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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
30 bis composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2890 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Natale Perri, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Di Stefano Gianni, elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9889/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 08/11/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio la Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare-previo Parte_1
riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavorativo in oggetto e del dovuto livello di inquadramento retributivo spettante al ricorrente per le mansioni svolte -l'inadempimento della società agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_3
del ricorrente, della somma di €. 5.924,07 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. B) Con liquidazione del compenso professionale
(oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore quale antistatario. Con provvisoria esecuzione come per legge.”.
Il Giudice di primo grado ha accolto in parte la domanda del ricorrente accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società resistente a far data dal 2.01.2022 al 30.01.2022, durante il quale il aveva svolto mansioni di “lavapiatti”, CP_1
addetto al lavaggio delle stoviglie, pentole, posate e delle attrezzature per la cottura e somministrazione delle pietanze, riconducibili al 7° livello del CCNL Pubblici esercizi, con riconoscimento delle differenze retributive spettanti per un importo pari ad euro 248,64. Ha condannato altresì la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente per un importo pari ad euro 3.726,35 per compensi professionali ed euro 486,05 a titolo di esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite. In particolare,
l'appellante ha censurato la gravata sentenza per 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite;
2) violazione o falsa applicazione dell'art.5 D.M. 140/2012 – erronea applicazione del valore “indeterminabile” della causa nel calcolo delle spese di soccombenza.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, la compensazione integrale delle spese di lite o, in via subordinata, la compensazione parziale con rideterminazione in ogni caso dei compensi con riferimento al valore di causa determinato in base al decisum.
Si è costituita la , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Parte_1
All'udienza del 9/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 16/10/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 9 ottobre 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle CP_ parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 16 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.ssa Paola Salerno, Magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
30 bis composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2890 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Natale Perri, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Di Stefano Gianni, elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9889/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 08/11/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio la Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare-previo Parte_1
riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavorativo in oggetto e del dovuto livello di inquadramento retributivo spettante al ricorrente per le mansioni svolte -l'inadempimento della società agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_3
del ricorrente, della somma di €. 5.924,07 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. B) Con liquidazione del compenso professionale
(oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore quale antistatario. Con provvisoria esecuzione come per legge.”.
Il Giudice di primo grado ha accolto in parte la domanda del ricorrente accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società resistente a far data dal 2.01.2022 al 30.01.2022, durante il quale il aveva svolto mansioni di “lavapiatti”, CP_1
addetto al lavaggio delle stoviglie, pentole, posate e delle attrezzature per la cottura e somministrazione delle pietanze, riconducibili al 7° livello del CCNL Pubblici esercizi, con riconoscimento delle differenze retributive spettanti per un importo pari ad euro 248,64. Ha condannato altresì la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente per un importo pari ad euro 3.726,35 per compensi professionali ed euro 486,05 a titolo di esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite. In particolare,
l'appellante ha censurato la gravata sentenza per 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite;
2) violazione o falsa applicazione dell'art.5 D.M. 140/2012 – erronea applicazione del valore “indeterminabile” della causa nel calcolo delle spese di soccombenza.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, la compensazione integrale delle spese di lite o, in via subordinata, la compensazione parziale con rideterminazione in ogni caso dei compensi con riferimento al valore di causa determinato in base al decisum.
Si è costituita la , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Parte_1
All'udienza del 9/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 16/10/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 9 ottobre 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle CP_ parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 16 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.ssa Paola Salerno, Magistrato ordinario in tirocinio.