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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 73/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15/05/2024, promossa da:
LA VECCHIA VOLPE Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigi
Vetere, presso il cui studio in Nardò (LE), Corso Galliano 2B, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Toffoletto, Marco presenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli ed elettivamente domiciliata in
Lecce (LE), Via Trinchese n. 68, presso lo studio dell'avv. Fabio
Carrozzo;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato in data 27.2.19 la Parte_2
qualificandosi titolare del conto corrente con affidamento
[...]
contraddistinto dal n. 10898973, aperto in data 17.9.07, adiva il
Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare la nullità dell'originario contratto e dei successivi atti di modifica convenzionali, siccome sprovvisti della sottoscrizione dell'istituto di credito, nonché l'ìllegittimità degli addebiti effettuati in proprio danno a titolo di interessi ultralegali, oneri usurari, cms, spese di chiusura trimestrale e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
evidenziava, con riferimento a tale ultimo profilo, la significativa discrasia tra il tasso debitore e quello creditore convenuti dalle parti;
invocava il ricalcolo del saldo previa espunzione dei prefati addebiti ed il ristoro dei danno subiti in ragione dell'indisponibilità della liquidità. , CP_1
costituendosi con comparsa depositata in data 10.5.19, preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di eventuali indebiti pagamenti;
rimarcava, altresì, l'inammissibilità della domanda ex art. 2033
c.c. in ragione del rilievo che il conto fosse ancora aperto;
segnalava che il giudice adito fosse territorialmente incompetente,
a fronte dell'elezione di foro convenuta negli atti contrattuali intervenuti nel corso del rapporto;
prospettava l'irrilevanza probatoria della perizia di parte e l'inidoneità della medesima ad
2 integrare le carenti allegazioni attoree;
assumeva la validità del contratto sottoscritto dal solo cliente, nonché la legittimità della capitalizzazione trimestrale adottata in ossequio alla delibera
CICR del 2000; evidenziava la rituale pattuizione della cms e
l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta;
contestava la validità del calcolo effettuato dal ctu ai fini della rilevazione di eventuali sforamenti dei parametri ex l. 108/96, siccome incoerente con le istruzioni dettate in proposito dalla Banca d'Italia; invoca la declaratoria di inammissibilità delle domande azionate nei propri confronti ed, in via gradata, il rigetto e la declaratoria di incompetenza del giudice adito. All'udienza del 5.6.19 parte attrice rinunciava alla domanda restitutoria, insistendo per il solo accertamento del rapporto di dare – avere tra le parti;
con ordinanza emessa in data 28.4.20 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista delle celebrazione cartolare dell'udienza del 29.1.21 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 3469/2021, pubblicata il 22.12.2021, il Tribunale di Lecce, preliminarmente, rigettava la domanda di accertamento negativo formulata dall'attrice, condannando la medesima alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquidava in € 2.500,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
Parte_3
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Violazione art. 28 e 38 III comma cpc: incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce”,
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara tardiva l'adesione formulata da
[...]
all'eccezione di Parte_3
incompetenza territoriale tempestivamente sollevata da CP_1 siccome intervenuta successivamente all'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni.
Il motivo è fondato.
Ed invero, occorre rilevare che nessuna preclusione è maturata a carico dell'odierna appellata in ordine all'adesione all'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata da
, nonostante Controparte_1 [...]
abbia originariamente Parte_3
contestato la fondatezza di tale eccezione ed abbia aderito alla stessa soltanto nella comparsa conclusionale.
Infatti, l'articolo 38, secondo comma, c.p.c. non prevede alcun termine entro il quale l'attore debba manifestare la volontà di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e con ordinanza n. 165 del 2006 la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge, che era stata sollevata proprio con riferimento alla possibilità che la controparte potesse aderire in qualsiasi momento all'eccezione di incompetenza per territorio derogabile tempestivamente e ritualmente sollevata con l'indicazione del Giudice ritenuto competente.
Occorre, infatti, ricordare che la legge non impone un termine di decadenza per prestare adesione all'eccezione di incompetenza
4 sollevata dalla controparte, posto che ciò che si richiede è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento della decisione (Cass.
3055/2021).
Alla luce di tali principi, rileva la Corte che, al momento della decisione del Tribunale di Lecce, era, effettivamente, sussistente un accordo tra le parti, avendo entrambe indicato il medesimo Tribunale di Roma come giudice territorialmente competente per la controversia.
Dal momento che il secondo comma dell'articolo 38 c.p.c. stabilisce che, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, in caso di adesione, ad opera delle altre parti costituite, all'indicazione del Giudice individuato come territorialmente competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio derogabile del Giudice adito, la competenza del primo resta ferma se la causa è riassunta davanti a lui entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo, nel caso che ci occupa l'adesione dell'appellata alla indicazione del Tribunale di
Roma, ad opera di in sede di formulazione Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, quale
Giudice territorialmente e alternativamente competente a conoscere la presente controversia, impone di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e di assegnare alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice individuato come competente della causa di merito avente ad oggetto la pretesa azionata da
Parte_3
. nei confronti dell'odierna appellante.
[...]
La decisione assorbe gli ulteriori motivi di impugnazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nessuna pronuncia sul punto deve essere adottata in questa sede, essendo riservata ogni statuizione sul punto al Giudice al quale la causa è rimessa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 6106 del 2006 e
Corte di cassazione n. 25180 del 2013: l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta ai sensi dell'articolo 38 c.p.c. l'esclusione di ogni potere del Giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle
5 spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa).
L'adesione all'eccezione, invero, integra un accordo delle parti limitato al processo in corso e, quindi, pone fine alla questione di competenza impedendo ogni decisione al riguardo (Cass. n.
21300/2024).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la competenza del
Tribunale di Roma a decidere la presente controversia, dinanzi al quale va riassunto il giudizio entro il termine di tre mesi e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nulla sulle spese
Lecce, 27.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 73/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15/05/2024, promossa da:
LA VECCHIA VOLPE Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigi
Vetere, presso il cui studio in Nardò (LE), Corso Galliano 2B, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Toffoletto, Marco presenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli ed elettivamente domiciliata in
Lecce (LE), Via Trinchese n. 68, presso lo studio dell'avv. Fabio
Carrozzo;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato in data 27.2.19 la Parte_2
qualificandosi titolare del conto corrente con affidamento
[...]
contraddistinto dal n. 10898973, aperto in data 17.9.07, adiva il
Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare la nullità dell'originario contratto e dei successivi atti di modifica convenzionali, siccome sprovvisti della sottoscrizione dell'istituto di credito, nonché l'ìllegittimità degli addebiti effettuati in proprio danno a titolo di interessi ultralegali, oneri usurari, cms, spese di chiusura trimestrale e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
evidenziava, con riferimento a tale ultimo profilo, la significativa discrasia tra il tasso debitore e quello creditore convenuti dalle parti;
invocava il ricalcolo del saldo previa espunzione dei prefati addebiti ed il ristoro dei danno subiti in ragione dell'indisponibilità della liquidità. , CP_1
costituendosi con comparsa depositata in data 10.5.19, preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di eventuali indebiti pagamenti;
rimarcava, altresì, l'inammissibilità della domanda ex art. 2033
c.c. in ragione del rilievo che il conto fosse ancora aperto;
segnalava che il giudice adito fosse territorialmente incompetente,
a fronte dell'elezione di foro convenuta negli atti contrattuali intervenuti nel corso del rapporto;
prospettava l'irrilevanza probatoria della perizia di parte e l'inidoneità della medesima ad
2 integrare le carenti allegazioni attoree;
assumeva la validità del contratto sottoscritto dal solo cliente, nonché la legittimità della capitalizzazione trimestrale adottata in ossequio alla delibera
CICR del 2000; evidenziava la rituale pattuizione della cms e
l'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta;
contestava la validità del calcolo effettuato dal ctu ai fini della rilevazione di eventuali sforamenti dei parametri ex l. 108/96, siccome incoerente con le istruzioni dettate in proposito dalla Banca d'Italia; invoca la declaratoria di inammissibilità delle domande azionate nei propri confronti ed, in via gradata, il rigetto e la declaratoria di incompetenza del giudice adito. All'udienza del 5.6.19 parte attrice rinunciava alla domanda restitutoria, insistendo per il solo accertamento del rapporto di dare – avere tra le parti;
con ordinanza emessa in data 28.4.20 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista delle celebrazione cartolare dell'udienza del 29.1.21 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 3469/2021, pubblicata il 22.12.2021, il Tribunale di Lecce, preliminarmente, rigettava la domanda di accertamento negativo formulata dall'attrice, condannando la medesima alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquidava in € 2.500,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
Parte_3
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Violazione art. 28 e 38 III comma cpc: incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce”,
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara tardiva l'adesione formulata da
[...]
all'eccezione di Parte_3
incompetenza territoriale tempestivamente sollevata da CP_1 siccome intervenuta successivamente all'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni.
Il motivo è fondato.
Ed invero, occorre rilevare che nessuna preclusione è maturata a carico dell'odierna appellata in ordine all'adesione all'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata da
, nonostante Controparte_1 [...]
abbia originariamente Parte_3
contestato la fondatezza di tale eccezione ed abbia aderito alla stessa soltanto nella comparsa conclusionale.
Infatti, l'articolo 38, secondo comma, c.p.c. non prevede alcun termine entro il quale l'attore debba manifestare la volontà di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e con ordinanza n. 165 del 2006 la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge, che era stata sollevata proprio con riferimento alla possibilità che la controparte potesse aderire in qualsiasi momento all'eccezione di incompetenza per territorio derogabile tempestivamente e ritualmente sollevata con l'indicazione del Giudice ritenuto competente.
Occorre, infatti, ricordare che la legge non impone un termine di decadenza per prestare adesione all'eccezione di incompetenza
4 sollevata dalla controparte, posto che ciò che si richiede è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento della decisione (Cass.
3055/2021).
Alla luce di tali principi, rileva la Corte che, al momento della decisione del Tribunale di Lecce, era, effettivamente, sussistente un accordo tra le parti, avendo entrambe indicato il medesimo Tribunale di Roma come giudice territorialmente competente per la controversia.
Dal momento che il secondo comma dell'articolo 38 c.p.c. stabilisce che, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, in caso di adesione, ad opera delle altre parti costituite, all'indicazione del Giudice individuato come territorialmente competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio derogabile del Giudice adito, la competenza del primo resta ferma se la causa è riassunta davanti a lui entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo, nel caso che ci occupa l'adesione dell'appellata alla indicazione del Tribunale di
Roma, ad opera di in sede di formulazione Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, quale
Giudice territorialmente e alternativamente competente a conoscere la presente controversia, impone di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e di assegnare alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice individuato come competente della causa di merito avente ad oggetto la pretesa azionata da
Parte_3
. nei confronti dell'odierna appellante.
[...]
La decisione assorbe gli ulteriori motivi di impugnazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nessuna pronuncia sul punto deve essere adottata in questa sede, essendo riservata ogni statuizione sul punto al Giudice al quale la causa è rimessa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 6106 del 2006 e
Corte di cassazione n. 25180 del 2013: l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta ai sensi dell'articolo 38 c.p.c. l'esclusione di ogni potere del Giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle
5 spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa).
L'adesione all'eccezione, invero, integra un accordo delle parti limitato al processo in corso e, quindi, pone fine alla questione di competenza impedendo ogni decisione al riguardo (Cass. n.
21300/2024).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la competenza del
Tribunale di Roma a decidere la presente controversia, dinanzi al quale va riassunto il giudizio entro il termine di tre mesi e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nulla sulle spese
Lecce, 27.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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