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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTAZZO Parte_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORTAZZO MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZI ALESSANDRO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE VELINO 63 67051 AVEZZANOpresso il difensore avv.
LANZI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5137/2018 del Tribunale di Firenze per tutte le ragioni indicate nell'atto di opposizione compresa la accertata insussistenza del credito azionato ex adverso per intervenuto preventivo pagamento, dichiarando la inammissibilità del ricorso al procedimento sommario di ingiunzione ed accertando altresì in denegata ipotesi la nullità del DI nella parte in cui concede interessi moratori non dovuti ed in violazione di legge;
Condannare l'opposta ex art. 96 cpc al risarcimento del danno per responsabilità aggravata nella misura che risulterà di giustizia e/o di ragione .
Condannare altresi' la opposta alla restituzione della somma di Euro 68290,25 pagata per capitale e spese dal in esecuzione del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con riserva di Pt_1 ripetizione nonché la refusione degli interessi moratori richiesti ex adverso e le spese pagate dal per Euro 36.194,34. Pt_1
Porre le spese di CTU a carico integrale di CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre iva cpa e rimb forf.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, e previa concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto, così giudicare:
pagina 1 di 4 In via pregiudiziale di rito:
- rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dal , Parte_1 stante la competenza territoriale del Tribunale di Firenze.
In via principale:
Firmato Da: Emesso Da: 2 Serial#: Email_1 Controparte_2 Num_1
- rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5137/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 25 ottobre 2018, in accoglimento del ricorso rubricato al
R.G. n. 6855/2018.
- rigettare la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mancandone i presupposti previsti per legge.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5137/2018 Parte_1
emesso dal Tribunale di Firenze in data 25.10.2018 su istanza di per il pagamento Controparte_1
della somma di Euro 62.600,98, oltre interessi e spese, alla stessa dovuta in virtù di due contratti di cessione del credito originariamente vantato dalla Gala s.p.a., impresa operante nel settore della somministrazione di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quella del Tribunale di Siena. Nel merito, ha eccepito l'estinzione, per intervenuto pagamento, del credito vantato dalla Gala s.p.a., nei confronti della quale l'opponente vanterebbe, al contrario, un credito di Euro 1250,43. Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente per non aver svolto tale eccezione con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri di competenza previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. Ne ha contestato, comunque, la fondatezza.
Nel merito, ha eccepito che i mandati di pagamento prodotti da parte opponente comprovano il pagamento soltanto parziale del credito vantato, di cui la convenuta ha già dato atto sin dall'introduzione del procedimento monitorio ed agendo, quindi, per la sola differenza. In ogni caso, ha eccepito come i suddetti mandati di pagamento non costituiscano prova dell'estinzione del credito, ma solo degli acconti per fatture rimaste insolute per l'importo ingiunto in via monitoria. pagina 2 di 4 Ha poi eccepito come le note di credito emesse da Gala s.p.a. riportano una data successiva a quella della notifica delle cessioni al debitore ceduto ( ) e, come tali, risultano Pt_1 Parte_1
inopponibili alla convenuta opposta Ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, in quanto incompleta perché non formulata con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri di individuazione della competenza territoriale.
Nel merito, è documentalmente provato e, comunque, non contestato, che il opponente abbia Pt_1
saldato (per compensazione con alcune note di credito emesse in suo favore) le fatture su cui è fondato il decreto ingiuntivo in epoca successiva all'avvenuta cessione del credito da Gala s.p.a. (originario creditore) a (creditore attuale). Infatti, con distinti atti di cessione, anche di crediti Controparte_1
futuri, del 23.6.2014, Gala s.p.a. cedeva a il credito originario, comprensivo di CP_1 CP_1
interessi, accessori, privilegi e garanzie: la prima cessione è stata notificata al Parte_1
in data 25.6.2014 e la seconda cessione in data 29.9.2016, senza che il formulasse
[...] Pt_1
opposizione a tali cessioni (nei tempi e modi previsti dall'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e di cui all'art. 106 del nuovo Codice dei contratti pubblici). E', pertanto, documentalmente provato che
[...]
sia subentrata nella titolarità del credito originario di Euro 123.842,80 e negli interessi dovuti CP_1
per il suo ritardato pagamento. Medio tempore, il ha saldato parzialmente il credito, che Pt_1
residuava per la somma di Euro 61.241,82, oggetto del decreto ingiuntivo opposto: la circostanza non è contestata.
Opera, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 1248 co. 2 c.c., in forza del quale “la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”. Infatti, le note di credito emesse da Gala s.p.a. recano tutte data successiva alla notifica delle cessioni al e si riferiscono, appunto, al solo rapporto tra Gala Pt_1
s.p.a. ed il medesimo, con la conseguenza della loro inopponibilità alla cessionaria Pt_1 [...]
la quale non ha autorizzato le compensazioni. CP_1
Né assume rilievo l'anteriorità delle note di credito rispetto alle fatture fondanti il credito ceduto, essendo opponibili al cessionario soltanto i fatti estintivi sorti prima della conoscenza dell'atto di cessione da parte del debitore ceduto.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono porsi a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5137/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 25.10.2018.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.628,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE in via definitiva a carico solidale delle parti le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORTAZZO Parte_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORTAZZO MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZI ALESSANDRO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE VELINO 63 67051 AVEZZANOpresso il difensore avv.
