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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente
dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 2476/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data
23.09.2024, notificata il 24.09.2024, promossa da:
P. Iva in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario legale rappresentante p. t. e Cap. I.V Parte_1 Parte_2
10.000 €, P.Iva in persona dell'amministratore legale rappresentante p. t. P.IVA_2 Parte_1
rappresentate e difese dall'Avv. Avv. Elisa Fornaciari, in forza di procura in atti ed
[...] elettivamente domiciliate presso il suo studio in Arezzo, Via Romana n. 149/g
APPELLANTI
CONTRO
già P.Iva in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, in forza di mandato alle liti su foglio separato, in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 2/7
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LE APPELLANTI “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, previe le pronunca tutte del caso ed in particolare previa sospensione dell'esecuzione della pronuncia di primo grado, in totale riforma della sentenza appellata:
In via principale:
– Dato atto della mancata contestazione da parte di dei fatti esposti da in atto di CP_2 citazione, e in particolare di quanto affermato sia in punto an, sia in punto quantum debeatur accogliere le domande tutte formulate nel giudizio di primo grado dalle esponenti e conseguentemente
o Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in merito Controparte_2 alle obbligazioni contrattualmente assunte con la polizza n. 1/10376/87/151142697;
o Per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2 reappresentante p. t. al pagamento della somma di €. 187.800,00 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria e/o ai sensi di polizza, oltre interessi, e rivalutazione monetaria;
in subordine,
per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in punto mancata contestazione,
- previe
o richiesta di informazioni ex art. 103 c.p.c. al comando VV. FF. di Genova – Sede Centrale e ad aventi ad oggetto quanto dedotto in narrativa Controparte_3
o integrazione della CTU di primo grado, con richiesta al tecnico incaricato di verificare la consistenza del magazzino di al momento dei fatti e in particolare se le merci Parte_1 danneggiate di cui alla relazione rientrassero tra quelle illo tempore in carico ad Pt_3
Parte_1
o riesame e valutazione complessiva delle risultanze probatorie
accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado dalle odierne appellanti,
e conseguentemente
o Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in Controparte_2 merito alle obbligazioni contrattualmente assunte con la polizza n. 1/10376/87/151142697;
o Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. al pagamento della somma di €. 187.800,00 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria e/o ai sensi di polizza, oltre interessi, e rivalutazione monetaria;
– In punto spese
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario spese generali 15%, esborsi ed accessori come per legge di ambedue i gradi del giudizio.
***
In via istruttoria:
Istanza ex art. 213 c.p.c.
Si insta affinché, occorrendo in riforma dell'appellata sentenza, la Corte D'Appello voglia, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e/o delle meglio viste disposizoni di legge, richiedere al Comando VV. FF. di
Genova e ad nformazioni scritte relative agli atti e documenti da loro formati Controparte_3
e prodotti da con particolare riferimento, per quanto riguarda Controparte_4 CP_3 alla precisazione di quanto ritirato, trasportato e portato a smaltimento nelle circostanze di cui in narrativa.
Istanza di CTU
Si insta a che venga disposta integrazione della CTU svolta in primo grado e/o nuova CTU finalizzata
a verificare quali merci risultassero a magazzino di alla data dell'evento calamitoso per Parte_1 cui è causa.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza:
- in via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 431/283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà e/o della efficacia esecutiva della sentenza nr. 2476/2024 resa in data 23/09/2024 dal
Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Cingano nella causa RG
1068/2022 e notificata a mezzo PEC il giorno 24/09/2024, con ogni conseguente provvedimento.
- sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art.348
– 348 bis c.p.c. per palese infondatezza, con ogni conseguente provvedimento.
- in via principale, nel merito, respingere le domande tutte proposte da e Parte_1 [...] con l'atto di citazione in appello poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_5 confermare in toto sentenza nr. 2476/2024 resa in data 23/09/2024 dal Tribunale di Genova,
Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Cingano nella causa RG 1068/2022 e notificata
a mezzo PEC il giorno 24/09/2024, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
- in subordine, in via condizionata ai sensi dell'art.346 c.p.c., per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga fondati i motivi di gravame da parte appellante, dichiararsi l'inoperatività della polizza assicurativa n.1/10376/87/151142697 denominata “Commercio e Servizi” di cui in parte narrativa e per l'effetto respingere le domande tutte avanzate contro
[...] in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e, comunque, perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, non rientranti nella lettera del contratto assicurativo citato ed in ogni caso non provate (lato sensu) e comunque, in quanto eccessive e/o come meglio.
Con vittoria delle spese di lite anche di C.T.U.
In via ulteriormente subordinata: - nel denegato caso in cui non dovesse essere accolta la domanda principale avanzata ed invece dovessero essere accolte le domande avanzate nei confronti di
[...]
e dovesse essere ravvisato un qualche obbligo indennitario/di pagamento in Controparte_1 capo a quest'ultima sulla base della invocata polizza, liquidare quanto ritenuto strettamente di giustizia secondo le rigorosissime risultanze an et quantum debeatur, con reiezione di quella parte di domande che non avessero trovato fondamento probatorio e/o di riscontro oggettivo nella realtà quale giudizialmente accertata o risultassero eccessive, come per Legge e comunque limitare
l'esposizione della nell'ambito dei massimali, sottomassimali, esclusioni, Controparte_1 franchigie, scoperti e quant'altro previsto nella polizza invocata e stipulata da Parte_1
, tenendo conto delle eventuali riduzioni ed in ogni caso di quanto indicato nelle
[...] condizioni generali, particolari e speciali del contratto relativo alla citata polizza con ogni conseguenza del caso e di legge.
- Con vittoria delle spese di lite anche di C.T.U. o, quanto meno, con loro compensazione integrale
o se del caso anche graduandole.
In ogni caso, senza riconoscimento del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria per le ragioni esposte in narrativa e/o che riterrà il Giudicante Ill.mo e, comunque, limitare l'esposizione della nell'ambito dei massimali, sottomassimali, esclusioni, franchigie, Controparte_1 scoperti e quant'altro previsto nella polizza invocata e stipulata da Parte_1
[...]
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si insiste, infine, per il rigetto delle istanze anche istruttorie formulate da parte appellante per le ragioni già esposte in atti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
, per accertarne l'inadempimento al contratto assicurativo stipulato e la Controparte_2 condanna al pagamento di € 338.103,06 per i danni subiti.
A sostegno della propria domanda l'attrice esponeva: -di essere una società avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, di articoli da regalo, di abbigliamento, per lo sport, tessuti per la casa, calzature, pelletteria, bigiotteria, elettrodomestici, prodotti elettronici, computer e altro;
- che in data 23.11.2019 la città di Genova – ove era ubicato il magazzino condotto in locazione da parte di in forza di contratto di locazione del 01.12.2016 – era stata colpita da una Parte_1 bufera e da gravi eventi atmosferici, intense precipitazioni e ininterrotti turbini di vento;
- come poi successivamente sarebbe stato accertato sia dai Vigili del Fuoco intervenuti che da relazione tecnica di parte a firma GE. , si era verificata una breccia in uno dei portoni di Pt_3 accesso al magazzino occupato dalla posto in Genova, Via Ferri 85R, causando la Parte_1 penetrazione di detriti e fango e provocando la devastazione del locale, con conseguente trascinamento e rovesciamento dei materiali e dei bancali ivi custoditi da Parte_1
- come emergeva dalla documentazione fotografica allegata, era stata danneggiata l'intera struttura, con le finiture interne, gli impianti, i serramenti, uno dei portoni di ingresso e le attrezzature presenti nel locale;
era stata altresì gravemente danneggiata tutta la merce ivi custodita, divenuta inutilizzabile e invendibile (al momento del fatto, all'interno dei locali in questione si trovavano in loco anche beni e materiali in conto vendita, in conto deposito e in conto visione di proprietà di terzi);
- che i danni, come quantificati dal GE. , ammontavano a € 338.103,06, Parte_4 somma alla quale sarebbero da aggiungere le spese sostenute da per lo smaltimento Parte_1 della merce e la sanificazione degli ambienti;
-che doveva ritenersi operante la polizza assicurativa denominata “Unipolsai commercio e servizi”, stipulata con , n. 1/10376/87/151142697. In particolare, la polizza Controparte_2 prevedeva, nell'indicazione delle coperture ed esclusioni della stessa, alla voce “eventi catastrofali”,
l'indennizzabilità dei “danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto assicurato causati da terremoto e/o alluvione, inondazione e allagamento” (art.
6.2 del contratto).
si costituiva in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza, in Controparte_2 ragione dell'applicabilità delle clausole di esclusione, nonché la mancata attivazione da parte della società attrice della garanzia “Eventi Catastrofali”, ed ancora che la assicurazione era stata richiesta dall'assicurato un dichiarando valore superiore a quello del fabbricato e della merce, richiedeva l'applicazione della franchigia ed opponeva la non spettanza di rivalutazione e interessi sul danno eventualmente liquidato. Deduceva poi che è onere di parte attrice dimostrare ex art. 2697 c.c. il fondamento delle proprie pretese, dell'evento con le modalità in cui assume essersi verificato, dei danni e, soprattutto, del nesso di causalità, negando valore anche indiziario alle avverse produzioni documentali e definendo la perizia prodotta da parte attrice. Respinte le istanze istruttorie di parte attrice come formulate in III memoria, in quanto tardive;
licenziata CTU, si costituiva in giudizio la società deducendo di aver acquistato il Parte_2 ramo d'azienda, comprensivo del credito contenzioso di cui alla controversia in corso, chiedendo che la sentenza venisse pronunciata anche nei suoi confronti.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova respingeva la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite nonché di CTU. Affermava il Tribunale che la società attrice, pur a fronte della specifica contestazione di parte convenuta, non aveva assolto all'onere di fornire in via istruttoria elementi utili alla quantificazione dei danni subiti. Quanto al danno alle merci, in atto di citazione era stato fatto generico rinvio alla perizia di parte allegata, alla documentazione fotografica in essa contenuta e ai formulari dei rifiuti. La perizia di parte a firma del geom. , Pt_3 depositata unitamente all'atto di citazione aveva valore di mero atto di parte, si era limitata a indicare che “rimanevano pesantemente coinvolte molte merci poste su bancali e sui primi ripiani degli scaffali” e conteneva una mera elencazione di beni con i relativi costi sul presupposto indimostrato che questi fossero contenuti nel magazzino, oltre ad alcune fotografie di merce sugli scaffali. I formulari rifiuti avevano un contenuto generico e una più precisa elencazione di beni era rinvenuta
(parzialmente) soltanto in una nota redatta dalla stessa parte attrice. Né una indicazione del materiale danneggiato si evinceva dalla relazione dei vigili del fuoco prodotta da parte attrice, ove si evidenziava soltanto “distruzione deterioramento delle merci depositate sia alimentari che di altra specie”. Parte attrice (che nella II memoria aveva chiesto licenziarsi CTU sul danno) non aveva offerto tempestivamente alcuna prova orale sull'individuazione dei beni presenti all'interno del magazzino (per tipologia e quantità), sul loro valore, sulle loro modalità di distribuzione nei ripiani degli scaffali, sull'individuazione di quelli effettivamente danneggiati in modo irrimediabile (in relazione all'altezza raggiunta dall'acqua). Solo in III memoria aveva chiesto, tardivamente, la produzione della perizia redatta dalla compagnia e della relazione di intervento dei vigili del fuoco.
Nemmeno la C.T.U., licenziata anche in punto quantum, aveva potuto effettuare una quantificazione del danno, laddove ai fini della quantificazione, in assenza della marce già conferita in discarica, faceva riferimento alla consulenza di parte attrice. Per quanto concerne i danni all'immobile, solo allegati in atti di citazione e non meglio individuati nemmeno all'interno della perizia di parte, in assenza di idonea offerta di prova, non venivano considerati, nonostante la quantificazione ipotizzata dal c.t.u. nella propria relazione.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello, Parte_5 al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe,
[...] formulando istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c.
e assume che controparte, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai negato né i fatti di causa né che dai fatti fossero derivati i danni reclamati, essendosi limitata a eccepire l'asserita carenza di prove a loro dimostrazione. I fatti avrebbero dovuto quindi ritenersi come ammessi, senza necessità di istruttoria. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la convenuta si era limitata ad una contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione, ma non dei fatti;
di conseguenza, avrebbe dovuto porre i fatti allegati in citazione a fondamento della propria decisione e condannare al pagamento delle somme per cui è causa, tenuto conto di massimale e franchigie Controparte_2 di polizza.
2) Con il secondo motivo parte appellante, in via subordinata, impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha: -omesso di considerare le risultanze della documentazione prodotta e di quella allegata alla relazione peritale del GE. e ha quindi erroneamente ritenuto che la stessa Pt_3 non avesse alcun valore probatorio;
-omesso di attribuire rilievo probatorio al verbale dei VV. FF. del
26.11.2019; si tratta di documento proveniente da una pubblica amministrazione, al quale deve riconoscersi un pieno valore probatorio – stante anche la totale assenza di avversarie contestazioni al riguardo. Dal rapporto si evince che i VV. FF. hanno riscontrato «distruzione e deterioramento delle merci depositate sia alimentari che di altra specie». Gli agenti accertatori non fanno distinzioni o eccezioni: distrutte e deteriorate sono tutte le merci depositate e non solo talune tra queste. Il documento attesta, quindi, quali siano le merci andate perdute. Di ciò, il Tribunale non ha tenuto conto alcuno;
-omesso di rilevare che l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei VV. FF. andava riqualificata come istanza di richiesta di informazioni alla P. A. ex art. 213 c.p.c., formulabile d'ufficio e non soggetta a preclusioni;
-erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i formulari e l'allegato elenco di merci smaltite nulla provassero. In merito parte appellante CP_3 ribadisce che trattasi di documentazione ufficiale afferente agli adempimenti di legge in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
e che tali documenti provengono da società in house CP_3
e quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, quale pubblica amministrazione. Essi hanno quindi – al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale – valore probatorio. In caso di dubbi sulla loro attendibilità, ben avrebbe potuto il Tribunale richiedere alla detta amministrazione le debite informazioni ex art. 103 c.p.c. posto che così come per i prodotti alimentari deperibili dispone di un elenco delle CP_3 ulteriori merci portate a smaltimento. Dai detti documenti emerge senza dubbio alcuno che un'ingente quantità di merci è stata portata a smaltimento, ciò che conferma quanto rilevato dai VV.
FF. e i contenuti della perizia;
il Tribunale avrebbe omesso di formulare in sede di CTU Pt_3 idoneo quesito finalizzato all'individuazione delle merci presenti nel magazzino dell'appellante. Al riguardo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto richiedere al ctu di effettuare opportune verifiche sulla contabilità di per appurare se le merci di cui alla perizia Parte_1
corrispondessero a quelle presenti in magazzino alla data dell'evento. Pt_3
Si è costituita in giudizio , contestandotutto quanto dedotto in appello, e Controparte_6 chiedeva il rigetto dell'impugnazione ex adverso avanzata, riproponendo espressamente tutte le eccezioni formulate in primo grado ai sensi ex art. 346 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 10.04.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva avanzata da parte appellante in quanto priva dei presupposti necessari e ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Successivamente, all'udienza del 06.05.2025, dato atto della mancata accettazione della proposta, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 30.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sistema processuale delineato da parte appellante in ordine al principio di non contestazione, imperniato sulla circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova ( da pagina 12 a pagina 14 dell'appello) presuppone che i fatti allegati siano conosciuti (o almeno conoscibili) da chi avrebbe l'onere di contestarli.
Costituisce ormai principio costantemente affermato anche in sede di legittimità quello per cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Cass. n.14652/2016; Cass. n.
87/2019; n. 18074/2020; n. 2174/2021; n. 12064/2023), ciò in quanto l'interpretazione dell' art. 115
c.p.c. cui si è approdati è quella per cui la norma impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte, non potendosi imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova (Cass. n. 11353/2004). Se è vero quanto afferma parte appellante in via generale, ossia che dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato (principio affermato anche da Cass. 17889/20), tale assunto vale appunto nei casi in cui è possibile applicare il principio di non contestazione, tra i quali non ricade il caso, come quello in esame, in cui il fatto e/o il danno (in particolare la merce danneggiata e l'entità del valore), anch'esso fatto costitutivo della domanda, sia ignoto alla controparte. Nel caso in esame, la società appellante avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di non contestazione con la conoscenza in capo alla controparte della circostanza che si assume incontroversa. In mancanza di tale specifica deduzione dalla allora parte attrice– non risultando alcuna deduzione sul punto né a verbale di udienza, nè nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 -, non è configurabile un onere di contestazione a carico della controparte in ordine alla circostanza in discorso, costituente per essa fatto ignoto.
La Compagnia risulta aver chiaramente contestato la pretesa indennitaria dell'assicurata avendo affermato (cfr. comparsa di risposta di primo grado) che “E', onere di parte attrice, prima di ogni altro assunto, dimostrare ex art. 2697 c.c. il fondamento delle proprie pretese.
In particolare, nel caso di specie, spetta ad fornire la prova dell'evento con le Parte_1 modalità in cui assume essersi verificato, dei danni e, soprattutto, del nesso di causalità.
La produzione documentale di parte attrice non è certo sufficiente a fondare le avverse pretese, non assumendo neppure valore indiziario.
La perizia prodotta da controparte, che proprio in quanto atto di parte può ritenersi “autoreferenziale”, riporta tra gli allegati fotografie raffiguranti scatoloni e materiale ammassato ed in quanto tali non consentono in alcun modo di quale e quanta merce si tratti, così come l'elenco dei beni prodotti non fornisce certo la prova dell'effettiva presenza all'interno dei locali del materiale ivi indicato e men che meno delle effettive condizioni delle stesse.
Senza contare che non è dato sapere l'effettiva sorte del materiale che si assume danneggiato”.
La questione dell'esistenza e dell'entità del danno apparteneva alla causa fin dall'inizio, quale fatto costitutivo della pretesa indennitaria, ed era quindi onere della parte attrice fornirne la prova, laddove, al contrario, come condivisibilmente affermato dal primo giudice “Parte attrice (che nella II memoria ha chiesto licenziarsi c.t.u. sul danno) non ha offerto tempestivamente alcuna prova orale sull'individuazione dei beni presenti all'interno del magazzino (per tipologia e quantità), sul loro valore, sulle loro modalità di distribuzione nei ripiani degli scaffali, sull'individuazione di quelli effettivamente danneggiati in modo irrimediabile (in relazione all'altezza raggiunta dall'acqua). Solo in III memoria ha chiesto (tardivamente, come già rilevato con ordinanza 29.9.2022) la produzione della perizia redatta dalla compagnia e della relazione di intervento dei vigili del fuoco”.
Il compendio probatorio documentale prodotto da parte attrice non consente, come sul punto condivisibilmente affermato dal primo giudice, di ritenere provati i fatti né tanto meno i danni, non potendo di certo assurgere a valore di prova la perizia di parte del geom. (riportante una Pt_3 elencazione dei beni e del loro costo sul presupposto che fossero contenuti nel magazzino ed alcune fotografie di merce su scaffali), la quale, a mente della giurisprudenza di legittimità, non può che assurgere a mero valore di opinione di parte (Cass. n. 9471/2021). Per quanto ampia sia la concezione che si volesse sposare del principio del libero convincimento, essa mai può estendersi sino a elevare mere opinioni di parte a fonti di prova, se non suffragate almeno da ulteriori elementi indiziari. I restanti elementi offerti dalla parte attrice sono stati valutati dal giudice e non suffragano nemmeno a livello indiziario la prova dei fatti e del danno. In particolare, la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco del 26/11/2019, pur provando, come in essa attestato, la distruzione ed il deterioramento delle merci depositate nel deposito della “ ” per la presenza rinvenuta Controparte_7 dai militi di acqua mista a fango che aveva raggiunto circa un metro di altezza del magazzino condotto in locazione dalla società attrice non consente di individuare quale sia stato il materiale danneggiato, ossia quello che si trovava riposto negli scaffali raggiunti dall'acqua, né tanto meno il relativo valore. Del resto emerge dalla predetta relazione che sotto la voce “DANNI A PERSONE,
BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI” si trova scritto “da quantificarsi in sede di perizia privata da parte degli aventi diritto”, rendendo evidenza detta espressione della necessità di successivo accertamento dell'entità dei beni danneggiati e del valore. Quanto ai formulari rifiuti, essi, come affermato dal primo giudice sono generici e solo il doc. 11 A contiene un allegato con elenco di beni di natura alimentare destinati allo smaltimento, e se è vero che trattasi di documento che attesta che la merce ivi indicata è stata destinata allo smaltimento, manca ogni possibilità di quantificazione del danno, non potendo di certo a ciò sopperire l'entità dei metri cubi trasportati o il numero dei viaggi alla discarica.
Quanto alla doglianza inerente il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di cui all'art. 213 c.p.c., esso, come afferma la giurisprudenza di legittimità, è nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dell'istante dall'onere probatorio a suo carico.
Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. n. 16713/2023; n 26547/2024).
Nel caso in esame era nella facoltà della parte fornire la prova dei beni che si trovavano negli scaffali raggiunti dall'acqua, in quanto i beni danneggiati erano nella sua disponibilità, così come fornire la prova, anche a mezzo dei documenti contabili in suo possesso, del valore dei predetti beni, non potendo licenziarsi sul punto una CTU atta a individuare le merci presenti in magazzino (o meglio negli scaffali in basso) che si appaleserebbe del tutto esplorativa.
Neppure può accogliersi il gravame con riferimento ai danni agli immobili, condividendo la Corte la statuizione del Tribunale, peraltro neppure oggetto di specifico motivo di appello, laddove ha affermato che i danni sono stati allegati del tutto genericamente in citazione, né risultano nemmeno individuati nella perizia di parte del geom. ove alla voce danni ai beni immobili, fabbricati Pt_3 ed infissi compare il valore “zero (pag. 18 e 86 perizia ), di tal chè in difetto dei precisi oneri Pt_3 di allegazione e di prova, non possono essere considerati nonostante la valutazione del CTU. Ne consegue che l'appello va rigettato, meritando conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate secondo il valore della causa e lo scaglione applicato dal Tribunale, nei cui confronti non è stata mossa alcuna contestazione, ai sensi del DM n. 55/2014 in base ai valori minimi considerata la minima complessità della causa.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2476/2024, emessa dal
Tribunale di Genova in data 23.09.2024, notificata il 24.09.2024, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in euro 10.060,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 7/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente
dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 2476/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data
23.09.2024, notificata il 24.09.2024, promossa da:
P. Iva in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario legale rappresentante p. t. e Cap. I.V Parte_1 Parte_2
10.000 €, P.Iva in persona dell'amministratore legale rappresentante p. t. P.IVA_2 Parte_1
rappresentate e difese dall'Avv. Avv. Elisa Fornaciari, in forza di procura in atti ed
[...] elettivamente domiciliate presso il suo studio in Arezzo, Via Romana n. 149/g
APPELLANTI
CONTRO
già P.Iva in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, in forza di mandato alle liti su foglio separato, in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 2/7
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LE APPELLANTI “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, previe le pronunca tutte del caso ed in particolare previa sospensione dell'esecuzione della pronuncia di primo grado, in totale riforma della sentenza appellata:
In via principale:
– Dato atto della mancata contestazione da parte di dei fatti esposti da in atto di CP_2 citazione, e in particolare di quanto affermato sia in punto an, sia in punto quantum debeatur accogliere le domande tutte formulate nel giudizio di primo grado dalle esponenti e conseguentemente
o Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in merito Controparte_2 alle obbligazioni contrattualmente assunte con la polizza n. 1/10376/87/151142697;
o Per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2 reappresentante p. t. al pagamento della somma di €. 187.800,00 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria e/o ai sensi di polizza, oltre interessi, e rivalutazione monetaria;
in subordine,
per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in punto mancata contestazione,
- previe
o richiesta di informazioni ex art. 103 c.p.c. al comando VV. FF. di Genova – Sede Centrale e ad aventi ad oggetto quanto dedotto in narrativa Controparte_3
o integrazione della CTU di primo grado, con richiesta al tecnico incaricato di verificare la consistenza del magazzino di al momento dei fatti e in particolare se le merci Parte_1 danneggiate di cui alla relazione rientrassero tra quelle illo tempore in carico ad Pt_3
Parte_1
o riesame e valutazione complessiva delle risultanze probatorie
accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado dalle odierne appellanti,
e conseguentemente
o Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in Controparte_2 merito alle obbligazioni contrattualmente assunte con la polizza n. 1/10376/87/151142697;
o Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. t. al pagamento della somma di €. 187.800,00 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria e/o ai sensi di polizza, oltre interessi, e rivalutazione monetaria;
– In punto spese
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario spese generali 15%, esborsi ed accessori come per legge di ambedue i gradi del giudizio.
***
In via istruttoria:
Istanza ex art. 213 c.p.c.
Si insta affinché, occorrendo in riforma dell'appellata sentenza, la Corte D'Appello voglia, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e/o delle meglio viste disposizoni di legge, richiedere al Comando VV. FF. di
Genova e ad nformazioni scritte relative agli atti e documenti da loro formati Controparte_3
e prodotti da con particolare riferimento, per quanto riguarda Controparte_4 CP_3 alla precisazione di quanto ritirato, trasportato e portato a smaltimento nelle circostanze di cui in narrativa.
Istanza di CTU
Si insta a che venga disposta integrazione della CTU svolta in primo grado e/o nuova CTU finalizzata
a verificare quali merci risultassero a magazzino di alla data dell'evento calamitoso per Parte_1 cui è causa.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza:
- in via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 431/283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà e/o della efficacia esecutiva della sentenza nr. 2476/2024 resa in data 23/09/2024 dal
Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Cingano nella causa RG
1068/2022 e notificata a mezzo PEC il giorno 24/09/2024, con ogni conseguente provvedimento.
- sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art.348
– 348 bis c.p.c. per palese infondatezza, con ogni conseguente provvedimento.
- in via principale, nel merito, respingere le domande tutte proposte da e Parte_1 [...] con l'atto di citazione in appello poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_5 confermare in toto sentenza nr. 2476/2024 resa in data 23/09/2024 dal Tribunale di Genova,
Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Cingano nella causa RG 1068/2022 e notificata
a mezzo PEC il giorno 24/09/2024, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
- in subordine, in via condizionata ai sensi dell'art.346 c.p.c., per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga fondati i motivi di gravame da parte appellante, dichiararsi l'inoperatività della polizza assicurativa n.1/10376/87/151142697 denominata “Commercio e Servizi” di cui in parte narrativa e per l'effetto respingere le domande tutte avanzate contro
[...] in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e, comunque, perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, non rientranti nella lettera del contratto assicurativo citato ed in ogni caso non provate (lato sensu) e comunque, in quanto eccessive e/o come meglio.
Con vittoria delle spese di lite anche di C.T.U.
In via ulteriormente subordinata: - nel denegato caso in cui non dovesse essere accolta la domanda principale avanzata ed invece dovessero essere accolte le domande avanzate nei confronti di
[...]
e dovesse essere ravvisato un qualche obbligo indennitario/di pagamento in Controparte_1 capo a quest'ultima sulla base della invocata polizza, liquidare quanto ritenuto strettamente di giustizia secondo le rigorosissime risultanze an et quantum debeatur, con reiezione di quella parte di domande che non avessero trovato fondamento probatorio e/o di riscontro oggettivo nella realtà quale giudizialmente accertata o risultassero eccessive, come per Legge e comunque limitare
l'esposizione della nell'ambito dei massimali, sottomassimali, esclusioni, Controparte_1 franchigie, scoperti e quant'altro previsto nella polizza invocata e stipulata da Parte_1
, tenendo conto delle eventuali riduzioni ed in ogni caso di quanto indicato nelle
[...] condizioni generali, particolari e speciali del contratto relativo alla citata polizza con ogni conseguenza del caso e di legge.
- Con vittoria delle spese di lite anche di C.T.U. o, quanto meno, con loro compensazione integrale
o se del caso anche graduandole.
In ogni caso, senza riconoscimento del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria per le ragioni esposte in narrativa e/o che riterrà il Giudicante Ill.mo e, comunque, limitare l'esposizione della nell'ambito dei massimali, sottomassimali, esclusioni, franchigie, Controparte_1 scoperti e quant'altro previsto nella polizza invocata e stipulata da Parte_1
[...]
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si insiste, infine, per il rigetto delle istanze anche istruttorie formulate da parte appellante per le ragioni già esposte in atti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
, per accertarne l'inadempimento al contratto assicurativo stipulato e la Controparte_2 condanna al pagamento di € 338.103,06 per i danni subiti.
A sostegno della propria domanda l'attrice esponeva: -di essere una società avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, di articoli da regalo, di abbigliamento, per lo sport, tessuti per la casa, calzature, pelletteria, bigiotteria, elettrodomestici, prodotti elettronici, computer e altro;
- che in data 23.11.2019 la città di Genova – ove era ubicato il magazzino condotto in locazione da parte di in forza di contratto di locazione del 01.12.2016 – era stata colpita da una Parte_1 bufera e da gravi eventi atmosferici, intense precipitazioni e ininterrotti turbini di vento;
- come poi successivamente sarebbe stato accertato sia dai Vigili del Fuoco intervenuti che da relazione tecnica di parte a firma GE. , si era verificata una breccia in uno dei portoni di Pt_3 accesso al magazzino occupato dalla posto in Genova, Via Ferri 85R, causando la Parte_1 penetrazione di detriti e fango e provocando la devastazione del locale, con conseguente trascinamento e rovesciamento dei materiali e dei bancali ivi custoditi da Parte_1
- come emergeva dalla documentazione fotografica allegata, era stata danneggiata l'intera struttura, con le finiture interne, gli impianti, i serramenti, uno dei portoni di ingresso e le attrezzature presenti nel locale;
era stata altresì gravemente danneggiata tutta la merce ivi custodita, divenuta inutilizzabile e invendibile (al momento del fatto, all'interno dei locali in questione si trovavano in loco anche beni e materiali in conto vendita, in conto deposito e in conto visione di proprietà di terzi);
- che i danni, come quantificati dal GE. , ammontavano a € 338.103,06, Parte_4 somma alla quale sarebbero da aggiungere le spese sostenute da per lo smaltimento Parte_1 della merce e la sanificazione degli ambienti;
-che doveva ritenersi operante la polizza assicurativa denominata “Unipolsai commercio e servizi”, stipulata con , n. 1/10376/87/151142697. In particolare, la polizza Controparte_2 prevedeva, nell'indicazione delle coperture ed esclusioni della stessa, alla voce “eventi catastrofali”,
l'indennizzabilità dei “danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto assicurato causati da terremoto e/o alluvione, inondazione e allagamento” (art.
6.2 del contratto).
si costituiva in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza, in Controparte_2 ragione dell'applicabilità delle clausole di esclusione, nonché la mancata attivazione da parte della società attrice della garanzia “Eventi Catastrofali”, ed ancora che la assicurazione era stata richiesta dall'assicurato un dichiarando valore superiore a quello del fabbricato e della merce, richiedeva l'applicazione della franchigia ed opponeva la non spettanza di rivalutazione e interessi sul danno eventualmente liquidato. Deduceva poi che è onere di parte attrice dimostrare ex art. 2697 c.c. il fondamento delle proprie pretese, dell'evento con le modalità in cui assume essersi verificato, dei danni e, soprattutto, del nesso di causalità, negando valore anche indiziario alle avverse produzioni documentali e definendo la perizia prodotta da parte attrice. Respinte le istanze istruttorie di parte attrice come formulate in III memoria, in quanto tardive;
licenziata CTU, si costituiva in giudizio la società deducendo di aver acquistato il Parte_2 ramo d'azienda, comprensivo del credito contenzioso di cui alla controversia in corso, chiedendo che la sentenza venisse pronunciata anche nei suoi confronti.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova respingeva la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite nonché di CTU. Affermava il Tribunale che la società attrice, pur a fronte della specifica contestazione di parte convenuta, non aveva assolto all'onere di fornire in via istruttoria elementi utili alla quantificazione dei danni subiti. Quanto al danno alle merci, in atto di citazione era stato fatto generico rinvio alla perizia di parte allegata, alla documentazione fotografica in essa contenuta e ai formulari dei rifiuti. La perizia di parte a firma del geom. , Pt_3 depositata unitamente all'atto di citazione aveva valore di mero atto di parte, si era limitata a indicare che “rimanevano pesantemente coinvolte molte merci poste su bancali e sui primi ripiani degli scaffali” e conteneva una mera elencazione di beni con i relativi costi sul presupposto indimostrato che questi fossero contenuti nel magazzino, oltre ad alcune fotografie di merce sugli scaffali. I formulari rifiuti avevano un contenuto generico e una più precisa elencazione di beni era rinvenuta
(parzialmente) soltanto in una nota redatta dalla stessa parte attrice. Né una indicazione del materiale danneggiato si evinceva dalla relazione dei vigili del fuoco prodotta da parte attrice, ove si evidenziava soltanto “distruzione deterioramento delle merci depositate sia alimentari che di altra specie”. Parte attrice (che nella II memoria aveva chiesto licenziarsi CTU sul danno) non aveva offerto tempestivamente alcuna prova orale sull'individuazione dei beni presenti all'interno del magazzino (per tipologia e quantità), sul loro valore, sulle loro modalità di distribuzione nei ripiani degli scaffali, sull'individuazione di quelli effettivamente danneggiati in modo irrimediabile (in relazione all'altezza raggiunta dall'acqua). Solo in III memoria aveva chiesto, tardivamente, la produzione della perizia redatta dalla compagnia e della relazione di intervento dei vigili del fuoco.
Nemmeno la C.T.U., licenziata anche in punto quantum, aveva potuto effettuare una quantificazione del danno, laddove ai fini della quantificazione, in assenza della marce già conferita in discarica, faceva riferimento alla consulenza di parte attrice. Per quanto concerne i danni all'immobile, solo allegati in atti di citazione e non meglio individuati nemmeno all'interno della perizia di parte, in assenza di idonea offerta di prova, non venivano considerati, nonostante la quantificazione ipotizzata dal c.t.u. nella propria relazione.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello, Parte_5 al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe,
[...] formulando istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c.
e assume che controparte, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai negato né i fatti di causa né che dai fatti fossero derivati i danni reclamati, essendosi limitata a eccepire l'asserita carenza di prove a loro dimostrazione. I fatti avrebbero dovuto quindi ritenersi come ammessi, senza necessità di istruttoria. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la convenuta si era limitata ad una contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione, ma non dei fatti;
di conseguenza, avrebbe dovuto porre i fatti allegati in citazione a fondamento della propria decisione e condannare al pagamento delle somme per cui è causa, tenuto conto di massimale e franchigie Controparte_2 di polizza.
2) Con il secondo motivo parte appellante, in via subordinata, impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha: -omesso di considerare le risultanze della documentazione prodotta e di quella allegata alla relazione peritale del GE. e ha quindi erroneamente ritenuto che la stessa Pt_3 non avesse alcun valore probatorio;
-omesso di attribuire rilievo probatorio al verbale dei VV. FF. del
26.11.2019; si tratta di documento proveniente da una pubblica amministrazione, al quale deve riconoscersi un pieno valore probatorio – stante anche la totale assenza di avversarie contestazioni al riguardo. Dal rapporto si evince che i VV. FF. hanno riscontrato «distruzione e deterioramento delle merci depositate sia alimentari che di altra specie». Gli agenti accertatori non fanno distinzioni o eccezioni: distrutte e deteriorate sono tutte le merci depositate e non solo talune tra queste. Il documento attesta, quindi, quali siano le merci andate perdute. Di ciò, il Tribunale non ha tenuto conto alcuno;
-omesso di rilevare che l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei VV. FF. andava riqualificata come istanza di richiesta di informazioni alla P. A. ex art. 213 c.p.c., formulabile d'ufficio e non soggetta a preclusioni;
-erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i formulari e l'allegato elenco di merci smaltite nulla provassero. In merito parte appellante CP_3 ribadisce che trattasi di documentazione ufficiale afferente agli adempimenti di legge in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
e che tali documenti provengono da società in house CP_3
e quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, quale pubblica amministrazione. Essi hanno quindi – al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale – valore probatorio. In caso di dubbi sulla loro attendibilità, ben avrebbe potuto il Tribunale richiedere alla detta amministrazione le debite informazioni ex art. 103 c.p.c. posto che così come per i prodotti alimentari deperibili dispone di un elenco delle CP_3 ulteriori merci portate a smaltimento. Dai detti documenti emerge senza dubbio alcuno che un'ingente quantità di merci è stata portata a smaltimento, ciò che conferma quanto rilevato dai VV.
FF. e i contenuti della perizia;
il Tribunale avrebbe omesso di formulare in sede di CTU Pt_3 idoneo quesito finalizzato all'individuazione delle merci presenti nel magazzino dell'appellante. Al riguardo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto richiedere al ctu di effettuare opportune verifiche sulla contabilità di per appurare se le merci di cui alla perizia Parte_1
corrispondessero a quelle presenti in magazzino alla data dell'evento. Pt_3
Si è costituita in giudizio , contestandotutto quanto dedotto in appello, e Controparte_6 chiedeva il rigetto dell'impugnazione ex adverso avanzata, riproponendo espressamente tutte le eccezioni formulate in primo grado ai sensi ex art. 346 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 10.04.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva avanzata da parte appellante in quanto priva dei presupposti necessari e ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Successivamente, all'udienza del 06.05.2025, dato atto della mancata accettazione della proposta, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 30.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sistema processuale delineato da parte appellante in ordine al principio di non contestazione, imperniato sulla circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova ( da pagina 12 a pagina 14 dell'appello) presuppone che i fatti allegati siano conosciuti (o almeno conoscibili) da chi avrebbe l'onere di contestarli.
Costituisce ormai principio costantemente affermato anche in sede di legittimità quello per cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Cass. n.14652/2016; Cass. n.
87/2019; n. 18074/2020; n. 2174/2021; n. 12064/2023), ciò in quanto l'interpretazione dell' art. 115
c.p.c. cui si è approdati è quella per cui la norma impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte, non potendosi imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova (Cass. n. 11353/2004). Se è vero quanto afferma parte appellante in via generale, ossia che dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato (principio affermato anche da Cass. 17889/20), tale assunto vale appunto nei casi in cui è possibile applicare il principio di non contestazione, tra i quali non ricade il caso, come quello in esame, in cui il fatto e/o il danno (in particolare la merce danneggiata e l'entità del valore), anch'esso fatto costitutivo della domanda, sia ignoto alla controparte. Nel caso in esame, la società appellante avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di non contestazione con la conoscenza in capo alla controparte della circostanza che si assume incontroversa. In mancanza di tale specifica deduzione dalla allora parte attrice– non risultando alcuna deduzione sul punto né a verbale di udienza, nè nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 -, non è configurabile un onere di contestazione a carico della controparte in ordine alla circostanza in discorso, costituente per essa fatto ignoto.
La Compagnia risulta aver chiaramente contestato la pretesa indennitaria dell'assicurata avendo affermato (cfr. comparsa di risposta di primo grado) che “E', onere di parte attrice, prima di ogni altro assunto, dimostrare ex art. 2697 c.c. il fondamento delle proprie pretese.
In particolare, nel caso di specie, spetta ad fornire la prova dell'evento con le Parte_1 modalità in cui assume essersi verificato, dei danni e, soprattutto, del nesso di causalità.
La produzione documentale di parte attrice non è certo sufficiente a fondare le avverse pretese, non assumendo neppure valore indiziario.
La perizia prodotta da controparte, che proprio in quanto atto di parte può ritenersi “autoreferenziale”, riporta tra gli allegati fotografie raffiguranti scatoloni e materiale ammassato ed in quanto tali non consentono in alcun modo di quale e quanta merce si tratti, così come l'elenco dei beni prodotti non fornisce certo la prova dell'effettiva presenza all'interno dei locali del materiale ivi indicato e men che meno delle effettive condizioni delle stesse.
Senza contare che non è dato sapere l'effettiva sorte del materiale che si assume danneggiato”.
La questione dell'esistenza e dell'entità del danno apparteneva alla causa fin dall'inizio, quale fatto costitutivo della pretesa indennitaria, ed era quindi onere della parte attrice fornirne la prova, laddove, al contrario, come condivisibilmente affermato dal primo giudice “Parte attrice (che nella II memoria ha chiesto licenziarsi c.t.u. sul danno) non ha offerto tempestivamente alcuna prova orale sull'individuazione dei beni presenti all'interno del magazzino (per tipologia e quantità), sul loro valore, sulle loro modalità di distribuzione nei ripiani degli scaffali, sull'individuazione di quelli effettivamente danneggiati in modo irrimediabile (in relazione all'altezza raggiunta dall'acqua). Solo in III memoria ha chiesto (tardivamente, come già rilevato con ordinanza 29.9.2022) la produzione della perizia redatta dalla compagnia e della relazione di intervento dei vigili del fuoco”.
Il compendio probatorio documentale prodotto da parte attrice non consente, come sul punto condivisibilmente affermato dal primo giudice, di ritenere provati i fatti né tanto meno i danni, non potendo di certo assurgere a valore di prova la perizia di parte del geom. (riportante una Pt_3 elencazione dei beni e del loro costo sul presupposto che fossero contenuti nel magazzino ed alcune fotografie di merce su scaffali), la quale, a mente della giurisprudenza di legittimità, non può che assurgere a mero valore di opinione di parte (Cass. n. 9471/2021). Per quanto ampia sia la concezione che si volesse sposare del principio del libero convincimento, essa mai può estendersi sino a elevare mere opinioni di parte a fonti di prova, se non suffragate almeno da ulteriori elementi indiziari. I restanti elementi offerti dalla parte attrice sono stati valutati dal giudice e non suffragano nemmeno a livello indiziario la prova dei fatti e del danno. In particolare, la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco del 26/11/2019, pur provando, come in essa attestato, la distruzione ed il deterioramento delle merci depositate nel deposito della “ ” per la presenza rinvenuta Controparte_7 dai militi di acqua mista a fango che aveva raggiunto circa un metro di altezza del magazzino condotto in locazione dalla società attrice non consente di individuare quale sia stato il materiale danneggiato, ossia quello che si trovava riposto negli scaffali raggiunti dall'acqua, né tanto meno il relativo valore. Del resto emerge dalla predetta relazione che sotto la voce “DANNI A PERSONE,
BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI” si trova scritto “da quantificarsi in sede di perizia privata da parte degli aventi diritto”, rendendo evidenza detta espressione della necessità di successivo accertamento dell'entità dei beni danneggiati e del valore. Quanto ai formulari rifiuti, essi, come affermato dal primo giudice sono generici e solo il doc. 11 A contiene un allegato con elenco di beni di natura alimentare destinati allo smaltimento, e se è vero che trattasi di documento che attesta che la merce ivi indicata è stata destinata allo smaltimento, manca ogni possibilità di quantificazione del danno, non potendo di certo a ciò sopperire l'entità dei metri cubi trasportati o il numero dei viaggi alla discarica.
Quanto alla doglianza inerente il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di cui all'art. 213 c.p.c., esso, come afferma la giurisprudenza di legittimità, è nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dell'istante dall'onere probatorio a suo carico.
Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. n. 16713/2023; n 26547/2024).
Nel caso in esame era nella facoltà della parte fornire la prova dei beni che si trovavano negli scaffali raggiunti dall'acqua, in quanto i beni danneggiati erano nella sua disponibilità, così come fornire la prova, anche a mezzo dei documenti contabili in suo possesso, del valore dei predetti beni, non potendo licenziarsi sul punto una CTU atta a individuare le merci presenti in magazzino (o meglio negli scaffali in basso) che si appaleserebbe del tutto esplorativa.
Neppure può accogliersi il gravame con riferimento ai danni agli immobili, condividendo la Corte la statuizione del Tribunale, peraltro neppure oggetto di specifico motivo di appello, laddove ha affermato che i danni sono stati allegati del tutto genericamente in citazione, né risultano nemmeno individuati nella perizia di parte del geom. ove alla voce danni ai beni immobili, fabbricati Pt_3 ed infissi compare il valore “zero (pag. 18 e 86 perizia ), di tal chè in difetto dei precisi oneri Pt_3 di allegazione e di prova, non possono essere considerati nonostante la valutazione del CTU. Ne consegue che l'appello va rigettato, meritando conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate secondo il valore della causa e lo scaglione applicato dal Tribunale, nei cui confronti non è stata mossa alcuna contestazione, ai sensi del DM n. 55/2014 in base ai valori minimi considerata la minima complessità della causa.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2476/2024, emessa dal
Tribunale di Genova in data 23.09.2024, notificata il 24.09.2024, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in euro 10.060,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 7/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno