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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1162/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE DE MEO Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_2
, difesi dall'avv. ANNA MARIA VISENTINI C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito in via principale:
1 - Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Sigg.ri e perché CP Controparte_2
con le loro condotte occorse in data 16 luglio 2016 hanno causato un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) alla persona del Sig. ; Parte_1
- Per tutte le causali di cui sopra, condannarsi pertanto le parti convenute al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di euro 13.564,06, ovvero la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla messa in mora al saldo effettivo.
- Per tutte le graduate domande sopra rassegnate, con vittoria di spese e competenze di avvocato e in generale di lite per il presente giudizio, comprensive di quelle per la espletanda CTU unitamente a quelle del proprio consulente di parte, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA così come per legge.
Controparte_2 CP
In via istruttoria: insiste affinché il Giudice disponga la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata per tutte le ragioni ed argomentazioni già rassegnate nelle note d'udienza depositate in data
10.07.2024, 09.10.2024 e 06.11.2024;
Nel merito in via principale: rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Nel merito in via subordinata: accertata la ricostruzione dei fatti nei termini rappresentati dai convenuti nella querela sporta dalla dottoressa e nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie Controparte_2
informazioni ai Carabinieri del signor verificata la sussistenza di lesioni in danno del signor CP
, dichiararsi l'insussistenza di condotta antigiuridica ex art. 2044 c.c.; Parte_1
Nel merito in via ulteriormente gradata: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare gli odierni convenuti al pagamento della minor somma che verrà accertata in corso di causa.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e invocandone la Parte_1 Controparte_2 CP responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'aggressione subita in data 16 luglio 2016 e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro
13.564,06, salva la diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, l'attore ha dedotto che, a seguito di un diverbio intercorso con i convenuti sul vano scale del condominio, si era frapposto tra CP
il figlio minorenne della propria compagna, , al fine di difendere quest'ultimo
[...] Persona_1 dai colpi del convenuto, e che in quell'occasione era stato a sua volta aggredito da con CP
uno spintone che lo aveva fatto cadere a terra e poi con calci e pugni, nonché da che, Controparte_2
usando una chiave a pappagallo, lo aveva colpito alle mani e al sopracciglio destro.
1.1 Si sono costituiti tempestivamente i convenuti e che, in via Controparte_2 CP
principale, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto non provate e comunque infondate, deducendo che era stato l'attore ad aggredire per primo spingendola con un calcio giù Controparte_2
dalle scale e che era intervenuto colpendo al volto solo per difendere la CP Parte_1
compagna e dopo essere stato a sua volta colpito da e che le lesioni lamentate da Parte_1 Parte_1
erano in realtà state cagionate dal figlio della compagna, come da questi dichiarato al Pronto Soccorso il giorno stesso dei fatti di causa;
in via subordinata hanno invocato l'art. 2044 c.c. e, in via di ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento al danno in concreto accertato in causa, contestando l'eccessività delle pretese attoree.
1.2 Assegnati termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; la causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e ctu medico-legale e giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Parte attrice lamenta di essere stato vittima di un'aggressione da parte dei convenuti il 16 luglio 2016.
Nello specifico, l'attore ha allegato di essere sceso al piano terra dell'immobile per accedere al garage e di essersi imbattuto in intenta ad aprire l'armadio dei contatori della luce con una Controparte_2
3 chiave a pappagallo, e di averla invitata a riferire al compagno, di smettere di offendere CP
e aggredire verbalmente il figlio della propria compagna, . Persona_1
A fronte della predetta intimazione, – che aveva sentito parlare dal proprio CP Parte_1
appartamento al secondo piano – scendeva le scale per raggiungere l'attore e la propria compagna.
Nello scenderle incrociava , che era uscito dall'appartamento sito al primo piano con in braccio Per_1
il fratellino di un anno e mezzo, e lo spingeva colpendolo con un pugno al braccio sinistro. Per_2
, intervenuto frapponendosi tra il ragazzo e invitando quest'ultimo ad allontanarsi, Parte_1 CP
veniva spinto da contro il muro del pianerottolo, fatto cadere a terra, dove sbatteva il fianco CP sinistro sui gradini e aggredito fisicamente con calci e pugni;
all'aggressione si aggiungeva altresì CP_2
he, con la chiave a pappagallo, gli procurava lesioni al volto e alle mani.
[...]
2.1 All'esito dell'istruttoria orale e alla luce dei video e documenti in atti può ritenersi raggiunta la prova dell'aggressione in danno di da parte di Parte_1 CP
E' pacifico che il 16 luglio 2016 vi sia stato uno scontro tra le parti oggi in causa, nato a [...] richiesta di ai vicini di casa di astenersi dal richiamare il figlio della compagna, Parte_1 Per_1
.
[...]
ha riconosciuto in atti e confermato in sede di interrogatorio formale di aver sferrato un CP pugno all'attore, in reazione al precedente calcio sferrato da alla compagna e al pugno dallo
Parte_1 stesso ricevuto: “Io quindi sono sceso dal pianerottolo del secondo piano, dove c'era il nostro appartamento, al piano primo dove abitava lo e ho detto al sig. cosa c'è; a
Parte_1 Parte_1 quel punto lo ha dato un calcio a all'altezza del ginocchio, ha battuto quindi
Parte_1 CP_2 CP_2 il ginocchio su un gradino, lo mi ha sferrato un pugno e io a mia volta, a difesa mia e della
Parte_1 mia compagna, gli ho tirato un pugno. Oltre a queste non ci sono state altre aggressioni reciproche”.
Incontestato quindi quantomeno un pugno da parte di ll'attore, una prima conferma che si sia CP in realtà trattato di un'aggressione unilaterale del convenuto la si ricava dal fatto che mentre Parte_1 nell'immediatezza del fatto ha dovuto rivolgersi al pronto soccorso, on ha allegato conseguenze CP
fisiche di alcun tipo dal pur dedotto scontro con , né ha presentato denunce. Parte_1
Né sul punto possono accogliersi le contestazioni di parte convenuta circa il fatto che le lesioni lamentate da sarebbero state in realtà procurate dal figlio , così come dichiarato da in Parte_1 Per_1 Parte_1
4 occasione del primo accesso al PS (così nel verbale doc. 7 conv.).
L'attore ha sostenuto che detto primo verbale è stato frutto di un fraintendimento con la dottoressa del pronto soccorso, motivo per cui il giorno successivo è stato redatto il verbale prodotto dall'attore (doc.
3) recante il corretto riferimento all'aggressione subita da terzi.
Detta ricostruzione appare la più plausibile.
L'accesso al P.S. è pacificamente avvenuto nell'immediatezza dello scontro tra;
i CP Parte_1 convenuti non hanno dedotto che prima dello scontro presentasse già segni di un'aggressione Parte_1
o fosse semplicemente dolorante o anche solo di aver sentito un litigio tra e il figlio. Parte_1
Non vi è quindi alcun elemento che faccia apparire verosimile o anche solo plausibile uno scontro tra e il figlio antecedente ai fatti di causa e tale da giustificare le lesioni accertate in P.S., mentre Parte_1
la tesi del fraintendimento con il medico appare del tutto probabile.
In secondo luogo, confermano l'aggressione unilaterale anche i video in atti.
La circostanza che il video sia stato “precostituito” dall'attore, per averlo fatto partire prima ancora di uscire dal proprio appartamento, oltre a potersi ben giustificare nel quadro dell'elevata conflittualità tra le parti, non toglie che i fatti che in esso vengono riprodotti siano veritieri, visto che nessuna contestazione al contenuto dei video è stata mossa dai convenuti.
Ciò precisato, nel primo video si sente che, alla richiesta di rivolta a di Parte_1 Controparte_2 riferire al compagno di cessare con i richiami a , isponde con tono minaccioso “sono Per_1 CP qua”, si sente dire di non mettergli le mani addosso e di lasciare state il bambino, Per_1 Parte_1
nulla invece che supporti la tesi del calcio o della spinta da parte di a o di un Parte_1 Controparte_2
pugno di a Parte_1 CP
Nel secondo video, che riprende i momenti successivi allo scontro, si vede che all'affermazione di di avergli fatto male replica di essersi solo difeso dalle aggressioni di , Parte_1 CP Parte_1
senza mai accennare al fatto di essersi a sua volta fatto male o comunque di essere stato colpito.
Neppure viene fatto alcun riferimento ad aggressioni alla compagna Controparte_2
Né dal video ppare sofferente o riporta segni di alcun tipo. CP
L'aggressività di poi riscontrata dalle frasi da questo successivamente pronunciate, “ti spezzo CP
[…] stai scherzando con il fuoco […] io questa te la faccio pagare”.
5 In terzo luogo, vi è il teste , sentito all'udienza del 6.2.2024 e della cui attendibilità Testimone_1
non vi è motivo di dubitare, che, pur non presente ai fatti di causa, ha dichiarato che, rientrato in casa dopo una chiamata della figlia della compagna spaventata dalle urla sulle scale che aveva sentito, ha
“visto lo e l' he si parlavano male e che si andavano addosso, mi pare di ricordare Parte_1 CP che avesse male a un dito, a una mano”. Pt_1
Quindi ancora solo dolorante. Parte_1
Infine, le foto dimesse consentono di apprezzare diverse contusioni riportate dall'attore, confermando i segni di colluttazione riscontrati dal Carabiniere intervenuto sul posto, il quale, in sede di dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale n. 527/2017 R.G. del Giudice di Pace di Padova, ha affermato che presentava un leggero rossore al volto, parte destra” (cfr. doc. 11 parte convenuta), Parte_1
ancora una volta niente a proposito di CP
Concludendo, deve ritenersi provato che in occasione dello scontro del 16 luglio 2016 Parte_1
sia stato vittima di una aggressione con pungi e spintoni da parte di CP
2.2 Detta condotta non appare giustificabile per legittima difesa ex art. 2044 c.c..
Premesso in diritto che per orientamento costante della Suprema Corte “la legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa. Mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova”
(Cass. n. 18094 del 2020; 24848 del 2023), nel caso in esame non è stata fornita prova della diversa dinamica degli eventi rappresentata da parte convenuta e in particolare l'aggressione dell'attore ai danni di e di e quindi dell pericolo attuale di un'offesa ingiusta. CP Controparte_2
Se per il primo valgono le considerazioni sopra riportate, quanto a vi è il verbale di P.S. Controparte_2
del 17.7.2016 (doc. 6), che certifica multiple escoriazioni a livello dei quattro arti e tumefazioni dolente al ginocchio e al gomito, che la convenuta riferisce essere occorsi in occasione della colluttazione oggetto di causa.
La riconducibilità di dette lesioni alla condotta di non risulta però suffragata da altri elementi Parte_1
6 probatori che non siano le dichiarazioni provenienti dagli stessi convenuti.
A riprova di tale incertezza, la denuncia penale di nei confronti dell'attore (doc. 9 conv.) Controparte_2 si è conclusa con l'assoluzione dell'attore da parte del Giudice di Pace “per essere insufficiente la prova che il fatto costituisca reato” (doc. 14 att.).
E nel presente giudizio non sono stati offerti elementi diversi da quelli già valutati, con motivazione congrua e condivisibile, dal giudice penale.
2.3 Come non è stata provata l'aggressione a così non è stata provata la partecipazione Controparte_2 di questa all'aggressione ai danni di . Parte_1
I video non offrono alcun supporto e anzi emerge chiaramente che la contrapposizione era tra Parte_1
e praticamente non si sente, né si vede. CP Controparte_2
Anche il teste ha dato atto della sola presenza in loco di e di essere Tes_1 Controparte_2 intervenuto, come già evidenziato, per separare esclusivamente l'attore e il convenuto CP
Per quanto concerne poi la chiave a pappagallo, pacifica la sua la presenza sul luogo della colluttazione, manca la prova dell'effettivo utilizzo della suddetta chiave per colpire , ma ancor più è assente Parte_1
qualsiasi dimostrazione – ad esclusione delle mere dichiarazioni esposte in sede penale, contenute negli atti di parte, rilasciate al P.S. dall'attore e riferite da il 06.09.2016 in sede di S.I.T. (cfr. Persona_1 doc. 2 parte attrice) – in ordine all'impiego dello strumento da parte di per le finalità Controparte_2
lesive che le vengono contestate.
Conclusivamente la pretesa attorea è fondata nei confronti del solo integrando la CP condotta di quest'ultimo fatto illecito ex art. 2043 c.c. non scriminato dalla legittima difesa.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta non avendo Controparte_2 parte attrice raggiunto la prova dell'effettiva partecipazione attiva della convenuta all'aggressione.
3. Venendo ora all'individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali, l'attore in atto di citazione ha invocato l'applicazione del sistema tabellare di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005, aggiornato al D.M. 17.07.2017, e ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 4,5% e di invalidità temporanea di complessivi 102 giorni, di cui 2 al 100%, 40 al 75%,
40 al 50% e 20 al 25%, con danno morale calcolato nella percentuale del 60% pari a euro 4.308,77, per la complessiva somma di euro 13.564,06. Le medesime conclusioni sono state riportate anche in sede di
7 precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. n. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi – se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati – dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo a un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass.
n. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. n. 28988 del
2019; Cass. n. 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2. Venendo ora al merito delle richieste, l'ausiliario dott. nella relazione depositata Persona_3 il 22.05.2024, ha accertato che l'attore il 16 luglio 2016 riportò una distrazione del rachide cervicale, contusioni multiple, un ematoma alla gamba sx, l'infrazione delle IV costola sx, una ferita l.c. al IV dito della mano dx con interessamento dell'interfalangea prossimale e distale, per cui il 4 agosto 2016 fu sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia e stabilizzazione con fili di K. per lesione traumatica ad
'asola'.
Tali lesioni sono state ritenute compatibili con la dinamica dei fatti riferita dall'attore.
In risposta alla richiesta di chiarimenti del 12.07.2024 e del 10.10.2024, l'ausiliario ha corretto il proprio elaborato nella parte in cui riscontrava la presenza di una ferita lacero contusa ascrivibile alla lesione traumatica, precisando che la stessa era stata determinata dall'intervento chirurgico e precisato altresì che le lesioni riscontrate erano “congruenti con un'aggressione-colluttazione e caduta con contusione del fianco destro contro un gradino”, precisando inoltre che “nel corso della raccolta anamnestica in
P.S., il signor riferì di essere stato colpito alla fronte destra (più correttamente emifronte Parte_1 destra) e non alla mano”.
In risposta ai rilievi di parte convenuta in ordine alla riferibilità della lesione ad asola all'episodio del
16.07.2016 – trattandosi quest'ultima di “lesione dei tendini estensori del dito accertabile mediante un esame ecografico” tuttavia non riscontrata, pochi giorni dopo i fatti, dall'ecografia eseguita alla mano destra (IV e V dito) i cui esiti erano negativi – l'ausiliario ha ribadito la congruenza delle lesioni con la dinamica dei fatti come riferita dal periziando, in quanto “l'esame ecografico eseguito il 22/07/2016 […]
9 dice che sono regolare i tendini flessori e estensori, però accertò a livello del quarto dito sul versante dorsale un ispessimento della capsula articolare interfalangea prossimale, distesa da sottile falda liquida. Il verbale operatorio mise in evidenza una lesione della puleggia e la lesione parziale del tendine estensore del IV dito. L'ecografia è un esame operatore dipendente. La falda liquida può mascherare lesioni tendinee soprattutto se parziali. La capsula articolare era ispessita è quindi è evidente che vi era una lesione traumatica in tale distretto accertata poi nel corso dell'intervento chirurgico eseguito successivamente. La lesione della puleggia è visibile solo sul campo operatorio con un'ecografia è estremamente difficile accertarla”.
Ancora, il ctu ha precisato che sono rispettati tutti i criteri eziologici del nesso di casualità materiale.
“Quello topografico perchè in quella sede ha riportato una contusione accertata in pronto soccorso, dall'ortopedico, dall'ecografia e nel corso dell'intervento.
