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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 17 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 18 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4932, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti GALA MARZIA, DE SANTIS FABIO MASSIMO, BOLICI
FEDERICA,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O.
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, in accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente.
* * *
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O. è assorbita dall'avvenuto deposito, per opera della odierna parte ricorrente, di nuova documentazione medica (acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
In ogni caso tale eccezione è pure infondata nel merito, giacché le affermazioni (rectius: le contestazioni all'elaborato peritale redatto nella fase di
A.T.P.O.) contenute nel ricorso in opposizione appaiono sufficientemente specifiche e circostanziate.
L'eccezione in esame deve quindi essere rigettata.
2 * * *
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
All'esito della C.T.U. rinnovata il consulente incaricato nella presente fase di opposizione ha ritenuto che la odierna parte ricorrente sia entrata in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dal 1.02.2025 (dunque a decorrere da una data successiva alla visita di revisione, svoltasi in sede amministrativa in data 8.02.2023).
Apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato intellegibili, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite relative alla precedente fase di A.T.P.O. devono essere poste a carico della odierna parte ricorrente, in quanto componente di nucleo familiare in cui sono stati prodotti redditi superiori ai parametri reddituali massimi previsti dal combinato disposto degli artt. 76, co. 1-3, e 77 del DPR n.
115/2002 e s.m.i. e dell'art. 152 disp. att. c.p.c.: le spese di lite relative alla precedente fase di A.T.P.O. sono liquidate in complessivi euro 1.200,00 (già compresa la riduzione del 20% di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.).
Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal C.T.U. incaricato nella presente fase di opposizione (decorrenza successiva alla visita di revisione effettuata in sede amministrativa), le spese di lite della presente fase di opposizione devono essere interamente compensate: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”
(Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
3 Le spese di C.T.U. relative alla precedente fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte ricorrente, in ragione della soccombenza di essa in tale fase.
Le spese di C.T.U. relative alla presente fase di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'odierna parte resistente, parzialmente soccombente in tale sede.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dal
1.02.2025;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
• condanna la odierna parte ricorrente al pagamento, in favore della odierna parte resistente, delle spese di lite relative alla precedente fase di
A.T.P.O., che liquida in euro 1.200,00 (già comprensivi della riduzione del 20% di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.), oltre accessori;
• compensa le spese di lite relative alla presente fase di opposizione;
• condanna la odierna parte ricorrente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O., liquidate come da separato decreto;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto.
Velletri, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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