Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11556/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11556/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Succi Giuseppe;
Ricorrente Parte_1 C.F._1
CONTRO
P_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e conseguentemente ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto alla concessione dell'indennità Parte_1
P_ Naspi, richiesta con prot. 2191.18/01/2024.0007519, a causa della disoccupazione involontaria in cui versava a causa dell'intervenuto licenziamento da parte dell'impresa BETONFER S.R.L., verificatosi in data P_ 30.11.2023, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, condannando l' all'erogazione in suo favore delle conseguenti, relative provvidenze economiche. Con vittoria dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario”. P_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo che, “a seguito di riesame amministrativo la competente Agenzia INPS di Paternò ha provveduto al riconoscimento dell'indennità Naspi richiesta, che ha decorrenza 19.01.2024 - 14.05.2024, poiché, in data
15.05.2024 è stata posta in decadenza per assunzione a tempo indeterminato (cfr. estratto conto P_ contributivo in all.) con la società "AGS. (cfr. circolare 94/2015 - Punto 2.10.)” Controparte_2
e chiedendo “che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere all'esito della definizione del procedimento amministrativo di pagamento, con compensazione delle spese di lite, dal momento che, come
1
Unico della A.G.S. CIT. IMMOBILIARE S.R.L. con decorrenza dal 13.05.2022 risulta registrata in camera di
Commercio soltanto in data 21.03.2024, ossia successivamente al provvedimento di reiezione dell'Istituto”.
Parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'avvenuto pagamento della somma richiesta a titolo di Naspi e chiedendo tuttavia la P_ condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, il riconoscimento della pretesa creditoria di parte ricorrente, con l'incontestato avvenuto pagamento della stessa, implica la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una decisione sul merito della controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere e necessità di regolamentazione delle spese processuali. Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente, P_ come implicitamente riconosciuto dall' e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Pertanto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
P_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 17/06/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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