Quello cronologico perché venne subito accertata il 16/07/2016.
Quello di possibilità scientifica perché un trauma può determinare le lesioni tendinee, della capsula e/o delle pulegge.
Quello di esclusione di altre cause perché non è stato dimostrato e neanche ipotizzato un altro meccanismo eziopatogenetico precedente o successivo ai fatti di causa.”
Secondo l'ausiliario l'attore ha riportato un danno biologico temporaneo quantificabile in 111 giorni, di cui 2 al 100 %, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%.
Il grado di sofferenza patito è stato considerato “moderato nella fase acuta e lieve nel cronico” e tale da non avere alcuna incidenza sull'attività lavorativa specifica svolta dall'attore all'epoca dei fatti.
In ordine ai postumi permanenti residuati, consistenti in “a) rachialgie cervicali;
b) dolore, rigidità, limitazione funzionale e deformità articolare dell'interfalangea prossimale del IV dito della mano dx ed anchilosi dell'interfalangea distale;
c) impaccio funzionale al V dito della mano destra”, ha ritenuto sussistente una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 3,5%.
Ha considerato infine congrue e pertinenti le spese mediche per € 1.992,33.
3.4 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, anche nelle repliche ai rilievi di parte convenuta, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
10 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. n. 5801 del 2019).
Nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina delle c.d. micropermanenti, avendone la
Suprema Corte escluso l'applicabilità al di fuori delle ipotesi previste, ovvero sinistri stradali e responsabilità medica (cfr. ex multis Cass. 4509 del 2022 secondo cui: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
Soccorrono, pertanto, al fine di garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la
Suprema Corte.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, Cass. n. 24210 del 2015, Cass. n. 19211 del 2015), con la conseguenza che spetta la somma di euro 5.165,00 (3,5% anni 55 anni al momento della stabilizzazione dei postumi2 con applicazione del valore pieno, comprensivo del morale, considerata la causa della lesione, ovvero una aggressione e quindi il presumibile vissuto di sofferenza emotiva e rabbia correlati). Per il danno biologico temporaneo si ritiene non sussistano circostante tali da giustificare una personalizzazione in aumento del punto base (pari a euro 115,00) e si riconosce, quindi, la somma di euro 5.405,00.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali a euro
10.570,00.
4. Passando ai danni patrimoniali, si riconoscono euro 1.626,33 a titolo di spese mediche, ritenute congrue e pertinenti dal ctu senza rilievi dei consulenti di parte (cfr. pp. 12 e 13 elaborato peritale).
4.1 Spettano altresì le spese per la consulenza medico-legale di parte espletata dal dott. prima Per_4 dell'introduzione del giudizio (doc. 4 parte attrice).
Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite.
In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (SS.UU. 16990/2017).
Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
Quanto alla perizia redatta dal dott. (doc. 5 parte attrice), tale circostanza non ricorre, dal Per_4 momento che l'importo risulta in linea con il tariffario SISMLA;
va quindi riconosciuto l'importo di cui alla fattura allegata per complessivi euro 366,00.
5. L'importo dovuto è quindi di pari a euro 12.562,33 (di cui 10.570,00 per i danni non patrimoniali e euro 1.992,33 per quelli patrimoniali).
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi sulla somma previamente devalutata alla data dell'aggressione e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 12 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (SS.UU. n. 1712 del 1995).
Quanto al saggio per gli interessi compensativi, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo e considerata altresì la modestia della somma, tale per cui pare doversi escludere un utilizzo della stessa a fini diversi dal consumo nel quotidiano.
6. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza delle parti: sono pertanto liquidate a favore dell'attore e a carico del convenuto stante l'accertata responsabilità di Parte_1 CP quest'ultimo, mentre a favore di e a carico dell'attore a fronte del Controparte_2 Parte_1
rigetto della domanda attorea nei suoi confronti.
Le spese sono calcolate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 3716 del 1980; conf.
Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno pertanto riconosciuti i compensi del ctp dott. pari a euro 732,00 per l'assistenza Persona_5
durante le operazioni peritali (doc. 25 di parte attrice).
Le spese di ctu, anticipate da parte attrice, vanno poste definitivamente a carico del convenuto CP
[...]
La maggiorazione richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M., in considerazione dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali che hanno facilitato la consultazione dei documenti, va accolta nella limitata misura del 15%, dal momento che tali collegamenti sono stati utilizzati solo negli atti di
13 parte attrice redatti dal difensore Daniele De Meo, costituitosi in corso di causa in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Gasparini.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie obbligato
è CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di condanna a corrispondere, a titolo di CP CP
risarcimento danni, a la somma di euro 12.562,33 oltre interessi e rivalutazione come Parte_1
in parte motiva.
Rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 CP Parte_1
per spese, in euro 5.838,55 per onorari, in euro 732,00 per spese di ctp, oltre IVA., se dovuta, CPA. e
15,00 % per rimborso spese generali.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_2
5.077,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di CP
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligata in proposito è CP
Padova, 23 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. n. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia
e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
8 2 Sulla necessità, nella liquidazione del danno biologico permanente, di fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché è a partire da allora che il danno viene ad esistenza, non rilevando per contro l'età anagrafica al momento del sinistro (Cass. n. 3121 del 2017; Cass. n. 10303 del 2012; Cass. n. 14364 del 2019).
