Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8963/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 8963/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla Via Paol lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Napoli, alla Piazza Carlo dell'avv. Gianluca Piccirillo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
e dalla loro unione sono nate due figlie, (12.09.2012) e
[...] Per_1 Per_2
.2015). Al riguardo, la ricorrente ha premesso che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 3077/2019 del 29.04.2019, ha regolamentato i rapporti personale ed economici tra le parti nell'interesse delle figlie minori, prevedendo, oltre all'affidamento condiviso, l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento delle bambine, oltre ad ulteriori
€ 200,00 nei mesi di marzo e ottobre e oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, la ricorrente ha chiesto un aumento della somma disposta per il mantenimento delle figlie minori in ragione delle accresciute esigenze delle stesse. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha CP_1 contestato le argomentazioni della ricorrente, rendendosi nibile a corrispondere la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre qualificare il presente ricorso ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e art. 337 quinquies c.c. quale modifica delle condizioni stabilite nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori nate fuori dal matrimonio;
al riguardo si precisa che i provvedimenti resi sono modificabili soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti con un accordo avevano stabilito le relative condizioni. Tanto premesso, si precisa che, all'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica dei rapporti economici nell'interesse delle figlie minori, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse delle minori;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: il sig. corrisponderà dal mese di dicembre 2024 quale contributo al CP_1 mant figlie minori e in favore della Sig.ra Persona_3 Persona_4
la somma mens 5 uecento/00), somma Parte_1 condo gli indici ISTAT, e con ferma della suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% pro capite. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cronol. 3077/2019 del 29.04.2019 del Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi