimento degli interessi moratori maturati e maturandi come previsto dal punto 8) dell'atto transattivo, con pec trasmessa all'odierno opponente in data 5.09.2025 (allegata).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:-rigettare l'opposizione in quanto palesemente infondata tanto in fatto quanto in diritto e comunque accertare come parte opponente fosse tenuta al pagamento della somma pari ad euro 46.000,00 oltre interessi di mora ex D.lgs n.231/2002 da calcolarsi dalle scadenze previste in fattura e sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. – tenuto conto degli acconti versati nelle Parte_1 more del giudizio – a versare alla la somma di € 22.500,00 oltre interessi moratori CP_1 maturati e maturandi a decorrere dalle scadenze previste e da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del l.r.p.t. a versare alla gli interessi moratori Parte_1 CP_1 maturati sulle somme corrisposte a titolo di acconto in corso di causa € 13.500,00 - per il periodo ricompreso tra le scadenze de quibus ed il giorno di accredito degli acconti stessi;
- in ogni caso condannare parte opponente al rimborso di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza civile del 09.10.2025, preso atto delle richieste delle parti, questo Giudice riservava la decisione.
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Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 1205/2023 pubblicato in data 4.09.2023 sia stato notificato in pari data e che la citazione in opposizione sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 13.10.2023 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
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In rito, va rilevata, in ogni caso, la infondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, posto che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto- legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, la procedura di negoziazione assistita non si applica ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, come già evidenziato nella ordinanza del 6.12.2024.
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Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
4 All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la società abbia dimostrato la CP_1 sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare preteso e rettificato in sede dell'odierno giudizio. L'opposizione, quindi, va solo parzialmente accolta.
Parte opposta ha prodotto infatti sin dal deposito del ricorso monitorio la Fattura n.54 del 29.03.2022 dell'importo di € 53.655,60, di cui € 43.980,00 per sorte capitale ed € 9.675,60 per IVA relativa alla fornitura, costruzione e zincatura a caldo delle condotte di aspirazione fumi (paniera CCO2) da istallare presso lo stabilimento di Taranto di Industria IE d'LI, che le era stata commissionata dalla società opponente con ordine n.277 del 16.12.2021 (cfr. all. n.1 comparsa).
Vi è prova, inoltre, come riferito e confermato anche dallo stesso opponente nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, che lo stesso abbia versato due acconti relativi alla predetta fattura, di cui il primo di € 5.655,60 in data 23.09.2022 ed il secondo di € 2.000,00 il 10.05.2023 (cfr. bonifici allegati all'opposizione), non disconoscendo pertanto l'esistenza del debito.
In ogni caso, parte opponente si è opposta al credito in maniera generica allegando un ritardo nella consegna – e ammettendo quindi di aver ricevuto la prestazione- della prestazione richiesta senza specificare le conseguenze di tale ritardo rispetto alle pretese del committente principale.
Ed inoltre, il debitore ha riconosciuto il suddetto debito, oggetto di giudizio, sia prima della instaurazione della opposizione, proponendo un piano di rateizzazione tramite il difensore- all. 7 fascicolo monitorio non disconosciuto da parte opponente- sia nelle more del giudizio. È intervenuto, invero, un accordo transattivo tra le parti in causa, come da atto del 25 gennaio 2025, sottoscritto digitalmente dal difensore della e dalla legale rappresentante della CP_1 Parte_1 che le parti hanno versato in atti, nel quale si dava innanzitutto atto del riconoscimento del debito da parte della per € 46.000,00 residui dalla fattura iniziale. Pt_1
Non può però dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni da parte opponente, poiché il piano prevedeva un pagamento rateizzato e parte opposta ha dato atto dell'inadempimento di parte opponente (neppure da questa contestato). La stessa parte ha dato atto di aver ricevuto un ulteriore acconto di € 10.000,00 in data 2 maggio 2024, già nella transazione ed una ulteriore somma per cui parte opposta già in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto che residua un debito di euro 22.500, oltre interessi moratori dalla scadenza previste in fattura.
L'opposta sostiene, infatti, che, dopo aver versato l'importo delle spese legali pattuite, la Parte_1 non è stata puntuale nei successivi pagamenti previsti “versando con discontinuità ed arbitrariamente somme a titolo di acconto per € 13.500,00 a fronte dei 36.000,00 pattuiti” tanto da costringerla a dichiararla decaduta dal beneficio del pagamento rateizzato non avendo ottemperato nei termini e modi previsti ai versamenti in esso cristallizzati, come previsto dall'art. 8 dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti (cfr. pec del 5.09.2025 allegata alla comparsa conclusionale dell'opposta).
Deduzioni e circostanze non contestate in alcun modo dall'opponente, ma che, anzi, ha espressamente confermato all'udienza del 09.10.2025 (“è presente l'Avv. SIMONE SPINELLI, in sostituzione dell'avv. Vito Nicola Lacerenza, nuovo difensore costituitosi per l'opponente come da nomina in atti, il quale si riporta ai propri scritti, dando preliminarmente atto che, a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti, depositato telematicamente in data 06.07.2025, residua ad oggi, alla società opposta, il minor credito di euro 22.500,00 in ragione dei pagamenti medio tempore effettuati. In ordine agli accordi assunti con esso atto transattivo, si precisa che a causa di difficoltà economiche
5 riscontrate dalla quest'ultima non ha potuto adempiere al pagamento delle rate alle Parte_1 scadenze convenute”, cfr. verbale del 9.10.2025).
Orbene, alla luce delle precedenti ragioni, si dà atto che, dall'esame dei documenti prodotti e dall'espresso riconoscimento del debito intervenuto, risultano provati i fatti costitutivi della pretesa;
l'esecuzione della prestazione (consegna prestazione indicata in fattura) in favore dell'opponente risulta provata.
Parte opposta ha diritto, quindi, di ricevere il pagamento della somma indicata in fattura e che all'esito del pagamento degli acconti residuava in euro 46.000 prima della richiesta monitoria.
Tuttavia, si dà atto che nelle more del giudizio, come innanzi specificato, sono intervenuti degli ulteriori pagamenti, in virtù anche dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 25 gennaio 2025, con la conseguenza che allo stato residua un credito di euro 22.500,00 come preteso da parte opposta, oltre interessi dalla scadenza della fattura, e non contestato da parte opponente.
In conclusione, considerate le precisazioni delle parti e gli acconti pagati, all'esito del giudizio residua un credito in favore di parte opposta pari ad euro € 22.500,00.
Quanto agli interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 maturati e maturandi a decorrere dalle scadenze previste e da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo sull'importo e agli interessi moratori maturati sulle somme corrisposte a titolo di acconto in corso di causa € 13.500,00, per il periodo ricompreso tra le scadenze de quibus ed il giorno di accredito degli acconti stessi, richiesti da parte opposta, non essendo stati allegati i pagamenti effettuati dall'opponente a deconto del proprio debito e non avendo quindi contezza delle date in cui gli stessi sono stati effettuati, si ritiene che non possano essere calcolati. In ogni caso, sono dovuti comunque gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, anche se non pattuiti, poiché il credito azionato costituisce pagamento di una transazione commerciale ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, e quindi sono dovuti interessi moratori dalle singole scadenze ex art. 4 normativa citata sino al soddisfo, considerati i pagamenti in acconto nelle more intervenuti e richiamati in atti.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente, solo per metà considerato l'esito complessivo della lite e i pagamenti comunque intervenuti sia prima che nelle more dell'opposizione. Si liquidano in euro 3.600,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014. Gli esborsi sono a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1205/2023 del 4.9.2023, presentata da società Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale
[...] rappresentante, nei confronti di in persona del legale rappresentante p t., ogni diversa CP_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 1205/2023 del 4.9.2023;
- CONDANNA la società Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, al
[...]
6 pagamento in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p t., della CP_1 somma di € 22.500,00, oltre interessi moratori come ex d.lgs. 231/2002 come in parte motiva;
- CONDANNA parte opponente Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, al
[...] pagamento in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p t. di CP_1 euro 1.800,00 per rimborso di metà delle spese processuali per onorari, oltre IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 28.11.2025
Il Giudice
DE OT
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