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1162/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE DE MEO Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_2
, difesi dall'avv. ANNA MARIA VISENTINI C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito in via principale:
1 - Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Sigg.ri e perché CP Controparte_2
con le loro condotte occorse in data 16 luglio 2016 hanno causato un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) alla persona del Sig. ; Parte_1
- Per tutte le causali di cui sopra, condannarsi pertanto le parti convenute al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di euro 13.564,06, ovvero la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla messa in mora al saldo effettivo.
- Per tutte le graduate domande sopra rassegnate, con vittoria di spese e competenze di avvocato e in generale di lite per il presente giudizio, comprensive di quelle per la espletanda CTU unitamente a quelle del proprio consulente di parte, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA così come per legge.
Controparte_2 CP
In via istruttoria: insiste affinché il Giudice disponga la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata per tutte le ragioni ed argomentazioni già rassegnate nelle note d'udienza depositate in data
10.07.2024, 09.10.2024 e 06.11.2024;
Nel merito in via principale: rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Nel merito in via subordinata: accertata la ricostruzione dei fatti nei termini rappresentati dai convenuti nella querela sporta dalla dottoressa e nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie Controparte_2
informazioni ai Carabinieri del signor verificata la sussistenza di lesioni in danno del signor CP
, dichiararsi l'insussistenza di condotta antigiuridica ex art. 2044 c.c.; Parte_1
Nel merito in via ulteriormente gradata: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare gli odierni convenuti al pagamento della minor somma che verrà accertata in corso di causa.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e invocandone la Parte_1 Controparte_2 CP responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'aggressione subita in data 16 luglio 2016 e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro
13.564,06, salva la diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, l'attore ha dedotto che, a seguito di un diverbio intercorso con i convenuti sul vano scale del condominio, si era frapposto tra CP
il figlio minorenne della propria compagna, , al fine di difendere quest'ultimo
[...] Persona_1 dai colpi del convenuto, e che in quell'occasione era stato a sua volta aggredito da con CP
uno spintone che lo aveva fatto cadere a terra e poi con calci e pugni, nonché da che, Controparte_2
usando una chiave a pappagallo, lo aveva colpito alle mani e al sopracciglio destro.
1.1 Si sono costituiti tempestivamente i convenuti e che, in via Controparte_2 CP
principale, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto non provate e comunque infondate, deducendo che era stato l'attore ad aggredire per primo spingendola con un calcio giù Controparte_2
dalle scale e che era intervenuto colpendo al volto solo per difendere la CP Parte_1
compagna e dopo essere stato a sua volta colpito da e che le lesioni lamentate da Parte_1 Parte_1
erano in realtà state cagionate dal figlio della compagna, come da questi dichiarato al Pronto Soccorso il giorno stesso dei fatti di causa;
in via subordinata hanno invocato l'art. 2044 c.c. e, in via di ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento al danno in concreto accertato in causa, contestando l'eccessività delle pretese attoree.
1.2 Assegnati termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; la causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e ctu medico-legale e giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Parte attrice lamenta di essere stato vittima di un'aggressione da parte dei convenuti il 16 luglio 2016.
Nello specifico, l'attore ha allegato di essere sceso al piano terra dell'immobile per accedere al garage e di essersi imbattuto in intenta ad aprire l'armadio dei contatori della luce con una Controparte_2
3 chiave a pappagallo, e di averla invitata a riferire al compagno, di smettere di offendere CP
e aggredire verbalmente il figlio della propria compagna, . Persona_1
A fronte della predetta intimazione, – che aveva sentito parlare dal proprio CP Parte_1
appartamento al secondo piano – scendeva le scale per raggiungere l'attore e la propria compagna.
Nello scenderle incrociava , che era uscito dall'appartamento sito al primo piano con in braccio Per_1
il fratellino di un anno e mezzo, e lo spingeva colpendolo con un pugno al braccio sinistro. Per_2
, intervenuto frapponendosi tra il ragazzo e invitando quest'ultimo ad allontanarsi, Parte_1 CP
veniva spinto da contro il muro del pianerottolo, fatto cadere a terra, dove sbatteva il fianco CP sinistro sui gradini e aggredito fisicamente con calci e pugni;
all'aggressione si aggiungeva altresì CP_2
he, con la chiave a pappagallo, gli procurava lesioni al volto e alle mani.
[...]
2.1 All'esito dell'istruttoria orale e alla luce dei video e documenti in atti può ritenersi raggiunta la prova dell'aggressione in danno di da parte di Parte_1 CP
E' pacifico che il 16 luglio 2016 vi sia stato uno scontro tra le parti oggi in causa, nato a [...] richiesta di ai vicini di casa di astenersi dal richiamare il figlio della compagna, Parte_1 Per_1
.
[...]
ha riconosciuto in atti e confermato in sede di interrogatorio formale di aver sferrato un CP pugno all'attore, in reazione al precedente calcio sferrato da alla compagna e al pugno dallo
Parte_1 stesso ricevuto: “Io quindi sono sceso dal pianerottolo del secondo piano, dove c'era il nostro appartamento, al piano primo dove abitava lo e ho detto al sig. cosa c'è; a
Parte_1 Parte_1 quel punto lo ha dato un calcio a all'altezza del ginocchio, ha battuto quindi
Parte_1 CP_2 CP_2 il ginocchio su un gradino, lo mi ha sferrato un pugno e io a mia volta, a difesa mia e della
Parte_1 mia compagna, gli ho tirato un pugno. Oltre a queste non ci sono state altre aggressioni reciproche”.
