Ordinanza cautelare 4 marzo 2020
Sentenza 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/04/2021, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 01090/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01933/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Europell S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Gioia e Antonio De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solofra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immobiliare Perseo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Labonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 112 del 10.10.2019, con la quale il Responsabile dell'Area III Tecnica del Comune di Solofra ha ordinato alla "Europell S.r.l." ed alla "Immobiliare Perseo S.r.l." il ripristino di alcune opere ritenute abusive e delle aree destinate a verde ed a parcheggio;
- ove e per quanto occorra della relazione dell'U.T.C, richiamata nel provvedimento di cui sopra;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 9250 del 25.06.2019, con la quale il Comune di Solofra ha comunicato l'avvio del procedimento, in uno al relativo verbale di sopralluogo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2178 del 13.02.2020, con il quale il Comune di Solofra ha revocato l'autorizzazione di agibilità prot. n. 4081 del 26.02.1992;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 16319 del 18.11.2019, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solofra e di Immobiliare Perseo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo del servizio postale il 2.12.2019 al Comune di Solofra (Av) nonché a mezzo pec in data 28.11.2019 alla società controinteressata, tempestivamente depositato il 17.12.2019, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione:
- dell'ordinanza n. 112 del 10.10.2019, con la quale il Comune di Solofra ha ordinato alla "Europell S.r.l." ed alla "Immobiliare Perseo S.r.l." il ripristino di alcune opere ritenute abusive e delle aree destinate a verde ed a parcheggio;
- ove e per quanto occorra della relazione dell'U.T.C., richiamata nel provvedimento demolitorio, non conosciuta;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 9250 del 25.06.2019, con la quale il Comune di Solofra ha comunicato l'avvio del procedimento, in uno al relativo verbale di sopralluogo;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 16139 del 18.11.2019, con la quale il Comune di Solofra ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'agibilità prot. n. 4081 del 26.02.1992.
2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- la medesima è titolare di un opificio industriale sito in Solofra alla località EL AN (già via Toro), distinto in catasto al foglio 2, particella n. 540;
- il suddetto opificio industriale è stato regolarmente assentito ed è munito di certificato di agibilità prot. n. 4081 del 26.02.1992. Del pari, le opere interne (oggi proprietà "Immobiliare Perseo S.r.l.) ed il muro di divisione sono state regolarmente assentite con la SCIA prot. n. 7259 del 24.04.2012;
- a seguito di scissione societaria, in virtù di atto notarile del 17.09.2012, parte del suddetto opificio (distinta in catasto al foglio 2, particella n. 2483, sub 1) è stata attribuita alla "Immobiliare Perseo S.r.l.";
- la summenzionata società, avendo interesse ad insediarsi nella parte residua dell'opificio, si è attivata per conseguire l'autorizzazione all'insediamento plurimo, denegato dal Consorzio Asi di Avellino. Tale parere, reso probabilmente sul presupposto che all'epoca non era stato ancora approvato il Regolamento ASI per gli insediamenti plurimi (approvato solo con delibera del 15.04.2016), non è stato impugnato dalla stessa;
- la controinteressata, poi, anziché attivarsi per conseguire il nulla - osta per l'insediamento plurimo, ha sollecitato al Comune di Solofra l'emissione di provvedimenti sanzionatori, peraltro, anche nei relativi confronti;
- il Comune di Solofra, con la nota prot. n. 9250 del 25.06.2019, ha comunicato l'avvio del procedimento per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori, in esito alla quale la ricorrente ha comunicato, tra l'altro, che le suddette opere sono state regolarmente assentite mediante SCIA;
- quindi, il Comune di Solofra, con l'ordinanza impugnata, ignorando le osservazioni presentate, ha ordinato: il ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo tutte le opere abusive in premessa riportate e ritenute non autorizzate; il ripristino dell'area da destinarsi a verde e di quella da destinarsi a parcheggio secondo il regolamento del Consorzio ASI di Avellino. Nel contempo, ha applicato la sanzione pecuniaria, di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, a fronte della realizzazione dei muri di recinzione e di copertura.
3. Contro i suddetti provvedimenti insorgeva l’epigrafata ricorrente, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:
3.1 SULL'ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. D.P.R. N. 380/2001 - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO)
Si eccepisce il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il Comune di Solofra non avrebbe qualificato le opere in contestazione, disponendo in modo altrettanto generico il ripristino dello stato dei luoghi.
3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. D.P.R. N. 380/2001 - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO)
La ricorrente contesta l’infondatezza dei rilievi palesati dal Comune nel gravato provvedimento, con riguardo a ciascun profilo evocato.
3.2.1 SUL PUNTO A): "UNO SDOPPIAMENTO DELL'EDIFICIO IN DUE PARTICELLE OSSIA LA PARTICELLE N. 540 VERSO IL FRONTE NORD E LA PARTICELLA N. 2483 VERSO IL FRONTE SUD" CON LA CONSEGUENTE INTESTAZIONE DELLE RELATIVE PARTICELLE ALLA "IMMOBILIARE PERSEO S.R.L." (PUNTO B) ED ALLA "EUROPELL S.R.L." (PUNTO C) E SUL PUNTO J): "LE DUE UNITÀ DI CUI ALLE PARTICELLE SUDDETTE SONO AUTONOMAMENTE UTILIZZABILI E CON ACCESSI INDIPENDENTI"
Si sostiene che il contestato sdoppiamento in due particelle attiene ad un intervento di manutenzione straordinaria, assentibile con CILA e quindi sanzionabile, unicamente, ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001, con la mera applicazione della sanzione pecuniaria di € 1.000,00, trattandosi di
un intervento riconducibile a manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 - comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, in virtù del quale "... Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso".
3.2.2 SUL PUNTO D): "CHE LA PARTICELLA 2483 RISULTAVA ANNESSA IN UNA SUPERFICIE SCOPERTA DI CIRCA MQ. 804,00 DELIMITATA DAL MURO DI RECINZIONE DI FORMA IRREGOLARE CHE DIVIDEVA LE PARTICELLE N. 2483 E 540. TALE MURO IN C.C.A. ALTO CM 55, DI VARIE LUNGHEZZE ... TALE MURO NON RISULTAVA ESSERE STATO OGGETTO DI SCIA"
Si contesta la legittimità della sanzione pecuniaria, applicata dal Comune di Solofra, in quanto l’opera in questione (muro di recinzione) sarebbe stata assentita con la SCIA prot. n. 7259 del 24.04.2012.
3.2.3 SUI PUNTI E): "AL PIANO DI COPERTURA TRA LE PARTICELLE SU RICHIAMATE RISULTAVA REALIZZATO UN MURETTO DI CIRCA ML. 21,80, ALTO CM 30 CIRCA CON SOVRASTANTE RETE METALLICA ALTA M. 1,20. ESSO DIVIDE LE P.LLE NN. 540 A NORD E 2483 A SUD. PER L'ESECUZIONE (DEL) MURO NON RISULTAVA PRESENTATA SCIA" ED F): "AL PIANO RIALZATO, TRA LA PARTICELLA N. 2483 E LA 540, RISULTA REALIZZATO UN MURO LATERIZIO, PER L'INTERA LUNGHEZZA ED ALTEZZA, VERSO IL FRONTE INTERNO DELLA PARTICELLA N. 2483, RISULTAVA INTONACATO E NON PERMETTEVA L'ACCESSO VERSO LA PARTICELLA N. 540 OVE SONO UBICATI DEI BOTTALI".
Si contesta che il suddetto muro, che si estende nell'intera verticale, contrariamente a quanto assunto dal Comune di Solofra con il provvedimento impugnato, sarebbe stato regolarmente assentito mediante la SCIA prot. n. 7259 del 24.04.2012.
3.2.4 SUI PUNTI G): "A TUTTI I PIANI DEL CORPO DI FABBRICA DELLA PARTICELLA N. 2483 RISULTAVANO ESEGUITI DEI BAGNI, VERSO IL FRONTE NORD-OVEST" ED H): "NEL CORPO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO G. RISULTAVA, INOLTRE REALIZZATA LA PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA IMPIANTISTICA ELETTRICA, PER LA QUALE NON FU RISCONTRATO IL POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE PER ENERGIZZARE L'IMPIANTO O QUANTOMENO ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO LO STESSO NON ERA VISIBILE".
Si contesta che anche le suddette opere sarebbero state regolarmente assentite mediante la SCIA prot. n. 7259 del 24.04.2012.
3.3 SULL'ORDINE DI RIPRISTINO DEL VERDE E SULLE AREE DI PARCHEGGIO
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. D.P.R. N. 380/2001 - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO)
La ricorrente afferma che le aree a verde sono state nelle more ripristinate e che le aree destinate a parcheggio trovano ampio soddisfacimento nelle aree esterne. In ogni caso, ai fini di una immediata identificazione, sono state individuate anche graficamente.
3.4 SULLE ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL FRAZIONAMENTO
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E SS. D.P.R. N. 380/2001 - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO)
Ad avviso della ricorrente, non sarebbe dato riscontrare alcun insediamento plurimo.
Nel rilevare che il Comune di Solofra, nel provvedimento impugnato, non ha adottato alcun provvedimento in merito, si contestano le considerazioni sul frazionamento dell'immobile, ritenute errate e non condivisibili.
Il frazionamento- si sostiene- costituisce manutenzione straordinaria, assoggettata a semplice cila, e tale evidenza si impone anche nelle aree in cui è applicabile il Regolamento A.s.i..
Quanto al suddetto Regolamento per la disciplina degli insediamenti plurimi, approvato con delibera del C.D. n. 2016/8/40 del 15.04.2016, si osserva che lo stesso non costituisce un atto di natura urbanistica e si limita e regolamentare i soli insediamenti plurimi; nella specie, esso sarebbe stato inapplicabile in quanto è insediata la sola ricorrente.
Sotto altro profilo, il diniego del Consorzio ASI - prot. n. 12473 del 22.03.2013 - emesso nei confronti della "Immobiliare Perseo S.r.l." – sarebbe stato errato ed illegittimo, in quanto non sussisteva alcun elemento ostativo all'insediamento plurimo.
Peraltro, il suddetto diniego è ormai superato, in quanto il Consorzio A.S.I. Avellino, con delibera del Comitato Direttivo n. 2016/8/40 del 15.04.2016, ha approvato il Regolamento per la Disciplina degli Insediamenti Plurimi, il quale consente espressamente tale ulteriore insediamento.
5. In data 10.1.2020 si costituiva in giudizio il Comune intimato, per resistere ai motivi di ricorso.
6. In data 24.1.2020 si costituiva altresì la società controinteressata.
7. Con motivi aggiunti notificati il 17.2.2020 e ritualmente depositati il 20.2.2020, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, allo scopo di ottenere l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2178 del 13.02.2020, con il quale il Comune di Solofra ha revocato l'autorizzazione di agibilità prot. n. 4081 del 26.02.1992, sul presupposto che "a seguito delle riscontrate violazioni urbanistiche specificate nella detta ordinanza n. 112 del 10.10.2019, sono venuti meno i requisiti che hanno dato origine al provvedimento sindacale di autorizzazione di agibilità ...";
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 16319 del 18.11.2019, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
I motivi di ricorso sono di seguito espositi in sintesi, e come meglio formulati nel relativo atto processuale:
7.1 VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – D.P.R. N. 380/2001 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO)
Si contesta la violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della L. n. 241/1990 e, in particolare, la violazione degli obblighi di attivazione del contraddittorio procedimentale.
Nella specie, il Comune di Solofra, con il provvedimento impugnato, ha revocato l’agibilità, ignorando completamente le osservazioni del privato e non fornendo alcuna motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento delle stesse.
7.2 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 24 E SS. D.P.R. N.380/01 – ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)
Si contesta il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, non essendo state esposte le ragioni di correlazione fra gli abusi contestati e l’agibilità dell’immobile ed essendo altresì mancato l’accertamento in merito all’effettivo pregiudizio arrecato alla salubrità dei locali.
7.3 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 24 E SS. D.P.R. N.380/01 – ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)
Il provvedimento di revoca impugnato sarebbe, altresì, illegittimo per atipicità.
Nella specie, si contesta che non solo non è stato adottato un provvedimento di inagibilità ma non ne sussistevano i presupposti, in quanto l'inagibilità dell'immobile può essere dichiarata solo per ragioni igieniche e/o di sicurezza, non riscontrate e non contestate.
Inoltre, e in contrasto con quanto previsto dall’art.21-quinquies L.n.241/90, mancherebbe una compiuta analisi dell’interesse pubblico sotteso all’adozione dell’atto di autotutela ed alla comparazione con quello del soggetto inciso da detto provvedimento.
7.4 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 24 E SS. D.P.R. N.380/01 – ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)
Si contesta che il provvedimento di revoca dell’agibilità sarebbe illegittimo anche nel merito.
Secondo la prospettiva della ricorrente, infatti, la realizzazione delle opere contestate non inciderebbe sui presupposti per l’agibilità, avendo un rilievo trascurabile e interno all’immobile.
7.5 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 24 E SS. D.P.R. N.380/01 – ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)
Si contesta la violazione del principio di proporzionalità, posto che l’agibilità concerne l’intero immobile, mentre l’abuso contestato attiene, sostanzialmente, alla mera realizzazione di muri divisori, peraltro, regolarmente assentiti.
7.6 VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 107 D. LGS. N. 267/2000 - ARTT. 24 E SS. D.P.R. N.380/01 – ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (PERPLESSITA’ - ERRONEITA' MANIFESTA) - INCOMPETENZA
Si eccepisce che il provvedimento di revoca sarebbe viziato da perplessità dell'azione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, in particolare, il provvedimento di revoca è stato adottato congiuntamente dallo Sportello Unico per l'Attività Produttive e dal Responsabile dell'Area III Tecnica, senza che sia dato sapere chi sia l'autore competente del provvedimento impugnato. Inoltre, si contesta che l’atto non può essere imputato congiuntamente a più organi con diverse competenze, atteso che la competenza va determinata a priori, con certezza dei rapporti giuridici: in mancanza, il provvedimento sarebbe illegittimo per perplessità dell’azione amministrativa.
7.7. Si ripropongono altresì i motivi del ricorso introduttivo, allo scopo di affermare l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento di revoca dell’agibilità.
8. In data 28.2.2020 si costituiva il Comune di Solofra, per resistere anche ai motivi aggiunti, e per affermare la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, per le ragioni di seguito esposte in sintesi e come meglio articolate nel relativo atto defensionale:
- l’iter motivazionale del provvedimento è corretto, nella misura in cui richiama l’atto presupposto, rappresentato dall’ordinanza ripristinatoria;
- non è conferente la prospettata violazione del contraddittorio procedimentale, e in particolare dell’art.10-bis L.n.24/90, in quanto il provvedimento demolitorio, valido ed efficace, rende vincolato il successivo provvedimento di revoca;
- nel merito, è fondata la revoca dell’agibilità, atteso che la carenza dei requisiti urbanistico-edilizi riverbera i suoi effetti anche sull’agibilità dei locali, ai sensi dell’art.24 D.p.r. n.380/2001;
- la revoca è legittima anche in via derivata, in quanto è pienamente legittima l’ordinanza n.112/2019, posto che: a) il carattere vincolato del provvedimento demolitorio rende doveroso l’ordine di ripristino ex art.31 D.p.r. n.380/2001 e, per converso, inconferenti le doglianze di natura motivazionale e afferenti alla supposta mancata qualificazione degli abusi; b) il frazionamento in parola non sarebbe sussumibile nell’alveo della manutenzione straordinaria, bensì in quella della ristrutturazione edilizia pesante, come tale implicante il rilascio di permesso di costruire, in quanto ha comportato modifiche e alterazioni delle superfici e dei volumi; c) il frazionamento in due unità immobiliari ha determinato anche il frazionamento delle aree a standards (verde e parcheggi); d) il regolamento A.s.i. sugli insediamenti plurimi del 15.4.2016 vieta la sanabilità del frazionamento, laddove dallo stesso siano derivate variazioni planovolumetriche e di sagoma; e) la Scia prot.n.7259 del 24.4.2012, richiamata da parte ricorrente a giustificazione delle opere murarie e degli interventi edilizi interni, avrebbe ad oggetto unicamente la realizzazione di servizi igienici al piano, la realizzazione di un muro esterno per lo sfruttamento del piazzale e, soprattutto, la realizzazione di opere interne relative alla sola particella 540; in particolare, non sarebbero assentiti né gli interventi di cui alle lettere d), ed e) dell’ordinanza n.112/2019 (muro di recinzione al piano terra e in copertura), né quelli di cui alle lettere f) e g) dell’ordinanza; si sarebbe dunque trattato di opere in difformità dalla Scia in questione, e quindi prive di idoneo titolo abilitativo.
9. Con memoria depositata il.3.3.2020, la difesa della ricorrente replica alle osservazioni di controparte, con specifico riguardo all’argomentazione per cui la Scia prot.n.7259 del 24.4.2012 non avrebbe assentito le opere di cui alle lettere f) e g) dell’ordinanza demolitoria. Al riguardo, la difesa della ricorrente evidenzia come il verbale di sopralluogo di cui al prot.n.7122 del 15.5.2019, dal quale è scaturito il provvedimento sanzionatorio, afferma chiaramente che le uniche opere realizzate in assenza di Scia sono il muro di recinzione al piano terra e quello in copertura, per i quali va applicata la sanzione pecuniaria ex art.37 D.p.r. n.380/2001.
10. Con ordinanza n.134/2020, pubblicata il 4.3.2020, il Tribunale accoglieva la richiesta di misura cautelare, con la seguente motivazione:
“Ritenuto che la controversia non possa prescindere dalla considerazione di quanto disposto dall’art.3, co.1, lettera b) del Dpr n.380/2001, come novellato con d.l. 12 settembre 2014, n.133, convertito dalla l.11 novembre 2014, n.164, in merito alla qualificazione giuridica del frazionamento; Considerato, altresì, che il provvedimento di revoca dell’agibilità del fabbricato, gravato con motivi aggiunti, non espone ragioni specifiche di inidoneità sotto il profilo igienico-sanitario, conseguendo la stessa, in modo automatico, alla ritenuta non conformità dell’immobile come rilevata con l’ordinanza demolitoria; Ravvisata, comunque, la necessità di uno scrutinio più approfondito del ricorso nel merito, anche con riferimento all’applicabilità ratione temporis della sopra citata disposizione normativa del TUE; Tenuto conto del pregiudizio evocato dalla ricorrente in ipotesi di esecuzione dei gravati provvedimenti, con particolare riguardo alla possibilità di interruzione dell’attività economica..”.
11. Seguiva la presentazione di articolate memorie e note di udienza ex d.l. 28/2020 e d.l. n.137/2020, a cura delle parti, riepilogative e confermative delle ragioni di ricorso.
