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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede in Roma, piazza Mastai, Parte_1
n. 12, cod. fisc. , in persona del legale responsabile pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellante
E
“ , cod. Controparte_1
fisc. e p. via con sede in Madrid (Spagna), Paseo de la Castellana, n. 4, e P.IVA_2 con rappresentanza generale per l'Italia in Roma, alla via Crescenzio, n. 12, quale incorporante l' , in persona del funzionario procuratore, Controparte_2
dott.ssa rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa CP_3
di costituzione, dagli avv.ti Gianluca Blasi e Giuseppe De Pascale ed elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma, n. 16, presso lo studio di quest'ultimo; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2829/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – POLIZZA FIDEIUSSORIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del proposto appello e in integrale riforma della impugnata sentenza n. 2829/2023 del Tribunale di Salerno … resa nell'ambito del procedimento contenzioso ... n.7922/2013 e pubblicata in data 22/06/2023:
1. accertare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione dispiegata dall'attore in riassunzione in primo grado e, per l'effetto, accertare il buon diritto dell' in ordine Pt_1
al richiesto pagamento;
2. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “nel merito, rigettare i motivi di impugnazione proposti dall'appellante in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, confermando integralmente la sentenza n. 2829/2023 pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 22 giugno 2023 ed ex adverso impugnata e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare che l'art. 2 delle condizioni generali di polizza prevede l'onere della di procedere all'escussione della garanzia Pt_2
nel termine di sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale. Di conseguenza, accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep.
752005534 e dell'appendice di polizza n. 00965 1, rep. 098015050 è abusiva, in quanto intervenuta più di due anni dopo l'intervenuta conoscenza da parte della della Pt_2
cessazione dell'attività di deposito fiscale di e che le somme dalla medesima Pt_3
pretese con 'invito al pagamento' prot. n. 012527 del 15.5.2012 non sono dovute;
b) accertare e dichiarare che la mancata tempestiva esecuzione dei controlli nei confronti di da parte della ha determinato l'estinzione della fideiussione ai sensi CP_4 Pt_2
degli artt. 1955 e 1956 c.c.. Di conseguenza, accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. 752005534 e dell'appendice di polizza n. 009651, rep. 098015050 è abusiva e che le somme dalla medesima pretese con l''invito al pagamento' prot. n. 012527 del 15.5.2012 non sono dovute;
con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 475/2013, la dichiarava Controparte_5
il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine al ricorso notificato dall' l'8 giugno 2012 e depositato il 25 giugno Controparte_2
2012 per ottenere l'annullamento dell'invito di pagamento del 15 maggio 2012, prot. n.
012527, con il quale l' le aveva chiesto il versamento della somma Parte_1
di euro 1.000.000,00 a titolo di escussione della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep.
n. 098015050, e della relativa appendice n. AG0096510, rep. n. 752005334, rispettivamente emesse l'8 luglio 1999 e il 10 aprile 2003 a garanzia delle accise dovute
2 dalla per l'istituzione e l'esercizio di un deposito fiscale destinato alla CP_4
lavorazione e al condizionamento di oli lubrificanti.
Riassunto tempestivamente il giudizio da parte dell' con Controparte_2
atto di citazione notificato il 7 ottobre 2013, il Tribunale di Salerno, con sentenza n.
2829/2023, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava la decadenza dell' dall'escussione della polizza Parte_1
fideiussoria n. DD0067008, rep. n. 098015050, e della relativa appendice n. AG0096510, rep. n. 752005334, per decorrenza del termine dei sei mesi previsto dall'art. 2 delle condizioni generali del contratto;
2) compensava tra le parti, nella misura di 1/2, le spese processuali, condannando l' alla refusione della Parte_1
restante metà in favore dell' . Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
con atto di citazione notificato il 19 settembre 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 1322, 1341, 1362 e 1363 cod. civ. nonché gli artt. 2 e 3 delle condizioni generali del contratto, giacché il termine dei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di deposito fiscale costituiva il periodo temporale fino al quale la polizza fideiussoria copriva “tutto quanto maturato in favore del garantito” e non quello entro cui tale garanzia doveva essere escussa a pena di decadenza;
- parimenti inconferente era il richiamo, da parte del giudice di prime cure, all'art. 1957, comma 1, cod. civ., non applicandosi tale disposizione normativa al contratto autonomo di garanzia, quale quello stipulato dalla con l' ; in ogni caso, CP_4 CP_2 Controparte_2 qualora le parti, con l'art. 2 delle condizioni generali del contratto, avessero effettivamente inteso individuare nei sei mesi il termine di escussione della polizza fideiussoria, tale clausola sarebbe stata affetta da nullità, giacché mai approvata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ.; - infondate, inoltre, erano le eccezioni sollevate dall' Controparte_2
in ordine all'estinzione della polizza fideiussoria per violazione degli artt.
[...]
1955 e 1956 cod. civ., atteso che, da un lato, l'attività di verifica tributaria nei confronti della , alla luce della mole delle indagini espletate, era stata compiuta in CP_4
maniera anche solerte e, dall'altro, la liberazione del garante dall'obbligazione assunta presupponeva la prova che, in assenza della sua autorizzazione, il creditore avesse continuato ad erogare credito al debitore nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali, fattispecie neanche configurabile nel caso in esame.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2024, l'
[...]
, quale società incorporante l' Controparte_6 [...]
[..
[...] , contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con Controparte_7
la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 5 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che, nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, che assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 cod. civ., giacché, per senso letterale delle parole, va intesa tutta la formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, come una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e termini al fine di chiarirne il significato (cfr., ex plurimis, Cass.
22 febbraio 2007, n. 4176; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n.
28468; Cass. ord. 29 aprile 2024, n. 11475).
Pertanto, alla stregua del principio sancito dall'art. 1363 cod. civ., il giudice, nell'interpretazione dei contratti, non può arrestarsi ad una valutazione atomistica ed isolata delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, atteso che, anch'esso deve necessariamente essere riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, di talché le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 1995, n.
1877; Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. ord. 30 gennaio 2018, n. 2267).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l'esame unitario delle clausole contenute nell'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. n. 098015050, e della relativa appendice n. AG0096510, rep. n. 752005334, stipulate dalla rispettivamente l'8 luglio 1999 e il 10 aprile 2003 secondo lo schema CP_4
approvato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 189/D del 12 luglio 1995, induca a ritenere che, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, i sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale esercitata da tale società costituivano il termine entro cui l' effettuati gli accertamenti tributari di competenza, Parte_1
4 avrebbe dovuto azionare la garanzia, chiedendo all' il Controparte_2
pagamento della somma per la quale era stata prestata.
Ed invero, l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva, al comma 1, che
“la garanzia prestata con la presente polizza inizia ad avere efficacia dal giorno della stipulazione della polizza stessa, ha durata annuale, ed è assoggettata ad accettazione da parte del beneficiario”, al comma 2, che “la garanzia si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo che il beneficiario svincoli la polizza, oppure che venga data disdetta da parte del contraente o della società, da comunicarsi alle altre parti ed al beneficiario almeno tre mesi prima della scadenza annuale”, al comma 3, che “in caso di disdetta la garanzia continua ad avere efficacia limitatamente alle obbligazioni tributarie relative all'attività svolta dal contraente nel periodo precedente la scadenza – per i sei mesi successivi alla scadenza cui si riferisce la disdetta al solo fine di consentire al beneficiario di effettuare i controlli e le verifiche di competenza” e, al comma 4, che “analogamente al comma precedente, in caso di cessazione dell'attività del deposito fiscale, la garanzia continua ad avere efficacia per i sei mesi successivi alla cessazione stessa”.
Dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 della disposizione negoziale di cui trattasi emerge, in maniera oltremodo evidente, che, qualora la “ avesse cessato la propria CP_4
attività di lavorazione e condizionamento di oli lubrificanti, la polizza fideiussoria rilasciata dall'allora avrebbe prodotto i suoi effetti, in relazione alle sole CP_8
obbligazioni tributarie sorte prima di tale evento, fino ai sei mesi successivi al suo verificarsi, onde consentire all' in tale periodo temporale, di Parte_1
verificare il versamento delle accise dovute dalla società contribuente e di chiedere, in caso di inadempimento, l'escussione della garanzia per il recupero del credito vantato.
L'univoco tenore letterale dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione esclude in radice che, come impropriamente ritenuto dall' il Parte_1 termine dei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di deposito fiscale fosse riferibile “ai crediti per i quali la società garante” poteva “essere escussa”, costituendo il periodo temporale fino al quale la polizza fideiussoria copriva “tutto quanto maturato in favore del garantito” e non quello entro cui doveva essere escussa a pena di inefficacia.
Ed infatti, avendo le parti espressamente concordato che la polizza fideiussoria n.
DD0067008, rep. n. 098015050, avrebbe garantito soltanto il pagamento dei debiti tributari contratti dalla “ prima della cessazione della propria attività, non è CP_4
in alcun modo sostenibile che la sua efficacia si potesse estendere anche ai crediti maturati dall' nei sei mesi successivi, quando, peraltro, proprio per effetto Parte_1
5 della cessione dell'esercizio del deposito fiscale, la società, non essendo più operativa, non poteva assumere ulteriori obbligazioni nei confronti dello Stato.
Ne deriva che l'art. 2 delle condizioni generali in oggetto, nello stabilire che l'efficacia della polizza fideiussoria si protraeva fino ai sei mesi dopo la cessazione dell'esercizio del deposito fiscale allo specifico scopo di permettere all' di accertare Parte_1
le obbligazioni fiscali sorte a carico della nel corso della propria attività, il CP_4
termine ivi prescritto non poteva che identificare il dies ad quem entro cui il creditore avrebbe dovuto attivare la garanzia, rivolgendo all' la Controparte_2
richiesta di pagamento della somma di euro 1.000.000,00.
In definitiva, i sei mesi previsti dall'art. 2, comma 3, della condizioni generali della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. n. 098015050, contrassegnavano il termine di escussione della garanzia prestata dall' e non quello di insorgenza Controparte_2
dei debiti tributari cui era riferita la sua obbligazione, coincidendo quest'ultimo con il precedente momento temporale della cessazione dell'attività di deposito fiscale.
Non assume significativo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il richiamato art. 2 non stabiliva testualmente che il creditore era tenuto ad escutere la polizza fideiussoria nei sei mesi successivi alla cessazione dell'esercizio del deposito fiscale a pena di decadenza, atteso che, a prescindere dalla mancanza di un espresso riferimento a tale sanzione, la fissazione di un termine di efficacia della garanzia imponeva all' di Parte_1
azionarla prima del suo decorso, non potendo ritenersi, proprio in ragione della sua previsione, che l' restasse esposta alla richiesta di Controparte_2 adempimento delle obbligazioni della senza un predeterminato limite CP_4
temporale e non fosse legittimata ad eccepirne l'inosservanza.
Del resto, neanche l'art. 1957, comma 1, cod. civ. (ai sensi del quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate), id est la disposizione normativa su cui, per formulazione e ratio essendi, era stato modellato l'art. 2, commi 3 e 4, delle condizioni generali della polizza in esame, prevede, apertis verbis, la decadenza del creditore dal diritto di avvalersi della fideiussione in caso di inosservanza del termine di escussione, pur determinando incontrovertibilmente la liberazione del garante dal proprio impegno negoziale.
Né l' può sostenere che il termine stabilito dall'art. Parte_1
1957, comma 1, cod. civ. e, comunque, la previsione contrattuale di un periodo temporale entro cui avrebbe avuto l'onere di far valere il proprio diritto nei confronti dell' “Atradius
6 Credit Insurance N.V.” sarebbero stati incompatibili con la natura di garanzia autonoma propria della polizza n. DD0067008, rep. n. 098015050.
Ed invero, anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, termine di decadenza che ricorre qualora sia espressamente qualificato come tale dalle parti o qualora, come nel caso di specie, debba intendersi come tale, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del regolamento negoziale (cfr. Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. ord. 14 ottobre 2022, n. 30185).
L' , avendo ricevuto dalla la comunicazione della Parte_1 CP_4 cessione dell'esercizio del deposito fiscale in data 3 maggio 2010, avrebbe dovuto compiere i controlli di competenza e, una volta accertato l'inadempimento della società contribuente, chiedere all' l'escussione della polizza Controparte_2
fideiussoria entro i successivi sei mesi.
In realtà, l' invitava l' a Parte_1 Controparte_2
provvedere al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 soltanto con lettera raccomandata a.r. del 15 maggio 2012, prot. n. 012527, e, dunque, quando era ormai decaduta dal diritto di azionare la garanzia, essendo ampiamente spirato il termine dei sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale da parte della . CP_4
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione dell' secondo Parte_1
cui, ove le parti, con l'art. 2 delle condizioni generali del contratto, avessero effettivamente previsto l'escussione della polizza fideiussoria, a pena di decadenza, nei sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale, tale clausola sarebbe stata comunque nulla, per non essere stata approvata per iscritto, ex art. 1341, comma 2, cod. civ..
In effetti, l' nel corso del primo grado del giudizio, non ha giammai Parte_1
allegato, neanche dopo il decorso del termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. per il deposito delle memorie assertive e, quindi, per la definizione del thema decidendum, la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 2, commi 3 e 4, delle condizioni generali del contratto e la mancanza della sua specifica approvazione in forma scritta, in tal modo non deducendo i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità e precludendone, di conseguenza, la formulazione in sede di appello.
Ed infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica
7 dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
In ogni caso, la previsione negoziale di un termine di escussione di una polizza fideiussoria, peraltro corrispondente a quello stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non integra una clausola vessatoria, realizzando un equo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti e non un'illegittima limitazione dell'esercizio del diritto del creditore beneficiario, che resta pur sempre tenuto ad azionarlo in un arco temporale tale da non imporre al garante di rimanere assoggettato alla propria obbligazione per un tempo irragionevole e da impedirgli di agire utilmente in rivalsa nei confronti del debitore.
L'infondatezza del motivo di gravame con il quale l' Parte_1 ha lamentato l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale di Salerno, della clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. n.
098015050, sul presupposto che il termine semestrale ivi indicato non coincideva con il limite temporale per la sua escussione, e l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della predetta disposizione negoziale per inosservanza dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., comportando il rigetto dell'appello, rendono del tutto ultronea la valutazione delle ulteriori questioni rimaste assorbite in primo grado e riproposte dall' Controparte_2
ai sensi dell'art. 346 c.p.c. con riferimento all'estinzione della garanzia per
[...]
violazione degli artt. 1955 e 1956 cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' Parte_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo
[...]
alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità delle obbligazioni tributarie a garanzia delle quali era stata stipulata la polizza fideiussoria in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'
[...]
, in complessivi euro 12.000,00 per Controparte_6
compenso, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che, nonostante l'infondatezza e il conseguente rigetto dell'appello spiegato dall' non trova applicazione il disposto Parte_1
dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, essendo l'impugnazione stata proposta
8 da un'Amministrazione dello Stato (cfr., ex ceteris, Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass. ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 2829/2023 del Tribunale Parte_1
di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 19 settembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' alla refusione, in favore dell' Parte_1
, delle spese del secondo Controparte_6
grado del giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro
5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede in Roma, piazza Mastai, Parte_1
n. 12, cod. fisc. , in persona del legale responsabile pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellante
E
“ , cod. Controparte_1
fisc. e p. via con sede in Madrid (Spagna), Paseo de la Castellana, n. 4, e P.IVA_2 con rappresentanza generale per l'Italia in Roma, alla via Crescenzio, n. 12, quale incorporante l' , in persona del funzionario procuratore, Controparte_2
dott.ssa rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa CP_3
di costituzione, dagli avv.ti Gianluca Blasi e Giuseppe De Pascale ed elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma, n. 16, presso lo studio di quest'ultimo; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2829/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – POLIZZA FIDEIUSSORIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del proposto appello e in integrale riforma della impugnata sentenza n. 2829/2023 del Tribunale di Salerno … resa nell'ambito del procedimento contenzioso ... n.7922/2013 e pubblicata in data 22/06/2023:
1. accertare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione dispiegata dall'attore in riassunzione in primo grado e, per l'effetto, accertare il buon diritto dell' in ordine Pt_1
al richiesto pagamento;
2. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “nel merito, rigettare i motivi di impugnazione proposti dall'appellante in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, confermando integralmente la sentenza n. 2829/2023 pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 22 giugno 2023 ed ex adverso impugnata e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare che l'art. 2 delle condizioni generali di polizza prevede l'onere della di procedere all'escussione della garanzia Pt_2
nel termine di sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale. Di conseguenza, accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep.
752005534 e dell'appendice di polizza n. 00965 1, rep. 098015050 è abusiva, in quanto intervenuta più di due anni dopo l'intervenuta conoscenza da parte della della Pt_2
cessazione dell'attività di deposito fiscale di e che le somme dalla medesima Pt_3
pretese con 'invito al pagamento' prot. n. 012527 del 15.5.2012 non sono dovute;
b) accertare e dichiarare che la mancata tempestiva esecuzione dei controlli nei confronti di da parte della ha determinato l'estinzione della fideiussione ai sensi CP_4 Pt_2
degli artt. 1955 e 1956 c.c.. Di conseguenza, accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. 752005534 e dell'appendice di polizza n. 009651, rep. 098015050 è abusiva e che le somme dalla medesima pretese con l''invito al pagamento' prot. n. 012527 del 15.5.2012 non sono dovute;
con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 475/2013, la dichiarava Controparte_5
il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine al ricorso notificato dall' l'8 giugno 2012 e depositato il 25 giugno Controparte_2
2012 per ottenere l'annullamento dell'invito di pagamento del 15 maggio 2012, prot. n.
012527, con il quale l' le aveva chiesto il versamento della somma Parte_1
di euro 1.000.000,00 a titolo di escussione della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep.
n. 098015050, e della relativa appendice n. AG0096510, rep. n. 752005334, rispettivamente emesse l'8 luglio 1999 e il 10 aprile 2003 a garanzia delle accise dovute
2 dalla per l'istituzione e l'esercizio di un deposito fiscale destinato alla CP_4
lavorazione e al condizionamento di oli lubrificanti.
Riassunto tempestivamente il giudizio da parte dell' con Controparte_2
atto di citazione notificato il 7 ottobre 2013, il Tribunale di Salerno, con sentenza n.
2829/2023, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava la decadenza dell' dall'escussione della polizza Parte_1
fideiussoria n. DD0067008, rep. n. 098015050, e della relativa appendice n. AG0096510, rep. n. 752005334, per decorrenza del termine dei sei mesi previsto dall'art. 2 delle condizioni generali del contratto;
2) compensava tra le parti, nella misura di 1/2, le spese processuali, condannando l' alla refusione della Parte_1
restante metà in favore dell' . Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
con atto di citazione notificato il 19 settembre 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 1322, 1341, 1362 e 1363 cod. civ. nonché gli artt. 2 e 3 delle condizioni generali del contratto, giacché il termine dei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di deposito fiscale costituiva il periodo temporale fino al quale la polizza fideiussoria copriva “tutto quanto maturato in favore del garantito” e non quello entro cui tale garanzia doveva essere escussa a pena di decadenza;
- parimenti inconferente era il richiamo, da parte del giudice di prime cure, all'art. 1957, comma 1, cod. civ., non applicandosi tale disposizione normativa al contratto autonomo di garanzia, quale quello stipulato dalla con l' ; in ogni caso, CP_4 CP_2 Controparte_2 qualora le parti, con l'art. 2 delle condizioni generali del contratto, avessero effettivamente inteso individuare nei sei mesi il termine di escussione della polizza fideiussoria, tale clausola sarebbe stata affetta da nullità, giacché mai approvata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ.; - infondate, inoltre, erano le eccezioni sollevate dall' Controparte_2
in ordine all'estinzione della polizza fideiussoria per violazione degli artt.
[...]
1955 e 1956 cod. civ., atteso che, da un lato, l'attività di verifica tributaria nei confronti della , alla luce della mole delle indagini espletate, era stata compiuta in CP_4
maniera anche solerte e, dall'altro, la liberazione del garante dall'obbligazione assunta presupponeva la prova che, in assenza della sua autorizzazione, il creditore avesse continuato ad erogare credito al debitore nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali, fattispecie neanche configurabile nel caso in esame.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2024, l'
[...]
, quale società incorporante l' Controparte_6 [...]
[..
[...] , contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con Controparte_7
la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 5 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che, nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, che assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 cod. civ., giacché, per senso letterale delle parole, va intesa tutta la formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, come una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e termini al fine di chiarirne il significato (cfr., ex plurimis, Cass.
22 febbraio 2007, n. 4176; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n.
28468; Cass. ord. 29 aprile 2024, n. 11475).
Pertanto, alla stregua del principio sancito dall'art. 1363 cod. civ., il giudice, nell'interpretazione dei contratti, non può arrestarsi ad una valutazione atomistica ed isolata delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, atteso che, anch'esso deve necessariamente essere riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, di talché le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 1995, n.
1877; Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. ord. 30 gennaio 2018, n. 2267).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che l'esame unitario delle clausole contenute nell'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. n. 098015050, e della relativa appendice n. AG0096510, rep. n. 752005334, stipulate dalla rispettivamente l'8 luglio 1999 e il 10 aprile 2003 secondo lo schema CP_4
approvato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 189/D del 12 luglio 1995, induca a ritenere che, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, i sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale esercitata da tale società costituivano il termine entro cui l' effettuati gli accertamenti tributari di competenza, Parte_1
4 avrebbe dovuto azionare la garanzia, chiedendo all' il Controparte_2
pagamento della somma per la quale era stata prestata.
Ed invero, l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva, al comma 1, che
“la garanzia prestata con la presente polizza inizia ad avere efficacia dal giorno della stipulazione della polizza stessa, ha durata annuale, ed è assoggettata ad accettazione da parte del beneficiario”, al comma 2, che “la garanzia si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo che il beneficiario svincoli la polizza, oppure che venga data disdetta da parte del contraente o della società, da comunicarsi alle altre parti ed al beneficiario almeno tre mesi prima della scadenza annuale”, al comma 3, che “in caso di disdetta la garanzia continua ad avere efficacia limitatamente alle obbligazioni tributarie relative all'attività svolta dal contraente nel periodo precedente la scadenza – per i sei mesi successivi alla scadenza cui si riferisce la disdetta al solo fine di consentire al beneficiario di effettuare i controlli e le verifiche di competenza” e, al comma 4, che “analogamente al comma precedente, in caso di cessazione dell'attività del deposito fiscale, la garanzia continua ad avere efficacia per i sei mesi successivi alla cessazione stessa”.
Dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 della disposizione negoziale di cui trattasi emerge, in maniera oltremodo evidente, che, qualora la “ avesse cessato la propria CP_4
attività di lavorazione e condizionamento di oli lubrificanti, la polizza fideiussoria rilasciata dall'allora avrebbe prodotto i suoi effetti, in relazione alle sole CP_8
obbligazioni tributarie sorte prima di tale evento, fino ai sei mesi successivi al suo verificarsi, onde consentire all' in tale periodo temporale, di Parte_1
verificare il versamento delle accise dovute dalla società contribuente e di chiedere, in caso di inadempimento, l'escussione della garanzia per il recupero del credito vantato.
L'univoco tenore letterale dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione esclude in radice che, come impropriamente ritenuto dall' il Parte_1 termine dei sei mesi successivi alla cessazione dell'attività di deposito fiscale fosse riferibile “ai crediti per i quali la società garante” poteva “essere escussa”, costituendo il periodo temporale fino al quale la polizza fideiussoria copriva “tutto quanto maturato in favore del garantito” e non quello entro cui doveva essere escussa a pena di inefficacia.
Ed infatti, avendo le parti espressamente concordato che la polizza fideiussoria n.
DD0067008, rep. n. 098015050, avrebbe garantito soltanto il pagamento dei debiti tributari contratti dalla “ prima della cessazione della propria attività, non è CP_4
in alcun modo sostenibile che la sua efficacia si potesse estendere anche ai crediti maturati dall' nei sei mesi successivi, quando, peraltro, proprio per effetto Parte_1
5 della cessione dell'esercizio del deposito fiscale, la società, non essendo più operativa, non poteva assumere ulteriori obbligazioni nei confronti dello Stato.
Ne deriva che l'art. 2 delle condizioni generali in oggetto, nello stabilire che l'efficacia della polizza fideiussoria si protraeva fino ai sei mesi dopo la cessazione dell'esercizio del deposito fiscale allo specifico scopo di permettere all' di accertare Parte_1
le obbligazioni fiscali sorte a carico della nel corso della propria attività, il CP_4
termine ivi prescritto non poteva che identificare il dies ad quem entro cui il creditore avrebbe dovuto attivare la garanzia, rivolgendo all' la Controparte_2
richiesta di pagamento della somma di euro 1.000.000,00.
In definitiva, i sei mesi previsti dall'art. 2, comma 3, della condizioni generali della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. n. 098015050, contrassegnavano il termine di escussione della garanzia prestata dall' e non quello di insorgenza Controparte_2
dei debiti tributari cui era riferita la sua obbligazione, coincidendo quest'ultimo con il precedente momento temporale della cessazione dell'attività di deposito fiscale.
Non assume significativo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il richiamato art. 2 non stabiliva testualmente che il creditore era tenuto ad escutere la polizza fideiussoria nei sei mesi successivi alla cessazione dell'esercizio del deposito fiscale a pena di decadenza, atteso che, a prescindere dalla mancanza di un espresso riferimento a tale sanzione, la fissazione di un termine di efficacia della garanzia imponeva all' di Parte_1
azionarla prima del suo decorso, non potendo ritenersi, proprio in ragione della sua previsione, che l' restasse esposta alla richiesta di Controparte_2 adempimento delle obbligazioni della senza un predeterminato limite CP_4
temporale e non fosse legittimata ad eccepirne l'inosservanza.
Del resto, neanche l'art. 1957, comma 1, cod. civ. (ai sensi del quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate), id est la disposizione normativa su cui, per formulazione e ratio essendi, era stato modellato l'art. 2, commi 3 e 4, delle condizioni generali della polizza in esame, prevede, apertis verbis, la decadenza del creditore dal diritto di avvalersi della fideiussione in caso di inosservanza del termine di escussione, pur determinando incontrovertibilmente la liberazione del garante dal proprio impegno negoziale.
Né l' può sostenere che il termine stabilito dall'art. Parte_1
1957, comma 1, cod. civ. e, comunque, la previsione contrattuale di un periodo temporale entro cui avrebbe avuto l'onere di far valere il proprio diritto nei confronti dell' “Atradius
6 Credit Insurance N.V.” sarebbero stati incompatibili con la natura di garanzia autonoma propria della polizza n. DD0067008, rep. n. 098015050.
Ed invero, anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, termine di decadenza che ricorre qualora sia espressamente qualificato come tale dalle parti o qualora, come nel caso di specie, debba intendersi come tale, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del regolamento negoziale (cfr. Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. ord. 14 ottobre 2022, n. 30185).
L' , avendo ricevuto dalla la comunicazione della Parte_1 CP_4 cessione dell'esercizio del deposito fiscale in data 3 maggio 2010, avrebbe dovuto compiere i controlli di competenza e, una volta accertato l'inadempimento della società contribuente, chiedere all' l'escussione della polizza Controparte_2
fideiussoria entro i successivi sei mesi.
In realtà, l' invitava l' a Parte_1 Controparte_2
provvedere al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 soltanto con lettera raccomandata a.r. del 15 maggio 2012, prot. n. 012527, e, dunque, quando era ormai decaduta dal diritto di azionare la garanzia, essendo ampiamente spirato il termine dei sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale da parte della . CP_4
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione dell' secondo Parte_1
cui, ove le parti, con l'art. 2 delle condizioni generali del contratto, avessero effettivamente previsto l'escussione della polizza fideiussoria, a pena di decadenza, nei sei mesi dalla cessazione dell'attività di deposito fiscale, tale clausola sarebbe stata comunque nulla, per non essere stata approvata per iscritto, ex art. 1341, comma 2, cod. civ..
In effetti, l' nel corso del primo grado del giudizio, non ha giammai Parte_1
allegato, neanche dopo il decorso del termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. per il deposito delle memorie assertive e, quindi, per la definizione del thema decidendum, la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 2, commi 3 e 4, delle condizioni generali del contratto e la mancanza della sua specifica approvazione in forma scritta, in tal modo non deducendo i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità e precludendone, di conseguenza, la formulazione in sede di appello.
Ed infatti, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, costituendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non dedotti in maniera specifica
7 dalla parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713;
Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4867).
In ogni caso, la previsione negoziale di un termine di escussione di una polizza fideiussoria, peraltro corrispondente a quello stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., non integra una clausola vessatoria, realizzando un equo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti e non un'illegittima limitazione dell'esercizio del diritto del creditore beneficiario, che resta pur sempre tenuto ad azionarlo in un arco temporale tale da non imporre al garante di rimanere assoggettato alla propria obbligazione per un tempo irragionevole e da impedirgli di agire utilmente in rivalsa nei confronti del debitore.
L'infondatezza del motivo di gravame con il quale l' Parte_1 ha lamentato l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale di Salerno, della clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria n. DD0067008, rep. n.
098015050, sul presupposto che il termine semestrale ivi indicato non coincideva con il limite temporale per la sua escussione, e l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della predetta disposizione negoziale per inosservanza dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., comportando il rigetto dell'appello, rendono del tutto ultronea la valutazione delle ulteriori questioni rimaste assorbite in primo grado e riproposte dall' Controparte_2
ai sensi dell'art. 346 c.p.c. con riferimento all'estinzione della garanzia per
[...]
violazione degli artt. 1955 e 1956 cod. civ..
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' Parte_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo
[...]
alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità delle obbligazioni tributarie a garanzia delle quali era stata stipulata la polizza fideiussoria in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'
[...]
, in complessivi euro 12.000,00 per Controparte_6
compenso, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che, nonostante l'infondatezza e il conseguente rigetto dell'appello spiegato dall' non trova applicazione il disposto Parte_1
dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, essendo l'impugnazione stata proposta
8 da un'Amministrazione dello Stato (cfr., ex ceteris, Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass. ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 2829/2023 del Tribunale Parte_1
di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 19 settembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' alla refusione, in favore dell' Parte_1
, delle spese del secondo Controparte_6
grado del giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro
5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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