Incontestato quindi quantomeno un pugno da parte di ll'attore, una prima conferma che si sia CP in realtà trattato di un'aggressione unilaterale del convenuto la si ricava dal fatto che mentre Parte_1 nell'immediatezza del fatto ha dovuto rivolgersi al pronto soccorso, on ha allegato conseguenze CP
fisiche di alcun tipo dal pur dedotto scontro con , né ha presentato denunce. Parte_1
Né sul punto possono accogliersi le contestazioni di parte convenuta circa il fatto che le lesioni lamentate da sarebbero state in realtà procurate dal figlio , così come dichiarato da in Parte_1 Per_1 Parte_1
4 occasione del primo accesso al PS (così nel verbale doc. 7 conv.).
L'attore ha sostenuto che detto primo verbale è stato frutto di un fraintendimento con la dottoressa del pronto soccorso, motivo per cui il giorno successivo è stato redatto il verbale prodotto dall'attore (doc.
3) recante il corretto riferimento all'aggressione subita da terzi.
Detta ricostruzione appare la più plausibile.
L'accesso al P.S. è pacificamente avvenuto nell'immediatezza dello scontro tra;
i CP Parte_1 convenuti non hanno dedotto che prima dello scontro presentasse già segni di un'aggressione Parte_1
o fosse semplicemente dolorante o anche solo di aver sentito un litigio tra e il figlio. Parte_1
Non vi è quindi alcun elemento che faccia apparire verosimile o anche solo plausibile uno scontro tra e il figlio antecedente ai fatti di causa e tale da giustificare le lesioni accertate in P.S., mentre Parte_1
la tesi del fraintendimento con il medico appare del tutto probabile.
In secondo luogo, confermano l'aggressione unilaterale anche i video in atti.
La circostanza che il video sia stato “precostituito” dall'attore, per averlo fatto partire prima ancora di uscire dal proprio appartamento, oltre a potersi ben giustificare nel quadro dell'elevata conflittualità tra le parti, non toglie che i fatti che in esso vengono riprodotti siano veritieri, visto che nessuna contestazione al contenuto dei video è stata mossa dai convenuti.
Ciò precisato, nel primo video si sente che, alla richiesta di rivolta a di Parte_1 Controparte_2 riferire al compagno di cessare con i richiami a , isponde con tono minaccioso “sono Per_1 CP qua”, si sente dire di non mettergli le mani addosso e di lasciare state il bambino, Per_1 Parte_1
nulla invece che supporti la tesi del calcio o della spinta da parte di a o di un Parte_1 Controparte_2
pugno di a Parte_1 CP
Nel secondo video, che riprende i momenti successivi allo scontro, si vede che all'affermazione di di avergli fatto male replica di essersi solo difeso dalle aggressioni di , Parte_1 CP Parte_1
senza mai accennare al fatto di essersi a sua volta fatto male o comunque di essere stato colpito.
Neppure viene fatto alcun riferimento ad aggressioni alla compagna Controparte_2
Né dal video ppare sofferente o riporta segni di alcun tipo. CP
L'aggressività di poi riscontrata dalle frasi da questo successivamente pronunciate, “ti spezzo CP
[…] stai scherzando con il fuoco […] io questa te la faccio pagare”.
5 In terzo luogo, vi è il teste , sentito all'udienza del 6.2.2024 e della cui attendibilità Testimone_1
non vi è motivo di dubitare, che, pur non presente ai fatti di causa, ha dichiarato che, rientrato in casa dopo una chiamata della figlia della compagna spaventata dalle urla sulle scale che aveva sentito, ha
“visto lo e l' he si parlavano male e che si andavano addosso, mi pare di ricordare Parte_1 CP che avesse male a un dito, a una mano”. Pt_1
Quindi ancora solo dolorante. Parte_1
Infine, le foto dimesse consentono di apprezzare diverse contusioni riportate dall'attore, confermando i segni di colluttazione riscontrati dal Carabiniere intervenuto sul posto, il quale, in sede di dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale n. 527/2017 R.G. del Giudice di Pace di Padova, ha affermato che presentava un leggero rossore al volto, parte destra” (cfr. doc. 11 parte convenuta), Parte_1
ancora una volta niente a proposito di CP
Concludendo, deve ritenersi provato che in occasione dello scontro del 16 luglio 2016 Parte_1
sia stato vittima di una aggressione con pungi e spintoni da parte di CP
2.2 Detta condotta non appare giustificabile per legittima difesa ex art. 2044 c.c..
Premesso in diritto che per orientamento costante della Suprema Corte “la legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa. Mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova”
(Cass. n. 18094 del 2020; 24848 del 2023), nel caso in esame non è stata fornita prova della diversa dinamica degli eventi rappresentata da parte convenuta e in particolare l'aggressione dell'attore ai danni di e di e quindi dell pericolo attuale di un'offesa ingiusta. CP Controparte_2
Se per il primo valgono le considerazioni sopra riportate, quanto a vi è il verbale di P.S. Controparte_2
del 17.7.2016 (doc. 6), che certifica multiple escoriazioni a livello dei quattro arti e tumefazioni dolente al ginocchio e al gomito, che la convenuta riferisce essere occorsi in occasione della colluttazione oggetto di causa.
La riconducibilità di dette lesioni alla condotta di non risulta però suffragata da altri elementi Parte_1
6 probatori che non siano le dichiarazioni provenienti dagli stessi convenuti.
