Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 01/06/2023, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 00848/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2021, proposto da
Condominio “Residence Holiday”, in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Responsabile del Settore 2 – Lavori Pubblici – Urbanistica – Protezione Civile – Manutenzione – Demanio – Patrimonio del Comune di Paola del 28 settembre 2021, n. 40, prot. n. 27547 del 29 settembre 2021, con cui è stata disposta la rimozione paletti dissuasori/recinzione – e il ripristino dello stato dei luoghi originario, su un terreno in adiacenza di Via Siri del Comune di Paola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In forza di CILA presentata il 28 luglio 2017, prot. n. 14525, il Condominio “Residence Holiday” ha apposto dei paletti dissuasori e dei cartelli su alcune aree adiacenti al fabbricato condominiale, censite nel catasto terreni al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 936, 937, 938 e 939.
2. – Con l’ordinanza del 28 settembre 2021, n. 40, il Responsabile del Settore 2° - Lavori Pubblici – Urbanistica - Protezione Civile – Manutenzione – Demanio – Patrimonio del Comune di Paola del Comune di Paola, accertato che detto condominio non è proprietario delle aree in cui sono stati apposti i paletti, che la CILA è “nulla e priva di efficacia in quanto si sono riscontrate dichiarazioni non veritiere” , che la comunicazione è stata presentata da “un soggetto non avente titolo e carente, nella sezione e.1, di data di inizio lavori”, ha ordinato al Condominio “Residence Holiday” la rimozione dei paletti dissuasori/recinzione e dei cartelli, “in quanto privi di autorizzazioni idonee e titolarità” .
3. – Precedentemente, con provvedimenti del 5 luglio 2021, prot. n. 13068, e dell’11 agosto 2021, n. 24250, il Comune di Paola aveva già intimato la rimozione dei paletti dissuasori con le relative catene ed i cartelli e il ripristino dello stato dei luoghi; inoltre, in data 23 agosto 2021, con il verbale prot. n. 16/19, di accertamento di contravvenzione per opere edilizie eseguite in assenza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Comando di Polizia Municipale di Paola aveva accertato l’abusiva “posa di paletti dissuasori ancorati con cemento a delimitazione del terreno uso parcheggio” ; infine, in data 8 settembre 2021, personale del Comune di Paola aveva avviato l’attività materiale di rimozione dei paletti, pur in mancanza di una formale ordinanza di demolizione.
4. – Il Condominio “Residence Holiday”, dunque, ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’ordinanza meglio indicata al § 2., chiedendone l’annullamento.
Costituitosi per resistere il Comune di Paola, il ricorso è passato in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2023.
5. – I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e congiuntamente rigettati.
5.1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce che l’apposizione di paletti metallici, conficcati nel terreno per una profondità di circa 1 m. e di altezza circa pari ad 1 m. dal piano di campagna, connessi da catena apribile anch’essa metallica, configura attività edilizia non assoggettata al permesso di costruire, cosicché eventuali irregolarità potrebbero – al massimo – essere sanzionate con una sanzione amministrativa pecuniaria.
5.2. – Con il secondo motivo si assume che l’ordinanza impugnata sia nulla in quanto espressione di un potere non tipizzato nell’art. 6- bis d.P.R. n. 380 del 2001, che tratta la CILA come atto del privato, non suscettibile di diniego da parte dell’amministrazione.
5.3. – Con il terzo motivo si afferma la regolarità dell’intervento edilizio, avendo il Condominio ricorrente disponibilità dell’area de qua , funzionalizzata all’edificio condominiale quale parcheggio.
5.4. – Va in primo luogo affermato che, con l’ordinanza oggetto di impugnativa, il Comune di Paola non ha adottato un provvedimento di diniego della CILA, ma ha esercitato il potere di vigilanza contro gli abusi edilizi e ha esercitato la correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale.
Ciò posto, la CILA è stata presentata dall’amministratore pro tempore del condominio ricorrente su area pacificamente di proprietà di un soggetto terzo, e cioè della S.A.C.E.S. S.r.l., società che aveva edificato il fabbricato
Negli atti di compravendita tra la S.A.C.E.S. S.r.l. e i condomini, infatti, è stato precisato che “la società venditrice si riserva i beni al piano sottotetto e terra fatta eccezione di quello venduto con il presente atto, che potranno essere destinati a qualsiasi uso ed il terreno residuo della costruzione” . Inoltre, per come emerge dalla relazione del sopralluogo effettuato in data 27 maggio 2021, recante prot. n. 13067 del 5 luglio 2021, dalla banca dati censuaria le particelle nn. 936, 937, 938, 939 del foglio di mappa n. 10 risultano essere di esclusiva proprietà della predetta società e dai pubblici registri di conservatoria non si sono riscontrati atti con i quali la società avrebbe alienato le particelle summenzionate.
Né risulta altrimenti il titolo in forza del quale i condomini possano vantare la disponibilità dell’area.
Dunque, come correttamente osservato dall’amministrazione resistente, la CILA è stata presentata da parte di un soggetto privo di titolo, con la conseguenza che essa non legittima l’intervento edilizio.
Parte ricorrente ha sostenuto, inoltre, che l’installazione di meri paletti, separati l’uno dall’altro e di scarso ingombro, dovrebbe farsi rientrare nella fattispecie dell’inserimento di elementi accessori di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, con la conseguenza che l’intervento eseguito in assenza di titolo potrebbe essere, al massimo, assoggettato alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, comma 1 del testo normativo citato.
Nello specifico, però, nel verbale di accertamento di contravvenzione per opere edilizie eseguite in assenza del permesso di costruire del Comando Polizia Municipale della Città di Paola del 23 agosto 2021, prot. n. 16/19, si dà atto che l’area è sottoposta ai vincoli paesaggistico-ambientale ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, di cui al d.m. 26 marzo 1970 ed al d.m. 21 settembre 1984; ed al vincolo sismico ai sensi della l. 2 febbraio 1974, n. 64.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che a norma dell’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi edilizi in assenza o in difformità anche dalla SCIA o dalla CILA sono soggetti alla misura demolitorio-ripristinatoria, se eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 21 luglio 2021, n. 1803).
6. – Con il quarto motivo di ricorso, il condominio lamenta i danni provocatigli dalla condotta dell’amministrazione, che – da un lato – ha tardivamente ordinato la rimozione dei paletti dissuasori, che invero nessun intralcio darebbero alla circolazione dei veicoli, mentre - dall’altro lato – ha più volte sanzionato il condominio nei casi in cui nell’area de qua si sono verificati accumuli di rifiuti; e che, inoltre, senza dare adeguata motivazione, avrebbe impedito ai condomini il libero accesso all’area. Di tali danni chiede risarcimento.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Osservato che le ragioni del provvedimento oggetto di impugnativa sono state adeguatamente illustrate nella motivazione dello stesso, preso atto che l’amministrazione ha correttamente esercitato il potere repressivo della violazione edilizia, è evidente che la condotta amministrativa non può essere fonte di alcun danno ingiusto, inteso quale pregiudizio inferto non iure .
7. – Con l’ultimo motivo di ricorso si censura la nullità del provvedimento, che sarebbe stato adottato in elusione della fase cautelare del giudizio. In particolare, la rimozione dei paletti avviata l’8 settembre 2021 avrebbe privato il condominio ricorrente della possibilità di ottenere una tutela cautelare.
Si tratta di motivo privo di pregio, atteso, innanzitutto, che riguarda un’attività materiale posta in essere prima dell’emanazione del provvedimento impugnato; e considerato che non è stata concessa, ma invero nemmeno richiesta, tutela cautelare.
8. – Conclusivamente, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Condominio “Residence Holiday”, in persona dell’amministratore in carica, alla rifusione, in favore del Comune di Paola, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO