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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 168/2024 promossa da:
(C.F. ), nato l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FABBRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22 e (C.F. ), nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2
IS (RA), loc. S. Cassiano, Viale Stazione n. 12, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FABBRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2025. In data 14.02.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.01.2024, Parte_1
e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a
[...] Parte_2
IS (RA) in data 10.06.2007 matrimonio concordatario, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2007, che dall'unione erano nati i figli in data 02.09.2004 e in data 25.04.2007, il primo Persona_1 Parte_3 economicamente autosufficiente essendo appena stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la cooperativa montana Val Lamone, che, già prima della celebrazione del matrimonio e durante la convivenza more uxorio, avevano iniziato a lavorare assieme nella ristorazione costituendo la società L.I. di LI RI e C s.n.c. con quote paritarie e aprendo il relativo ristorante in data 27.05.2000 e che, dopo una convivenza matrimoniale relativamente tranquilla, visioni differenti riguardanti la gestione del ristorante e l'attività societaria avevano incrinato il rapporto affettivo, tanto che nell'interesse dei figli avevano deciso di concordare le condizioni di separazione e divorzio, presentando un ricorso congiunto. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con impegno al reciproco rispetto senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro; 2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Parte_3 collocazione abitativa prevalente presso il padre mentre il maggiorenne vivrà con la madre Per_1 alla quale resta assegnata la casa familiare posta in Viale Stazione 12 a IS, loc. San Cassiano
- a lei intestata, ove la medesima resterà a vivere unitamente al figlio;
Per_1
3) stabilirà la propria residenza nella casa di via Corte 6 in loc. Castellina, Parte_1
IS, già di sua proprietà. Poiché quest'ultimo immobile è in fase di ristrutturazione, Parte_2 acconsentirà che il marito dimori temporaneamente presso la casa familiare, fino a quando
[...]
l'altro immobile sarà ristrutturato e comunque reso abitabile;
5) Il figlio minore , seppur collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna, sarà libero Pt_3
(così come, naturalmente, il figlio , già maggiorenne) di frequentare i genitori nelle Per_1 rispettive dimore – quando anche il padre si sarà trasferito - senza alcuna limitazione, semplicemente preavvertendo i genitori degli eventuali spostamenti, risultando gli immobili di proprietà dei genitori a poca distanza tra loro. Anche successivamente al trasferimento del sig. nella diversa Parte_1 dimora di Via Corte 6 in Località Castellina, la sig.ra acconsente a che questi possa Parte_2 frequentare liberamente l'abitazione familiare per vedere il figlio , a seconda delle esigenze Per_1 degli stessi;
6) e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, Parte_1 Parte_2 godendo entrambi di redditi propri (ossia gli utili della società di cui sono soci al 50% cadauno oltre a pensione, per quanto riguarda il , mentre entrambi si impegnano a versare per il Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma di euro 200,00 mensili cadauno oltre rivalutazione Pt_3
pagina 2 di 6 ex indici Istat (e così totali euro 400,00) oltre a quanto eventualmente necessario in via diretta ed oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non mutuabili, nulla essendo dovuto per il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Liberi naturalmente i coniugi di Per_1 modificare le presenti condizioni in riferimento al mantenimento del figlio qualora mutino le Pt_3 circostanze di fatto;
7) Si precisa che l'immobile sito in IS via Rio Cò' n. 7 è intestato alla soc. L.I. di LI RI e c. snc e gravato da mutuo intestato alla predetta società (doc. 7), mentre gli immobili di IS via Rio Co' n. 9 (distinto alFoglio 143, particella 153, sub 6) e di IS viale Stazione S. Cassiano n. 12 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di IS al Foglio 177, particella 166 sub 1 e 2 e particella 153 sub 1) risultano intestati formalmente a (doc. 5), seppur Parte_2 acquistati da entrambi i coniugi con i proventi dell'azienda di ristorazione. Si precisa inoltre che l'immobile sito in IS Via della Stazione è gravato da mutuo intestato alla sig.ra (v. doc. Pt_2
6); 8) e provvederanno in ogni caso alla cura ed educazione del figlio Parte_1 Parte_2
sino a quando questi non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Pt_3
9) Quanto alle vetture, la AUDI Q3 di proprietà di targata FN825FM permarrà intestata Parte_2 alla stessa, impegnandosi altresì i ricorrenti a traferire le rispettive moto a ciascuno dei figli, secondo le esigenze;
10) I beni mobili sono già stati equamente divisi tra i coniugi;
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto economico extrasocietario tra loro insorto è già stato regolato e che comunque quanto risulta nelle giacenze dei conti correnti cointestati (doc. 12) verrà diviso equamente assolti gli eventuali debiti societari;
12) Le spese legali occorse verranno integralmente compensate tra le parti”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra riportate. Con decreto emesso in data 29.01.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 12.06.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 14.02.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 12.06.2024, innanzi al Giudice relatore delegato comparivano personalmente le parti che confermavano la volontà di separarsi e le condizioni di separazione contenute nel ricorso, mentre il loro difensore insisteva per l'omologa della separazione chiedendo che, una volta emessa la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, la causa venisse rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con la sentenza di separazione n. 709/2024, pubblicata il 09.07.2024 il Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, emetteva ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di pagina 3 di 6 cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 05.02.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano telematicamente le note scritte in data 03.02.2025. Con ordinanza del 10.04.2025, il Giudice relatore ordinava alle parti di depositare l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 29.05.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli Parte_1 Pt_2 effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate nelle note, aggiornate alla situazione di fatto attuale, stante l'avvenuto trasferimento del sig. nella casa di via Corte n. 6 in IS e il Parte_1 raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio Parte_3
Con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto nelle note di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivono già separati, con impegno al reciproco rispetto senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro; 2) Il figlio , che durante le more del procedimento ha raggiunto la maggiore età in Parte_3 quanto nato il [...], rimarrà allo stato presso la residenza della madre sita in Viale Stazione 12 a IS, loc. San Cassiano – a lei intestata – unitamente all'altro fratello maggiorenne
la sig.ra acconsente a che possa frequentare Persona_1 Parte_2 Parte_1 entrambi i figli e nella casa della madre, ove attualmente risiedono, a seconda Per_1 Pt_3 delle esigenze degli stessi. Entrambi i figli sono ad oggi indipendenti ed autosufficienti a livello economico poiché dipendenti presso la Cooperativa Montana Valle del Lamone di via Aurora 2, Casale (RA), con contratto a tempo determinato;
3) si è trasferito nella casa di via Corte 6 in loc. Castellina, IS, di sua Parte_1 proprietà, dove ha già stabilito la propria residenza;
4) Considerata la maggiore età di entrambi i figli, questi potranno liberamente decidere dove risiedere (anche mutando l'attuale situazione) e saranno liberi di frequentare i genitori nelle rispettive dimore senza alcuna limitazione, semplicemente preavvertendo i genitori degli eventuali spostamenti, risultando gli immobili di proprietà dei genitori a poca distanza tra loro.
5) e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, Parte_1 Parte_2 godendo entrambi di redditi propri (ossia gli utili della società di cui sono soci al 50% cadauno, oltre a pensione, per quanto riguarda il;
Parte_1
6) Si precisa che l'immobile sito in IS via Rio Cò' n. 7 è intestato alla soc. L.I. di LI RI e c. snc e gravato da mutuo intestato alla predetta società (doc. 7), mentre gli immobili di IS via Rio Co' n. 9 (distinto al Foglio 143, particella 153, sub 6) e di IS viale Stazione S. Cassiano n. 12 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di IS al Foglio 177, particella 166 sub 1 e 2 e particella 153 sub 1) risultano intestati formalmente a (doc. 5), Parte_2 seppur acquistati da entrambi i coniugi con i proventi dell'azienda di ristorazione. Si precisa inoltre che l'immobile sito in IS Via della Stazione è gravato da mutuo intestato alla sig.ra (v. Pt_2 doc. 6);
pagina 4 di 6 7) Quanto alle vetture, la AUDI Q3 di proprietà di targata FN825FM permarrà intestata Parte_2 alla stessa, impegnandosi altresì i ricorrenti a traferire le rispettive moto a ciascuno dei figli, secondo le esigenze;
8) I beni mobili sono già stati equamente divisi tra i coniugi;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto economico extrasocietario tra loro insorto è già stato regolato e che comunque quanto risulta nelle giacenze dei conti correnti cointestati (v. doc. 12) verrà diviso equamente assolti gli eventuali debiti societari;
10) Le spese legali occorse verranno integralmente compensate tra le parti”. Ciò posto, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.06.2007 a IS (RA) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2007. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 09.07.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato del 12.06.2024 e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nelle note scritte in quanto le stesse appaiono adeguate e non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico. Il Collegio prende invece atto degli impegni trasfusi alle condizioni nn. 6, 7, 8. 9 formulate nelle note in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Stante l'apposita richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
VA (BO) il 11.05.1949, e nata a Faenza (RA) il [...], a [...] in Parte_2 data 10.06.2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 16, p. II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti nelle note scritte depositate in data 27.05.2025 come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cui ai punti nn. 6, 7, 8 e 9 formulate nelle note scritte depositate in data 27.05.2025;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 168/2024 promossa da:
(C.F. ), nato l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FABBRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22 e (C.F. ), nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2
IS (RA), loc. S. Cassiano, Viale Stazione n. 12, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FABBRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2025. In data 14.02.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.01.2024, Parte_1
e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a
[...] Parte_2
IS (RA) in data 10.06.2007 matrimonio concordatario, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2007, che dall'unione erano nati i figli in data 02.09.2004 e in data 25.04.2007, il primo Persona_1 Parte_3 economicamente autosufficiente essendo appena stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la cooperativa montana Val Lamone, che, già prima della celebrazione del matrimonio e durante la convivenza more uxorio, avevano iniziato a lavorare assieme nella ristorazione costituendo la società L.I. di LI RI e C s.n.c. con quote paritarie e aprendo il relativo ristorante in data 27.05.2000 e che, dopo una convivenza matrimoniale relativamente tranquilla, visioni differenti riguardanti la gestione del ristorante e l'attività societaria avevano incrinato il rapporto affettivo, tanto che nell'interesse dei figli avevano deciso di concordare le condizioni di separazione e divorzio, presentando un ricorso congiunto. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con impegno al reciproco rispetto senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro; 2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Parte_3 collocazione abitativa prevalente presso il padre mentre il maggiorenne vivrà con la madre Per_1 alla quale resta assegnata la casa familiare posta in Viale Stazione 12 a IS, loc. San Cassiano
- a lei intestata, ove la medesima resterà a vivere unitamente al figlio;
Per_1
3) stabilirà la propria residenza nella casa di via Corte 6 in loc. Castellina, Parte_1
IS, già di sua proprietà. Poiché quest'ultimo immobile è in fase di ristrutturazione, Parte_2 acconsentirà che il marito dimori temporaneamente presso la casa familiare, fino a quando
[...]
l'altro immobile sarà ristrutturato e comunque reso abitabile;
5) Il figlio minore , seppur collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna, sarà libero Pt_3
(così come, naturalmente, il figlio , già maggiorenne) di frequentare i genitori nelle Per_1 rispettive dimore – quando anche il padre si sarà trasferito - senza alcuna limitazione, semplicemente preavvertendo i genitori degli eventuali spostamenti, risultando gli immobili di proprietà dei genitori a poca distanza tra loro. Anche successivamente al trasferimento del sig. nella diversa Parte_1 dimora di Via Corte 6 in Località Castellina, la sig.ra acconsente a che questi possa Parte_2 frequentare liberamente l'abitazione familiare per vedere il figlio , a seconda delle esigenze Per_1 degli stessi;
6) e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, Parte_1 Parte_2 godendo entrambi di redditi propri (ossia gli utili della società di cui sono soci al 50% cadauno oltre a pensione, per quanto riguarda il , mentre entrambi si impegnano a versare per il Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma di euro 200,00 mensili cadauno oltre rivalutazione Pt_3
pagina 2 di 6 ex indici Istat (e così totali euro 400,00) oltre a quanto eventualmente necessario in via diretta ed oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non mutuabili, nulla essendo dovuto per il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Liberi naturalmente i coniugi di Per_1 modificare le presenti condizioni in riferimento al mantenimento del figlio qualora mutino le Pt_3 circostanze di fatto;
7) Si precisa che l'immobile sito in IS via Rio Cò' n. 7 è intestato alla soc. L.I. di LI RI e c. snc e gravato da mutuo intestato alla predetta società (doc. 7), mentre gli immobili di IS via Rio Co' n. 9 (distinto alFoglio 143, particella 153, sub 6) e di IS viale Stazione S. Cassiano n. 12 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di IS al Foglio 177, particella 166 sub 1 e 2 e particella 153 sub 1) risultano intestati formalmente a (doc. 5), seppur Parte_2 acquistati da entrambi i coniugi con i proventi dell'azienda di ristorazione. Si precisa inoltre che l'immobile sito in IS Via della Stazione è gravato da mutuo intestato alla sig.ra (v. doc. Pt_2
6); 8) e provvederanno in ogni caso alla cura ed educazione del figlio Parte_1 Parte_2
sino a quando questi non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Pt_3
9) Quanto alle vetture, la AUDI Q3 di proprietà di targata FN825FM permarrà intestata Parte_2 alla stessa, impegnandosi altresì i ricorrenti a traferire le rispettive moto a ciascuno dei figli, secondo le esigenze;
10) I beni mobili sono già stati equamente divisi tra i coniugi;
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto economico extrasocietario tra loro insorto è già stato regolato e che comunque quanto risulta nelle giacenze dei conti correnti cointestati (doc. 12) verrà diviso equamente assolti gli eventuali debiti societari;
12) Le spese legali occorse verranno integralmente compensate tra le parti”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra riportate. Con decreto emesso in data 29.01.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 12.06.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 14.02.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 12.06.2024, innanzi al Giudice relatore delegato comparivano personalmente le parti che confermavano la volontà di separarsi e le condizioni di separazione contenute nel ricorso, mentre il loro difensore insisteva per l'omologa della separazione chiedendo che, una volta emessa la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, la causa venisse rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con la sentenza di separazione n. 709/2024, pubblicata il 09.07.2024 il Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, emetteva ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di pagina 3 di 6 cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 05.02.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano telematicamente le note scritte in data 03.02.2025. Con ordinanza del 10.04.2025, il Giudice relatore ordinava alle parti di depositare l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 29.05.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli Parte_1 Pt_2 effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate nelle note, aggiornate alla situazione di fatto attuale, stante l'avvenuto trasferimento del sig. nella casa di via Corte n. 6 in IS e il Parte_1 raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio Parte_3
Con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto nelle note di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivono già separati, con impegno al reciproco rispetto senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro; 2) Il figlio , che durante le more del procedimento ha raggiunto la maggiore età in Parte_3 quanto nato il [...], rimarrà allo stato presso la residenza della madre sita in Viale Stazione 12 a IS, loc. San Cassiano – a lei intestata – unitamente all'altro fratello maggiorenne
la sig.ra acconsente a che possa frequentare Persona_1 Parte_2 Parte_1 entrambi i figli e nella casa della madre, ove attualmente risiedono, a seconda Per_1 Pt_3 delle esigenze degli stessi. Entrambi i figli sono ad oggi indipendenti ed autosufficienti a livello economico poiché dipendenti presso la Cooperativa Montana Valle del Lamone di via Aurora 2, Casale (RA), con contratto a tempo determinato;
3) si è trasferito nella casa di via Corte 6 in loc. Castellina, IS, di sua Parte_1 proprietà, dove ha già stabilito la propria residenza;
4) Considerata la maggiore età di entrambi i figli, questi potranno liberamente decidere dove risiedere (anche mutando l'attuale situazione) e saranno liberi di frequentare i genitori nelle rispettive dimore senza alcuna limitazione, semplicemente preavvertendo i genitori degli eventuali spostamenti, risultando gli immobili di proprietà dei genitori a poca distanza tra loro.
5) e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, Parte_1 Parte_2 godendo entrambi di redditi propri (ossia gli utili della società di cui sono soci al 50% cadauno, oltre a pensione, per quanto riguarda il;
Parte_1
6) Si precisa che l'immobile sito in IS via Rio Cò' n. 7 è intestato alla soc. L.I. di LI RI e c. snc e gravato da mutuo intestato alla predetta società (doc. 7), mentre gli immobili di IS via Rio Co' n. 9 (distinto al Foglio 143, particella 153, sub 6) e di IS viale Stazione S. Cassiano n. 12 (distinta al Catasto fabbricati del Comune di IS al Foglio 177, particella 166 sub 1 e 2 e particella 153 sub 1) risultano intestati formalmente a (doc. 5), Parte_2 seppur acquistati da entrambi i coniugi con i proventi dell'azienda di ristorazione. Si precisa inoltre che l'immobile sito in IS Via della Stazione è gravato da mutuo intestato alla sig.ra (v. Pt_2 doc. 6);
pagina 4 di 6 7) Quanto alle vetture, la AUDI Q3 di proprietà di targata FN825FM permarrà intestata Parte_2 alla stessa, impegnandosi altresì i ricorrenti a traferire le rispettive moto a ciascuno dei figli, secondo le esigenze;
8) I beni mobili sono già stati equamente divisi tra i coniugi;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto economico extrasocietario tra loro insorto è già stato regolato e che comunque quanto risulta nelle giacenze dei conti correnti cointestati (v. doc. 12) verrà diviso equamente assolti gli eventuali debiti societari;
10) Le spese legali occorse verranno integralmente compensate tra le parti”. Ciò posto, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.06.2007 a IS (RA) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2007. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 09.07.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato del 12.06.2024 e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nelle note scritte in quanto le stesse appaiono adeguate e non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico. Il Collegio prende invece atto degli impegni trasfusi alle condizioni nn. 6, 7, 8. 9 formulate nelle note in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti. Stante l'apposita richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
VA (BO) il 11.05.1949, e nata a Faenza (RA) il [...], a [...] in Parte_2 data 10.06.2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 16, p. II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti nelle note scritte depositate in data 27.05.2025 come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cui ai punti nn. 6, 7, 8 e 9 formulate nelle note scritte depositate in data 27.05.2025;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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