A riprova di tale incertezza, la denuncia penale di nei confronti dell'attore (doc. 9 conv.) Controparte_2 si è conclusa con l'assoluzione dell'attore da parte del Giudice di Pace “per essere insufficiente la prova che il fatto costituisca reato” (doc. 14 att.).
E nel presente giudizio non sono stati offerti elementi diversi da quelli già valutati, con motivazione congrua e condivisibile, dal giudice penale.
2.3 Come non è stata provata l'aggressione a così non è stata provata la partecipazione Controparte_2 di questa all'aggressione ai danni di . Parte_1
I video non offrono alcun supporto e anzi emerge chiaramente che la contrapposizione era tra Parte_1
e praticamente non si sente, né si vede. CP Controparte_2
Anche il teste ha dato atto della sola presenza in loco di e di essere Tes_1 Controparte_2 intervenuto, come già evidenziato, per separare esclusivamente l'attore e il convenuto CP
Per quanto concerne poi la chiave a pappagallo, pacifica la sua la presenza sul luogo della colluttazione, manca la prova dell'effettivo utilizzo della suddetta chiave per colpire , ma ancor più è assente Parte_1
qualsiasi dimostrazione – ad esclusione delle mere dichiarazioni esposte in sede penale, contenute negli atti di parte, rilasciate al P.S. dall'attore e riferite da il 06.09.2016 in sede di S.I.T. (cfr. Persona_1 doc. 2 parte attrice) – in ordine all'impiego dello strumento da parte di per le finalità Controparte_2
lesive che le vengono contestate.
Conclusivamente la pretesa attorea è fondata nei confronti del solo integrando la CP condotta di quest'ultimo fatto illecito ex art. 2043 c.c. non scriminato dalla legittima difesa.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta non avendo Controparte_2 parte attrice raggiunto la prova dell'effettiva partecipazione attiva della convenuta all'aggressione.
3. Venendo ora all'individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali, l'attore in atto di citazione ha invocato l'applicazione del sistema tabellare di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005, aggiornato al D.M. 17.07.2017, e ha dedotto l'esistenza di un danno biologico in termini di invalidità permanente del 4,5% e di invalidità temporanea di complessivi 102 giorni, di cui 2 al 100%, 40 al 75%,
40 al 50% e 20 al 25%, con danno morale calcolato nella percentuale del 60% pari a euro 4.308,77, per la complessiva somma di euro 13.564,06. Le medesime conclusioni sono state riportate anche in sede di
7 precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. n. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi – se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati – dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo a un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass.
n. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. n. 28988 del
2019; Cass. n. 21939 del 2017) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.2. Venendo ora al merito delle richieste, l'ausiliario dott. nella relazione depositata Persona_3 il 22.05.2024, ha accertato che l'attore il 16 luglio 2016 riportò una distrazione del rachide cervicale, contusioni multiple, un ematoma alla gamba sx, l'infrazione delle IV costola sx, una ferita l.c. al IV dito della mano dx con interessamento dell'interfalangea prossimale e distale, per cui il 4 agosto 2016 fu sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia e stabilizzazione con fili di K. per lesione traumatica ad
'asola'.
Tali lesioni sono state ritenute compatibili con la dinamica dei fatti riferita dall'attore.
In risposta alla richiesta di chiarimenti del 12.07.2024 e del 10.10.2024, l'ausiliario ha corretto il proprio elaborato nella parte in cui riscontrava la presenza di una ferita lacero contusa ascrivibile alla lesione traumatica, precisando che la stessa era stata determinata dall'intervento chirurgico e precisato altresì che le lesioni riscontrate erano “congruenti con un'aggressione-colluttazione e caduta con contusione del fianco destro contro un gradino”, precisando inoltre che “nel corso della raccolta anamnestica in
P.S., il signor riferì di essere stato colpito alla fronte destra (più correttamente emifronte Parte_1 destra) e non alla mano”.
In risposta ai rilievi di parte convenuta in ordine alla riferibilità della lesione ad asola all'episodio del
16.07.2016 – trattandosi quest'ultima di “lesione dei tendini estensori del dito accertabile mediante un esame ecografico” tuttavia non riscontrata, pochi giorni dopo i fatti, dall'ecografia eseguita alla mano destra (IV e V dito) i cui esiti erano negativi – l'ausiliario ha ribadito la congruenza delle lesioni con la dinamica dei fatti come riferita dal periziando, in quanto “l'esame ecografico eseguito il 22/07/2016 […]
9 dice che sono regolare i tendini flessori e estensori, però accertò a livello del quarto dito sul versante dorsale un ispessimento della capsula articolare interfalangea prossimale, distesa da sottile falda liquida. Il verbale operatorio mise in evidenza una lesione della puleggia e la lesione parziale del tendine estensore del IV dito. L'ecografia è un esame operatore dipendente. La falda liquida può mascherare lesioni tendinee soprattutto se parziali. La capsula articolare era ispessita è quindi è evidente che vi era una lesione traumatica in tale distretto accertata poi nel corso dell'intervento chirurgico eseguito successivamente. La lesione della puleggia è visibile solo sul campo operatorio con un'ecografia è estremamente difficile accertarla”.
Ancora, il ctu ha precisato che sono rispettati tutti i criteri eziologici del nesso di casualità materiale.
“Quello topografico perchè in quella sede ha riportato una contusione accertata in pronto soccorso, dall'ortopedico, dall'ecografia e nel corso dell'intervento.
Quello cronologico perché venne subito accertata il 16/07/2016.
Quello di possibilità scientifica perché un trauma può determinare le lesioni tendinee, della capsula e/o delle pulegge.
Quello di esclusione di altre cause perché non è stato dimostrato e neanche ipotizzato un altro meccanismo eziopatogenetico precedente o successivo ai fatti di causa.”
Secondo l'ausiliario l'attore ha riportato un danno biologico temporaneo quantificabile in 111 giorni, di cui 2 al 100 %, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%.
Il grado di sofferenza patito è stato considerato “moderato nella fase acuta e lieve nel cronico” e tale da non avere alcuna incidenza sull'attività lavorativa specifica svolta dall'attore all'epoca dei fatti.
In ordine ai postumi permanenti residuati, consistenti in “a) rachialgie cervicali;
b) dolore, rigidità, limitazione funzionale e deformità articolare dell'interfalangea prossimale del IV dito della mano dx ed anchilosi dell'interfalangea distale;
c) impaccio funzionale al V dito della mano destra”, ha ritenuto sussistente una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 3,5%.
Ha considerato infine congrue e pertinenti le spese mediche per € 1.992,33.
3.4 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, anche nelle repliche ai rilievi di parte convenuta, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
10 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. n. 5801 del 2019).
Nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina delle c.d. micropermanenti, avendone la
Suprema Corte escluso l'applicabilità al di fuori delle ipotesi previste, ovvero sinistri stradali e responsabilità medica (cfr. ex multis Cass. 4509 del 2022 secondo cui: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
Soccorrono, pertanto, al fine di garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la
Suprema Corte.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, Cass. n. 24210 del 2015, Cass. n. 19211 del 2015), con la conseguenza che spetta la somma di euro 5.165,00 (3,5% anni 55 anni al momento della stabilizzazione dei postumi2 con applicazione del valore pieno, comprensivo del morale, considerata la causa della lesione, ovvero una aggressione e quindi il presumibile vissuto di sofferenza emotiva e rabbia correlati). Per il danno biologico temporaneo si ritiene non sussistano circostante tali da giustificare una personalizzazione in aumento del punto base (pari a euro 115,00) e si riconosce, quindi, la somma di euro 5.405,00.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali a euro
10.570,00.
4. Passando ai danni patrimoniali, si riconoscono euro 1.626,33 a titolo di spese mediche, ritenute congrue e pertinenti dal ctu senza rilievi dei consulenti di parte (cfr. pp. 12 e 13 elaborato peritale).
4.1 Spettano altresì le spese per la consulenza medico-legale di parte espletata dal dott. prima Per_4 dell'introduzione del giudizio (doc. 4 parte attrice).
Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite.
In quanto tali rappresentano una voce di danno emergente risarcibile (SS.UU. 16990/2017).
Appare arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
Quanto alla perizia redatta dal dott. (doc. 5 parte attrice), tale circostanza non ricorre, dal Per_4 momento che l'importo risulta in linea con il tariffario SISMLA;
va quindi riconosciuto l'importo di cui alla fattura allegata per complessivi euro 366,00.
5. L'importo dovuto è quindi di pari a euro 12.562,33 (di cui 10.570,00 per i danni non patrimoniali e euro 1.992,33 per quelli patrimoniali).
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi sulla somma previamente devalutata alla data dell'aggressione e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 12 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (SS.UU. n. 1712 del 1995).
Quanto al saggio per gli interessi compensativi, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo e considerata altresì la modestia della somma, tale per cui pare doversi escludere un utilizzo della stessa a fini diversi dal consumo nel quotidiano.
6. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza delle parti: sono pertanto liquidate a favore dell'attore e a carico del convenuto stante l'accertata responsabilità di Parte_1 CP quest'ultimo, mentre a favore di e a carico dell'attore a fronte del Controparte_2 Parte_1
rigetto della domanda attorea nei suoi confronti.
Le spese sono calcolate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 3716 del 1980; conf.
Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno pertanto riconosciuti i compensi del ctp dott. pari a euro 732,00 per l'assistenza Persona_5
durante le operazioni peritali (doc. 25 di parte attrice).
Le spese di ctu, anticipate da parte attrice, vanno poste definitivamente a carico del convenuto CP
[...]
La maggiorazione richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M., in considerazione dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali che hanno facilitato la consultazione dei documenti, va accolta nella limitata misura del 15%, dal momento che tali collegamenti sono stati utilizzati solo negli atti di
13 parte attrice redatti dal difensore Daniele De Meo, costituitosi in corso di causa in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Gasparini.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie obbligato
è CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di condanna a corrispondere, a titolo di CP CP
risarcimento danni, a la somma di euro 12.562,33 oltre interessi e rivalutazione come Parte_1
in parte motiva.
Rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 CP Parte_1
per spese, in euro 5.838,55 per onorari, in euro 732,00 per spese di ctp, oltre IVA., se dovuta, CPA. e
15,00 % per rimborso spese generali.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_2
5.077,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di CP
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligata in proposito è CP
Padova, 23 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. n. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia
e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
8 2 Sulla necessità, nella liquidazione del danno biologico permanente, di fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché è a partire da allora che il danno viene ad esistenza, non rilevando per contro l'età anagrafica al momento del sinistro (Cass. n. 3121 del 2017; Cass. n. 10303 del 2012; Cass. n. 14364 del 2019).
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