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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
n. 5041/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5041/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Parte_1
Pianto, Torre 1, presso gli avv.ti Luca Amato e Luigi Amato, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1
Via G. Amendola 10 presso l'avv. Antonio Troiano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in OG TO (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
pagina 1 di 9 , residente in [...] piano 1° int. 6 Controparte_2
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, chiedendo di dichiarare il convenuto responsabile esclusivo di un
[...] CP_2
sinistro che assumeva essersi verificato in data 24/11/2004 in Napoli tra il motociclo tg.
9DFWA condotto dall'attore e l'autovettura Fiat Punto tg. CO/D59647 di proprietà di ed assicurata per la Rca con la convenuta – e condannare la CP_2 Controparte_1
convenuta a risarcire i danni subiti dall'attore per le lesioni personali Controparte_1
riportate nell'evento, da liquidare in € 43.931,33 (per danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, e danno morale), con vittoria delle spese di lite con Con distrazione;
si è costituita chiedendo di dichiarare la domanda Controparte_1
inammissibile, improponibile o improcedibile, o nulla, dichiarare prescritto il diritto vantato al risarcimento, dichiarare cessata la materia del contendere per essere satisfattiva la somma di € 4.400 già versata all'attore, e in ogni caso rigettare la domanda perché infondata, o applicare il concorso di colpa ex art. 2054.2 cc contenendo il risarcimento “nei limiti del provato e del chiesto” e detratta comunque la cifra già versata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste ed è stata espletata consulenza Testimone_1
tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
pagina 2 di 9 Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile: già con raccomandata del
13/5/2005 i genitori dell'attore, all'epoca minorenne, misero in mora Controparte_3
(oggi ) ai sensi dell'art. 22 L. 990/1969 all'epoca in vigore;
[...] Controparte_1
seguirono raccomandata del 16/11/2006 da parte di divenuto Parte_1
maggiorenne indirizzata ad e rispondente ai requisiti richiesti Controparte_3
dall'art. 148 Cod.Ass. nel frattempo entrato in vigore;
raccomandata del 30/1/2008 ad raccomandata del 3/6/2009 ad Controparte_3 Controparte_3
raccomandata del 24/3/2011 ad raccomandata del 21/6/2012 ad Controparte_3
raccomandata del 3/10/2013 ad Controparte_3 Controparte_3
raccomandata del 10/7/2015 a;
messaggio pec del 17/11/2016; e Controparte_1
messaggio pec del 10/5/2018. A fronte di tutti tali atti di costituzione in mora, mai la compagnia assicurativa oggi convenuta ha chiesto all'attore di integrare la richiesta di risarcimento, ed anzi già in data 3/3/2006 venne sottoposto a visita Parte_1
medico legale da parte di un perito fiduciario di il dr. Controparte_3 [...]
e con atto del 27/11/2009 inviò a un assegno Per_3 Controparte_3 Pt_1
di € 4.440, che con raccomandata del 31/3/2010 l'odierno attore dichiarò di accettare a titolo di acconto.
Da un certificato cronologico del PRA, in atti, risulta che in data 24/11/2004
l'autovettura Fiat Punto tg. CO/D59647 apparteneva al convenuto . Controparte_2
Costituendosi dopo che le era stato notificato l'originario atto di citazione, CP_1
aveva eccepito che la citazione fosse nulla ex art. 164 cpc perché “Nulla viene
[...]
precisato in merito alla corretta posizione, all'interno della carreggiata, dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, nulla circa la loro provenienza e la loro direzione di marcia, nulla con riferimento ai punti di impatto tra il veicolo condotto ed il veicolo antagonista e, si badi, nulla in merito all'esistenza, sui luoghi in cui ebbe a verificarsi il dedotto sinistro, di segnaletica orizzontale e verticale a regolamento della circolazione.”, ed anche perché non erano stati descritti in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiedeva il ristoro. All'udienza del 26/10/2021 il giudice ordinò all'attore di integrare il pagina 3 di 9 contraddittorio verso il convenuto non costituito (nei cui confronti Controparte_2
non era riuscita la notificazione della citazione), e l'attore provvide;
ma con ordinanza del 29/3/2022 il giudice dichiarò nulla la citazione per integrazione del contraddittorio
“non rinvenendosi gli elementi ai fini di una valida vocatio in ius” In effetti, mancava proprio la vocatio in ius) ed ordinò di rinnovarla. A questo punto l'attore notificò ad entrambe le parti convenute un atto di citazione in cui si sanavano, pur mancando un espresso ordine del giudice in tal senso, anche i vizi eccepiti da quando si Controparte_1
era costituita: si precisavano le posizioni dei veicoli, le direzioni di marcia, i punti d'urto, la segnaletica presente in loco, le conseguenze lesive per l'attore.
Sempre costituendosi tempestivamente, la convenuta ha eccepito che il Controparte_1
diritto al risarcimento vantato dalla convenuta si sia prescritto, essendo stata la citazione notificata 15 anni dopo il dedotto sinistro;
in realtà, considerato che il diritto al risarcimento dell'attore si prescrive nel termine in cui si prescrive il reato di lesioni personali colpose, tale termine è stato tempestivamente interrotto colle numerose messe in mora enumerate precedentemente.
Il teste ha riferito: “ADR Indifferente. ADR Era verso le 13 di un Testimone_1
giorno di fine novembre 2004, a Napoli. Camminavo lungo Via Antonio Labriola, nel quartiere di Secondigliano, in compagnia di un'amica di nome non ricordo il Per_1
cognome; eravamo all'angolo di Via Gobetti, con direzione verso il centro di
Secondigliano, dove oggi c'è la metro;
alle spalle avevamo eravamo sul Per_4
marciapiedi di sinistra. Non pioveva, c'era il sole. Da Via Gobetti, sulla nostra destra, provenne un'autovettura Fiat Punto grigia, Dalla direzione di proveniva un Per_4
ciclomotore Liberty, con a bordo solo il conducente, un ragazzo giovane, che indossava il casco;
giunto all'incrocio con Via Gobetti, il ciclomotore venne colpito alla fiancata sinistra dalla Fiat Punto di cui ho detto prima. Il ciclomotore cadde a terra col ragazzo;
la Fiat Punto si fermò; a bordo c'era solo il conducente, che scese a prestare soccorso insieme a noi ed altre persone. Il ragazzo a terra era cosciente e non perdeva sangue, ma lamentava forti dolori alla gamba destra, e non riuscimmo a rialzarlo. Il ragazzo mi pagina 4 di 9 chiese la cortesia di telefonare a suo padre, ed io lo feci;
il padre arrivò dopo una decina di minuti, con un'automobile, e lo portò via. Non vidi autorità di polizia. ADR A 15 metri di distanza, verso sulla corsia destra, c'erano dei lavori in corso, e per Per_4
questo il ciclomotore si era dovuto spostare sulla sinistra all'altezza dell'incrocio in cui si verificò l'incidente. ADR Via Gobetti era a doppio senso. ADR Per chi proveniva da
Via Gobetti c'era lo Stop con cartello, e scritta a terra. ADR E' la prima volta che depongo in aula di giustizia.” Gli eventi così descritti confermano sostanzialmente la versione dei fatti sostenuta dalla parte attrice nell'atto di citazione rinotificato dopo l'ordinanza del 29/3/2022. Parte convenuta, in comparsa conclusionale, adduce ragioni per dubitare che il teste sia attendibile: a) perché ha riferito che al momento del Tes_1
sinistro si trovava in compagnia di un'amica di nome della quale non ha Per_1
ricordato il cognome, “ … che, stranamente, non è stata indicata da parte attrice quale altro testimone da escutersi nel processo”; b) perché “non ha detto di aver lasciato i suoi recapito al danneggiato, o ad altre persone, al fine di essere successivamente contattato per rendersi disponibile a rendere la dichiarazione poi resa nelle aule dell'adito
Tribunale”; c) perché “manca qualsivoglia fotografia scattata al momento del sinistro da cui poter percepire, pur se in maniera statica, l'evento dannoso per cui è causa.
Manca, inoltre, qualsivoglia fotografia, anche successiva al presunto sinistro, del ciclomotore tg. 9DFWA condotto proprio dal sig. al momento del Parte_1
sinistro …”. Su tali punti si osserva che: a) per molti motivi, che non è possibile enumerare tutti in questa sede, può essere accaduto che il teste pur Tes_1
eventualmente sollecitato dalla difesa di parte attrice, non sia riuscito a rintracciare l'amica che peraltro non doveva conoscere poi così bene visto che non ne Per_1
ricorda neppure il cognome, e in compagnia della quale si trovava 16 anni prima che iniziasse il presente giudizio;
b) il teste ha riferito di avere soccorso personalmente, insieme ad altre persone, l'infortunato, e di avere, su richiesta di quest'ultimo, chiamato per telefono il di lui padre, il quale giunse sul posto e portò via il figlio;
pertanto, se è poi stato chiamato a deporre, è facile desumere che avesse lasciato le proprie generalità
pagina 5 di 9 all'attore, col quale aveva parlato, o al padre, che aveva chiamato per telefono;
c) non c'era ragione specifica per scattare una fotografia dello stato dei luoghi, dato che non si era infortunato a causa di un dissesto stradale (situazione statica, da Pt_1
fotografare), bensì di un evento, la collisione tra due veicoli, che ormai era passato;
quanto al motociclo, l'attore non se n'è dichiarato proprietario, per cui è ben possibile che non disponesse delle fotografie del veicolo danneggiato – ammesso che dai danni riportati da quel veicolo si potesse dedurre qualcosa sulla dinamica dell'evento. In definitiva, non vi sono ragioni per dubitare che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta dal teste Tes_1
Dunque, come riferito dal teste, il motociclo, un Liberty, condotto da stava Pt_1
percorrendo una strada a doppio senso di marcia sulla corsia di sinistra rispetto al suo senso di marcia, perché su quella di destra erano in corso dei lavori;
da una strada sulla sinistra provenne l'autovettura Fiat Punto, cui la segnaletica verticale ed orizzontale imponeva lo Stop – ed invece l'autovettura non si arrestò, e colpì il motociclo sulla sinistra, facendolo cadere;
il conducente della Fiat Punto dopo l'urto scese dal veicolo, e così, evidentemente, fu possibile identificare quest'ultimo. Così essendosi verificato l'evento, la responsabilità preponderante per quanto accaduto deve attribuirsi al conducente dell'autovettura di in quanto “Il segnale di stop pone a carico dei CP_2
conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli”
(Cass. 4055/2009); tuttavia, non sappiamo praticamente nulla della condotta di guida di
, ed in particolare: quale velocità tenesse;
se abbia avuto margine per tentare di Pt_1
evitare l'impatto, soprattutto in considerazione del momento in cui avrebbe potuto avvistare l'autovettura che si stava avvicinando;
se, pur costretto a procedere lungo la corsia di sinistra, si tenesse al margine sinistro della carreggiata da lui percorribile;
se avesse già completamente impegnato l'intersezione, o stesse appena cominciando ad attraversarla (non si conoscono esattamente i punti d'urto tra i veicoli); non sappiamo neppure come fosse regolamentato il passaggio dei veicoli da un senso e dell'altro pagina 6 di 9 sull'unica corsia disponibile in quel tratto di strada. L'area di ciò che non sappiamo circa la condotta di guida di , fa residuare una quota di responsabilità presunta del Pt_1
conducente del motociclo pari al 20% - fermo restando che è prevalentemente responsabile il conducente dell'autovettura Fiat Punto, che avrebbe dovuto arrestare la propria marcia e non lo ha fatto.
Nel sinistro, secondo quanto accertato dal CTU medico in una relazione sulla quale le parti nulla hanno osservato nei termini concessi, l'attore riportò “trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione del legamento crociato anteriore, distacco osteocondrale al condilo femorale mediale, lesione del menisco laterale e menisco mediale. … l'Attore si
è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del LCA per via artroscopica e meniscectomia mediale e laterale, con plastica osteo-condrale.”; è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 15, parziale al 50% di giorni 100, parziale al 25% di giorni 60; sono residuati postumi permanenti consistenti in “lassità articolare di lieve entità per lesione del legamento crociato anteriore, operato di plastica, con cicatrice chirurgica di 5 cm. In sede sotto-rotulea; una meniscectomia parziale sia del menisco mediale che laterale al ginocchio destro”; tali postumi integrano un danno biologico del 7%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 17; la spesa per la ginocchiera, documentata da parte attrice in € 70, appare congrua.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, sono liquidabili in favore dell'attore € 26.024, non sussistendo valide ragioni per personalizzare il risarcimento, di cui € 9200 per l'invalidità temporanea ed € 16.824 per il danno non patrimoniale;
da tale somma va detratta quella di € 4.440 incassata dall'attore in data
31/372010, che rivalutata all'attualità ammonta ad € 5.825,28 – per cui la somma risarcibile residua scende ad € 20.198,72. Di tale somma è in concreto dovuta, in ragione del concorso di colpa presunta, la quota dell'80%; pertanto, va Controparte_1
condannata a pagare all'attore a titolo di danno non patrimoniale la Parte_1
somma di € 16.158,97; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi pagina 7 di 9 legali sulla somma devalutata al 24/11/2004 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Inoltre, la convenuta compagnia assicurativa va condannata a risarcire all'attore l'80% del danno patrimoniale, pari ad € 56; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
17/5/2005 (data della fattura) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/5/2005 alla pronuncia;
oltre interessi sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5041/2020 RGAC tra:
, attore;
e , convenuti;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa nella misura Controparte_2
dell'80%, e nella misura del 20%; Parte_1
2) Condanna a pagare all'attore a titolo di risarcimento dell'80% Controparte_1
del danno non patrimoniale e detratto l'acconto già versato, la somma di €
16.158,97; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 24/11/2004 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
3) Condanna a pagare all'attore a titolo di risarcimento dell'80% Controparte_1
del danno patrimoniale la somma di € 56; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 17/5/2005 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via pagina 8 di 9 annualmente rivalutata dal 17/5/2005 alla pronuncia;
oltre interessi sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) Condanna a rimborsare all'attore ogni somma che questi Controparte_1
documenti di avere versato al CTU in esecuzione dei decreti di liquidazione in atti;
5) Condanna a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 306 per esborsi ed € 5.100 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti Luca Amato e Luigi Amato.
Così deciso in Portici in data 20/9/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5041/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Parte_1
Pianto, Torre 1, presso gli avv.ti Luca Amato e Luigi Amato, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1
Via G. Amendola 10 presso l'avv. Antonio Troiano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in OG TO (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
pagina 1 di 9 , residente in [...] piano 1° int. 6 Controparte_2
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, chiedendo di dichiarare il convenuto responsabile esclusivo di un
[...] CP_2
sinistro che assumeva essersi verificato in data 24/11/2004 in Napoli tra il motociclo tg.
9DFWA condotto dall'attore e l'autovettura Fiat Punto tg. CO/D59647 di proprietà di ed assicurata per la Rca con la convenuta – e condannare la CP_2 Controparte_1
convenuta a risarcire i danni subiti dall'attore per le lesioni personali Controparte_1
riportate nell'evento, da liquidare in € 43.931,33 (per danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, e danno morale), con vittoria delle spese di lite con Con distrazione;
si è costituita chiedendo di dichiarare la domanda Controparte_1
inammissibile, improponibile o improcedibile, o nulla, dichiarare prescritto il diritto vantato al risarcimento, dichiarare cessata la materia del contendere per essere satisfattiva la somma di € 4.400 già versata all'attore, e in ogni caso rigettare la domanda perché infondata, o applicare il concorso di colpa ex art. 2054.2 cc contenendo il risarcimento “nei limiti del provato e del chiesto” e detratta comunque la cifra già versata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste ed è stata espletata consulenza Testimone_1
tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
pagina 2 di 9 Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile: già con raccomandata del
13/5/2005 i genitori dell'attore, all'epoca minorenne, misero in mora Controparte_3
(oggi ) ai sensi dell'art. 22 L. 990/1969 all'epoca in vigore;
[...] Controparte_1
seguirono raccomandata del 16/11/2006 da parte di divenuto Parte_1
maggiorenne indirizzata ad e rispondente ai requisiti richiesti Controparte_3
dall'art. 148 Cod.Ass. nel frattempo entrato in vigore;
raccomandata del 30/1/2008 ad raccomandata del 3/6/2009 ad Controparte_3 Controparte_3
raccomandata del 24/3/2011 ad raccomandata del 21/6/2012 ad Controparte_3
raccomandata del 3/10/2013 ad Controparte_3 Controparte_3
raccomandata del 10/7/2015 a;
messaggio pec del 17/11/2016; e Controparte_1
messaggio pec del 10/5/2018. A fronte di tutti tali atti di costituzione in mora, mai la compagnia assicurativa oggi convenuta ha chiesto all'attore di integrare la richiesta di risarcimento, ed anzi già in data 3/3/2006 venne sottoposto a visita Parte_1
medico legale da parte di un perito fiduciario di il dr. Controparte_3 [...]
e con atto del 27/11/2009 inviò a un assegno Per_3 Controparte_3 Pt_1
di € 4.440, che con raccomandata del 31/3/2010 l'odierno attore dichiarò di accettare a titolo di acconto.
Da un certificato cronologico del PRA, in atti, risulta che in data 24/11/2004
l'autovettura Fiat Punto tg. CO/D59647 apparteneva al convenuto . Controparte_2
Costituendosi dopo che le era stato notificato l'originario atto di citazione, CP_1
aveva eccepito che la citazione fosse nulla ex art. 164 cpc perché “Nulla viene
[...]
precisato in merito alla corretta posizione, all'interno della carreggiata, dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, nulla circa la loro provenienza e la loro direzione di marcia, nulla con riferimento ai punti di impatto tra il veicolo condotto ed il veicolo antagonista e, si badi, nulla in merito all'esistenza, sui luoghi in cui ebbe a verificarsi il dedotto sinistro, di segnaletica orizzontale e verticale a regolamento della circolazione.”, ed anche perché non erano stati descritti in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiedeva il ristoro. All'udienza del 26/10/2021 il giudice ordinò all'attore di integrare il pagina 3 di 9 contraddittorio verso il convenuto non costituito (nei cui confronti Controparte_2
non era riuscita la notificazione della citazione), e l'attore provvide;
ma con ordinanza del 29/3/2022 il giudice dichiarò nulla la citazione per integrazione del contraddittorio
“non rinvenendosi gli elementi ai fini di una valida vocatio in ius” In effetti, mancava proprio la vocatio in ius) ed ordinò di rinnovarla. A questo punto l'attore notificò ad entrambe le parti convenute un atto di citazione in cui si sanavano, pur mancando un espresso ordine del giudice in tal senso, anche i vizi eccepiti da quando si Controparte_1
era costituita: si precisavano le posizioni dei veicoli, le direzioni di marcia, i punti d'urto, la segnaletica presente in loco, le conseguenze lesive per l'attore.
Sempre costituendosi tempestivamente, la convenuta ha eccepito che il Controparte_1
diritto al risarcimento vantato dalla convenuta si sia prescritto, essendo stata la citazione notificata 15 anni dopo il dedotto sinistro;
in realtà, considerato che il diritto al risarcimento dell'attore si prescrive nel termine in cui si prescrive il reato di lesioni personali colpose, tale termine è stato tempestivamente interrotto colle numerose messe in mora enumerate precedentemente.
Il teste ha riferito: “ADR Indifferente. ADR Era verso le 13 di un Testimone_1
giorno di fine novembre 2004, a Napoli. Camminavo lungo Via Antonio Labriola, nel quartiere di Secondigliano, in compagnia di un'amica di nome non ricordo il Per_1
cognome; eravamo all'angolo di Via Gobetti, con direzione verso il centro di
Secondigliano, dove oggi c'è la metro;
alle spalle avevamo eravamo sul Per_4
marciapiedi di sinistra. Non pioveva, c'era il sole. Da Via Gobetti, sulla nostra destra, provenne un'autovettura Fiat Punto grigia, Dalla direzione di proveniva un Per_4
ciclomotore Liberty, con a bordo solo il conducente, un ragazzo giovane, che indossava il casco;
giunto all'incrocio con Via Gobetti, il ciclomotore venne colpito alla fiancata sinistra dalla Fiat Punto di cui ho detto prima. Il ciclomotore cadde a terra col ragazzo;
la Fiat Punto si fermò; a bordo c'era solo il conducente, che scese a prestare soccorso insieme a noi ed altre persone. Il ragazzo a terra era cosciente e non perdeva sangue, ma lamentava forti dolori alla gamba destra, e non riuscimmo a rialzarlo. Il ragazzo mi pagina 4 di 9 chiese la cortesia di telefonare a suo padre, ed io lo feci;
il padre arrivò dopo una decina di minuti, con un'automobile, e lo portò via. Non vidi autorità di polizia. ADR A 15 metri di distanza, verso sulla corsia destra, c'erano dei lavori in corso, e per Per_4
questo il ciclomotore si era dovuto spostare sulla sinistra all'altezza dell'incrocio in cui si verificò l'incidente. ADR Via Gobetti era a doppio senso. ADR Per chi proveniva da
Via Gobetti c'era lo Stop con cartello, e scritta a terra. ADR E' la prima volta che depongo in aula di giustizia.” Gli eventi così descritti confermano sostanzialmente la versione dei fatti sostenuta dalla parte attrice nell'atto di citazione rinotificato dopo l'ordinanza del 29/3/2022. Parte convenuta, in comparsa conclusionale, adduce ragioni per dubitare che il teste sia attendibile: a) perché ha riferito che al momento del Tes_1
sinistro si trovava in compagnia di un'amica di nome della quale non ha Per_1
ricordato il cognome, “ … che, stranamente, non è stata indicata da parte attrice quale altro testimone da escutersi nel processo”; b) perché “non ha detto di aver lasciato i suoi recapito al danneggiato, o ad altre persone, al fine di essere successivamente contattato per rendersi disponibile a rendere la dichiarazione poi resa nelle aule dell'adito
Tribunale”; c) perché “manca qualsivoglia fotografia scattata al momento del sinistro da cui poter percepire, pur se in maniera statica, l'evento dannoso per cui è causa.
Manca, inoltre, qualsivoglia fotografia, anche successiva al presunto sinistro, del ciclomotore tg. 9DFWA condotto proprio dal sig. al momento del Parte_1
sinistro …”. Su tali punti si osserva che: a) per molti motivi, che non è possibile enumerare tutti in questa sede, può essere accaduto che il teste pur Tes_1
eventualmente sollecitato dalla difesa di parte attrice, non sia riuscito a rintracciare l'amica che peraltro non doveva conoscere poi così bene visto che non ne Per_1
ricorda neppure il cognome, e in compagnia della quale si trovava 16 anni prima che iniziasse il presente giudizio;
b) il teste ha riferito di avere soccorso personalmente, insieme ad altre persone, l'infortunato, e di avere, su richiesta di quest'ultimo, chiamato per telefono il di lui padre, il quale giunse sul posto e portò via il figlio;
pertanto, se è poi stato chiamato a deporre, è facile desumere che avesse lasciato le proprie generalità
pagina 5 di 9 all'attore, col quale aveva parlato, o al padre, che aveva chiamato per telefono;
c) non c'era ragione specifica per scattare una fotografia dello stato dei luoghi, dato che non si era infortunato a causa di un dissesto stradale (situazione statica, da Pt_1
fotografare), bensì di un evento, la collisione tra due veicoli, che ormai era passato;
quanto al motociclo, l'attore non se n'è dichiarato proprietario, per cui è ben possibile che non disponesse delle fotografie del veicolo danneggiato – ammesso che dai danni riportati da quel veicolo si potesse dedurre qualcosa sulla dinamica dell'evento. In definitiva, non vi sono ragioni per dubitare che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta dal teste Tes_1
Dunque, come riferito dal teste, il motociclo, un Liberty, condotto da stava Pt_1
percorrendo una strada a doppio senso di marcia sulla corsia di sinistra rispetto al suo senso di marcia, perché su quella di destra erano in corso dei lavori;
da una strada sulla sinistra provenne l'autovettura Fiat Punto, cui la segnaletica verticale ed orizzontale imponeva lo Stop – ed invece l'autovettura non si arrestò, e colpì il motociclo sulla sinistra, facendolo cadere;
il conducente della Fiat Punto dopo l'urto scese dal veicolo, e così, evidentemente, fu possibile identificare quest'ultimo. Così essendosi verificato l'evento, la responsabilità preponderante per quanto accaduto deve attribuirsi al conducente dell'autovettura di in quanto “Il segnale di stop pone a carico dei CP_2
conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli”
(Cass. 4055/2009); tuttavia, non sappiamo praticamente nulla della condotta di guida di
, ed in particolare: quale velocità tenesse;
se abbia avuto margine per tentare di Pt_1
evitare l'impatto, soprattutto in considerazione del momento in cui avrebbe potuto avvistare l'autovettura che si stava avvicinando;
se, pur costretto a procedere lungo la corsia di sinistra, si tenesse al margine sinistro della carreggiata da lui percorribile;
se avesse già completamente impegnato l'intersezione, o stesse appena cominciando ad attraversarla (non si conoscono esattamente i punti d'urto tra i veicoli); non sappiamo neppure come fosse regolamentato il passaggio dei veicoli da un senso e dell'altro pagina 6 di 9 sull'unica corsia disponibile in quel tratto di strada. L'area di ciò che non sappiamo circa la condotta di guida di , fa residuare una quota di responsabilità presunta del Pt_1
conducente del motociclo pari al 20% - fermo restando che è prevalentemente responsabile il conducente dell'autovettura Fiat Punto, che avrebbe dovuto arrestare la propria marcia e non lo ha fatto.
