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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1267/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000697231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000697231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 23.01.2026, in atti. Resistente: come da memoria di costituione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2022 00069723 10 000, notificata in data 10.07.2025, l'Agenzia delle Entrate OS, per conto della Regione Calabria, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 356,58, relativa alla tassa auto anni 2017 e 2018.
Con ricorso in data 05.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1)
l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla parte resistente in data 05.09.2025
(cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 01.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte della ricorrente in data 23.01.2026la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 05.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile e, pertanto, va disatteso, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, l'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.
220/223, stabilisce che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè
l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Calabria, soggetto diverso dal concessionario che ha emesso la cartella impugnata: tuttavia, la parte ricorrente ha omesso di evocare il giudizio l'Ente impositore, cioè la
Regione Calabria.
Da tale omissione discende l'inammissibilità del ricorso proposto, alla luce della tassativa previsione del suddetto art. 14, comma 6 bis, che prevede tout court l'obbligo in capo al ricorrente di proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto della novità della questione sottoposta all'esame della Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, notificato in data 05.09.2025 e depositato in data 01.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1267/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000697231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000697231000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 23.01.2026, in atti. Resistente: come da memoria di costituione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2022 00069723 10 000, notificata in data 10.07.2025, l'Agenzia delle Entrate OS, per conto della Regione Calabria, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 356,58, relativa alla tassa auto anni 2017 e 2018.
Con ricorso in data 05.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1)
l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla parte resistente in data 05.09.2025
(cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 01.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte della ricorrente in data 23.01.2026la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 05.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile e, pertanto, va disatteso, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, l'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.
220/223, stabilisce che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè
l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Calabria, soggetto diverso dal concessionario che ha emesso la cartella impugnata: tuttavia, la parte ricorrente ha omesso di evocare il giudizio l'Ente impositore, cioè la
Regione Calabria.
Da tale omissione discende l'inammissibilità del ricorso proposto, alla luce della tassativa previsione del suddetto art. 14, comma 6 bis, che prevede tout court l'obbligo in capo al ricorrente di proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto della novità della questione sottoposta all'esame della Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, notificato in data 05.09.2025 e depositato in data 01.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella