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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2875/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FABIANI VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TRIOLO ANTONINO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 27.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] il Parte_1
08/09/1973) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 25/07/2002 e trascritto al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLA SAN GIOVANNI alle seguenti condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- La figlia minore errà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre.
- Salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere utti i Per_1
weekend il sabato o la domenica indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 18.30 e due giorni infrasettimanali, da concordarsi
Pt tra le parti, dalle 18.30 alle 21.00 ed in ogni caso ogni qualvolta lo desideri previ accordi. Il sig. si impegna Per_1
inoltre ad andare a portare e riprendere la figlia, a settimane alternate, al corso di danza che frequenta.
Pt
- Per quanto riguarda le vacanze estive il sig. potrà passare con la figlia una settimana in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno nonché eventuali altre giornate da concordare nel momento in cui entrambi i genitori saranno in Calabria e nulla oppone al fatto che la stessa possa passare con la madre periodi di vacanza anche più lunghi tenuto conto che la sig.ra è insegnante di scuola primaria e gode pertanto di ferie per i mesi di luglio e agosto;
durante le altre Pt_1
2 festività i genitori passeranno con la figlia in via alternata la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Santo Stefano,
Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i cosiddetti “ponti”.
- Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e dello scioglimento della
Pt comunione legale il sig. trasferisce alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà della casa familiare Pt_1
pari al 50% consistenti in:
Catasto terreni: foglio 11 mn. 684 – EU di are 2.19 (are due e centiare diciannove) derivante dalla fusione dei mn 684 e
686 come da denuncia di cambiamento (mod. 3/spc) presentata all'Agenzia Controparte_1
di Treviso in data 29/05/1985 al n. 26531 di prot.
Catasto fabbricati: porzione di fabbricato a schiera sito in via Giovanni Pascoli, eretta detta porzione sulla sopra descritta area del C.T., composta di piano interrato, terra e primo con cinque vani utili, garage ed accessori e, unitamente all'area scoperta di mq 135 (centotrentacinque) facente parte della su indicata superficie del CT, abitazione così catastalmente censita al Catasto Fabbricati:
In Comune di Loria, sez. Urbana B, foglio 4 (quattro):
M.N. 684 sub 1 – via Giovanni Pascoli, cat. F/1, area urbana di mq 135;
M.N. 684 sub 2 – via Giovanni Pascoli, Piano T (terra), categ. C/6, Cl. U. mq 15 (quindici) RC euro 42,61;
MN. 684 sub 3 – via Giovanni Pascoli, piani S1-T-1 (interrato, terra e primo), categ A/2, Cl. 2, vani 7,5 (sette e mezzo), RC euro 735,95.
Dette unità immobiliari sono meglio graficamente rappresentate nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati presso l'Agenzia del Territorio di Treviso in data 12/08/1985, planimetrie che, unitamente all'elaborato planimetrico, depositate.
Confini:
Gli immobili confinano con MN 659, MN 676, MN 665, MN 664, MN 683 e MN 10. Salvi i più precisi.
Provenienza:
Atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del 29 dicembre 2003, n. 182987 di Rep., n. 16396 di Persona_2
racc., registrato a Treviso in data 16 gennaio 2004 al n. 57 S. 1T e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
Treviso in data 19 gennaio 2004 al n. 2256 di registro generale ed al n. 1569 di registro particolare;
3 Conformità ipo-catastale:
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 52/1985:
La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis L. 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i. dichiara e garantisce,
e la parte acquirente ne prende atto, che lo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana oggetto di cessione è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso il Catasto Fabbricati agli atti e che vi è corrispondenza tra l'intestazione catastale e le risultanze dei Registri Immobiliari.
La parte cedente dichiara che gli immobili ceduti, per la quota di sua pertinenza, sono di piena ed esclusiva proprietà e che gli stessi sono liberi da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca di cui all'accollo di mutuo infra meglio citata, ipoteca iscritta a Treviso in data 19/01/2004 ai numeri 2257 R.G. e 551 R.P. a favore della a responsabilità limitata con sede a , e Controparte_2 CP_2
successivamente iscritta in rinnovazione a Treviso in data 29/12/2003 ai numeri 49336 R.G. e 7271 R.P. a favore della con sede a Milano. CP_3
La parte cessionaria, sig.ra , si trova già nel possesso materiale dei beni, mentre il possesso giuridico degli Parte_1
immobili in oggetto si intende trasferito il giorno dell'udienza, per tutti gli effetti utili ed onerosi.
L'immobile suddescritto viene ceduto a corpo, con ogni garanzia di legge, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trova e ben noto alle parti con tutti i relativi annessi e connessi accessioni e pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, e con tutto o quant'altro inerente ed in particolare con la servitù di parcheggio e passaggio, ben nota alla parte cessionaria, costituita con l'atto autenticato nelle firme dal Notaio dott. di Bassano Per_3 Per_4
del Grappa in data 20 Febbraio 1979, REP. n. 52478, trascritto a Treviso il 02 marzo 1979 ai n.ri 4464/3737.
Urbanistica:
La parte cedente dichiara e garantisce la piena regolarità delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sotto il profilo delle norme urbanistico-edilizie, che le stesse mai hanno dato luogo per tale titolo, né tuttora sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori ed in particolare di irrogazioni di sanzioni pecuniarie e che in genere sono liberamente commerciabili ai sensi della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed in particolare dichiara che l'immobile trasferito è stato costruito in conformità al provvedimento di concessione edilizia rilasciato dal Comune di Loria in data 27 marzo 1970 n. 269 prot.
4 N. 305 P.E.N. 780, porzione dichiarata abitabile con decorrenza 15 maggio 1982 e che successivamente detta unità non
è stata oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione tali da richiedere provvedimenti autorizzativi da parte del
Comune competente e che pertanto nulla osta alla sua commerciabilità.
Conformità impianti e prestazione energetica:
La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90 e al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 come modificato dal D.L. 112 del
25 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, garantisce la piena conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione.
Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente tutte le informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto dal geom. iscritto all'Ordine dei geometri della Provincia di Treviso al n. Controparte_4
3602 in data 17/06/2024 che si allega al presente verbale.
Il trasferimento della quota viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra essi ed è pertanto esente da qualsiasi imposta ed in particolare imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale.
Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad €25.000,00.
La parte cedente riconosce che non sussistono i presupposti per l'ipoteca legale, pertanto esonera il competente Direttore dell'Ufficio del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano che i redditi prodotti dalle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni - assunte senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile pertanto il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4 del 10/05/1999. Pertanto il tale trasferimento è esente da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, e da qualsiasi altra imposta.
5 Il Cancelliere si limita a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti hanno prodotto assumendo le parti l'onere, a proprie cure e spese, di effettuare la trascrizione e/o ulteriori richieste di formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Pubblici Uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motive, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento Immobiliare.
- La sig.ra dal momento del trasferimento dell'immobile, si accolla e fa proprio il debito ipotecario rimanente Pt_1
acceso con la per l'acquisto della casa familiare. Controparte_2
- Le parti concordano che in caso di cessione a terzi della casa familiare prima dell'udienza di separazione, il ricavato della vendita sarà utilizzato per estinguere il mutuo ipotecario e la rimanenza sarà interamente trattenuta dalla sig.ra Pt_1
Pt rinunciando il sig. a qualsiasi introito nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
- Fino a quando il figlio maggiorenne non diverrà economicamente autosufficiente, al mantenimento Per_5
provvederanno i genitori in via diretta, considerato che avendo smesso di studiare già da tempo e giunto all'età di anni 21 ha l'obbligo di adoperarsi per la ricerca di un lavoro per i suoi bisogni della vita quotidiana.
Pt
- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia minore a somma Pt_1 Per_1
di €200,00 entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
- Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio del proprio passaporto personale. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto della figlia, che verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero, previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto alla partenza programmata.
- Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
- Le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già stato definito con reciproca
6 soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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