Nel sinistro, secondo quanto accertato dal CTU medico in una relazione sulla quale le parti nulla hanno osservato nei termini concessi, l'attore riportò “trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione del legamento crociato anteriore, distacco osteocondrale al condilo femorale mediale, lesione del menisco laterale e menisco mediale. … l'Attore si
è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del LCA per via artroscopica e meniscectomia mediale e laterale, con plastica osteo-condrale.”; è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 15, parziale al 50% di giorni 100, parziale al 25% di giorni 60; sono residuati postumi permanenti consistenti in “lassità articolare di lieve entità per lesione del legamento crociato anteriore, operato di plastica, con cicatrice chirurgica di 5 cm. In sede sotto-rotulea; una meniscectomia parziale sia del menisco mediale che laterale al ginocchio destro”; tali postumi integrano un danno biologico del 7%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 17; la spesa per la ginocchiera, documentata da parte attrice in € 70, appare congrua.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, sono liquidabili in favore dell'attore € 26.024, non sussistendo valide ragioni per personalizzare il risarcimento, di cui € 9200 per l'invalidità temporanea ed € 16.824 per il danno non patrimoniale;
da tale somma va detratta quella di € 4.440 incassata dall'attore in data
31/372010, che rivalutata all'attualità ammonta ad € 5.825,28 – per cui la somma risarcibile residua scende ad € 20.198,72. Di tale somma è in concreto dovuta, in ragione del concorso di colpa presunta, la quota dell'80%; pertanto, va Controparte_1
condannata a pagare all'attore a titolo di danno non patrimoniale la Parte_1
somma di € 16.158,97; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi pagina 7 di 9 legali sulla somma devalutata al 24/11/2004 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Inoltre, la convenuta compagnia assicurativa va condannata a risarcire all'attore l'80% del danno patrimoniale, pari ad € 56; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal
17/5/2005 (data della fattura) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 17/5/2005 alla pronuncia;
oltre interessi sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5041/2020 RGAC tra:
, attore;
e , convenuti;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) Dichiara responsabile del sinistro per cui è causa nella misura Controparte_2
dell'80%, e nella misura del 20%; Parte_1
2) Condanna a pagare all'attore a titolo di risarcimento dell'80% Controparte_1
del danno non patrimoniale e detratto l'acconto già versato, la somma di €
16.158,97; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 24/11/2004 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
3) Condanna a pagare all'attore a titolo di risarcimento dell'80% Controparte_1
del danno patrimoniale la somma di € 56; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 17/5/2005 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via pagina 8 di 9 annualmente rivalutata dal 17/5/2005 alla pronuncia;
oltre interessi sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) Condanna a rimborsare all'attore ogni somma che questi Controparte_1
documenti di avere versato al CTU in esecuzione dei decreti di liquidazione in atti;
5) Condanna a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 306 per esborsi ed € 5.100 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti Luca Amato e Luigi Amato.
Così deciso in Portici in data 20/9/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9