TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2342/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marina Magistrelli per delega in atti;
e
, nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Simonetta Sgreccia in virtù di mandato in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento e residenza presso la sig.ra Parte_1
2) Tenuto conto dell'età del figlio, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a CP_1 Per_1 weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre un pomeriggio a settimana, previo accordo con lo stesso.
Nel periodo delle festività natalizie e pasquali come durante quelle estive il figlio trascorrerà con il padre liberamente alcuni giorni, da concordare direttamente tra il padre ed;
Per_1
- 1 - 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, come per Legge, l'importo di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra cifra che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
4) Le spese di natura straordinaria concernenti il figlio, come descritte e stabilite secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona, saranno regolate tra i genitori al 50% ciascuno, con liquidazione reciproca entro il mese successivo;
5) Il SI. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro CP_1 beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali e/o parastatali, ecc che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla SI.ra Parte_1
;
[...]
6) Dato atto in premessa che per l'acquisto dell'immobile -abitazione familiare, di cui è intestataria e proprietaria esclusiva la sig.ra i ricorrenti hanno acceso un mutuo Parte_1 ipotecario cointestato tra gli stessi il cui residuo ammonta alla data del 31/05/2024 ad € 99.008,31, il sig. continuerà a corrispondere, per l'importo pari al 50% dell'ammontare CP_1 dovuto ed alla data di scadenza periodica mensile, la rata mensile del mutuo fino alla sua totale estinzione contrattualmente prevista per l'anno 2041.
Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra le parti quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi familiare, le parti stabiliscono e pattuiscono sin da ora che, alla data di scadenza del suddetto mutuo e comunque non prima del 2041, la SI.ra (c.f. Parte_1
) trasferirà, con successivo atto definitivo di tra SI. C.F._1
(c.f. , che sin da ora accetta, la quota di proprietà pari al CP_1 C.F._2
50% dell'immobile di civile abitazione e sua pertinenza, sito nel Comune di Osimo e censito al NCEU di detto Comune come segue: foglio 62, Particella 394, subalterno 8 e 13 come meglio risultante dal certificato che si allega (doc. n.2).
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è subordinato alla condizione che il sig. sia adempiente e puntuale nell'obbligazione periodica mensile di pagamento del 50% CP_1 ta di mutuo e per tutta la sua durata: tale trasferimento è inteso come elemento funzionale, essenziale e imprescindibile ai fini della presente regolamentazione, quale specifica condizione richiesta ed accordata reciprocamente dalla SInora e dal Parte_1
SInor , ai fini della conclusione dell'accordo medesimo. CP_1
Le obbligazioni assunte di trasferimento immobiliare, all'avveramento della condizione sospensiva, devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante entro 60 giorni dalla estinzione e saldo del mutuo, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del SI. di una o di più rate del mutuo, il contratto preliminare di CP_1 compravendita dovrà intendersi inefficace e improduttivo dei suoi effetti obbligatori.
Le parti convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra della somma di euro 200,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.
Le parti richiederanno in sede di rogito definitivo di trasferimento, ove applicabili, i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19
- 2 - della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.2.2014, incluso tassa archivio.
I ricorrenti convengono espressamente, sin da ora, che saranno a carico del SI. le spese CP_1 notarili ed accessorie dovute per l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile di Via Francesco Baracca n. 4 e quelle di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.
Le parti specificano espressamente che qualora medio tempore dalla sottoscrizione del presente atto sino al saldo del residuo mutuo, la sig.ra decida di alienare l'immobile sito in Parte_1
Osimo in via Francesca Baracca n. 4 a terzi, il sig. avrà diritto a ricevere un importo CP_1 pari alla quota del 50% del totale del ricavato dalla e pertanto, in detta ipotesi, sin da ora la sig.ra si impegna a versare al sig. detta quota a lui spettante entro Parte_1 CP_1
5 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita a terzi.
Qualora la SI.ra ritardi per qualsivoglia motivo il versamento della somma Parte_1 dovuta al SI. a seguito della vendita, sarà obbligata a corrispondere per ogni giorno di CP_1 ritardo la somma di € 150,00 a titolo di penale.
I ricorrenti convengono espressamente che il SI. concorrerà, sin dalla sottoscrizione CP_1 del presente atto e nella misura del 50% del tot agamento delle spese per lavori di manutenzione straordinaria (ad esempio migliorie, ristrutturazioni, addizioni) relative all'immobile sito in Osimo, Via Francesco Baracca n. 4, che la sig.ra si impegna Parte_1
a comunicare tempestivamente per iscritto al sig. CP_1
Nella diversa ipotesi in cui la sig.ra eserciti la propria facoltà di vendita Parte_1 dell'immobile a terzi prima della estinzi a mutuo estinto ed una delle parti non abbia provveduto a rimborsare la quota di sua spettanza relativa alla spesa per lavori di manutenzione straordinaria effettuati, le parti convengono che il soggetto che avrà sostenuto tali costi riceverà il rimborso per un importo corrispondente alla spesa da questi anticipata oltre alla quota del 50% del totale del ricavato dalla vendita.
Tenuto conto di quanto sopra, le parti convengono che la sig.ra rimanga nella Parte_1 casa familiare, cui viene assegnata, salva sua diversa decisione di anticipato rilascio.
7) Le parti danno atto di avere definito, con le presenti pattuizioni, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuna di esse potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono;
8) I genitori si rilasciano autorizzazione per il rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio anche per il figlio;
Per_1
9) Quanto alle spese legali, ogni ricorrente provvederà in proprio e senza diritto alcuno di contribuzione al pagamento della parcella del proprio difensore, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio Persona_2
(nato ad [...] il [...]) e che negli ultimi tempi è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale tra gli stessi tanto che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
- 3 - 2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale, in data 11/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Va, doverosamente, rilevato, quanto ai provvedimenti riguardanti la prole, che, nelle more del presente giudizio, il figlio della coppia, (nato in data [...]) ha Per_1 raggiunto la maggiore età; non deve, pertanto, essere adottata alcuna statuizione circa l'affidamento, la collocazione e la regolamentazione delle visite del genitore non collocatario.
Le restanti condizioni prospettate non recano elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico, sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio (in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionale ai redditi dell'onerato).
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e con le precisazioni di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2342/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marina Magistrelli per delega in atti;
e
, nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Simonetta Sgreccia in virtù di mandato in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento e residenza presso la sig.ra Parte_1
2) Tenuto conto dell'età del figlio, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a CP_1 Per_1 weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre un pomeriggio a settimana, previo accordo con lo stesso.
Nel periodo delle festività natalizie e pasquali come durante quelle estive il figlio trascorrerà con il padre liberamente alcuni giorni, da concordare direttamente tra il padre ed;
Per_1
- 1 - 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, come per Legge, l'importo di euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra cifra che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
4) Le spese di natura straordinaria concernenti il figlio, come descritte e stabilite secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona, saranno regolate tra i genitori al 50% ciascuno, con liquidazione reciproca entro il mese successivo;
5) Il SI. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro CP_1 beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali e/o parastatali, ecc che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla SI.ra Parte_1
;
[...]
6) Dato atto in premessa che per l'acquisto dell'immobile -abitazione familiare, di cui è intestataria e proprietaria esclusiva la sig.ra i ricorrenti hanno acceso un mutuo Parte_1 ipotecario cointestato tra gli stessi il cui residuo ammonta alla data del 31/05/2024 ad € 99.008,31, il sig. continuerà a corrispondere, per l'importo pari al 50% dell'ammontare CP_1 dovuto ed alla data di scadenza periodica mensile, la rata mensile del mutuo fino alla sua totale estinzione contrattualmente prevista per l'anno 2041.
Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra le parti quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi familiare, le parti stabiliscono e pattuiscono sin da ora che, alla data di scadenza del suddetto mutuo e comunque non prima del 2041, la SI.ra (c.f. Parte_1
) trasferirà, con successivo atto definitivo di tra SI. C.F._1
(c.f. , che sin da ora accetta, la quota di proprietà pari al CP_1 C.F._2
50% dell'immobile di civile abitazione e sua pertinenza, sito nel Comune di Osimo e censito al NCEU di detto Comune come segue: foglio 62, Particella 394, subalterno 8 e 13 come meglio risultante dal certificato che si allega (doc. n.2).
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è subordinato alla condizione che il sig. sia adempiente e puntuale nell'obbligazione periodica mensile di pagamento del 50% CP_1 ta di mutuo e per tutta la sua durata: tale trasferimento è inteso come elemento funzionale, essenziale e imprescindibile ai fini della presente regolamentazione, quale specifica condizione richiesta ed accordata reciprocamente dalla SInora e dal Parte_1
SInor , ai fini della conclusione dell'accordo medesimo. CP_1
Le obbligazioni assunte di trasferimento immobiliare, all'avveramento della condizione sospensiva, devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante entro 60 giorni dalla estinzione e saldo del mutuo, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del SI. di una o di più rate del mutuo, il contratto preliminare di CP_1 compravendita dovrà intendersi inefficace e improduttivo dei suoi effetti obbligatori.
Le parti convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra della somma di euro 200,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.
Le parti richiederanno in sede di rogito definitivo di trasferimento, ove applicabili, i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19
- 2 - della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.2.2014, incluso tassa archivio.
I ricorrenti convengono espressamente, sin da ora, che saranno a carico del SI. le spese CP_1 notarili ed accessorie dovute per l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile di Via Francesco Baracca n. 4 e quelle di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.
Le parti specificano espressamente che qualora medio tempore dalla sottoscrizione del presente atto sino al saldo del residuo mutuo, la sig.ra decida di alienare l'immobile sito in Parte_1
Osimo in via Francesca Baracca n. 4 a terzi, il sig. avrà diritto a ricevere un importo CP_1 pari alla quota del 50% del totale del ricavato dalla e pertanto, in detta ipotesi, sin da ora la sig.ra si impegna a versare al sig. detta quota a lui spettante entro Parte_1 CP_1
5 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita a terzi.
Qualora la SI.ra ritardi per qualsivoglia motivo il versamento della somma Parte_1 dovuta al SI. a seguito della vendita, sarà obbligata a corrispondere per ogni giorno di CP_1 ritardo la somma di € 150,00 a titolo di penale.
I ricorrenti convengono espressamente che il SI. concorrerà, sin dalla sottoscrizione CP_1 del presente atto e nella misura del 50% del tot agamento delle spese per lavori di manutenzione straordinaria (ad esempio migliorie, ristrutturazioni, addizioni) relative all'immobile sito in Osimo, Via Francesco Baracca n. 4, che la sig.ra si impegna Parte_1
a comunicare tempestivamente per iscritto al sig. CP_1
Nella diversa ipotesi in cui la sig.ra eserciti la propria facoltà di vendita Parte_1 dell'immobile a terzi prima della estinzi a mutuo estinto ed una delle parti non abbia provveduto a rimborsare la quota di sua spettanza relativa alla spesa per lavori di manutenzione straordinaria effettuati, le parti convengono che il soggetto che avrà sostenuto tali costi riceverà il rimborso per un importo corrispondente alla spesa da questi anticipata oltre alla quota del 50% del totale del ricavato dalla vendita.
Tenuto conto di quanto sopra, le parti convengono che la sig.ra rimanga nella Parte_1 casa familiare, cui viene assegnata, salva sua diversa decisione di anticipato rilascio.
7) Le parti danno atto di avere definito, con le presenti pattuizioni, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuna di esse potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono;
8) I genitori si rilasciano autorizzazione per il rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio anche per il figlio;
Per_1
9) Quanto alle spese legali, ogni ricorrente provvederà in proprio e senza diritto alcuno di contribuzione al pagamento della parcella del proprio difensore, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio Persona_2
(nato ad [...] il [...]) e che negli ultimi tempi è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale tra gli stessi tanto che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
- 3 - 2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale, in data 11/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Va, doverosamente, rilevato, quanto ai provvedimenti riguardanti la prole, che, nelle more del presente giudizio, il figlio della coppia, (nato in data [...]) ha Per_1 raggiunto la maggiore età; non deve, pertanto, essere adottata alcuna statuizione circa l'affidamento, la collocazione e la regolamentazione delle visite del genitore non collocatario.
Le restanti condizioni prospettate non recano elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico, sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio (in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionale ai redditi dell'onerato).
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e con le precisazioni di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -