Art. 15.
All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'.
Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.
All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'.
Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.