Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1487
TAR
Sentenza 4 luglio 2023
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CS
Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata motivazione in fatto ed in diritto della sentenza appellata in ordine all’ordinanza n. 1 del 15.01.2015

    L'infondatezza della doglianza è stata affermata sulla base della documentazione in atti e del definitivo accertamento dell'inottemperanza a precedenti ingiunzioni, nonché dell'autonomia dell'ordine di rimozione rifiuti per salvaguardia ambientale.

  • Rigettato
    Errata e apparente motivazione della sentenza appellata per violazione del principio del divieto di integrazione postuma della motivazione

    La Corte ha ritenuto l'appellante corresponsabile della contaminazione del sito, evidenziando la sua inerzia di fronte all'ordine di ripristino e rimozione rifiuti, e l'opposizione all'ingiunzione di demolizione, configurando una negligenza e incuria nella gestione del bene.

  • Rigettato
    Errata e apparente motivazione della sentenza in ordine alla violazione – falsa applicazione dell’art. 242, d.lgs. n.152/2006, nonché all’eccesso di potere per incompetenza e violazione dell’art. 244, d.lgs. n.152/2006

    La competenza del Comune è stata ritenuta sussistente, data la contiguità tra abbandono di rifiuti e bonifica di siti inquinati, la commistione dei due profili e la priorità dell'asportazione dei rifiuti interrati. Il Comune era incaricato dalla conferenza di servizi e delegato dalla Provincia.

  • Rigettato
    Errata, insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla violazione dell’art. 242, d.lgs. n. 152/200 6 e del principio comunitario “chi inquina paga”, nonché in ordine all’eccesso di potere per travisamento, perplessità, contraddittorietà, sviamento della causa, genericità

    La responsabilità della locatrice SA BE IO per la permanenza dei rifiuti e la contaminazione è stata confermata, in quanto nulla ha fatto per rimuovere i rifiuti e prevenire la penetrazione di sostanze nocive nel terreno e nella falda.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha pronunciato la presente sentenza in merito all'appello proposto dall'Impresa Costruzioni Edili Bee Briccio s.r.l. avverso la sentenza del TAR per il Veneto che aveva respinto le impugnazioni proposte avverso le ordinanze del Comune di San Martino Buon Albergo, rispettivamente n. 1 del 15 gennaio 2015 e n. 79 del 13 luglio 2018. L'appellante contestava l'ordinanza n. 1/2015, nella parte in cui presupponeva l'ordine di demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi con smantellamento di un impianto di trattamento inerti e rimozione di rifiuti, e l'ordinanza n. 79/2018, con cui le era stato ingiunto di presentare un piano di caratterizzazione del sito. L'Impresa Bee Briccio aveva sollevato in primo grado quattro motivi di ricorso: eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, falsa applicazione dell'art. 242 del medesimo decreto e violazione dell'art. 244, nonché violazione del principio comunitario "chi inquina paga". Il TAR aveva dichiarato inammissibile un ricorso avverso un atto endoprocedimentale e respinto le impugnazioni delle ordinanze. L'appellante, nel presente giudizio, ha riproposto le proprie doglianze articolandole in quattro motivi: errata motivazione in ordine all'acquisizione dell'area da parte del Comune, violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, errata applicazione dell'art. 242 e violazione dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, e violazione dell'art. 242 e del principio "chi inquina paga". Si è costituito in giudizio il Comune di San Martino Buon Albergo, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la correttezza della decisione del TAR. In merito al primo motivo, relativo alla pretesa mancanza di regolare notifica del nuovo provvedimento di individuazione dell'area da acquisire, il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della documentazione in atti e irrilevante ai fini della legittimità dell'ordinanza del 2015, considerato l'accertamento definitivo dell'inottemperanza alle precedenti ingiunzioni e l'autonomia dell'ordine di asportazione dei rifiuti. Il secondo motivo, concernente la presunta estraneità dell'appellante al deposito dei rifiuti, è stato rigettato richiamando una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato (n. 3962/2019) che aveva evidenziato l'atteggiamento passivo e negligente della Bee Briccio nel gestire il proprio bene, con conseguente violazione degli obblighi di cura e custodia. Il terzo motivo, relativo alla pretesa incompetenza del Comune, è stato ritenuto infondato, poiché, data la contiguità tra abbandono di rifiuti e bonifica di siti inquinati, e la commistione dei due fenomeni, la competenza del Comune, anche quale delegato della Provincia, era pienamente sussistente per una più efficace salvaguardia ambientale. Infine, anche l'ultimo motivo, relativo alla contestazione del principio "chi inquina paga", è stato respinto, ribadendo la responsabilità della Bee Briccio per la permanenza dei rifiuti e la contaminazione del sito, come accertato da precedenti provvedimenti e pronunce giurisprudenziali. Pertanto, l'appellante è stata condannata alla rifusione delle spese legali in favore del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1487
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1487
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo