(Foro della pubblica amministrazione).
Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.
Delitto d'onore in Italia In Italia, il delitto d'onore era regolato dall'articolo 587 c.p. che, fino alla sua abrogazione ad opera della legge n. 442/1981, prevedeva delle pene più attenuate per i reati di omicidio e lesioni personali commessi a causa d'onore. Si trattava di un retaggio del fascismo. Omicidio d'onore In particolare, l'articolo 587 prevedeva la pena, decisamente clemente, della reclusione da tre a sette anni per chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella "nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia". La stessa pena era prevista per chi uccideva, in tali circostanze, la …
Leggi di più…Titolo II APPELLO Vedi anche Appello penale (guida legale) Appello penale (Formula) Art. 593. (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, …
Leggi di più…Dei delitti contro la persona LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CAPO I Dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale Art. 575. (Omicidio) Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Vedi anche nelle guide legali: Omicidio Omicidio doloso Omicidio colposo Omicidio stradale Omicidio preterintenzionale ---------------- Note: La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con …
Leggi di più…La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore(1). Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837(2). Note (1) La cancellazione estingue l'ipoteca e generalmente può essere attuata soltanto nel momento in cui il credito risulti estinto in toto. Il titolo per effettuare la cancellazione dell'iscrizione che risulta più frequentemente è l'esplicito consenso da parte del creditore attraverso atto unilaterale non ricettizio, oppure da colui che si surroga nell'ipoteca ai sensi degli artt. 2843, 2856, 2857, 2866 e 2871, o ancora da un …
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