11.1 In particolare, la difesa dell’Amministrazione evidenziava:
- la correttezza dei provvedimenti impugnati, nonché il carattere vincolato degli stessi;
- il frazionamento ha determinato incremento di superficie e volume, oltre che di carico urbanistico, talchè non costituisce intervento di manutenzione straordinaria nel senso inteso dal d.l. n.133/2014, che ha novellato l’art.3, co.1 lett. b) D.p.r. n.380/2001;
- il frazionamento realizzato è insanabile, in quanto, avendo determinato modifiche di sagoma, incompatibile con il Regolamento A.s.i. sugli insediamenti plurimi;
- la revoca dell’agibilità si presentava quale atto dovuto per l’Amministrazione, conseguendo al venire meno dei requisiti di conformità edilizia dell’immobile de quo;
- si conferma che la Scia prot.n.7259 del 24.4.2012 non ha assentito le opere di cui alle lettere f) e g) del provvedimento demolitorio, relative al muro in laterizio al piano rialzato, e all’esecuzione dei bagni.
11.2 La difesa della ricorrente, d’altro canto, replicava:
- il frazionamento è compatibile con la manutenzione straordinaria, avendo natura meramente cartolare (senza opere), come già riconosciuto da questo Tribunale con sentenza n.764/2020;
- in ogni caso, la parete divisoria è realizzabile tramite presentazione di Scia;
- la revoca dell’agibilità, oltre ad essere viziata in via derivata, non espone autonome considerazioni circa il difetto dei requisiti di igienicità, che non possono discendere dalla mera non conformità sotto il profilo edilizio;
- gli interventi di cui alle lettere f) e g) dell’ordine demolitorio sono stati assentiti con la Scia prot.n.7259 del 24.4.2012.
12. All’udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione della determinazione con cui il Comune di Solofra ha ingiunto il ripristino delle opere abusive e applicato la sanzione pecuniaria per le opere realizzate senza titolo abilitativo (ricorso introduttivo) e, quindi, revocato l’agibilità dell’immobile, in conseguenza del provvedimento ripristinatorio precedentemente adottato (motivi aggiunti).
In particolare il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, contesta:
- l’abusivo frazionamento degli edifici, anche in contrasto con il Regolamento A.s.i. e con lo “sconvolgimento” degli standards (aree e a verde e parcheggi) che ne è derivato;
- la realizzazione, senza Scia, di opere varie, fra cui: muri (quello di recinzione fra le particelle 2843 e 540, quello al piano copertura e al piano rialzato), realizzazione di bagni in tutti i piani e rifacimento dell’impianto elettrico, senza posizionamento del contatore.
2. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito rappresentate, avuto riguardo ai motivi di ricorso proposti nel ricorso, e sintetizzati nei par.3 e 7 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente decisione, con riguardo rispettivamente al ricorso introduttivo ed ai successivi motivi aggiunti.
3. La principale contestazione mossa dall’autorità comunale pertiene al frazionamento abusivo del fabbricato in due unità, scisso in due unità distinte, con accessi indipendenti e autonomamente utilizzabili (e conseguente frazionamento delle aree a standards).
Nel ricorso, si sostiene che tale intervento, ai sensi dell’art.3, co.1 lett.b D.p.r. n.380/2001, rientra nella manutenzione straordinaria, è eseguibile a seguito di semplice cila ex art.6-bis D.p.r. n.380/2001 e, pertanto, la mera assenza del predetto titolo abilitativo comporterebbe la sola applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.37 D.p.r. n.380/2001, e giammai di quella demolitoria.
Anche in ordine alle restanti opere realizzate all’interno del fabbricato (muri, bagni, impianto elettrico), secondo la ricorrente, non potrebbe che valere lo stesso principio e, in ogni caso, le stesse sarebbero state assentite con Scia prot.n.7259 del 24.4.2012.
Quanto al ripristino delle aree a standards, la ricorrente afferma che le opere a verde sono state, nelle more, ripristinate, e che i parcheggi sono stati realizzati in modo conforme alla regolamentazione A.s.i.; a sostegno di tale assunto, la ricorrente ha altresì depositato relazione tecnica, corredata da supporto fotografico.
Quanto, poi, alla revoca dell’agibilità, oltre ad evidenziarne l’illegittimità in via derivata, parte ricorrente afferma l’insussistenza degli specifici presupposti, in quanto la mera non conformità dell’immobile sotto il profilo edilizio, peraltro riferibile a limitati e non significative (supposte) violazioni, giammai potrebbe determinare, come invece ha ritenuto l’Amministrazione, la perdita dei requisiti di natura igienico-sanitaria cui l’agibilità è sottesa.
Il Comune obietta che l’intervento di frazionamento non sarebbe nemmeno sussumibile nella manutenzione straordinaria, realizzabile dietro presentazione di cila, bensì di ristrutturazione edilizia pesante, avendo determinato variazioni planovolumetriche e di sagoma e, proprio per tale ultima ragione, non sarebbe sanabile secondo il Regolamento A.s.i. sugli insediamenti plurimi del 15.4.2016. In relazione alle opere realizzate in assenza di Scia, la difesa comunale ribadisce che la Scia prot.n.7259 del 2.4.2012 non comprendeva le opere di cui alle lettere f (muro in laterizio al piano rialzato fra le particelle 2843 e 540)- g) (realizzazione di bagni in tutti i piani).
4. Con riguardo al tema del frazionamento, il Collegio, in continuità con il proprio precedente di cui alla sentenza n.764 del 29.6.2020, ritiene che, sebbene l’inquadramento del frazionamento fra gli interventi di manutenzione straordinaria, come tali assoggettati a semplice cila ex art.6bis D.p.r. n.380/2001, sia stato introdotto solo con d.l. n.12.9.2014, n.133, convertito dalla L.n.164/2014 (e quindi in epoca antecedente al frazionamento (realizzato nel 2012, a seguito del rogito di scissione societaria), e quindi il sopravvenuto regime sanzionatorio più favorevole (sanzione pecuniaria ex art.37, anziché ripristino ex art.31 D.p.r. n.380/2001), non possa di per sé essere applicabile in ambito edilizio, purtuttavia, “ad avviso del Collegio merita considerazione, ferma la conclusione di cui sopra in termini generali, il fatto che, nel caso in esame, si è trattato…di un frazionamento sostanzialmente cartolare, in pratica senza opere… (da sentenza cit. n.764/2020).
Nel caso in esame, la difesa del Comune ha sostenuto, in primo luogo, l’inapplicabilità dell’art.3, co.1 lett. b) D.p.r. n.380/2001, come novellato nel 2014, affermando che l’intervento de quo non sarebbe sussumibile nel mero frazionamento, in quanto avrebbe comportato aumenti di superficie, volume e destinazione d’uso (oltre che di sagoma).
Al riguardo, il Collegio rileva che trattasi di argomentazioni del tutto estranee al corpo del provvedimento impugnato, e pertanto non è possibile tenerne conto, in virtù del consolidato principio che nega, finanche negli atti vincolati, la possibilità di accettare motivazioni postume, in sede difensiva, laddove, come nella fattispecie in esame, tali argomentazioni non siano aliunde percepibili dal provvedimento (cfr., in tal senso, Tar Salerno, 17.11.2020, n.1714; Tar Salerno, 6.10.2020, n.1343).
Peraltro, si osserva che, secondo l’attuale tenore della suddetta previsione normativa, non è ostativo all’inquadramento nell’alveo della manutenzione straordinaria l’incremento di superficie o del carico urbanistico, ma unicamente la variazione totale della volumetria e/o la modifica dell’originaria destinazione d’uso (circostanze in verità comunque indimostrate negli scritti difensivi).
Il secondo argomento opposto dalla difesa del Comune riguarda la legittimità delle opere di cui alle lettere f) e g) dell’ordinanza demolitoria n.112/2019, afferenti, rispettivamente, al muro realizzato al piano rialzato fra le particelle 2843 (imputata alla controinteressata) e 540 (di pertinenza della ricorrente). Secondo quanto dedotto in giudizio dalla difesa del Comune, la Scia prot.n.7259 del 24.4.2012 non avrebbe assentito la realizzazione di dette opere.
Ad avviso del Collegio, la predetta argomentazione è smentita per tabulas dal provvedimento demolitorio, nella parte in cui, nel secondo “considerato” della terza pagina, alla lettera identificata sub a), nel menzionare i muri realizzati senza Scia, fa esclusivo riferimento alle opere indicate ai punti d) ed e) dell’elenco riportato in premessa (con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria ex art.37 D.p.r. n.380/2001), e non già a quelle sub f), g), talchè si deve ritenere, per converso, che le opere sub f) e g) siano ritenute dalla stessa p.a. procedente conformi alla Scia.
Quanto precede fa emergere, ulteriormente, la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento demolitorio, giacchè lo stesso non precisa perché mai, a fronte della contestata (in verità parziale) assenza di Scia, venga applicata la sanzione demolitoria, ex art.31 D.p.r. n.380/2001 per tutte le opere individuate come abusive, salvo poi, contraddittoriamente, applicare comunque anche la sanzione pecuniaria, per euro 516, in attuazione della previsione di cui all’art.37 D.p.r. n.380/2001.
Con riguardo, invece, agli standards, e ai rapporti con la regolamentazione applicabile in ambito A.s.i., si osserva che:
- il provvedimento è alquanto criptico circa le ragioni che, in diritto, si opponevano al rilascio dell’autorizzazione al frazionamento, limitandosi a richiamare il parere negativo del Consorzio, di cui alla nota 12473 del 24.7.2014, adottato tuttavia nei confronti di un diverso soggetto giuridico (la società odierna controinteressata);
- il Comune non ha replicato in ordine alle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, supportate da specifica relazione tecnica, in merito all’avvenuto ripristino delle aree a verde, ed alla conformità degli spazi destinati a parcheggio.
Il ricorso introduttivo è quindi fondato quanto all’impugnazione del provvedimento de quo in relazione all’ingiunzione al ripristino e alla demolizione ex art.31 D.p.r. n.380/2001; relativamente, invece, alla diffida al pagamento della sanzione pecuniaria, ex art.37 D.p.r. n.38072001, anche alla luce delle argomentazioni palesate dalla stessa difesa della ricorrente negli atti difensivi (cfr. memoria del 3.3.2020), la stessa si appalesa fondata, tenuto conto che le opere di cui alle lettere d) ed e) dell’ordinanza n.112/2019 sono state realizzate in assenza o difformità dalla Scia.
L’accoglimento dei motivi di ricorso avverso l’ordine demolitorio n.112 del 10.10.2019 travolge anche il successivo provvedimento prot.n.2178 del 13.2.2020, di revoca dell’agibilità, secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, dal momento che l’ordinanza n.112/2019 ne costituisce l’atto presupposto.
Tale circostanza consente altresì di assorbire le restanti doglianze prospettate dalla ricorrente avverso il suddetto provvedimento di revoca, secondo il principio della “ragione più liquida”, postulato del più generale principio di economia processuale.
5. Per tutto quanto precede:
- il ricorso introduttivo va accolto in parte, ai sensi di cui in motivazione, limitatamente all’ingiunzione ripristinatoria e demolitoria, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento in parte qua dell’ordinanza n.112 del 10.10.2019;
- il ricorso per motivi aggiunti va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento prot.n.2178 del 13.2.2020.
Nondimeno sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto, in particolare, della non manifesta perspicuità dell’applicazione, ratione temporis, della disciplina introdotta dal d.l. n.12.9.2014, n.133 quanto alla sussumibilità del frazionamento nell’alveo degli interventi di manutenzione straordinaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, siccome integrato da motivi aggiunti:
- quanto al ricorso introduttivo, lo accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dispone l’annullamento in parte qua dell’ordinanza del Comune di Solofra n.112 del 10.10.2019;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Solofra prot.n.2178 del 13.2.2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO