Articolo 23 della Legge 27 febbraio 1958, n. 120
Articolo 22
Versione
26 marzo 1958
Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte con le disponibilita' provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855 , recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Entrata in vigore il 26 marzo 1958