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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro Prima SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa Rosanna Scillone, G.O. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 593\2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 27 giugno 2024 e vertente tra le seguenti
Parti
( ), con l'avv. Isabella Mangone;
Parte_1 CodiceFiscale_1
-Opponente- CONTRO
( ), con l'avv. Francesco Gigliotti;
CP_1 CodiceFiscale_2
-Opposto-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni: come in atti e verbali di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01.02.2023, Parte_1 conveniva in giudizio premettendo: CP_1 che , in data 13 gennaio 2023, notificava atto di precetto e contestuale titolo CP_1 ese agamento della somma di € 23.700,00 in virtù di decreto di omologa dell'intervenuta separazione consensuale n. cron. 190/2017 depositato l'11.01.2017, emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro nel procedimento n. 2445/2016RG; in primo luogo eccepiva la difformità del titolo esecutivo allegato al precetto con altra copia che le parti avevano utilizzato in sede di formalizzazione del trasferimento immobiliare presso il notaio;
eccepiva altresì che avesse rinunciato all'assegno di euro 300,00, fissato in CP_1 sede di separazione, davanti al notaio(in occasione della sopra detta formalizzazione del trasferimento immobiliare). A sostegno dell'opposizione lo deduceva altresì l'infondatezza della pretesa Pt_1 creditoria della sosten elle condizioni di separazione lo stesso si era CP_1 accollato per intero il pagamento delle restanti rate di mutuo della casa coniugale sita in Sellia Marina (CZ) alla via Piano d'Agazio snc, concedendo alla vita natural- CP_1 durante, il diritto di abitazione al piano terra del suddetto imm Deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione dei ratei maturati dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre 2017 ed il pagamento di tutta una serie di spese (forniture enel, oneri comunali, imu, tari ecc., assicurazione e bollo auto, spese medico dentistiche), e l'utilizzo di una carta bancomat dal 4.6.2019 al 26.10.2020. Concludeva chiedendo: “-in via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato, anche inaudita altera parte, perché il quantum intimato è stato già corrisposto e non è dovuto.-nel merito:-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 13-01-2023 in relazione al titolo notificato, previa dichiarazione di nullità del titolo per cui si procede per evidente difformità e per assoluta assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.-Accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti l'illegittimità, inefficacia, nullità del precetto notificato, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità/inefficacia del titolo sotteso per espressa rinuncia da parte della ll'assegno di mantenimento;
-In via gradata, accertare e dichiarare CP_1 comunque non dovuta la somma di € 5.700,00 di cui al precetto opposto, pari ai ratei dell'assegno di mantenimento riferiti al periodo giugno 2016 fino al mese di dicembre 2017 per intervenuta prescrizione;
-In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di della somma € 54.773,38 Parte_1 CP_1
e/o che sarà individuata nel c izio quale residuo tra il dovuto e il versato in eccedenza rispetto a quanto eventualmente dovuto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna dell'opposta ai sensi dell'art.96 c.p.c ed al risarcimento per lite temeraria nella misura che il Giudice riterrà opportuna ed equa”. Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava integralmente la pretesa CP_1 attorea in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Più precisamente deduceva:
1. Preliminarmente, circa la asserita difformità della copia conforme all'originale allegata all'atto di precetto e notificata in data 13.1.2023, sottolineava la pretestuosità dell'eccezione sollevata dall'opponente, atteso che trattasi di copia conforme munita di formula esecutiva rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Catanzaro, a nulla rilevando che la copia prodotta al notaio risulti difforme, in quanto trattasi, nel caso, di una difformità riferibile a quest'ultima e non già a quella costituente titolo esecutivo. Tale ultima copia non è altro che l'atto predisposto per il deposito e consegnato alle parti prima dell'udienza. Infatti l'aggiunta a pag. 2 del detto ricorso (“oltre alle spese straordinarie documentate”) veniva sottoscritta da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale. Circa l'asserita rinuncia all'assegno di mantenimento, deduceva che trattasi di circostanza non corrispondente al vero, in quanto la non ha mai rinunciato all'assegno di CP_1 mantenimento. Infatti nella redazione dell'atto vi è stato un errore materiale del notaio, rettificato con atto in data7.10.2021 rep. N. 11636/ racc. n.8605 (all. n. 2), con il quale lo stesso notaio dott. dava atto dell'intervenuto errore. Per_1
Sull'eccezione di prescrizione dei ratei di mantenimento maturati dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre2017, rilevava che l'esigibilità dell'assegno di mantenimento dei detti ratei è sorta con il provvedimento di omologa e dunque la decorrenza degli stessi è da individuare a gennaio 2017 (ai sensi dell'art. 2935 c.c.). A ciò si aggiunge la sospensione della prescrizione per il periodo 9-3/11-5-2020 ai sensi del D.L. n.23/20 nonché la circostanza che allo è stata inviata regolare diffida ad adempiere nell'aprile 2022 Pt_1 che ha interrotto il t prescrizione. Circa il pagamento delle utenze Enel, precisava che tale circostanza corrisponde al vero ma solo perché il contatore che serve l'immobile di via Napoli è unico ed è lo che, a Pt_1 tutt'oggi, non ha inteso procedere all'installazione di altro e autonomo co ché il consumo delle suddette utenze è da riferirsi allo stesso opponente, e risulta del tutto velleitaria e pretestuosa l'eccezione formulata circa il pagamento delle suddette utenze, in quanto di pertinenza dello stesso Così come riferibili allo stesso risultano gli Pt_1 oneri comunali, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e che lo risulta proprietario esclusivo del suddetto immobile. Per quanto riguarda gli Pt_1 oneri Tari invece, rilevava che dal 2020 gli stessi sono stati assolti dalla dal figlio, CP_1
come da ricevute allegate. Controparte_2
i rivendicati dall'opponente per nulla incidono sulla dovutezza dei ratei di mantenimento intimati dalla CP_1
Sull'utilizzo della carta bancomat n. 10387201 rilevava che l'opponente ometteva di riferire che sul conto di appoggio della suddetta carta bancomat, intestato allo erano Pt_1 state trasferite dai coniugi le somme originariamente presenti su un conto cointestato a e dalla al fine di sottrarre le dette somme finalizzate ai bisogni della Pt_1 CP_1 famiglia, ad una procedura esecutiva intrapresa nei confronti della in forza della CP_1 sentenza n. 1037/2021 emessa dal Trib. di Catanzaro (proc.n. 499/ AC-parti:
). Sicché i fondi riferibili alla suddetta carta bancomat Per_2 Testimone_1 erano di entrambi i coniugi e non già, come sostenuto, di esclusiva pertinenza dell'opponente. Inoltre dal 2020 la suddetta carta non è stata più utilizzata dalla signora
CP_1 ceva comunque che anche tale domanda, oltre che infondata, risultava inammissibile poiché attinente allo scioglimento della comunione e alla divisione della comunione del residuo, ammissibile solo successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Circa le spese relative all'autoveicolo Fiat Panda targata FF437RK, dal 2020 eccepiva che le riferite spese di gestione e manutenzione del veicolo venivano sostenute dal figlio che ha in uso il detto mezzo. Controparte_2
Invece in relazione alle spese dentistiche rilevava che, le somme interessate erano state convenute dai coniugi prima della separazione e venivano peraltro saldate con denaro di entrambi i coniugi, atteso che sul conto intestato allo come detto, erano Pt_1 confluite le somme presenti su altro conto cointestato ad entrambi i coniugi per sottrarre le stesse alle pretese creditorie nei confronti della . CP_1
Circa le ulteriori pretestuose circostanze dedotte dalla difesa dell'opponente si precisava che la on collabora con la società Bimby, ma tale attività viene svolta dal figlio CP_1
e si evince dalla lettera di incarico allegata. Infine, sulla circostanza che la CP_2 signora n data 22.7.2019 abbia speso euro 699,00 presso la fioreria D'Auria Fiori CP_1 di Lam e per l'allestimento di un matrimonio commissionatole, si precisava che la suddetta attività è stata svolta e supportata da entrambi. Alla prima udienza l'opposta rilevava l'inammissibilità e/o improcedibilità della spiegata opposizione, e produceva ordinanza di assegnazione. La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La pregiudizialità sollevata dall'opponente, in relazione all'atto di precetto opposto nonché alla doglianza relativa all'erroneità e/o inefficacia del precetto in ragione dell'errato calcolo, impone una questione di qualificazione della domanda avanzata dall'opponente. Con tali censure parte opponente contesta la sussistenza del diritto dell'odierna opposta a procedere ad esecuzione forzata. Si tratta, dunque, di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tale opposizione all'esecuzione è infondata e non merita accoglimento. Si ricordi che allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione(Cass. Civile, Sez. III, sentenza n. 18512 del 03/09/2007). Sempre con riferimento al dato dirimente della sussistenza delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva al momento della notificazione del precetto, si consideri, ancorché in una prospettiva a contrario, che la sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell'opposizione al precetto, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell'opposizione, perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva (Cass., Sez. III, Sentenza n. 20634 del 22/09/2006). Nel presente giudizio al momento della notificazione del precetto vi erano tutte le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva del creditore opposto: in particolare, il titolo giudiziale era ex lege provvisoriamente esecutivo. Ciò, in ragione dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo Ed invero, sulla scorta dei noti principi della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., questo Giudice è tenuto a vagliare la sussistenza del diritto di procedere in executivis dell'odierna parte opposta esclusivamente alla luce dei motivi di opposizione articolati da parte opponente. Tali motivi costituiscono “causa petendi” della domanda e sono soggetti al regime sostanziale e processuale della stessa: l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli articolati nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. Fermo quanto appena esposto, i motivi di opposizione all'esecuzione articolati da parte opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, non potrebbero in alcun modo condurre – come, invece, vorrebbe parte opponente - alla declaratoria di insussistenza dei presupposti legittimanti l'atto di precetto opposto. Ed invero, lo si ribadisce, al momento dell'introduzione del presente giudizio si era in presenza di un titolo esecutivo giudiziale incontrovertibilmente munito di efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c. Le doglianze di parte opponente circa l'inesatto calcolo delle somme richieste non possono, poi, neppur trovare ingresso nel presente giudizio. Ciò, in quanto si tratta, in tutta evidenza, di motivi di merito concernenti la fondatezza del titolo giudiziale azionato e che devono esser fatti valere unicamente con lo strumento proprio del gravame avverso il provvedimento giudiziale. In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto e ribadita la sussistenza originaria dei presupposti legittimanti il diritto di procedere in executivis di parte opposta, anche l'eventuale opposizione all'esecuzione merita il rigetto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna, l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1 di , che liq te, in € 4618.00, oltre spese generali, CP_1
CPA ed IVA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro il 7 marzo 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone
Il Tribunale di Catanzaro Prima SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa Rosanna Scillone, G.O. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 593\2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 27 giugno 2024 e vertente tra le seguenti
Parti
( ), con l'avv. Isabella Mangone;
Parte_1 CodiceFiscale_1
-Opponente- CONTRO
( ), con l'avv. Francesco Gigliotti;
CP_1 CodiceFiscale_2
-Opposto-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni: come in atti e verbali di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01.02.2023, Parte_1 conveniva in giudizio premettendo: CP_1 che , in data 13 gennaio 2023, notificava atto di precetto e contestuale titolo CP_1 ese agamento della somma di € 23.700,00 in virtù di decreto di omologa dell'intervenuta separazione consensuale n. cron. 190/2017 depositato l'11.01.2017, emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro nel procedimento n. 2445/2016RG; in primo luogo eccepiva la difformità del titolo esecutivo allegato al precetto con altra copia che le parti avevano utilizzato in sede di formalizzazione del trasferimento immobiliare presso il notaio;
eccepiva altresì che avesse rinunciato all'assegno di euro 300,00, fissato in CP_1 sede di separazione, davanti al notaio(in occasione della sopra detta formalizzazione del trasferimento immobiliare). A sostegno dell'opposizione lo deduceva altresì l'infondatezza della pretesa Pt_1 creditoria della sosten elle condizioni di separazione lo stesso si era CP_1 accollato per intero il pagamento delle restanti rate di mutuo della casa coniugale sita in Sellia Marina (CZ) alla via Piano d'Agazio snc, concedendo alla vita natural- CP_1 durante, il diritto di abitazione al piano terra del suddetto imm Deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione dei ratei maturati dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre 2017 ed il pagamento di tutta una serie di spese (forniture enel, oneri comunali, imu, tari ecc., assicurazione e bollo auto, spese medico dentistiche), e l'utilizzo di una carta bancomat dal 4.6.2019 al 26.10.2020. Concludeva chiedendo: “-in via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato, anche inaudita altera parte, perché il quantum intimato è stato già corrisposto e non è dovuto.-nel merito:-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 13-01-2023 in relazione al titolo notificato, previa dichiarazione di nullità del titolo per cui si procede per evidente difformità e per assoluta assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.-Accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti l'illegittimità, inefficacia, nullità del precetto notificato, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità/inefficacia del titolo sotteso per espressa rinuncia da parte della ll'assegno di mantenimento;
-In via gradata, accertare e dichiarare CP_1 comunque non dovuta la somma di € 5.700,00 di cui al precetto opposto, pari ai ratei dell'assegno di mantenimento riferiti al periodo giugno 2016 fino al mese di dicembre 2017 per intervenuta prescrizione;
-In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di della somma € 54.773,38 Parte_1 CP_1
e/o che sarà individuata nel c izio quale residuo tra il dovuto e il versato in eccedenza rispetto a quanto eventualmente dovuto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna dell'opposta ai sensi dell'art.96 c.p.c ed al risarcimento per lite temeraria nella misura che il Giudice riterrà opportuna ed equa”. Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava integralmente la pretesa CP_1 attorea in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Più precisamente deduceva:
1. Preliminarmente, circa la asserita difformità della copia conforme all'originale allegata all'atto di precetto e notificata in data 13.1.2023, sottolineava la pretestuosità dell'eccezione sollevata dall'opponente, atteso che trattasi di copia conforme munita di formula esecutiva rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Catanzaro, a nulla rilevando che la copia prodotta al notaio risulti difforme, in quanto trattasi, nel caso, di una difformità riferibile a quest'ultima e non già a quella costituente titolo esecutivo. Tale ultima copia non è altro che l'atto predisposto per il deposito e consegnato alle parti prima dell'udienza. Infatti l'aggiunta a pag. 2 del detto ricorso (“oltre alle spese straordinarie documentate”) veniva sottoscritta da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale. Circa l'asserita rinuncia all'assegno di mantenimento, deduceva che trattasi di circostanza non corrispondente al vero, in quanto la non ha mai rinunciato all'assegno di CP_1 mantenimento. Infatti nella redazione dell'atto vi è stato un errore materiale del notaio, rettificato con atto in data7.10.2021 rep. N. 11636/ racc. n.8605 (all. n. 2), con il quale lo stesso notaio dott. dava atto dell'intervenuto errore. Per_1
Sull'eccezione di prescrizione dei ratei di mantenimento maturati dal mese di giugno 2016 al mese di dicembre2017, rilevava che l'esigibilità dell'assegno di mantenimento dei detti ratei è sorta con il provvedimento di omologa e dunque la decorrenza degli stessi è da individuare a gennaio 2017 (ai sensi dell'art. 2935 c.c.). A ciò si aggiunge la sospensione della prescrizione per il periodo 9-3/11-5-2020 ai sensi del D.L. n.23/20 nonché la circostanza che allo è stata inviata regolare diffida ad adempiere nell'aprile 2022 Pt_1 che ha interrotto il t prescrizione. Circa il pagamento delle utenze Enel, precisava che tale circostanza corrisponde al vero ma solo perché il contatore che serve l'immobile di via Napoli è unico ed è lo che, a Pt_1 tutt'oggi, non ha inteso procedere all'installazione di altro e autonomo co ché il consumo delle suddette utenze è da riferirsi allo stesso opponente, e risulta del tutto velleitaria e pretestuosa l'eccezione formulata circa il pagamento delle suddette utenze, in quanto di pertinenza dello stesso Così come riferibili allo stesso risultano gli Pt_1 oneri comunali, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e che lo risulta proprietario esclusivo del suddetto immobile. Per quanto riguarda gli Pt_1 oneri Tari invece, rilevava che dal 2020 gli stessi sono stati assolti dalla dal figlio, CP_1
come da ricevute allegate. Controparte_2
i rivendicati dall'opponente per nulla incidono sulla dovutezza dei ratei di mantenimento intimati dalla CP_1
Sull'utilizzo della carta bancomat n. 10387201 rilevava che l'opponente ometteva di riferire che sul conto di appoggio della suddetta carta bancomat, intestato allo erano Pt_1 state trasferite dai coniugi le somme originariamente presenti su un conto cointestato a e dalla al fine di sottrarre le dette somme finalizzate ai bisogni della Pt_1 CP_1 famiglia, ad una procedura esecutiva intrapresa nei confronti della in forza della CP_1 sentenza n. 1037/2021 emessa dal Trib. di Catanzaro (proc.n. 499/ AC-parti:
). Sicché i fondi riferibili alla suddetta carta bancomat Per_2 Testimone_1 erano di entrambi i coniugi e non già, come sostenuto, di esclusiva pertinenza dell'opponente. Inoltre dal 2020 la suddetta carta non è stata più utilizzata dalla signora
