Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1233/2025, promossa con ricorso depositato il 27 marzo 2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Cristina Guerra
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 25.12.1978
cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Cristina Guerra
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA ), in data 26 marzo 2016
(anno 2016 atto n. 17 parte I );
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra Parte_1
e SI. , coniugati in: VARESE in data 26 marzo 2016
[...] Parte_3
(atto trascritto al registro degli atti matrimonio del Comune di VARESE Atto N.17 parte 1 - anno 2016- Comune di VARESE)
ordinare al Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti a regolamentazione sia degli aspetti personali che patrimoniali della separazione hanno raggiunto il seguente accordo:
a) Il SI. si impegna e obbliga, entro il termine di due mesi dalla data di Parte_3
pubblicazione della Sentenza di separazione che verrà emessa dal Tribunale di Varese, a cedere alla IG.ra , che accetta di acquistare, la sua Parte_1
quota del 50% di proprietà degli immobili in comproprietà, immobili censiti nel N.C.E.U. del Comune di Malnate, alla Sez. Urb. MA, Foglio 7 con i seguenti mappali:
-Mappale 3530 sub.22, vicolo Madonnina n.1 piano 6-S1, categ. A/2, CL.2, vani 6, R.C.
Euro 278,89 (appartamento e cantina);
-Mappale 3530 sub.4, Vicolo Madonnina n.1, paino T, categ. C/6, CL.6, mq 11, R.C. Euro
17,04 (autorimessa).
I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale e, una volta perfezionati i trasferimenti di proprietà di cui sopra, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale. Il trasferimento della quota avverrà avanti il Notaio scelto dalla SI.ra Parte_1
che si farà carico delle relative spese di acquisto e delle spese notarili.
[...]
3) Il SI. si impegna e si obbliga al pagamento del mutuo ipotecario relativo Parte_3
agli immobili di cui al punto 2) continuando a versare la rata mensile dovuta, manlevando la
SI.ra da qualunque responsabilità verso la banca Parte_1
pagina 2 di 4 mutuante con l'intesa che la SI.ra entro l'anno Parte_1 procederà con l'accollo del mutuo di cui trattasi;
4) L'autovettura Kia AR resterà nella disponibilità del SI. che la Parte_3
utilizzerà in via esclusiva e si occuperà di tutte le spese relative alla vettura, manlevando la
SI.ra da qualsivoglia responsabilità verso terzi;
Parte_1
5) Il SI. provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica, Parte_3
asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali;
6) I coniugi dichiarano di non avere null'altro da dividere in relazione al matrimonio dichiarano di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale e, una volta perfezionati i trasferimenti di proprietà di cui sopra, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26.03.2016, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 2016, atto n. 17 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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