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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
2187/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/11/2025, alle ore 09.54, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Angela Grosso la quale insiste in atti e chiede Controparte_1 che la causa venga decisa per essuno è comparso;
Controparte_2
Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 23.4.2019, la signora Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 16/2018 emessa, nella causa iscritta al n. 127/2014 R.G., con la quale il Giudice di Pace di Messina, ex aveva rigettato la domanda da lei proposta Pt_1 nei confronti di e compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio. Controparte_2 L'appellante, in particolare, premetteva di aver convenuto in giudizio con Controparte_2 atto di citazione notificato il 22.5.2014, chiedendo al Giudice di Pace, accertarsi l'inadempimento della banca agli obblighi di correttezza, diligenza, buona fede e collaborazione [artt. 1175 e 1375 c.c.], nonché la violazione degli obblighi informativi nei confronti del consumatore – anche ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria e dei rapporti con i clienti –, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti [tra cui quello esistenziale e morale], da liquidarsi anche in via equitativa. Nel suddetto atto aveva premesso di essere cointestataria, con il coniuge poi deceduto, di un mutuo ipotecario acceso con la banca per l'acquisto della prima casa e di aver maturato, a seguito del decesso del coniuge, i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa [c.d. Fondo Gasparrini] e ottenere la sospensione delle rate;
ancora, di aver presentato alla banca quattro domande di sospensione – e, specificamente, 29.05.2013, 12.06.2013, 18.09.2013 e 25.11.2013 –, ognuna corredata della documentazione richiesta;
infine, di aver la banca reiteratamente preteso la produzione degli stessi documenti, modificando più volte il modulo CONSAP da utilizzare e sollecitando nuove integrazioni, senza mai dare una risposta definitiva;
premetteva, ancora, che costituendosi in giudizio, Controparte_2 aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo che l'istruttoria CONSAP non era stata completata dall'attrice – la quale non aveva mai prodotto integralmente la documentazione richiesta –, che le richieste di integrazione documentale erano necessarie e conformi alla normativa sul Fondo di
1 solidarietà e che nessun danno era risarcibile, non essendo provato un pregiudizio concreto né un inadempimento contrattuale o precontrattuale imputabile alla stessa;
esponeva, infine, che con sentenza n. 16/2018, pubblicata il 24.10.2018, il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la condotta inadempiente della banca e non provato il danno non patrimoniale dedotto. L'appellante deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio;
l'omessa considerazione del comportamento dilatorio della banca;
la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza;
il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale;
chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza, con accoglimento della domanda originaria e condanna della banca alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel presento giudizio non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_2 All'udienza del 12.9.2019, il Presidente istruttore rinviava all'udienza del 10.12.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponendone successivamente la trattazione scritta. Dopo vari rinvii, all'udienza del 14.3.2023, il Giudice programmava la discussione orale per l'udienza del 9.5.2024. All'udienza del 9.5.2024, il Presidente di sezione autorizzava la rinnovazione della notifica della citazione in appello e fissava la nuova prima udienza del 11.7.2024. All'udienza dell'11.7.2024, parte appellante rappresentava di aver notificato in rinnovazione l'atto di appello e chiedeva un termine per rinotificare lo stesso atto in ragione del mancato rispetto del termine a comparire;
il Presidente di sezione autorizzava la notificazione dell'atto di appello per l'udienza dell'8.5.2025. All'udienza dell'8.5.2025, il Presidente di sezione disponeva l'acquisizione del fascicolo a cura della cancelleria e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 13.11.2025. All'udienza del 13.11.2025 la causa era decisa. L'appello proposto è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione. La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è condivisibile e non merita censure, avendo correttamente applicato il principio – consolidato in giurisprudenza – per cui spetta all'attore allegare e provare l'inadempimento e il danno. È pacifico tra le parti che la signora divenuta unica obbligata al pagamento delle rate CP_1 di un mutuo ipotecario a seguito del decesso del coniuge cointestatario, ha presentato alla banca quattro differenti istanze di sospensione delle rate, ai sensi del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa [c.d. Fondo Gasparrini]. È altresì pacifico che la banca ha chiesto integrazioni documentali, ritenendo incompleta la documentazione e non conforme alla modulistica vigente predisposta dal soggetto gestore
[CONSAP]. L'appellante ha dedotto che le richieste di integrazione sarebbero state reiterate, inutilmente gravose e funzionali a ritardare l'accesso al Fondo, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede [artt. 1175 e 1375 c.c.], sostenendo che tale comportamento avrebbe prodotto un danno non patrimoniale qualificato in termini di stress, frustrazione e perdita di tempo. Le deduzioni attoree non sono supportate da idonei riscontri probatori e non scalfiscono la valutazione del primo giudice. In primo luogo, occorre rilevare che nei contratti bancari, il dovere di correttezza e buona fede impone una collaborazione attiva tra le parti, ma non si traduce nell'obbligo di ottenere un risultato favorevole alla controparte, né di elidere requisiti documentali previsti da legge o regolamento. La disciplina del Fondo Gasparrini [D.M. MEF 132/2010 e ss. modifiche] prevede che la domanda di sospensione delle rate debba essere presentata utilizzando la modulistica aggiornata predisposta dal gestore del Fondo [CONSAP], e che la banca sia tenuta a verificarne la completezza prima dell'inoltro; in caso contrario, l'istituto ha il potere-dovere di richiederne l'integrazione.
2 Nel caso in esame, le richieste di integrazione documentale formulate dalla banca risultano, pertanto, conformi alla disciplina di settore e non possono essere qualificate come ostacolo o condotta dilatoria. Né può ravvisarsi alcun inadempimento nella mera richiesta di documentazione conforme, tanto più alla luce del costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui: “(…) occorre la prova di un comportamento contrario alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.”
[Cass. civ., sez. III, 16.06.2022, n. 19495], nel caso in ispecie mancante. Nel giudizio di primo grado l'attrice non ha offerto alcuna prova circa l'avvenuta consegna dell'intera documentazione richiesta, né della completezza della pratica, né ha dimostrato che la banca, pur potendo concludere l'istruttoria, abbia deliberatamente omesso di farlo;
nessuna evidenza v'è della arbitrarietà delle richieste di integrazione documentale della domanda su tratteggiata. Resta, comunque, assorbente il fatto che non v'è alcuna prova del danno patrimoniale non per tesi dell'appellante subito ed ascrivibile alla condotta/omissione contestata alla Banca. L'appellante riconduce il preteso pregiudizio a un generico stato di stress, ansia, frustrazione e perdita di tempo. Tuttavia, nessun elemento oggettivo è stato allegato a supporto: non è stata prodotta documentazione medica o psicologica, né sono state formulate istanze istruttorie idonee a dimostrare la sussistenza del danno, la sua entità e il nesso causale. È principio consolidato che il danno non patrimoniale non è inre ipsa e non può essere riconosciuto in assenza di specifica e rigorosa prova, non potendo la pretesa risarcitoria essere utilizzata come mera sanzione del comportamento altrui [Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2022, n. 16919]. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, altresì, chiarito che non esiste una categoria autonoma di “danno esistenziale”, essendo risarcibile solo il pregiudizio grave, serio e dimostrabile, che incida concretamente sulle abitudini di vita e sulle relazioni del soggetto
[Cass., Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15350]. Nel caso di specie, l'appellante non ha né compitamente allegato, né provato la sussistenza di un pregiudizio grave, ma si è limitata a descrivere genericamente di aver patito un disagio emotivo senza, però, fornire prova – nemmeno allo stato embrionale - di esso. La giurisprudenza più recente è chiara nell'affermare che la mera irritazione o frustrazione legata agli ordinari rapporti contrattuali non integra danno risarcibile
[Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9769]. La mera percezione soggettiva di disagio o turbamento emotivo non può essere elevata a lesione risarcibile;
diversamente opinando, ogni insoddisfazione contrattuale diverrebbe automaticamente fonte di danno non patrimoniale, con evidente snaturamento della funzione dell'art. 2059 c.c. e della tutela risarcitoria. In mancanza di prova sia dell'inadempimento, sia del danno, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea. Per tali ragioni l'appello va rigettato;
la sentenza impugnata va confermata. Nulla sulle spese, in ragione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nata a Controparte_1 Montreaux (CH), il 04.04.1965 (codice fiscale: ) e residente in Valdina CodiceFiscale_1 (ME), fraz. Tracoccia, Via S. Nicola, 2, elettivamente domiciliata in Venetico (ME), Via G. Carducci, 2, presso lo studio professionale del sottoscritto Avv. Angela Grosso (codice fiscale:
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, appellante contro C.F._2 CP_2
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede in Palermo, Via Cusumano, 56
[...] elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in Messina, Via G. Venezian, 23, presso e nello studio del Prof. Avv. Dario Latella, appellata contumace, così dispone:
3 a) rigetta l'appello proposto;
Controparte_1 b) conferma integralmente la sentenza n. 16/2018 del Giudice di Pace di Messina;
c) nulla sulle spese di lite. Così deciso in Messina, il 13.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
4
Controparte_2
Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 23.4.2019, la signora Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 16/2018 emessa, nella causa iscritta al n. 127/2014 R.G., con la quale il Giudice di Pace di Messina, ex aveva rigettato la domanda da lei proposta Pt_1 nei confronti di e compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio. Controparte_2 L'appellante, in particolare, premetteva di aver convenuto in giudizio con Controparte_2 atto di citazione notificato il 22.5.2014, chiedendo al Giudice di Pace, accertarsi l'inadempimento della banca agli obblighi di correttezza, diligenza, buona fede e collaborazione [artt. 1175 e 1375 c.c.], nonché la violazione degli obblighi informativi nei confronti del consumatore – anche ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria e dei rapporti con i clienti –, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti [tra cui quello esistenziale e morale], da liquidarsi anche in via equitativa. Nel suddetto atto aveva premesso di essere cointestataria, con il coniuge poi deceduto, di un mutuo ipotecario acceso con la banca per l'acquisto della prima casa e di aver maturato, a seguito del decesso del coniuge, i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa [c.d. Fondo Gasparrini] e ottenere la sospensione delle rate;
ancora, di aver presentato alla banca quattro domande di sospensione – e, specificamente, 29.05.2013, 12.06.2013, 18.09.2013 e 25.11.2013 –, ognuna corredata della documentazione richiesta;
infine, di aver la banca reiteratamente preteso la produzione degli stessi documenti, modificando più volte il modulo CONSAP da utilizzare e sollecitando nuove integrazioni, senza mai dare una risposta definitiva;
premetteva, ancora, che costituendosi in giudizio, Controparte_2 aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo che l'istruttoria CONSAP non era stata completata dall'attrice – la quale non aveva mai prodotto integralmente la documentazione richiesta –, che le richieste di integrazione documentale erano necessarie e conformi alla normativa sul Fondo di
1 solidarietà e che nessun danno era risarcibile, non essendo provato un pregiudizio concreto né un inadempimento contrattuale o precontrattuale imputabile alla stessa;
esponeva, infine, che con sentenza n. 16/2018, pubblicata il 24.10.2018, il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la condotta inadempiente della banca e non provato il danno non patrimoniale dedotto. L'appellante deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio;
l'omessa considerazione del comportamento dilatorio della banca;
la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza;
il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale;
chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza, con accoglimento della domanda originaria e condanna della banca alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel presento giudizio non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_2 All'udienza del 12.9.2019, il Presidente istruttore rinviava all'udienza del 10.12.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponendone successivamente la trattazione scritta. Dopo vari rinvii, all'udienza del 14.3.2023, il Giudice programmava la discussione orale per l'udienza del 9.5.2024. All'udienza del 9.5.2024, il Presidente di sezione autorizzava la rinnovazione della notifica della citazione in appello e fissava la nuova prima udienza del 11.7.2024. All'udienza dell'11.7.2024, parte appellante rappresentava di aver notificato in rinnovazione l'atto di appello e chiedeva un termine per rinotificare lo stesso atto in ragione del mancato rispetto del termine a comparire;
il Presidente di sezione autorizzava la notificazione dell'atto di appello per l'udienza dell'8.5.2025. All'udienza dell'8.5.2025, il Presidente di sezione disponeva l'acquisizione del fascicolo a cura della cancelleria e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 13.11.2025. All'udienza del 13.11.2025 la causa era decisa. L'appello proposto è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione. La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è condivisibile e non merita censure, avendo correttamente applicato il principio – consolidato in giurisprudenza – per cui spetta all'attore allegare e provare l'inadempimento e il danno. È pacifico tra le parti che la signora divenuta unica obbligata al pagamento delle rate CP_1 di un mutuo ipotecario a seguito del decesso del coniuge cointestatario, ha presentato alla banca quattro differenti istanze di sospensione delle rate, ai sensi del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa [c.d. Fondo Gasparrini]. È altresì pacifico che la banca ha chiesto integrazioni documentali, ritenendo incompleta la documentazione e non conforme alla modulistica vigente predisposta dal soggetto gestore
[CONSAP]. L'appellante ha dedotto che le richieste di integrazione sarebbero state reiterate, inutilmente gravose e funzionali a ritardare l'accesso al Fondo, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede [artt. 1175 e 1375 c.c.], sostenendo che tale comportamento avrebbe prodotto un danno non patrimoniale qualificato in termini di stress, frustrazione e perdita di tempo. Le deduzioni attoree non sono supportate da idonei riscontri probatori e non scalfiscono la valutazione del primo giudice. In primo luogo, occorre rilevare che nei contratti bancari, il dovere di correttezza e buona fede impone una collaborazione attiva tra le parti, ma non si traduce nell'obbligo di ottenere un risultato favorevole alla controparte, né di elidere requisiti documentali previsti da legge o regolamento. La disciplina del Fondo Gasparrini [D.M. MEF 132/2010 e ss. modifiche] prevede che la domanda di sospensione delle rate debba essere presentata utilizzando la modulistica aggiornata predisposta dal gestore del Fondo [CONSAP], e che la banca sia tenuta a verificarne la completezza prima dell'inoltro; in caso contrario, l'istituto ha il potere-dovere di richiederne l'integrazione.
2 Nel caso in esame, le richieste di integrazione documentale formulate dalla banca risultano, pertanto, conformi alla disciplina di settore e non possono essere qualificate come ostacolo o condotta dilatoria. Né può ravvisarsi alcun inadempimento nella mera richiesta di documentazione conforme, tanto più alla luce del costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui: “(…) occorre la prova di un comportamento contrario alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.”
[Cass. civ., sez. III, 16.06.2022, n. 19495], nel caso in ispecie mancante. Nel giudizio di primo grado l'attrice non ha offerto alcuna prova circa l'avvenuta consegna dell'intera documentazione richiesta, né della completezza della pratica, né ha dimostrato che la banca, pur potendo concludere l'istruttoria, abbia deliberatamente omesso di farlo;
nessuna evidenza v'è della arbitrarietà delle richieste di integrazione documentale della domanda su tratteggiata. Resta, comunque, assorbente il fatto che non v'è alcuna prova del danno patrimoniale non per tesi dell'appellante subito ed ascrivibile alla condotta/omissione contestata alla Banca. L'appellante riconduce il preteso pregiudizio a un generico stato di stress, ansia, frustrazione e perdita di tempo. Tuttavia, nessun elemento oggettivo è stato allegato a supporto: non è stata prodotta documentazione medica o psicologica, né sono state formulate istanze istruttorie idonee a dimostrare la sussistenza del danno, la sua entità e il nesso causale. È principio consolidato che il danno non patrimoniale non è inre ipsa e non può essere riconosciuto in assenza di specifica e rigorosa prova, non potendo la pretesa risarcitoria essere utilizzata come mera sanzione del comportamento altrui [Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2022, n. 16919]. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, altresì, chiarito che non esiste una categoria autonoma di “danno esistenziale”, essendo risarcibile solo il pregiudizio grave, serio e dimostrabile, che incida concretamente sulle abitudini di vita e sulle relazioni del soggetto
[Cass., Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15350]. Nel caso di specie, l'appellante non ha né compitamente allegato, né provato la sussistenza di un pregiudizio grave, ma si è limitata a descrivere genericamente di aver patito un disagio emotivo senza, però, fornire prova – nemmeno allo stato embrionale - di esso. La giurisprudenza più recente è chiara nell'affermare che la mera irritazione o frustrazione legata agli ordinari rapporti contrattuali non integra danno risarcibile
[Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9769]. La mera percezione soggettiva di disagio o turbamento emotivo non può essere elevata a lesione risarcibile;
diversamente opinando, ogni insoddisfazione contrattuale diverrebbe automaticamente fonte di danno non patrimoniale, con evidente snaturamento della funzione dell'art. 2059 c.c. e della tutela risarcitoria. In mancanza di prova sia dell'inadempimento, sia del danno, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea. Per tali ragioni l'appello va rigettato;
la sentenza impugnata va confermata. Nulla sulle spese, in ragione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nata a Controparte_1 Montreaux (CH), il 04.04.1965 (codice fiscale: ) e residente in Valdina CodiceFiscale_1 (ME), fraz. Tracoccia, Via S. Nicola, 2, elettivamente domiciliata in Venetico (ME), Via G. Carducci, 2, presso lo studio professionale del sottoscritto Avv. Angela Grosso (codice fiscale:
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, appellante contro C.F._2 CP_2
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede in Palermo, Via Cusumano, 56
[...] elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in Messina, Via G. Venezian, 23, presso e nello studio del Prof. Avv. Dario Latella, appellata contumace, così dispone:
3 a) rigetta l'appello proposto;
Controparte_1 b) conferma integralmente la sentenza n. 16/2018 del Giudice di Pace di Messina;
c) nulla sulle spese di lite. Così deciso in Messina, il 13.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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