Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 219
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    Il giudice rileva che, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in caso di vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Il ricorrente ha omesso di includere nel giudizio l'Ente impositore (Regione Calabria), rendendo il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per un vizio procedurale, pertanto non si è entrati nel merito della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 219
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 219
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo