Art. 23.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte con le disponibilita' provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855 , recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte con le disponibilita' provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855 , recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.