Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12457/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ,
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ), ( ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
( ), Parte_10 C.F._10 Parte_11
( ), rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'Avv. Stella C.F._11
Silvia;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario CP_2
delegato dott. Riccobene;
CP_3
-resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05/12/2023 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti dell'amministrazione resistente nei ruoli del personale educativo e di essere assunti a tempo indeterminato, hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo riconoscersi il diritto ad ottenere la c.d. Carta docente, formulando le seguenti conclusioni: “PER
[...]
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_10
e previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
[...] Parte_11
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023, ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione, e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
PER , , Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_9
previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
[...]
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023, ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione, e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
PER previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, Parte_2 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul
2 lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui cadauno tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/2023, ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione, e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, per , , Parte_1 Parte_3 [...]
, e previo Pt_4 Parte_6 Parte_10 Parte_11
accertamento e declaratoria del diritto delle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione e condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 3.500,00 cadauno o di quella minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
In via subordinata, per , Parte_5 Parte_7 Parte_8
, previo accertamento e declaratoria del diritto delle parti ricorrenti
[...] Parte_9 alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione e condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 2.500,00 cadauno o di quella minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
In via subordinata, per , previo accertamento e declaratoria del Parte_2 diritto delle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione e condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00 cadauno o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
3 Con memoria tempestivamente depositata in data 13.5.2024 si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione e assumendo l'infondatezza Controparte_1
della pretesa avanzata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti come da note scritte depositate in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il presente giudizio impone di valutare se in capo ai dipendenti facenti parte dei ruoli del personale educativo del convenuto, assunti a tempo indeterminato, possa essere CP_1
riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
2.1. Il richiamato art. 1 co. 121 L. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della L. 107 del 2015 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire, con decreto, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta.
In attuazione della citata norma, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
4 Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
2.2. Definito il quadro normativo di riferimento, ritiene il Tribunale che la fruizione del beneficio in discorso debba essere riconosciuta anche ai dipendenti del appartenenti CP_1 ai ruoli educativi, dovendo condividersi sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi con sentenza n. 32104/2022 e ribadito in successive pronunce conformi
(cfr. Cass. n. 9984/2024 e Cass. n. 9895/2024).
Invero, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte e consolidati anche nella giurisprudenza di merito, nella nozione di “docenti” e di “personale docente” deve considerarsi rientrante anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato, equiparato ai docenti di scuola primaria.
La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, ha chiarito che: “il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche
5 all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
7. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(…) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297 del 1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del CP_6
laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del D.P.R. 31-05-1974, n. 417 - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
6 Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
In senso conforme al riconoscimento del beneficio per cui è causa al personale educativo, da equipararsi al personale docente, si è già espresso l'intestato Tribunale, rispetto al cui orientamento non vi è ragione di discostarsi, risultando del tutto condivisibili le relative motivazioni (cfr. Tribunale di Catania n. 1888/2023; n. 2421/2025).
2.3. Alla luce di quanto sopra, il beneficio in questione deve essere attribuito anche al personale appartenente al ruolo degli educatori, in quanto assimilabile, quanto alla funzione svolta, al personale docente.
2.4. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti (cfr. stati matricolari) che i ricorrenti sono stati assunti alle dipendenze del convenuto con contratto a tempo CP_1
indeterminato e sono stati inseriti nei ruoli del personale educativo in data anteriore al 2015
(anno di introduzione del beneficio della c.d. carta docente), ad eccezione della ricorrente immessa in ruolo con decorrenza giuridica all'1.9.2019 (cfr. relativo stato matricolare Pt_2
prodotto dal convenuto). CP_1
Riscontrata in capo ai ricorrenti la sussistenza del requisito soggettivo per beneficiare della carta elettronica, a fronte del dedotto inadempimento lamentato fino all'anno 2022/2023
(tenuto conto della data di presentazione del ricorso), in assenza di ulteriori elementi atti a far ritenere il contrario, attesa l'assenza da parte dell'Amministrazione convenuta di alcuna deduzione di segno contrario e gravando sulla stessa il relativo onere probatorio, deve essere riconosciuto in capo ai ricorrenti il diritto a fruire del beneficio economico della la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
Quanto alle annualità da riconoscersi a ciascun ricorrente e all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, il Tribunale osserva quanto segue. CP_1
Con riguardo alla posizione dei ricorrenti Parte_1 Parte_3
, e ,
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_10 Pt_11 Parte_11
7 posto che la domanda è stata formulata per le annualità dal 2016/2017 al 2022/2023, nessuna prescrizione può ritenersi maturata, tenuto conto della diffida inoltrata tramite raccomandata
A/R del 26.5.2021 (cfr. doc. ” fascicolo di parte ricorrente) seguita poi dal Email_1
ricorso notificato il 15.12.2023.
Con riguardo alla posizione dei ricorrenti Parte_5 [...]
, , che hanno chiesto il riconoscimento del Parte_7 Parte_8 Parte_9 beneficio a far data dall'anno 2018/2019, deve invece rilevarsi l'intervenuta prescrizione del diritto con riguardo alla suddetta annualità, considerata l'assenza di alcuna diffida in atti e dovendo farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione (seppur in tema di contratti a tempo determinato, ma del tutto sovrapponibile al caso di specie quanto alla individuazione del dies a quo della prescrizione), secondo cui “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, […] dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (cfr. Cass. n. 29961/2023). Per l'annualità
2018/2019 tale termine veniva a scadenza il 30 ottobre 2018, visto il disposto dell'art. 5 co. 2 del DPCM 28.11.2016, secondo cui “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”; ne consegue che alla data di notifica del ricorso
(15.12.2023) era già decorso il termine di prescrizione quinquennale in relazione al beneficio richiesto per l'anno 2018/2019. Quanto alle annualità successive, invece, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per essere il ricorso stato notificato entro il termine del quinquennio.
Parimenti nessuna prescrizione è maturata con riguardo alla posizione di , Parte_2
posto che la prima annualità richiesta (2019/2020) non è anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso.
2.5. Sulle base delle superiori argomentazioni va, quindi, accertato il diritto di:
- , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6
e a fruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_10 Parte_11 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici richiesti in ricorso e, segnatamente, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al
2022/2023, per un totale di € 3.500,00 ciascuno;
- , Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta
[...] Parte_2
8 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, per un totale di € 2.000,00 ciascuno.
Il convenuto va per l'effetto condannato agli adempimenti dovuti al fine di CP_1
rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo, in ragione della natura pubblica del rapporto.
2.6. Le spese sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 applicato l'art. 4, commi 2 e 4, d.mm. n. 55/2014, sì come interpretato dalla recente Corte cass. n. 10367/2024, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata».
Ebbene, alla luce dei suesposti principi di diritto reputa il Tribunale che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui all'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c. ossia di connessione impropria, avendo i ricorrenti proposto tutti domande che impongono la risoluzione di identiche
9 questioni di diritto (relative al diritto alla carta elettronica del docente) e di fatto, tra loro distinte solo quantitativamente.
Il valore della controversia va dunque individuato tenuto conto del maggiore importo riconosciuto alle parti (€ 3.500,00), il che consente di applicare lo scaglione tabellare delle controversie fino ad € 5.200,00, con valore dei compensi da rapportarsi ai minimi, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
L'importo così ottenuto (pari ad € 1.029,5) deve essere ridotto del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014, e poi aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, con maggiorazione del 30% per ciascuno dei soggetti assistiti oltre il primo (aumento pari ad €
216,2 per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo).
Appare priva di fondamento la domanda, da ultimo formulata nelle note di trattazione scritta, di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., difettando la prova di un danno ulteriore e diverso dalla necessità di sostenere le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12457/2023 R.G. così statuisce: accerta il diritto di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e a fruire della “Carta Parte_6 Parte_10 Parte_11 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 e per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione Controparte_1
della Carta elettronica per un valore di € 3.500,00 ciascuno, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di , , , Parte_5 Parte_7 Parte_8
e a fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_9 Parte_2 formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, all'attribuzione della Carta elettronica per un
[...] CP_2 valore di € 2.000,00 ciascuno, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n.
724/1994;
10 rigetta nel resto il ricorso;
condanna il alla rifusione in favore dei ricorrenti Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.883,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. pari ad € 259,00.
Catania, 13/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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