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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47251 /2023
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 24 febbraio 2025, alle ore 16:00, innanzi al dott. Guido Marcelli si è svolta l'udienza a trattazione scritta della causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
Il giudice, lette le note depositate dalle parti, si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 16:30 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 47251/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAVATORTA VERONICA , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE CARSO 59 00195 CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. DI MEO RITA ,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
2 pur avendo accolto l'opposizione ad un verbale di accertamento per violazione del codice CP_1
della strada, non aveva condannato al pagamento delle spese, nulla liquidando al CP_1 riguardo. Lamentava l'appellante che la pronuncia in parola era solo astrattamente qualificabile come decisione favorevole, essendo di fatto fortemente antieconomica. Inoltre non ricorreva il caso di reciproca soccombenza o di eccezionali ragioni che potessero giustificare una compensazione delle spese. Ancora, il giudice non aveva illustrato i motivi per i quali aveva ritenuto di non liquidare le spese di lite. Infine, la circostanza che avesse omesso di costituirsi in CP_1
giudizio non poteva essere un giustificato motivo per non liquidare le spese.
Ha quindi concluso l'appellante per la parziale riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza appellata. Esponeva l'ente che correttamente il primo giudice aveva omesso di condannarla alle spese, rientrando ciò nei poteri discrezionali del decidente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per farlo. Inoltre la contumacia di non era stato l'unico elemento CP_1 preso in considerazione per pervenire alla omessa condanna, in quanto l'accoglimento del ricorso era stato anche conseguenza del dubbio circa la responsabilità del . Pt_1
Ha quindi concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza odierna.
----------------
L'appello è fondato e va accolto.
Lamenta parte appellante il fatto che nonostante l'accoglimento dell'opposizione a verbale di accertamento, il giudice di pace non ha condannato alla rifusione delle spese di lite CP_1
in suo favore.
La doglianza appare fondata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di non condannare alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore del – nonostante l'accoglimento del ricorso – “tenuto conto dei motivi che Pt_1 hanno indotto all'accoglimento dell'opposizione e che non ha resistito in giudizio”. CP_1
Orbene, il Tribunale non condivide l'argomentazione esposta a supporto della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. Infatti, il provvedimento in questione, che si è risolto in una sostanziale compensazione degli esborsi, è stato adottato in difetto delle condizioni che possono
3 consentire al giudice di effettuare tale compensazione, ovvero la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, né ricorrevano nella specie altre gravi ed eccezionali analoghe ragioni per provvedere in tal modo.
Non erano tali, d'altro canto, né la scelta di di non costituirsi in giudizio, né il fatto CP_1 che l'opposizione fosse stata accolta “nel dubbio” in merito alla violazione della norma del codice della strada, giacché comunque dall'accoglimento del ricorso discendeva la soccombenza dell'ente impositore.
Ne consegue che l'appello va accolto con condanna di alla rifusione in favore di CP_1
controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza impugnata ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie il gravame e per l'effetto liquida le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 280,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
- Condanna a rifondere all'appellante le spese del grado di appello che liquida, CP_1
in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 320,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 16:30
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
4
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 24 febbraio 2025, alle ore 16:00, innanzi al dott. Guido Marcelli si è svolta l'udienza a trattazione scritta della causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
Il giudice, lette le note depositate dalle parti, si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 16:30 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 47251/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAVATORTA VERONICA , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE CARSO 59 00195 CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. DI MEO RITA ,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
2 pur avendo accolto l'opposizione ad un verbale di accertamento per violazione del codice CP_1
della strada, non aveva condannato al pagamento delle spese, nulla liquidando al CP_1 riguardo. Lamentava l'appellante che la pronuncia in parola era solo astrattamente qualificabile come decisione favorevole, essendo di fatto fortemente antieconomica. Inoltre non ricorreva il caso di reciproca soccombenza o di eccezionali ragioni che potessero giustificare una compensazione delle spese. Ancora, il giudice non aveva illustrato i motivi per i quali aveva ritenuto di non liquidare le spese di lite. Infine, la circostanza che avesse omesso di costituirsi in CP_1
giudizio non poteva essere un giustificato motivo per non liquidare le spese.
Ha quindi concluso l'appellante per la parziale riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza appellata. Esponeva l'ente che correttamente il primo giudice aveva omesso di condannarla alle spese, rientrando ciò nei poteri discrezionali del decidente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per farlo. Inoltre la contumacia di non era stato l'unico elemento CP_1 preso in considerazione per pervenire alla omessa condanna, in quanto l'accoglimento del ricorso era stato anche conseguenza del dubbio circa la responsabilità del . Pt_1
Ha quindi concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza odierna.
----------------
L'appello è fondato e va accolto.
Lamenta parte appellante il fatto che nonostante l'accoglimento dell'opposizione a verbale di accertamento, il giudice di pace non ha condannato alla rifusione delle spese di lite CP_1
in suo favore.
La doglianza appare fondata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di non condannare alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore del – nonostante l'accoglimento del ricorso – “tenuto conto dei motivi che Pt_1 hanno indotto all'accoglimento dell'opposizione e che non ha resistito in giudizio”. CP_1
Orbene, il Tribunale non condivide l'argomentazione esposta a supporto della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. Infatti, il provvedimento in questione, che si è risolto in una sostanziale compensazione degli esborsi, è stato adottato in difetto delle condizioni che possono
3 consentire al giudice di effettuare tale compensazione, ovvero la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, né ricorrevano nella specie altre gravi ed eccezionali analoghe ragioni per provvedere in tal modo.
Non erano tali, d'altro canto, né la scelta di di non costituirsi in giudizio, né il fatto CP_1 che l'opposizione fosse stata accolta “nel dubbio” in merito alla violazione della norma del codice della strada, giacché comunque dall'accoglimento del ricorso discendeva la soccombenza dell'ente impositore.
Ne consegue che l'appello va accolto con condanna di alla rifusione in favore di CP_1
controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza impugnata ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie il gravame e per l'effetto liquida le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 280,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
- Condanna a rifondere all'appellante le spese del grado di appello che liquida, CP_1
in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 320,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 16:30
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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