LANZI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5137/2018 del Tribunale di Firenze per tutte le ragioni indicate nell'atto di opposizione compresa la accertata insussistenza del credito azionato ex adverso per intervenuto preventivo pagamento, dichiarando la inammissibilità del ricorso al procedimento sommario di ingiunzione ed accertando altresì in denegata ipotesi la nullità del DI nella parte in cui concede interessi moratori non dovuti ed in violazione di legge;
Condannare l'opposta ex art. 96 cpc al risarcimento del danno per responsabilità aggravata nella misura che risulterà di giustizia e/o di ragione .
Condannare altresi' la opposta alla restituzione della somma di Euro 68290,25 pagata per capitale e spese dal in esecuzione del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con riserva di Pt_1 ripetizione nonché la refusione degli interessi moratori richiesti ex adverso e le spese pagate dal per Euro 36.194,34. Pt_1
Porre le spese di CTU a carico integrale di CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre iva cpa e rimb forf.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, e previa concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto, così giudicare:
pagina 1 di 4 In via pregiudiziale di rito:
- rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dal , Parte_1 stante la competenza territoriale del Tribunale di Firenze.
In via principale:
Firmato Da: Emesso Da: 2 Serial#: Email_1 Controparte_2 Num_1
- rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5137/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 25 ottobre 2018, in accoglimento del ricorso rubricato al
R.G. n. 6855/2018.
- rigettare la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mancandone i presupposti previsti per legge.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5137/2018 Parte_1
emesso dal Tribunale di Firenze in data 25.10.2018 su istanza di per il pagamento Controparte_1
della somma di Euro 62.600,98, oltre interessi e spese, alla stessa dovuta in virtù di due contratti di cessione del credito originariamente vantato dalla Gala s.p.a., impresa operante nel settore della somministrazione di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quella del Tribunale di Siena. Nel merito, ha eccepito l'estinzione, per intervenuto pagamento, del credito vantato dalla Gala s.p.a., nei confronti della quale l'opponente vanterebbe, al contrario, un credito di Euro 1250,43. Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente per non aver svolto tale eccezione con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri di competenza previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. Ne ha contestato, comunque, la fondatezza.
Nel merito, ha eccepito che i mandati di pagamento prodotti da parte opponente comprovano il pagamento soltanto parziale del credito vantato, di cui la convenuta ha già dato atto sin dall'introduzione del procedimento monitorio ed agendo, quindi, per la sola differenza. In ogni caso, ha eccepito come i suddetti mandati di pagamento non costituiscano prova dell'estinzione del credito, ma solo degli acconti per fatture rimaste insolute per l'importo ingiunto in via monitoria. pagina 2 di 4 Ha poi eccepito come le note di credito emesse da Gala s.p.a. riportano una data successiva a quella della notifica delle cessioni al debitore ceduto ( ) e, come tali, risultano Pt_1 Parte_1
inopponibili alla convenuta opposta Ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, in quanto incompleta perché non formulata con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri di individuazione della competenza territoriale.
Nel merito, è documentalmente provato e, comunque, non contestato, che il opponente abbia Pt_1
saldato (per compensazione con alcune note di credito emesse in suo favore) le fatture su cui è fondato il decreto ingiuntivo in epoca successiva all'avvenuta cessione del credito da Gala s.p.a. (originario creditore) a (creditore attuale). Infatti, con distinti atti di cessione, anche di crediti Controparte_1
futuri, del 23.6.2014, Gala s.p.a. cedeva a il credito originario, comprensivo di CP_1 CP_1
interessi, accessori, privilegi e garanzie: la prima cessione è stata notificata al Parte_1
in data 25.6.2014 e la seconda cessione in data 29.9.2016, senza che il formulasse
[...] Pt_1
opposizione a tali cessioni (nei tempi e modi previsti dall'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e di cui all'art. 106 del nuovo Codice dei contratti pubblici). E', pertanto, documentalmente provato che
[...]
sia subentrata nella titolarità del credito originario di Euro 123.842,80 e negli interessi dovuti CP_1
per il suo ritardato pagamento. Medio tempore, il ha saldato parzialmente il credito, che Pt_1
residuava per la somma di Euro 61.241,82, oggetto del decreto ingiuntivo opposto: la circostanza non è contestata.
Opera, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 1248 co. 2 c.c., in forza del quale “la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”. Infatti, le note di credito emesse da Gala s.p.a. recano tutte data successiva alla notifica delle cessioni al e si riferiscono, appunto, al solo rapporto tra Gala Pt_1
s.p.a. ed il medesimo, con la conseguenza della loro inopponibilità alla cessionaria Pt_1 [...]
la quale non ha autorizzato le compensazioni. CP_1
Né assume rilievo l'anteriorità delle note di credito rispetto alle fatture fondanti il credito ceduto, essendo opponibili al cessionario soltanto i fatti estintivi sorti prima della conoscenza dell'atto di cessione da parte del debitore ceduto.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono porsi a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5137/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 25.10.2018.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.628,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE in via definitiva a carico solidale delle parti le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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