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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7573/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA E_ C.F._1
BESANA, 9 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. GEORGIACODIS ELEONORA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PACINI, 74 Controparte_1 P.IVA_1
20131 MILANO presso lo studio dell'Avv. MANGIA GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 21845/2021 R.G. 41922/2021, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 29.11.2021 e notificato alla opponente il
17.01.2022;
Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra E_
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de
[...] Controparte_1 quo e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nei confronti della Signora E_
nel relativo ricorso per ingiunzione.
[...]
Respingere ogni altra domanda avanzata da nei confronti della Signora Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto. E_
Con vittoria di spese di giudizio.
Per parte convenuta opposta: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi
e le ragioni di cui in atti e per tutte quelle accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 21845/2021 – R.G. 41922/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data
29.11.2021 e depositato in cancelleria il successivo 22.12.2021;
IN VIA SUBORDINATA:
2. Per tutte le ragioni esposte in atti e per tutte quelle che accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare (C.F. ), E_ C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...], debitrice di
[...] della somma € 8.638,21 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in Controparte_1 favore di nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva Controparte_1 somma di € 8.638,21 ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 23% sulla sola sorte capitale di € 2.580,16 maturati e maturandi dal 20.10.2021 sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Si chiede che il Giudice Voglia disporre CTU volta ad accertare se la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di conto privilegiato (prodotto sub doc. 1 al ricorso) nella parte relativa alla sottoscrizione del coobbligato/cointestatario (Sig.ra ) sia stata apposta dal Sig. E_ _2
. A tal fine si chiede che vengano utilizzate come scritture di comparazione:
[...]
- la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di conto privilegiato (doc. 1 al ricorso);
- le sottoscrizioni apposte sulla “richiesta di assegno 'premio anno nuovo'” e sull' “aumento di credito per le vacanze” (doc. 1 al ricorso – di cui sin d'ora si chiede autorizzazione al deposito in originale);
- la sottoscrizione apposta sulla carta di identità allegata al riconoscimento del debito (doc. 5 al ricorso – di cui sin d'ora si chiede autorizzazione al deposito in originale)
IN OGNI CASO:
4. Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori. Si chiede che le spese di CTU vengano poste interamente a carico dell'attrice opponente.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.02.22, la SIa ha proposto E_ opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21845/21 (R.G. n. 41922/21), emesso dal Tribunale di Milano il 22.12.21, notificato il 17.01.2022, intimante il pagamento, in solido con il SI , dell'importo di euro 8.638,21 oltre interessi e spese della procedura, Controparte_2 in favore della società quale cessionaria del credito vantato da Controparte_1 _3
(già , in forza di un contratto di apertura di credito stipulato il 10.04.2020 e
[...] CP_4 rimasto inadempiuto.
Ha esposto in via preliminare di non aver mai sottoscritto il “modulo di richiesta di conto privilegiato” posto a fondamento del ricorso monitorio (ivi prodotto al doc. 1) ed ha pertanto formalmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., tutte le firme apposte sul contratto siccome evidentemente apocrife. Ha rilevato nel merito che l'ingiunzione è stata richiesta nei suoi confronti in qualità di coobbligata del finanziamento richiesto dal SI , all'epoca marito della stessa, ed ha dedotto Controparte_2 la nullità del contratto di coobbligazione in quanto privo di giustificazione economico-sociale e perciò privo di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.. Ha evidenziato inoltre di non avere comunque assunto la veste di garante, non risultando dal contratto -anche ove effettivamente sottoscritto- alcuna manifestazione espressa ex art. 1937 c.c. ed ha precisato di non avere beneficiato, nel 2001, di alcun reddito.
Ha eccepito la propria liberazione da qualsivoglia obbligazione per effetto della sottoscrizione, da parte del solo sig. , del piano di rientro del 23.11.16 a valere quale riconoscimento di debito. _2
Ha dedotto infine la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in quanto affetta da indeterminatezza e perciò vessatoria.
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'esecutorietà del decreto e la revoca del medesimo.
Si è costituita, anche per la fase di opposizione, la società la quale ha Controparte_1 contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'attrice, ne ha rilevato l'infondatezza ed ha proposto istanza di verificazione.
Ha rilevato che il contratto è valido in quanto il termine “coobbligato”, pur non trovando corrispondenza nel codice civile, deve intendersi riferito alla qualità di debitore solidale di cui all'art. 1292 c.c., la cui obbligazione ben può trovare la propria fonte, come nel caso di specie, anche nel titolo contrattuale. Ha evidenziato inoltre che la causa concreta del vincolo di garanzia ben può essere ricercata nel rapporto matrimoniale e familiare all'epoca sussistente tra l'opponente ed il debitore principale.
Ha rilevato che, per espressa pattuizione, il piano di rientro concordato con il sig. (doc. 5 _2 fascicolo monitorio) non ha costituito novazione del credito ed ha perciò contestato la pretesa attorea di attribuire al medesimo un qualche effetto liberatorio.
Ha infine eccepito la genericità ed infondatezza della doglianza inerente l'asserita indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, evidenziando che gli interessi convenzionali di mora sono stati specificatamente indicati all'art. 6 delle condizioni generali del contratto e che la relativa clausola
è stata altresì oggetto di duplice sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c..
Ha concluso pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, in ragione del disconoscimento proposto, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ed il giudizio è stato sospeso per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, conclusosi tuttavia negativamente.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa la CTU calligrafica ed alla consulente incaricata, Dott.ssa , è stato assegnato il seguente quesito: “il Persona_1
CTU, sentite le parti ed i loro eventuali ctp, effettuata ogni necessaria ed opportuna indagine, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso della indagine, nei limiti di cui all'art. 198 CPC, acquisito il saggio grafico della odierna opponente, sig.ra , accerti se le firme, recanti il suo nominativo, presenti sul contratto di E_ finanziamento (all. sub doc. 1 fasc. mon.), siano ad essa attribuibili”.
Con elaborato depositato in data 11.10.23, la CTU incaricata, escludendo che le firme in verifica siano state frutto di falsificazione, ha così concluso: “le firme a nome di presenti E_ sul contratto di finanziamento (all. sub doc. 1 fasc. mon.), SONO AUTOGRAFE”.
In particolare, le operazioni peritali hanno avuto inizio il 13.06.2023 alla presenza dell'opponente, la quale ha esibito gli originali della carta d'identità e della patente di guida (rilasciate rispettivamente nel 2019 e nel 2017), di cui sono state acquisite le immagini digitali ai fini comparativi, ed ha rilasciato saggio grafico per sei facciate di tre fogli uso bollo.
Il documento oggetto di verificazione, datato 10.04.2000 e recante quattro firme a nome di E_
, è stato acquisito in originale;
quali ulteriori scritture comparative, oltre ai documenti di
[...] identità, al saggio grafico ed alla procura alle liti contenuta nel fascicolo telematico (sottoscritta nel
2022), il CTU ha provveduto ad acquisire dal Comune di Milano i cartellini di identità sottoscritti nel
1999, nel 2004 e nel 2009.
Sui campioni autografi del 1999 e del 2004, la CTU ha potuto rilevare una stesura completa, prevalentemente chiara, e scarsamente sinergica, ove le forme sono piuttosto elementari e strette, con diffusi stacchi, in cui si alternano movimenti antiorari e movimenti orari. La dott.ssa ha Per_1 osservato la particolare gestualità della “t”, per la quale ha ritenuto caratterizzante, in quanto non usuale, l'andamento orario. Nelle sottoscrizioni successive è stata rilevata la permanenza delle scelte stilistiche, in particolare della strettezza e dell'alternanza di moto orario e antiorario.
Rilevati gli elementi caratterizzanti le sottoscrizioni da utilizzare ai fini comparativi, l'indagine è stata dunque estesa alle firme oggetto di verificazione. Preliminarmente, è stata accertata la condizione di integrità del documento acquisito in originale e, con l'ausilio di microscopi digitali, la CTU ha potuto escludere anomalie, abrasioni, cancellature, rilevando “un'esecuzione spigliata, priva degli indici di rallentamento propri del falso per imitazione lenta da copia o ricalco”.
Anche per le firme oggetto di esame è stata rilevata l'estensione con forme piuttosto elementari, il movimento stretto e scarsamente sinergico, i numerosi stacchi interletterali in cui si alternano movimenti antiorari e movimenti orari. E' stata evidenziata la identità delle proporzioni della S, della modalità di raccordo nella coppia “or”, del collegamento ad arco tra la D e la O del cognome.
Significativa corrispondenza sussiste a carico dell'elemento più distintivo ossia la particolarità dell'andamento della “t”, per la quale non è usuale il moto orario.
È stato inoltre accertato che tra le quattro firme le variazioni sussistenti sono ridotte e comunque da ritenersi fisiologiche del fenomeno grafico.
La dott.ssa ha rilevato che “tutte le caratteristiche descritte trovano riscontro nei Per_1 documenti comparativi, in particolare nelle firme più datate” e che “la similitudine esteriore è ravvisabile ictu oculi, nella struttura complessiva e nelle forme letterali”; analizzando le singole modalità di redazione dei diversi segni grafici -ritenute tutte sussistenti e permanenti- ha osservato in particolare che “Significativa corrispondenza sussiste a carico dell'elemento più distintivo, ovvero la
“t” del cognome redatta in continuità a moto orario”.
La CTU ha dunque concluso che “le firme in verifica riflettono la grafomotricità autografa nelle sue specifiche modalità, e sono quindi da ritenersi autografe. La firma della Sig.ra è sì piuttosto E_ elementare nella forma, ma le particolarità di gesto che vi immette con immediatezza esecutiva la rendono ben identificabile. È quindi da escludere che le firme in verifica possano essere frutto di falsificazione”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto, ed alla conseguente istanza di verificazione, si rileva che le conclusioni a cui è pervenuta la consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, di talché può essere richiamato per relationem il contenuto argomentativo della perizia depositata in data 11.10.23.
Nessuna osservazione tecnica è stata presentata dalla opponente.
Poiché pertanto le sottoscrizioni sono autografe e riferibili alla SIa è da E_ ritenersi che la stessa abbia assunto la qualità di coobbligata rispetto al contratto di apertura di credito.
È infondata l'eccezione di nullità del contratto di “coobbligazione”, in quanto asseritamente privo di giustificazione economico-sociale e perciò privo di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c..
La nozione di “coobbligato” è evidentemente da intendersi quale richiamo alla titolarità del lato passivo dell'obbligazione solidale. La solidarietà dell'obbligazione non costituisce autonoma causa diretta a sorreggere il negozio concluso, rilevando unicamente sul piano della disciplina applicabile al rapporto.
Sul piano causale, pertanto, occorre analizzare la causa in concreto posta alla base dell'assunzione dell'obbligazione solidale da parte dell'obbligato. Come peraltro già rilevato con provvedimento del 20.07.22, nella fattispecie in esame, “la ragione economico-sociale del proprio impegno negoziale deve rinvenirsi nello scopo di garanzia di remunerazione del finanziamento accordato al coniuge, primo sottoscrittore del negozio, per cui non si verifica l'ipotesi di carenza di causa contemplata dall'art. 1418, comma 2 C.C.”. Nella tipologia contrattuale in esame, infatti, la funzione economico pratica sottesa all'obbligazione assunta dalla coobbligata risulta quella di garantire il rapporto debitorio principale derivante dal contratto di finanziamento, così da facilitare il richiedente nell'accesso al credito;
dall'altro lato, l'intenzione del soggetto che eroga il finanziamento, a seguito dell'obbligazione assunta dal coobbligato, risulta quella di garantirsi la possibilità di aggredire anche un diverso patrimonio giuridico, così da ridurre il rischio dell'insolvenza. Risulta pertanto irrilevante la circostanza che l'odierna opponente fosse, all'epoca del finanziamento, priva di impiego e/o di redditi, essendo ogni valutazione sulla solvibilità rimessa alla discrezionalità del soggetto che eroga il finanziamento.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui, nel contratto in esame, non vi sarebbe -come richiesto dall'art. 1937 c.c.- l'espressa manifestazione di una volontà di prestare la garanzia. Invero, si osserva che nel caso di specie, oltre a potersi ritenere elemento sufficiente, ai fini della manifestazione della volontà di assumere la garanzia, la sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato”, si rileva che l'art. 8 delle condizioni generali, rubricato “Obbligazione solidale dei firmatari” e specificatamente sottoscritta dall'opponente, precisa espressamente che “anche il coniuge (o eventualmente altro familiare) che abbia sottoscritto la domanda di apertura credito, riconosce di essere responsabile solidale con il Titolare delle obbligazioni nei confronti della in CP_4 qualità di fideiussiore, ai sensi dell'art. 1936 e seguenti c.c.”.
Del tutto infondata e smentita documentalmente risulta altresì l'eccezione di liberazione dell'opponente per effetto della sottoscrizione, da parte del solo debitore principale, di un piano di rientro. Dall'esame dell'accordo stipulato in data 23.11.16 tra il SI e l'opposta, infatti, _2 risulta espressamente pattuito: “Resta comunque inteso che la presente non costituisce novazione del credito e che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate farà decadere il presente accordo, con la conseguenza che la agirà/proseguirà giudizialmente per il Controparte_1 recupero integrale del restante credito”. Nessuna natura novativa, né alcun effetto liberatorio, può pertanto essere attribuita a tale accordo.
Essendosi costituita fideiussore, l'opponente può, ai sensi dell'art. 1945 c.c., opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale.
L'opponente ha genericamente rilevato la vessatorietà per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi.
L'opposta ha replicato evidenziando che i tassi di interesse applicati sono stati espressamente indicati in contratto e che tali previsioni hanno formato oggetto di duplice sottoscrizione ex art. 1341 e 1342
c.c..
La doglianza attorea risulta assolutamente generica e perciò inammissibile.
In ogni caso, i tassi non risultano indeterminati.
Nel contratto del 10.04.2000, è pattuito che l'apertura di credito è stata concessa alle seguenti condizioni: “Tasso nominale 2% mensile. Inoltre, l'art. 6 delle condizioni generali di contratto ha previsto un tasso di interesse moratorio del 2,5% mensile ossia 30% annuale;
nel ricorso monitorio,
è richiesto però un tasso di mora dalla chiusura del conto nella misura annuale del 23%.
Essendo chiari i tassi, non è possibile applicare l'art. 34 Codice del Consumo.
Pertanto, essendo prive di pregio tutte le doglianze di parte opponente, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 21845/2021 emesso dal Tribunale di
Milano in data 22.12.2021, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, E_
-conferma il decreto ingiuntivo n. 21845/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 22.12.2021, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società le E_ Controparte_1 spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.540,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di
Milano, 21 Marzo 2025
gli onorari di CTU. E_
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7573/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA E_ C.F._1
BESANA, 9 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. GEORGIACODIS ELEONORA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PACINI, 74 Controparte_1 P.IVA_1
20131 MILANO presso lo studio dell'Avv. MANGIA GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 21845/2021 R.G. 41922/2021, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 29.11.2021 e notificato alla opponente il
17.01.2022;
Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra E_
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de
[...] Controparte_1 quo e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nei confronti della Signora E_
nel relativo ricorso per ingiunzione.
[...]
Respingere ogni altra domanda avanzata da nei confronti della Signora Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto. E_
Con vittoria di spese di giudizio.
Per parte convenuta opposta: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi
e le ragioni di cui in atti e per tutte quelle accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 21845/2021 – R.G. 41922/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data
29.11.2021 e depositato in cancelleria il successivo 22.12.2021;
IN VIA SUBORDINATA:
2. Per tutte le ragioni esposte in atti e per tutte quelle che accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare (C.F. ), E_ C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...], debitrice di
[...] della somma € 8.638,21 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in Controparte_1 favore di nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva Controparte_1 somma di € 8.638,21 ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 23% sulla sola sorte capitale di € 2.580,16 maturati e maturandi dal 20.10.2021 sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA
3. Si chiede che il Giudice Voglia disporre CTU volta ad accertare se la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di conto privilegiato (prodotto sub doc. 1 al ricorso) nella parte relativa alla sottoscrizione del coobbligato/cointestatario (Sig.ra ) sia stata apposta dal Sig. E_ _2
. A tal fine si chiede che vengano utilizzate come scritture di comparazione:
[...]
- la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di conto privilegiato (doc. 1 al ricorso);
- le sottoscrizioni apposte sulla “richiesta di assegno 'premio anno nuovo'” e sull' “aumento di credito per le vacanze” (doc. 1 al ricorso – di cui sin d'ora si chiede autorizzazione al deposito in originale);
- la sottoscrizione apposta sulla carta di identità allegata al riconoscimento del debito (doc. 5 al ricorso – di cui sin d'ora si chiede autorizzazione al deposito in originale)
IN OGNI CASO:
4. Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori. Si chiede che le spese di CTU vengano poste interamente a carico dell'attrice opponente.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.02.22, la SIa ha proposto E_ opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21845/21 (R.G. n. 41922/21), emesso dal Tribunale di Milano il 22.12.21, notificato il 17.01.2022, intimante il pagamento, in solido con il SI , dell'importo di euro 8.638,21 oltre interessi e spese della procedura, Controparte_2 in favore della società quale cessionaria del credito vantato da Controparte_1 _3
(già , in forza di un contratto di apertura di credito stipulato il 10.04.2020 e
[...] CP_4 rimasto inadempiuto.
Ha esposto in via preliminare di non aver mai sottoscritto il “modulo di richiesta di conto privilegiato” posto a fondamento del ricorso monitorio (ivi prodotto al doc. 1) ed ha pertanto formalmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., tutte le firme apposte sul contratto siccome evidentemente apocrife. Ha rilevato nel merito che l'ingiunzione è stata richiesta nei suoi confronti in qualità di coobbligata del finanziamento richiesto dal SI , all'epoca marito della stessa, ed ha dedotto Controparte_2 la nullità del contratto di coobbligazione in quanto privo di giustificazione economico-sociale e perciò privo di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.. Ha evidenziato inoltre di non avere comunque assunto la veste di garante, non risultando dal contratto -anche ove effettivamente sottoscritto- alcuna manifestazione espressa ex art. 1937 c.c. ed ha precisato di non avere beneficiato, nel 2001, di alcun reddito.
Ha eccepito la propria liberazione da qualsivoglia obbligazione per effetto della sottoscrizione, da parte del solo sig. , del piano di rientro del 23.11.16 a valere quale riconoscimento di debito. _2
Ha dedotto infine la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in quanto affetta da indeterminatezza e perciò vessatoria.
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'esecutorietà del decreto e la revoca del medesimo.
Si è costituita, anche per la fase di opposizione, la società la quale ha Controparte_1 contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'attrice, ne ha rilevato l'infondatezza ed ha proposto istanza di verificazione.
Ha rilevato che il contratto è valido in quanto il termine “coobbligato”, pur non trovando corrispondenza nel codice civile, deve intendersi riferito alla qualità di debitore solidale di cui all'art. 1292 c.c., la cui obbligazione ben può trovare la propria fonte, come nel caso di specie, anche nel titolo contrattuale. Ha evidenziato inoltre che la causa concreta del vincolo di garanzia ben può essere ricercata nel rapporto matrimoniale e familiare all'epoca sussistente tra l'opponente ed il debitore principale.
Ha rilevato che, per espressa pattuizione, il piano di rientro concordato con il sig. (doc. 5 _2 fascicolo monitorio) non ha costituito novazione del credito ed ha perciò contestato la pretesa attorea di attribuire al medesimo un qualche effetto liberatorio.
Ha infine eccepito la genericità ed infondatezza della doglianza inerente l'asserita indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, evidenziando che gli interessi convenzionali di mora sono stati specificatamente indicati all'art. 6 delle condizioni generali del contratto e che la relativa clausola
è stata altresì oggetto di duplice sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c..
Ha concluso pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, in ragione del disconoscimento proposto, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ed il giudizio è stato sospeso per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, conclusosi tuttavia negativamente.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa la CTU calligrafica ed alla consulente incaricata, Dott.ssa , è stato assegnato il seguente quesito: “il Persona_1
CTU, sentite le parti ed i loro eventuali ctp, effettuata ogni necessaria ed opportuna indagine, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso della indagine, nei limiti di cui all'art. 198 CPC, acquisito il saggio grafico della odierna opponente, sig.ra , accerti se le firme, recanti il suo nominativo, presenti sul contratto di E_ finanziamento (all. sub doc. 1 fasc. mon.), siano ad essa attribuibili”.
Con elaborato depositato in data 11.10.23, la CTU incaricata, escludendo che le firme in verifica siano state frutto di falsificazione, ha così concluso: “le firme a nome di presenti E_ sul contratto di finanziamento (all. sub doc. 1 fasc. mon.), SONO AUTOGRAFE”.
In particolare, le operazioni peritali hanno avuto inizio il 13.06.2023 alla presenza dell'opponente, la quale ha esibito gli originali della carta d'identità e della patente di guida (rilasciate rispettivamente nel 2019 e nel 2017), di cui sono state acquisite le immagini digitali ai fini comparativi, ed ha rilasciato saggio grafico per sei facciate di tre fogli uso bollo.
Il documento oggetto di verificazione, datato 10.04.2000 e recante quattro firme a nome di E_
, è stato acquisito in originale;
quali ulteriori scritture comparative, oltre ai documenti di
[...] identità, al saggio grafico ed alla procura alle liti contenuta nel fascicolo telematico (sottoscritta nel
2022), il CTU ha provveduto ad acquisire dal Comune di Milano i cartellini di identità sottoscritti nel
1999, nel 2004 e nel 2009.
Sui campioni autografi del 1999 e del 2004, la CTU ha potuto rilevare una stesura completa, prevalentemente chiara, e scarsamente sinergica, ove le forme sono piuttosto elementari e strette, con diffusi stacchi, in cui si alternano movimenti antiorari e movimenti orari. La dott.ssa ha Per_1 osservato la particolare gestualità della “t”, per la quale ha ritenuto caratterizzante, in quanto non usuale, l'andamento orario. Nelle sottoscrizioni successive è stata rilevata la permanenza delle scelte stilistiche, in particolare della strettezza e dell'alternanza di moto orario e antiorario.
Rilevati gli elementi caratterizzanti le sottoscrizioni da utilizzare ai fini comparativi, l'indagine è stata dunque estesa alle firme oggetto di verificazione. Preliminarmente, è stata accertata la condizione di integrità del documento acquisito in originale e, con l'ausilio di microscopi digitali, la CTU ha potuto escludere anomalie, abrasioni, cancellature, rilevando “un'esecuzione spigliata, priva degli indici di rallentamento propri del falso per imitazione lenta da copia o ricalco”.
Anche per le firme oggetto di esame è stata rilevata l'estensione con forme piuttosto elementari, il movimento stretto e scarsamente sinergico, i numerosi stacchi interletterali in cui si alternano movimenti antiorari e movimenti orari. E' stata evidenziata la identità delle proporzioni della S, della modalità di raccordo nella coppia “or”, del collegamento ad arco tra la D e la O del cognome.
Significativa corrispondenza sussiste a carico dell'elemento più distintivo ossia la particolarità dell'andamento della “t”, per la quale non è usuale il moto orario.
È stato inoltre accertato che tra le quattro firme le variazioni sussistenti sono ridotte e comunque da ritenersi fisiologiche del fenomeno grafico.
La dott.ssa ha rilevato che “tutte le caratteristiche descritte trovano riscontro nei Per_1 documenti comparativi, in particolare nelle firme più datate” e che “la similitudine esteriore è ravvisabile ictu oculi, nella struttura complessiva e nelle forme letterali”; analizzando le singole modalità di redazione dei diversi segni grafici -ritenute tutte sussistenti e permanenti- ha osservato in particolare che “Significativa corrispondenza sussiste a carico dell'elemento più distintivo, ovvero la
“t” del cognome redatta in continuità a moto orario”.
La CTU ha dunque concluso che “le firme in verifica riflettono la grafomotricità autografa nelle sue specifiche modalità, e sono quindi da ritenersi autografe. La firma della Sig.ra è sì piuttosto E_ elementare nella forma, ma le particolarità di gesto che vi immette con immediatezza esecutiva la rendono ben identificabile. È quindi da escludere che le firme in verifica possano essere frutto di falsificazione”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto, ed alla conseguente istanza di verificazione, si rileva che le conclusioni a cui è pervenuta la consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, di talché può essere richiamato per relationem il contenuto argomentativo della perizia depositata in data 11.10.23.
Nessuna osservazione tecnica è stata presentata dalla opponente.
Poiché pertanto le sottoscrizioni sono autografe e riferibili alla SIa è da E_ ritenersi che la stessa abbia assunto la qualità di coobbligata rispetto al contratto di apertura di credito.
È infondata l'eccezione di nullità del contratto di “coobbligazione”, in quanto asseritamente privo di giustificazione economico-sociale e perciò privo di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c..
La nozione di “coobbligato” è evidentemente da intendersi quale richiamo alla titolarità del lato passivo dell'obbligazione solidale. La solidarietà dell'obbligazione non costituisce autonoma causa diretta a sorreggere il negozio concluso, rilevando unicamente sul piano della disciplina applicabile al rapporto.
Sul piano causale, pertanto, occorre analizzare la causa in concreto posta alla base dell'assunzione dell'obbligazione solidale da parte dell'obbligato. Come peraltro già rilevato con provvedimento del 20.07.22, nella fattispecie in esame, “la ragione economico-sociale del proprio impegno negoziale deve rinvenirsi nello scopo di garanzia di remunerazione del finanziamento accordato al coniuge, primo sottoscrittore del negozio, per cui non si verifica l'ipotesi di carenza di causa contemplata dall'art. 1418, comma 2 C.C.”. Nella tipologia contrattuale in esame, infatti, la funzione economico pratica sottesa all'obbligazione assunta dalla coobbligata risulta quella di garantire il rapporto debitorio principale derivante dal contratto di finanziamento, così da facilitare il richiedente nell'accesso al credito;
dall'altro lato, l'intenzione del soggetto che eroga il finanziamento, a seguito dell'obbligazione assunta dal coobbligato, risulta quella di garantirsi la possibilità di aggredire anche un diverso patrimonio giuridico, così da ridurre il rischio dell'insolvenza. Risulta pertanto irrilevante la circostanza che l'odierna opponente fosse, all'epoca del finanziamento, priva di impiego e/o di redditi, essendo ogni valutazione sulla solvibilità rimessa alla discrezionalità del soggetto che eroga il finanziamento.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui, nel contratto in esame, non vi sarebbe -come richiesto dall'art. 1937 c.c.- l'espressa manifestazione di una volontà di prestare la garanzia. Invero, si osserva che nel caso di specie, oltre a potersi ritenere elemento sufficiente, ai fini della manifestazione della volontà di assumere la garanzia, la sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato”, si rileva che l'art. 8 delle condizioni generali, rubricato “Obbligazione solidale dei firmatari” e specificatamente sottoscritta dall'opponente, precisa espressamente che “anche il coniuge (o eventualmente altro familiare) che abbia sottoscritto la domanda di apertura credito, riconosce di essere responsabile solidale con il Titolare delle obbligazioni nei confronti della in CP_4 qualità di fideiussiore, ai sensi dell'art. 1936 e seguenti c.c.”.
Del tutto infondata e smentita documentalmente risulta altresì l'eccezione di liberazione dell'opponente per effetto della sottoscrizione, da parte del solo debitore principale, di un piano di rientro. Dall'esame dell'accordo stipulato in data 23.11.16 tra il SI e l'opposta, infatti, _2 risulta espressamente pattuito: “Resta comunque inteso che la presente non costituisce novazione del credito e che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate farà decadere il presente accordo, con la conseguenza che la agirà/proseguirà giudizialmente per il Controparte_1 recupero integrale del restante credito”. Nessuna natura novativa, né alcun effetto liberatorio, può pertanto essere attribuita a tale accordo.
Essendosi costituita fideiussore, l'opponente può, ai sensi dell'art. 1945 c.c., opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale.
L'opponente ha genericamente rilevato la vessatorietà per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi.
L'opposta ha replicato evidenziando che i tassi di interesse applicati sono stati espressamente indicati in contratto e che tali previsioni hanno formato oggetto di duplice sottoscrizione ex art. 1341 e 1342
c.c..
La doglianza attorea risulta assolutamente generica e perciò inammissibile.
In ogni caso, i tassi non risultano indeterminati.
Nel contratto del 10.04.2000, è pattuito che l'apertura di credito è stata concessa alle seguenti condizioni: “Tasso nominale 2% mensile. Inoltre, l'art. 6 delle condizioni generali di contratto ha previsto un tasso di interesse moratorio del 2,5% mensile ossia 30% annuale;
nel ricorso monitorio,
è richiesto però un tasso di mora dalla chiusura del conto nella misura annuale del 23%.
Essendo chiari i tassi, non è possibile applicare l'art. 34 Codice del Consumo.
Pertanto, essendo prive di pregio tutte le doglianze di parte opponente, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 21845/2021 emesso dal Tribunale di
Milano in data 22.12.2021, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, E_
-conferma il decreto ingiuntivo n. 21845/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 22.12.2021, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società le E_ Controparte_1 spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.540,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di
Milano, 21 Marzo 2025
gli onorari di CTU. E_
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili