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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11568/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11568/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Catania, Via Musumeci, 160, presso lo studio dell'Avv. Antonino Malaponte che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 parte ricorrente ha chiesto “-accertare
l'illegittimità della richiesta avanzata dall' per mezzo dell'avviso di addebito e pertanto CP_1
pagina 1 di 3 dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito del 04.11.2024 di euro 404,31, non essendo dovuti i contributi per i motivi sopra esposti. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 12 febbraio 2025, ha chiesto “… NEL MERITO, respingere l'opposizione proposta da , Parte_1 riconoscendo ed affermando la LEGITTIMITA' DELLA PRETESA RECATA dall'AVVISO
DI ADDEBITO OPPOSTO e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'atto opposto, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
In esito all'udienza del 23 aprile 2025 “considerata la pacifica decorrenza della cancellazione d'impresa dalla gestione artigiani “con effetto dall'1 gennaio 2023” (così nel provvedimento in atti), dovendosi perciò ritenere cessata l'iscrizione dell'impresa CP_1
nella medesima gestione alla data del 31.12.2022; ritenuto pertanto doversi invitare l'istituto resistente a valutare provvedimenti di autotutela, ove ne ravvisi i presupposti, specificando altrimenti le ragioni per cui ritenga che controparte sia stato iscritto anche se per un solo giorno (1 gennaio 2023) alla gestione nell'anno 2023” la causa è stata rinviata per verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere tra le parti.
In esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre prendere atto della cessazione della materia del contendere.
L'istituto resistente ha infatti depositato atto di sgravio dell'avviso di addebito opposto del 5 maggio 2025 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del principio della soccombenza virtuale, considerato che lo sgravio dell'atto è avvenuto a seguito di sollecitazione dell'ufficio.
pagina 2 di 3 Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della natura della pronuncia e della brevità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 9 dicembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 249,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 23 maggio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11568/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Catania, Via Musumeci, 160, presso lo studio dell'Avv. Antonino Malaponte che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 parte ricorrente ha chiesto “-accertare
l'illegittimità della richiesta avanzata dall' per mezzo dell'avviso di addebito e pertanto CP_1
pagina 1 di 3 dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito del 04.11.2024 di euro 404,31, non essendo dovuti i contributi per i motivi sopra esposti. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 12 febbraio 2025, ha chiesto “… NEL MERITO, respingere l'opposizione proposta da , Parte_1 riconoscendo ed affermando la LEGITTIMITA' DELLA PRETESA RECATA dall'AVVISO
DI ADDEBITO OPPOSTO e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'atto opposto, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
In esito all'udienza del 23 aprile 2025 “considerata la pacifica decorrenza della cancellazione d'impresa dalla gestione artigiani “con effetto dall'1 gennaio 2023” (così nel provvedimento in atti), dovendosi perciò ritenere cessata l'iscrizione dell'impresa CP_1
nella medesima gestione alla data del 31.12.2022; ritenuto pertanto doversi invitare l'istituto resistente a valutare provvedimenti di autotutela, ove ne ravvisi i presupposti, specificando altrimenti le ragioni per cui ritenga che controparte sia stato iscritto anche se per un solo giorno (1 gennaio 2023) alla gestione nell'anno 2023” la causa è stata rinviata per verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere tra le parti.
In esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre prendere atto della cessazione della materia del contendere.
L'istituto resistente ha infatti depositato atto di sgravio dell'avviso di addebito opposto del 5 maggio 2025 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del principio della soccombenza virtuale, considerato che lo sgravio dell'atto è avvenuto a seguito di sollecitazione dell'ufficio.
pagina 2 di 3 Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della natura della pronuncia e della brevità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 9 dicembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 249,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 23 maggio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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