Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.28596/2021 RG
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 15/11/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.28596/2021R.G.
tra c.f./p. IVA ), in persona della vice presidente del consiglio Parte_1 P.IVA_1
di amministrazione -legale rappresentante pro tempore con sede legale in NA alla Via Riviera di
Chiaia 276 (c/o Studio legale Gaeta), elettivamente domiciliata ai fini della procedura in NA al
Centro Direzionale Is.E4 presso l'avv. Giuseppe Pellegrino ( ), che la C.F._1
rappresenta e difende come da procura allegata conferita con atto separato
Attrice
e
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t. elettivamente dom.to in NA, al Viale M. P.IVA_2
Bakunin n. 104, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lanzaro (c.f. , che lo C.F._2
rapp.ta e difende, giusta procura in atti Convenuto
nonchè
presso l'avv.to Claudio Russo dal quale è rapp e dif come da procura allegata
Convenuto
Nonché
, nato a [...] il [...], e ivi residente alla Controparte_3 Controparte_1
9, elettivamente domiciliato in NA alla Via P. Mascagni n. 78, presso lo
[...] CodiceFiscale_3
studio dell'Avv. Carlo D'Angelillo ( che lo rappresenta e difende, come da CodiceFiscale_4
separata procura allegata Convenuto
Nonché
dom.to in NA alla Controparte_4 Controparte_1
Convenuto contumace
Nonchè
dom.to in NA alla CP_5 Controparte_1
Terza chiamata in causa contumace
Oggetto: azione ex art.949 cc conclusioni per le parti costituite: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, la ha adito il giudice deducendo di essere proprietaria in Parte_1
NA dei seguenti immobili, tutti attigui fra loro, utilizzati per attività commerciale: a) immobile composto da due locali terranei con due cortiletti pertinenziale sito nell'ambito del fabbricato con ingresso dal civ. n.135 di Via Luca Giordano (foglio 15, sez. AVV. particelle n.41 sub.17, 85 e 814,
via L. Giordano n.135, piano T, z.c. 6^, ctg. A/5, classe 5^, vani 2,5, r.c. £.1160); b) immobile composto da un locale terraneo della superficie di circa 12 mq con antistante cortiletto
pertinenziale di circa 9 mq,avente accesso dal cortile interno del condominio di Via Annella
diMassimo n.9 (denunciato con scheda registrata all'U.T.E. di NA in data 17/6/1980 al n.3021);
che i tre locali al coperto che fanno parte dell'insieme sopra descritto sono comunicanti ed il locale terraneo sub b) è utilizzato quale retrobottega del locale commerciale di due vani con ingresso da
Via Luca Giordano;
che detto compendio immobiliare è pervenuto alla società istante a seguito di fusione per incorporazione della società “AR Import-Export s.r.l.” precedente proprietaria,
stipulata con atto per notaio di Milano del 26/12/2010 Persona_1
(rep.237 racc.153); che a sua volta la società incorporata AR Import-Export s.r.l. ne aveva fatto acquisto per compravendita con atto pubblico per notaio di NA in Persona_2
data 14/1/1988 (rep.1885 racc.698) da e;
che di detta Persona_3 Persona_4
vanella l'istante ha pacificamente esercitato il possesso negli anni fino a che, nel luglio dell'anno
2014,è avvenuto quanto segue: nel corso di lavori di ristrutturazione del fabbricato di Via Annella
di Massimo n.9, la ditta incaricata ha collocato nella vanella de qua proprie attrezzature ed ha abusivamente chiuso la cancellata con una catena con lucchetto;
quanto sopra descritto non ha concretato tecnicamente uno spoglio del possesso della , in quanto l'istante, potendovi Pt_2
accedere dalla porta del locale terraneo attiguo (retrobottega), ha continuato a poterne fare il consueto utilizzo come disimpegno;
che le è stato però precluso l'accesso dal cortile condominiale di di e quindi si è trattato comunque di una turbativa;
che nell'occasione, il CP_1 CP_1
giorno 30/7/2014,l'amministratore di allora della società istante, avvertito quasi nella immediatezza del fatto dell'ostacolo posto al passaggio al cortile, recatosi sul posto, ha sostituito il lucchetto posto abusivamente dall'appaltatore e ne ha collocato uno proprio;
che tale fatto ha determinato la reazione di alcuni condomini (quelli citati in giudizio indicati in epigrafe),che hanno indotto l'amministratore condominiale dell'epoca a sporgere denuncia con loro presso la Stazione
dei Carabinieri del Vomero;
che due di loro ( e ) si sono costituiti essi stessi CP_3 CP_4
come denuncianti insieme all'amministratore condominiale;
che il condomino da parte CP_2
sua, per quanto è dato di leggere dal testo della denuncia di cui sopra, è colui che si è fatto promotore dell'iniziativa inducendo l'amministratore condominiale a reagire per tutelare le supposte pretese condominiali di proprietà della;
che subito dopo la denuncia all'Autorità Pt_2
qualcuno, presumibilmente l'amministratore, ha deciso di passare a vie di fatto: ha rotto e rimosso il catenaccio apposto dall'istante e ne ha collocato nuovamente uno proprio ed in quello stesso frangente ha esposto copia della predetta denuncia mediante affissione presso la cancellata così
abusivamente richiusa;
tutto ciò premesso in questa sede la società attorea chiede: “dichiararsi
l'insussistenza in capo ai convenuti di qualsivoglia diritto sulla descritta in narrativa;
- Pt_2
ordinarsi la cessazione della turbativa costituita dalla collocazione sulla cancellata all'ingresso
della catena con lucchetto pure descritta in narrativa e la rimozione della stessa catena;
-
condannarsi i convenuti in solido o chi di ragione fra loro al risarcimento del danno a liquidarsi in
via equitativa”.
Nel corso del processo, in contumacia di , si sono costituiti gli altri convenuti, il Controparte_4
condominio “ ” sito in NA nonché CP_1 Controparte_1 Controparte_2
e , contestando l'assunto attoreo ed in parte la titolarità passiva quindi, Controparte_3
sentite le parti, è stata disposta dal giudice, ex art 107 cpc, la chiamata in causa di CP_5
di poi espletata C.T.U. del 5/5/2024 a firma del geom. ed escussi i testi
[...] Testimone_1
e all'udienza del 15/11/2024. Testimone_2 Testimone_3
La domanda attorea, valida e sufficientemente illustrata sotto il profilo della causa petendi e del
petitum, va qualificata ai sensi dell'art 949 cc che sancisce: “Il proprietario puo' agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne
pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo' chiedere che se ne ordini la
cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”; nel merito è fondata e merita accoglimento nei limiti qui di seguito illustrati..
Invero, come chiarito dalla S.C. :”La "actio negatoria servitutis" può essere diretta sia
all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o
molestie”
(ord Cass n. 27564/2014); “L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria
servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e
possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la
detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine,
dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il
profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva,
di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la
piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino
ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di
provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” ( sent Cass n. 472/2017); “Nell'azione
negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto
della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione
di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della
situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul
presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità
della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al
convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura
obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” ( ord Cass n.
24183/2021); In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di
legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo
sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in
forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di
compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (sent Cass n. 21851/2014); “L'azione
negatoria "servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal
terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa
servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere
dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in
quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale
conflitto tra titoli;
conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del
bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del
titolo di proprietà , ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta
usucapione” (sent Cass n. 12233/2002).
Nella fattispecie in esame , premesso che le prove articolate dal non sono state CP_1
ammesse in quanto del tutto generiche e vaghe quanto al periodo temporale di riferimento
(“sempre..”), dall'esame della planimetria dei luoghi, della visura CCIAA della società istante, della copia dell'atto di fusione per incorporazione / AR Import Export s.r.l., Parte_1 della copia della compravendita / AR Import Controparte_6 Controparte_7
Export s.r.l.del 14/1/1988, della visura catastale sull'immobile de quo, delle risultanze della perizia del 5/5/2024, dei rilievi fotografici dei luoghi e delle dichiarazioni dei due testi escussi ( “Ho
lavorato con la società AR per il punto vendita di Mondragone dal 1995-1996 fino al 2020
come autista e per lavoro mi sono recato a consegnare le mozzarelle al punto vendita di via Luca
Giordano Ho iniziato a recarmi al punto vendita di via Luca Giordano nel 2005-2006 e a seconda
dell'orario o entravo da via luca giordano o dal vicolo dentro al mercatino e entravo con il
furgoncino nel cortile di un palazzo e poi aprivo il cancello in ferro che si vede nelle foto sia
cartacee che telematiche che mi sono esibite;
tale cancello era sempre socchiuso e mai chiuso con
catena o chiavi e poi dentro al piccolo spazio consegnavo la merce ai dipendenti AR che
uscivano dalla porta in ferro bianca che si vede dalle foto Sono andato lì per circa due tre anni una
volta o due a settimana. Nella piccola ho visto solo sempre i dipendenti di AR” Pt_2
; “Dal 1992 fino a giugno 2024 ho lavorato per la società AR come autista, Testimone_2
addetto al confezionamento e lavoravo nello stabilimento di Mondragone. Spesso mi sono recato,
dal 1992 al 2005-2006 presso il negozio AR in via Luca Giordano a NA per consegnare le
mozzarelle e per lo più facevo la stradina dietro al Mercatino, entravo in un cortile condominiale e
mi fermavo davanti ad un cancello con le grate sempre socchiuso e non chiuso a chiave né con
catene e da una porta in ferro dentro alla vanella uscivano i dipendenti di AR per prendere la
mozzarella. Mi recavo lì una o due o tre volte a settimana nella ho vito sempre e solo i Pt_2
dipendenti della società AR. Credo di riconoscere i luoghi nelle foto cartacee attoree che mi
sono esibite Riconosco i luoghi . La catena del cancello in ferro non era mai chiusa . Mi recavo per
le consegne mi recavo lì verso le 7,30-8,00 del mattino. Il portone del condominio per entrare con il
furgoncino era sempre aperto” ( ), emerge che l'area oggetto di causa è il cortiletto di Testimone_3
circa 9 mq ( circa 15 in base ai calcoli del C.T.U.), antistante l'immobile composto da un locale terraneo della superficie di circa 12 mq acquistato nel 1988 dalla società “AR Import-Export
s.r.l.” poi incorporata nella attuale istante;
poiché tale società non ha mai Parte_1
perso il possesso e la detenzione del cortile ( cfr testi suindicati) potendovi accedere da altro suo immobile, per tali motivi l'azione esercitata in questa sede non è un'azione di rivendicazione bensì
negatoria ex art 949 cc ed il relativo onere probatorio , legittimazione e titolarità attive, risulta ottemperato proprio sulla base degli elementi suindicati.
Quanto alle turbative e alla titolarità passiva del rapporto in capo al condominio ” CP_1
sito in NA , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ritiene questo giudice che le stesse siano comprovate dalla denuncia del 30/7/2014
[...]
sporta da , e dal in persona del Controparte_3 Controparte_4 CP_1
amministratore presso i CC stazione Vomero ( cfr foto in atti) in cui il suddetto amministratore,
qualificandosi quale espressione del condominio e non in proprio, ha anche espressamente dichiarato che sia il , che il , che il avevano lamentato l'illegittimo uso CP_3 CP_4 CP_2
della ad opera della società attrice, in tal modo ponendo in essere turbative dell'altrui Pt_2
proprietà; del resto l'errata convinzione della condominialità dell'area è stata ribadita davanti al giudice da in sede di interrogatorio (“Sono condominio da oltre 30 anni e posso Controparte_3
dire che il cancello della è sempre stato aperto e la a disposizione di tutti fino al Pt_2 Pt_2
2013 quando sono stati deliberati alcuni lavori e l'impresa edile aveva messo un catenaccio e
AR la ha fatta togliere e noi abbiamo denunciato il fatto perché la è condominiale Pt_2
Dopo la denuncia del 2014 l'impresa edile nostra ha messo una catena e le chiavi le aveva
l'impresa che ha lasciato il cancello aperto quando è andata via . Ho rivisto una nuova catena ma
non so quando e non so chi la ha messa”) e dall'amministratore del condominio , che all'udienza del 27/1/2023 ha dichiarato: “Sono amministratore del condominio da giugno del 2019 e non sono
condomina Conosco il precedente amministratore del condominio e la foto cartacea siglata A dal giudice rappresenta il cancello e l'altra foto l'entrata del .L'area dietro il cancello è del CP_1
e le chiavi sono in possesso della signora del piano terra e non so se CP_1 CP_5
qualcun altro ha le chiavi Nel cortiletto per cui è causa il figlio della parcheggia il motorino CP_5
e anche il sig parcheggia il motorino Preciso che la ha messo una Persona_5 CP_5
catena al cancello che non ha serratura e nel dicembre 2019 il condominio ha iniziato i lavori di
pavimentazione del cortile e la è stata usata per depositare i materiali edili e gli operai Pt_2
hanno trovato il cancello aperto forse dalla che dichiara di non essere proprietaria della CP_5
e ha sempre riconosciuto il diritto dei condomini di entrare Preciso che forse prima di Pt_2
questa causa il ha regolamentato con delibera l'uso della a parcheggio moto CP_1 Pt_2
ma la non vuole dare le chiavi perchè non vuole i motorini nella . Il negozio della CP_5 Pt_2
ora è adibito a negozio Golden Point su via Luca Giordano non appartiene al Parte_1
condominio e mai nessun terzo ha fatto pretese sulla prima di questa causa per quanto mi Pt_2
consta dal 2019” amministratore del condominio); da parte sua, il , Persona_6 CP_2
nella comparsa di costituzione, non nega di aver sostenuto e rivendicato all'amministratore del condominio, nel 2014, la natura condominiale e pertinenziale, del cortiletto oggetto di causa.
Quanto alla posizione di chiamata in causa ex art 107 cpc, la stessa CP_5
contrariamente a quanto adombrato dai convenuti, all'udienza del 7/7/2023, in sede di interrogatorio, ha riconosciuto la proprietà legittima della in capo alla Pt_2 Parte_1
( “ Fino ad ora sono entrata nel cortiletto che emerge dalla foto cartacea in atti che mi viene
esibita, per pulire tale cortile di proprietà della da cui sono stata ringraziata senza Parte_1
però corrispettivo, La catena che si vede è solo appoggiata ma si può sempre aprire il cancelletto
senza problemi Abito proprio vicino al cancelletto che si vede dalla foto. L'amministratore del
condominio mi ha detto che secondo lei il cortile è del condominio. Non ho Parte_3 intenzione di costituirmi con un avvocato”) di tal che non sussiste alcuna titolarità passiva in capo alla stessa.
In definitiva dagli atti di causa è emerso che tutti i convenuti hanno posto in essere, attraverso la denuncia presso l'amministratore verbalmente, o quella presso i C.C, una turbativa e molestia del diritto di proprietà , in capo alla società istante , dell'area cortilizia di cui all'atto di citazione,
di tal che va accertato, sussistendo una contestazione stragiudiziale e giudiziale del diritto, che gli stessi non vantano alcun diritto avente ad oggetto l'area de quo, atteso che non è stato neppure dedotto, e tanto meno provato, un contrapposto diritto reale limitato (es. servitù) .
Nessun altro atto illecito a cura dei convenuti è stato provato, né sono emersi danni da risarcire se si considera che, a parere di questo giudice, nessun danno può essere presunto e comunque la società come, ammesso nell'atto introduttivo, non ha mai perso la disponibilità dell'area.
Le spese di C.T.U. liquidate in decreto e di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al DM55/2014 scaglione fino ad € 26.000,00 , reale valore della controversia, valore medio ridotto stante l'accoglimento parziale delle domande.
Ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del decreto legislativo 28/2010 (vigente al momento dell'introduzione della causa) i convenuti costituiti vanno condannati a pagare allo Stato una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando sulla domanda come in epigrafe, così provvede:
Accoglie le domande per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che “ CP_1 [...]
” sito in NA , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 , non sono titolari di alcun diritto sul cortiletto pertinenziale antistante Controparte_4
l'immobile attoreo composto da un locale terraneo della superficie di circa 12 mq meglio descritto nell'atto di citazione e ordina la cessazione di ogni turbativa relativa all'area suddetta.
Rigetta le altre domande .
Pone le spese di C.T.U., liquidate in decreto, a carico del condominio ” sito in CP_1 [...]
NA , , , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
solido tra loro.
Condanna il condominio “ ” sito in NA , CP_1 Controparte_1 CP_2
, , in solido tra loro al pagamento delle spese di
[...] Controparte_3 Controparte_4
lite in favore di parte attrice per complessivi €3.100,00 per compenso ed €600,00 per spese oltre
IVA e CPA se documentate e spese generali nella misura del 15% del compenso .
Condanna il condominio “ ” sito in NA , CP_1 Controparte_1 CP_2
, a versare allo Stato una somma pari al contributo unificato
[...] Controparte_3
dovuto per il giudizio.
NA 14/2/2025 Il Giudice