CP_1 ceva comunque che anche tale domanda, oltre che infondata, risultava inammissibile poiché attinente allo scioglimento della comunione e alla divisione della comunione del residuo, ammissibile solo successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Circa le spese relative all'autoveicolo Fiat Panda targata FF437RK, dal 2020 eccepiva che le riferite spese di gestione e manutenzione del veicolo venivano sostenute dal figlio che ha in uso il detto mezzo. Controparte_2
Invece in relazione alle spese dentistiche rilevava che, le somme interessate erano state convenute dai coniugi prima della separazione e venivano peraltro saldate con denaro di entrambi i coniugi, atteso che sul conto intestato allo come detto, erano Pt_1 confluite le somme presenti su altro conto cointestato ad entrambi i coniugi per sottrarre le stesse alle pretese creditorie nei confronti della . CP_1
Circa le ulteriori pretestuose circostanze dedotte dalla difesa dell'opponente si precisava che la on collabora con la società Bimby, ma tale attività viene svolta dal figlio CP_1
e si evince dalla lettera di incarico allegata. Infine, sulla circostanza che la CP_2 signora n data 22.7.2019 abbia speso euro 699,00 presso la fioreria D'Auria Fiori CP_1 di Lam e per l'allestimento di un matrimonio commissionatole, si precisava che la suddetta attività è stata svolta e supportata da entrambi. Alla prima udienza l'opposta rilevava l'inammissibilità e/o improcedibilità della spiegata opposizione, e produceva ordinanza di assegnazione. La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La pregiudizialità sollevata dall'opponente, in relazione all'atto di precetto opposto nonché alla doglianza relativa all'erroneità e/o inefficacia del precetto in ragione dell'errato calcolo, impone una questione di qualificazione della domanda avanzata dall'opponente. Con tali censure parte opponente contesta la sussistenza del diritto dell'odierna opposta a procedere ad esecuzione forzata. Si tratta, dunque, di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tale opposizione all'esecuzione è infondata e non merita accoglimento. Si ricordi che allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione(Cass. Civile, Sez. III, sentenza n. 18512 del 03/09/2007). Sempre con riferimento al dato dirimente della sussistenza delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva al momento della notificazione del precetto, si consideri, ancorché in una prospettiva a contrario, che la sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell'opposizione al precetto, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell'opposizione, perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva (Cass., Sez. III, Sentenza n. 20634 del 22/09/2006). Nel presente giudizio al momento della notificazione del precetto vi erano tutte le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva del creditore opposto: in particolare, il titolo giudiziale era ex lege provvisoriamente esecutivo. Ciò, in ragione dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo Ed invero, sulla scorta dei noti principi della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., questo Giudice è tenuto a vagliare la sussistenza del diritto di procedere in executivis dell'odierna parte opposta esclusivamente alla luce dei motivi di opposizione articolati da parte opponente. Tali motivi costituiscono “causa petendi” della domanda e sono soggetti al regime sostanziale e processuale della stessa: l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli articolati nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. Fermo quanto appena esposto, i motivi di opposizione all'esecuzione articolati da parte opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, non potrebbero in alcun modo condurre – come, invece, vorrebbe parte opponente - alla declaratoria di insussistenza dei presupposti legittimanti l'atto di precetto opposto. Ed invero, lo si ribadisce, al momento dell'introduzione del presente giudizio si era in presenza di un titolo esecutivo giudiziale incontrovertibilmente munito di efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c. Le doglianze di parte opponente circa l'inesatto calcolo delle somme richieste non possono, poi, neppur trovare ingresso nel presente giudizio. Ciò, in quanto si tratta, in tutta evidenza, di motivi di merito concernenti la fondatezza del titolo giudiziale azionato e che devono esser fatti valere unicamente con lo strumento proprio del gravame avverso il provvedimento giudiziale. In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto e ribadita la sussistenza originaria dei presupposti legittimanti il diritto di procedere in executivis di parte opposta, anche l'eventuale opposizione all'esecuzione merita il rigetto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna, l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1 di , che liq te, in € 4618.00, oltre spese generali, CP_1
CPA ed IVA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro il 7 marzo 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone