TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11316 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 8984/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11.09.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 1.12.2025 TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliato in Napoli, alla via F. De Mura 43, presso lo studio dell'Avv. Bianca Cal- vanese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTORE- E
(P.IVA. , in persona dei legali rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentanti p.t elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Nuovo Tempio 41, presso lo studio dell'avv. Mario Santoro che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -CONVENUTA- E
(C.F. ), elettivamente domici- Controparte_2 C.F._2 liato in Napoli, al Viale A. Gramsci 21, presso lo studio dell'Avv. Valentina Marcello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO- Oggetto: lesione personale (cod. oggetto 145002). Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 01.04.2022 il sig. Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Controparte_1 nonché al fine di sentirli condannare al risarcimento delle le- Controparte_2 sioni subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Napoli, alla via Argine, in data 8.11.2018, alle ore 9.45 circa, all'altezza del “civico 422”. Più precisamente, nell'atto di citazione parte attrice esponeva: che in tali circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo tipo Kawasaki tg CY21889, di proprietà della e condotto nell'occasione dal sig. CP_3 [...]
, veniva colliso dall'autoveicolo tipo Mercedes tg EY324DT di Parte_3 proprietà di;
Controparte_2 che il sinistro si verificava in quanto il conducente dell'autoveicolo tipo Mercedes tg EY324DT, effettuava, improvvisamente ed in violazione della segnaletica stradale, una manovra di svolta a sinistra, impattando con la propria parte laterale sinistra contro il motoveicolo tipo Kawasaki tg CY21889, che procedeva lungo la propria corsia di marcia;
1
che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo Mercedes tg EY324DT di proprietà di ed assicurato con Controparte_2 [...]
; Controparte_4 che a seguito del sinistro l'istante rovinava al suolo, subendo lesioni personali per le quali veniva trasportato, a mezzo 118, presso il P.O. Cardarelli di Napoli, ove gli veniva diagnosticato: “frattura /lussazione scomposta e vastamente estesa del collo piede dx con lesione tendinea e vascolare;
frattura metadiafisaria distale del radio sx e pluriframmentaria stiloide ulnare;
frattura pluriframmentaria terzo prossimale tibia sx e piatto tibiale interno, della testa del perone con presenza di sanguinamento attivo venoso e con lesione dell'arteria tibiale posteriore e della peroniera in corrispondenza del malleolo e del tendine del tibiale posteriore in sede di frattura, di focolai contusivi multipli per il corpo ed in regione genitale e scrotale”; che in data 8.11.2018, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “ri- duzione della lussazione, di stabilizzazione della frattura/ lussazione del collo piede dx con fili di Kirshner per il malleolo interno e per il malleolo peroneale, con fissatore esterno assiale a ponte tipo Extra Fix”; che, in data 21.11.2018, veniva sottoposto ad intervento chi- Parte_1 rurgico di” riduzione ed osteosintesi con placca anatomica tipo Stryker della frat- tura del radio distale”; che, in data 03.12.2018, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di
“rimozione fissatore a ponte al collo piede dx ed applicazione di fissatore circola- re MIKAI tipo Ilizarov e fili Kirshner per artrodesi temporanea della tibio pero- neo astragalica”; che, in data 21.01.2019, veniva sottoposto ad intervento chi- Parte_1 rurgico di “curettage e artolisi anteriore, di liberazione della TPA, sintesi a mi- nima con fili di del malleolo interno ed esterno”; Per_1 che , in data 15.02.2019, veniva sottoposto ad intervento chi- Parte_1 rurgico di “riposizionamento fissatore circolare tipo Ilizarov con barre di trasla- zione antero-posteriore per correzione dinamica della lussazione TA;
che l'istante, in data 31.05.2019, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di” resezione di tessuto tibiale ed astragalico infetto, artrodesi della TPA e contem- poranea osteotomia distrazionale prossimale di tibia con applicazione di fissatore circolare a 5 cerchi con tecnica ascensore secondo ilizarov;
che al momento del fatto sul posto interveniva la Polizia Municipale del Comune
che redigeva verbale n. 1012559/18; CP_5
che l'istante si sottoponeva ad ulteriori visite mediche fino a che non veniva giu- dicato guarito;
che il decorso ospedaliero accumulato era pari a 150 giorni per I.T.T., 50 giorni per I.T.P. al 75%, 80 giorni per ITP al 50% e 120 giorni per I.T.P. al 25%, con postumi di danno biologico valutabili nella misura del 40%;
che all'esito aveva avanzato istanza stragiudiziale di risarcimento a
[...]
Controparte_6 che l'istante, in data, si sottoponeva a visita medica presso il fiduciario di Gene- rali Italia spa ed era azionata procedura di negoziazione assistita L'attore formulava in primo grado le seguenti conclusioni: “a) accogliere la do- manda attrice;
b) dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_7
[...
[...] [...]
in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
c) condan-
[...] nare, per l'effetto, essa , in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro-tempore, e/o il sig al risarcimento in favore del- Controparte_2 lo istante, dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiret- ti, nella misura di € 382.528,78 come sopra indicato, oltre al danno da perdita di chance e da perdita di progettualità lavorativa da quantificarsi forfetariamente, o, comunque, nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo Pt_4
[...
, oltre interessi legali e moratori ex art 1284 cc nonché rivalutazione moneta- ria da determinarsi secondo gli indici ISTAT dallo evento al soddisfo;
d) Con vit- toria di spese, diritti, onorari e rimborso spese forfettario ex art. 15 D.M. 31/10/85, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”. Instaurata la lite innanzi al Tribunale di Napoli, si costituiva , Controparte_2 eccependo:
1) la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 cpc;
2) l'improponibilità della domanda attorea per inosservanza e violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 209/2005, che impone l'obbligo di specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale si agi- sce;
3) la carenza di legittimazione passiva;
4) nel merito l'infondatezza della domanda in punto di an e quantum de- beatur. Il convenuto concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, dichiarare l'avversa domanda nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata e comunque sia riget- tata;
2) In via gradata, si chiede la condanna della sola al Controparte_1 risarcimento delle lesioni patite dal sig. , stante la regolarità Parte_1 del contratto di assicurazione del veicolo tg. EY 324 DT alla data dell'evento, 3) Con vittoria di spese”. In data 20.09.2022 si costituiva in giudizio la quale impugna- Controparte_1 va in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, eccependo:
1) la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 cpc;
2) l'improponibilità della domanda attorea per inosservanza e violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 209/2005, che imponeva l'obbligo di specifica- re dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale si agiva;
3) la carenza di legittimazione passiva;
4) nel merito l'infondatezza della domanda in punto di an e quantum de- beatur. La società concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, ai sensi degli artt. 163, 164 cpc dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio”; 2) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché improponibile, inammissibile e, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di lite”; 3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenersi la condanna della comparente nella misura del giusto e del provato e rigettare la richiesta di liquidazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, in quan- to con sentenza n. 1712/95 la suprema Corte ha statuito che qualora siano dovuti
3
interessi, questi possono essere attribuiti anche ad un tasso inferiore a quello le- gale, ma in ogni caso, non suscettibile di rivalutazione, fattispecie quest'ultima che comporterebbe un ingiustificato arricchimento per il creditore danneggiato;
4) Con vittoria di spese”. Acquisita documentazione, concessi i termini, ex art 183 comma 6 cpc, ammesse le prove orali, all'udienza del 15.11.2023 veniva escusso il teste di parte attrice, sig. , il quale dichiarava: “(…) Io mi trovavo per caso per stra- Testimone_1 da l'8 novembre alle 9.45 circa, alla Via Argine, all'altezza della motorizzazione civile e stavo uscendo dalla pompa di benzina con la mia auto. Ero solo in auto. Prima dell'incidente non conoscevo né né Parte_1 CP_7
, per puro caso ho assistito all'incidente che è avvenuto tra una motoci-
[...] cletta scura di cui non ricordo il modello o la targa e un'auto Mercedes chiara. Io non sono rimasto fino all'arrivo della polizia, ma ho dato i miei dati per una testimonianza al padre del Sig. che dopo l'incidente fu chia- Parte_1 mato per telefono e io per telefono diedi a lui le mie generalità per eventuale te- stimonianza. Non mi ricordo se piovesse o ci fosse il sole. Confermo che la Mer- cedes, senza mettere frecce, o indicatori di direzione svoltava a sinistra in viola- zione della segnaletica stradale che imponeva di proseguire dritto in un punto dove non c'era lo spartitraffico e nel fare ciò impattava contro una moto che era guidata da un uomo, da solo e munito di casco. La moto colpiva con la sua parte anteriore il lato sinistro dell'auto. La moto non era in fase di sorpasso ma pro- seguiva nel suo senso di marcia e ad un certo punto nel trovarsi davanti la Mer- cedes ci finiva addosso e il ragazzo faceva un volo andando a finire a terra, un metro e mezzo nella medesima carreggiata, superando l'autovettura Mercedes, sfiorando la Mercedes e andando a cadere al suolo dopo l'auto Mercedes, al margine della linea di mezzeria che separava l'altra semicarreggiata da cui pro- venivano le auto in senso opposto. Io mi trovavo all'uscita della pompa di benzi- na. Preciso che la strada prevede due semicarreggiate all'interno delle quali ciascuna semicarreggiata prevede due corsie per lo stesso senso di direzione. Trattasi di strada a quattro corsie. Rettifico la dichiarazione di sopra e preciso che a quanto io ricordo la Mercedes e la motocicletta procedevano nel medesimo senso di marcia e la Mercedes dalla prima corsia della semicarreggiata svoltava a sinistra e prima di entrare nella semicarreggiata opposta impattava con il lato sinistro la moto che, provenendo dal medesimo senso di marcia, proseguiva nella corsia parallela. Quindi l'incidente si è svolto tutto in una semicarreggiata. Pos- so precisare, leggendo il rapporto di polizia stradale che mi viene esibito, che la strada di Via Argine nella semicarreggiata dove è avvenuto incidente presenta due corsie divise da uno spartitraffico. Ad un certo punto lo spartitraffico non c'è più ma permane la circolazione per corsie parallele per cui confermo che la moto viaggiava regolarmente nella stessa direzione nel senso della Mercedes, nella seconda corsia ed era attinta nella sua parte anteriore a causa della repen- tina svolta a sinistra della Mercedes. Io ho atteso l'ambulanza e dopo mi sono allontanato. Io ho assistito la scena in uscita dal distributore che era allocato nella corsia opposta a dieci metri circa dal teatro del sinistro. Nella foto n. 8 del rapporto di polizia si vede anche la pompa di gas sul lato sinistro alto della foto la pompa di gas da dove io stavo uscendo”. Il ragazzo lamentava dolori dapper- tutto.ADR dell'avvocato Marcello: “A quanto ricordo la moto non tentava nes-
4
suna manovra di frenata e il rumore è stato molto forte e deciso così come il ra- gazzo è sbalzato in avanti oltre la Mercedes. A terra il casco era ancora allac- ciato”. ADR del procuratore della “Per avvicinarmi al ragazzo io ho accostato CP_1
a destra la mia auto in sosta e mi sono avvicinato. Il ragazzo era cosciente e par- lava e mi ha passato il cellulare per chiamare suo padre a cui io ho dato i miei recapiti (…)”. All'esito veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore. Con perizia depositata in data 15.07.2024, il dott. riconosce- Persona_2 va sussistente il nesso di causalità tra evento, lesioni subite e menomazioni resi- duate. Affermava, difatti che, nel caso di specie, il sig. aveva riportato Pt_1 esiti di sfacelo del collo piede destro, complicato da infezione da S. aureo MRSA, trattato chirurgicamente con fili di K e fissatore esterno, esiti di frattura del polso sinistro, trattato con riduzione e osteosintesi con placca e viti, frattura del terzo prossimale di tibia sinistra e piatto tibiale interno e testa del perone trat- tato incruentemente esiti di contusione scrotale. Precisava, inoltre, che le lesioni riportate dal sig. avevano determinato Pt_1 un periodo di invalidità temporanea che, in considerazione di quanto certificato in atti e dei parametri clinici desumibili dalla comune esperienza traumatologica, poteva stimarsi in una ITT di 85 giorni, una ITP di 60 giorni al 75% e una ITP di 100 giorni al 50%. Il dott. inoltre, alla luce del dato obiettivo regi- Per_2 strato riteneva equo ammettere una percentuale di danno biologico di 26 punti percentuali. Veniva riconosciuta una “moderata” sofferenza morale/interiore per la percezione costante della menomazione. All'udienza del 6.11.2024 il Giudice formulava alle parti proposta transattiva, ex art. 185 bis cpc, la quale aveva esito negativo. Indi, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di leg- ge, ex art. 190 cpc.
****************************** In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. lettera invito del settembre 2020). Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto introdutti- vo, atteso che contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. In via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda, per essere stata regolarmente attivata la fase di composizione stragiudiziale della controversia, Co risultando agli atti la lettera di messa in mora inviata a Controparte_8
[...]
Va disattesa l'eccezione, sollevata da circa l'improponibilità della do- CP_1 manda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141, 145 e 148 D. Lgs. 209/2005. Invero, la raccomandata in atti inviata dall'infortunato in data 16.01.2019 a nor- ma degli artt. 287 e seg. codice delle assicurazioni è, comunque, idonea ad esple- tare la funzione propria del richiamato art. 148 cod. ass.; in essa, infatti, sussisto-
5
no tutti gli elementi necessari alla compagnia per effettuare le valutazioni neces- sarie per raggiungere le finalità di cui al citato art.148 (Cass. n. 19354/2016). Inoltre, è documentato che l'istante è stato sottoposto a visita medico-legale, dal- la dott.ssa , perito della compagnia assicuratrice, che ha ritenuto di Per_3 formulare proposta risarcitoria. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua. Risulta provata la titolarità attiva, avendo l'attore prodotto il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, nonché, il verbale della Polizia mu- nicipale del intervenuta sul luogo del sinistro. Controparte_10
In punto di titolarità passiva, dalla documentazione prodotta (certificato PRA), risulta la titolarità dell'autoveicolo Mercedes tg EY324DT, coinvolto nel sinistro stradale, per cui è lite, in capo al convenuto . Controparte_2
Inoltre, è provata (certificato di assicurazione) la copertura assicurativa per la R.C.A. del suindicato veicolo da parte della compagnia assicuratrice convenuta (copertura del resto non contestata). Sul punto soccorrono i dati del rapporto di polizia cui si rinvia Per quanto attiene al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Nel caso di specie, l'attore ha allegato, sin dall'atto introduttivo, che il sinistro in questione si è verificato a causa della collisione del motoveicolo sul quale viag- giava come conducente con altro autoveicolo. Tali allegazioni risultano confermate dalla documentazione in atti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta. Muovendo proprio dall'esame dei documenti, a conforto dell'assunto attoreo soggiunge il referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale Carda- relli di Napoli, da cui si ricava, effettivamente, la piena compatibilità delle lesioni riportate dal sig. con la dinamica descritta in citazione. Inve- Parte_1 ro, nel referto, alla voce “diagnosi “viene riportato quanto segue: “frattura
/lussazione scomposta e vastamente estesa del collo piede dx con lesione tendi- nea e vascolare;
frattura metadiafisaria distale del radio sx e pluriframmentaria stiloide ulnare;
frattura pluriframmentaria terzo prossimale tibia sx e piatto ti- biale interno, della testa del perone con presenza di sanguinamento attivo veno- so e con lesione dell'arteria tibiale posteriore e della peroniera in corrisponden- za del malleolo e del tendine del tibiale posteriore in sede di frattura, di focolai contusivi multipli per il corpo ed in regione genitale e scrotale”. Dalla documentazione medica, prodotta in originale da parte attrice, si evince la compatibilità cronologica tra il momento in cui si è verificato l'evento lesivo e quello in cui è stata effettuata la diagnosi presso il presidio ospedaliero. La dinamica descritta in citazione trova, altresì, riscontro nel verbale n. 1012559/2018 redatto dalla Polizia Municipale del Invero, Controparte_10 dal rapporto degli agenti della Polizia Municipale, sezione infortunistica, emerge che gli stessi sono intervenuti sul luogo del sinistro dopo il suo verificarsi. In par- ticolare, nel verbale si evidenzia che la Polizia Municipale interveniva alle 10.50 del giorno 8.11.2018, alla Via Argine 422, su segnalazione della centrale radio operativa e in quella sede riscontrava “infortunio a seguito di uno scontro tra veicoli” indicando nel verbale che il tipo di veicoli coinvolti erano “un autoveico- lo ed un motociclo”.
6
In quella sede, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli ascoltavano il sig.
, presente al momento del sinistro, il quale dichiarava: “Cam- Testimone_2 minavo a piedi in via Argine, quando, all'altezza del civico 422 ho visto una mo- to in fase di sorpasso e l'autoveicolo Mercedes targato EY324DT che gli taglia- va la strada. Ho prontamente chiamato i soccorsi. Il conducente del motoveicolo era cosciente. Il sinistro avveniva circa alle ore 9.45”. Veniva sentito, altresì, il conducente dell'autoveicolo Mercedes tg EY324DT, il quale dichiarava: “(…)percorrevo via Argine, quando all'altezza dell'entrata dei dipendenti della motorizzazione civile, non rispettando l'obbligo di proseguire dritto, svoltavo a sinistra e mi ritrovavo il motoveicolo tg CY21889 in fase di sorpasso e non riuscivo ad evitare l'impatto”.
In merito alla dinamica del sinistro, oltre a quanto emerge dal rapporto della
[...]
Municipale e dal verbale di Pronto Soccorso sopra analizzati, vanno consi- Pt_5 derate le deposizioni testimoniali. La dinamica dell'accaduto e la tipologia dei traumi riportati dal sig. ri- Pt_1 sultano coerenti con le deposizioni testimoniali di , il quale ha Testimone_1 reso deposizioni dotate di coerenza intrinseca, oltre che estrinseca, ed appaiono a questo Tribunale del tutto attendibili. Anche la perizia depositata dal CTU ha riconosciuto sussistente il nesso di causa- lità, confermando l'assunto attoreo. Sulla base di tali accertamenti, pertanto, si deve ritenere con sufficiente grado di certezza, che il sinistro oggetto di causa, fu causato a causa della condotta di guida di che, alla guida dell'autoveicolo Mercedes tg Controparte_11
EY324DT, di proprietà di , mentre percorreva Via Argine, con Controparte_2 direzione Ponticelli, giunto all'altezza del civico 422, non si avvedeva della pre- senza del centauro che stava sopraggiungendo dalla corsia di Parte_1 marcia adiacente, parallela a lato sinistro nello stesso senso di marcia, e lo urtava violentemente procurandogli gravi lesioni. In tale senso, in maniera univoca, il verbale di sinistro stradale redatto dal Corpo di Polizia Locale del che, sulla base dei rilievi svolti nell'im- Controparte_10 mediatezza del fatto, e degli accertamenti effettuati, ha così ricostruito la dinami- ca del sinistro: “ (…) il veicolo percorreva via Argine, direzione Ponticelli, quando all'altezza del civico 422, pur in presenza di segnaletica verticale che obbligava a proseguire dritto, approfittando di interruzione dello spartitraffico, svoltava a sinistra, impattando con il veicolo B che proveniva nel suo senso di marcia, provocandone la caduta”. È noto, che ai sensi dell'art. 154 c.d.a. “i conducenti che intendono cambiare di- rezione o corsia per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per volta- re a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada a) devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti del- la strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi b) devono segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza, la manovra di cambio di dire- zione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina un'indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la mas- sima prudenza e l'adozione di tutte le cautele al fine di evitare conseguenze pre- giudizievoli per la sicurezza della circolazione. A questo scopo, il conducente
7
che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 cds di eseguire la prescritta segnalazione preventiva e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, even- tualmente, la precedenza (Cass. penale, sez. IV, 9 giugno 1983). Conforme in tal senso Cass. n. 27520/2021 e Cass. n. 30070/2022: “ Il conducen- te di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra non- ché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, an- corché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ulti- mo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può di- strarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”.
ha avviato la manovra di svolta a sinistra in un tratto di Controparte_11 strada nel quale la segnaletica verticale imponeva di proseguire diritto (cfr. ver- bale della Polizia Municipale). La strada era rettilinea in quel tratto e vi era buo- na visibilità, considerato anche l'orario diurno, cosicché lo stesso avrebbe potersi rendersi conto del sopraggiungere di veicoli dal medesimo senso di marcia. Inve- ce non ha ben valutato, negligentemente, il sopraggiungere Controparte_11 del motociclo nella corsia parallela di sinistra e, quindi, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra non lasciando alla moto più altro spazio per passare. Il cam- biamento di direzione per svoltare a sinistra ha determinato una situazione di pe- ricolo che esigeva, da parte del conducente, la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.
, pertanto, non avrebbe dovuto effettuare quella manovra, in Controparte_11 quanto vietata dalla segnaletica verticale, e in ogni caso, avrebbe dovuto accer- tarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli. Lo stesso , ascoltato dagli agenti nell'immediatezza del fat- Controparte_11 to, ha dichiarato che il motoveicolo era in fase di sorpasso. Dichiarazione con- forme è stata rilasciata dal testimone . Testimone_2
Dall'istruttoria svolta, quindi, può desumersi che il conducente del veicolo Mer- cedes tg EY324DT ha avuto una condotta di guida caratterizzata da distrazione e negligenza: la prima costituendo una evidente ipotesi di colpa specifica;
la se- conda una ipotesi di colpa generica. A questo punto si ritiene vada vagliata l'incidenza della condotta posta in essere dal danneggiato sotto il profilo della causalità materiale. Nel caso di specie, sussistono elementi per ascrivere un concorso di colpa all'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e 2054 comma 2 cc (eccezione sollevata dal convenuto in comparsa). CP_2
Infatti, dall'istruttoria espletata emerge una corresponsabilità di Parte_2
nella causazione del sinistro, atteso che l'incidente era evitabile, o comunque,
[...] avrebbe potuto avere conseguenze meno pregiudizievoli se il conducente del mo- toveicolo avesse tenuto una velocità meno elevata e si fosse attenuto alla distanza di sicurezza ed alle norme del codice della strada per la marcia in file parallele.
8
L'elevata velocità alla quale viaggiava l'attore la si evince dalla violenza dell'impatto, dall'impossibilità di frenata e dall'assenza dei segni degli pneuma- tici sull'asfalto. Il teste escusso ha ammesso che alcuna frenata poneva in essere il motociclista Pt_1
Ciò detto, alla luce delle risultanze istruttorie, può ragionevolmente affermarsi che l'elevata velocità alla quale viaggiava l'attore abbia avuto un'efficienza cau- sale nella produzione dell'evento dannoso subito nella misura del 50%. Tanto anche ai sensi dell'art 2054 comma 2 cpc Di recente Cass n. 29927 del 20/11/2024 in un caso simile a quello in esame (scontro tra auto e moto con decesso del motociclista ) ha statuito che “ In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabili- tà ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribui- sca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabi- lire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera re- sponsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, anche solo in teoria, di evitare la collisione (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. III, 06/10/2025, n.26775). L'unica deposizione testimoniale, oltremodo generica sulla posizione dei veicoli prima dello scontro, al punto tale che dopo la lettura del verbale di polizia muni- cipale il testimone ha cambiato la dichiarazione indicando diversamente il pun- to della semicarreggiata ove è avvenuto il sinistro , non chiarisce la velocità te- nuta dal , il rispetto da parte dello stesso dell'obbligo di distanza di si- Pt_1 curezza , la manovra per evitare il sinistro , se il fosse in sorpasso (cir- Pt_1 costanza emergente dal verbale di Polizia e coerente con i punti di impatto) . Se il viaggiava in un tratto di strada ove era consentito circolare per fi- Pt_1 le parallele , con intenso traffico come nel caso di pecie , in quanto conducen- te di veicolo a due ruote era tenuto a rimanere nella corsia di destra, mentre si trovava in quella di sinistra (art 346 regolamento di attuazione in riferimento all'art 144 del codice della strada). Giammai, infatti, i veicoli a due ruote possono circolare nella corsia di sinistra, ove si tratti di marcia di veicoli in file parallele, costituendo tale condotta di guida specifica violazione del Codice della Strada . Conseguentemente a carico di va posto il 50% della Controparte_2 responsabilità per comportamento colposo nella guida con concorso di colpa di nella misura del 50 % non ritenendosi superata la presunzione dell'art Pt_1
2054 comma 2 cc . Per quanto concerne il quantum debeatur dalla documentazione in atti e dall'e- spletata consulenza risulta che, a seguito del sinistro stradale dedotto in lite,
9
l'attore ebbe a riportare le lesioni dettagliatamente descritte nella CTU affidata al dott. . Persona_2
Quest'ultimo ha descritto e quantificato, nella misura del 26% i postumi perma- nenti residuati a carico dell'attore ed ha indicato in 60 giorni il periodo di invali- dità temporanea totale ed in ulteriori 160 quello di invalidità temporanea parzia- le, di cui 60 giorni al 75% e ulteriori 100 giorni al 50%. In base a Cass n. 15804 del 06/06/2024 “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di moti- vazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo neces- sariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disatte- se perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustifi- cazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nel- la specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successi- vo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti). Vanno in parte accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Nel caso di specie le conclusioni del CTU vanno accolte, però solo in parte in quanto, in seguito alle note di replica della dr.ssa (CTP di parte) il Per_4
CTU prende in considerazione le cicatrici del danneggiato , convenendo con il CTP ( cfr relazione del CTU) che “tali cicatrici vadano considerate a parte, es- sendoci stata una complicanza infettiva….. si deve ritenere che tali cicatrici pos- sano rientrare nel giudizio estetico di Classe I (1-5%)”; pertanto non si condivi- de la valutazione finale del 26% che in considerazione delle cicatrici e del danno estetico riconosciuto, va aumentata fino al 31% e si deve altresì considerare al- tresì le spese mediche documentate di euro 2.711/28 non considerate dal CTU. Per il resto la valutazione del CTU va condivisa . Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferi- mento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orienta- mento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzio- nale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimo- niale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patri- moniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come le- sione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della
10
persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno esteti- co, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurispru- denza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di ran- go costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgi- mento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una re- cente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarci- mento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costitu- zionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul pia- no della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esisten- ziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 ago- sto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può con- notare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (sent Cass n. 901/2018 ), che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenzia- le, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplica-zione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dina- mico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiun- ta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risar- cimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura,
11
la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di ta- li pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (ord. Cass n. 7513/2018). In altre parole, la S.C., sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimo- niale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la li- quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il dan- no patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina- listiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto dan- neggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu- zionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evita- re duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accerta- mento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normati- vamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le pre- sunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla pre- messa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolo- re interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi so- no autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nel 26% cui vanno aggiunti 5 punti per danno estetico per un totale di 31 punti (esiti di sfacelo del collo piede destro, complicato da infezione da S. aureo MRSA, tratta- to chirurgicamente con fili di K e fissatore esterno;
esiti di frattura del polso si- nistro, trattato con riduzione e osteosintesi con placca e viti;
frattura del terzo prossimale di tibia sinistra e piatto tibiale interno e testa del perone trattato in- cruentemente;
esiti di contusione scrotale), con una ITT di 85 gg, una ITP giorni 60 al 75% e una di 100 al 50%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice non ritiene di far proprie le deduzione del CTU, secondo cui “in base dell'iter diagnostico-terapeutico, così come descritto nella documentazione ver- sata in atti, si ritiene che il livello di sofferenza patito dal Sig. fu di mo-Pt_1
12
derata entità” e di riconoscere viceversa la sofferenza soggettiva sub specie di danno morale in ragione dei pllurimi interventi a cui il danneggiato si è dovuto sottoporre . Trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni macropermanenti, il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'edizione del 2024 (pubblicazione del 5/6/2024). Si richiama Cass n. 8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”. Vanno riconosciuti dunque sia il danno morale da sofferenza soggettiva (già ri- compreso in tabella milanese) da presumersi in ragione della sofferenza riscon- trata per i plurimi interventi subiti e la personalizzazione del 30 % sul solo dan- no biologico depurato dalla componente morale (da sofferenza soggettiva). Per la personalizzazione si ha riguardo alla zoppia, alla andatura claudicante con caduta a destra, alla necessità di indossare calzatura dedicata con plantare a cu- scinetto rotante e rialzo esterno di circa di 1 centimetro e mezzo in tacco, alla for- te difficoltà di deambulazione senza calzatura dedicata e difficoltà a salire e di- scendere le scale anche con calzatura correttiva, all' utilizzo di calza elastico- compressiva per insufficienza venosa cronica , alla alterazione del profilo anato- mico del ginocchio ed alla alterazione del profilo anatomico del polso (cfr. pagg 9 e seguenti della relazione della dr.ssa non oggetto di contestazione Per_4 specifica) che sicuramente hanno inciso sul profili sugli aspetti di vita di un ragazzo che aveva 24 anni al momento del sinistro. Per il criterio ed i meccanismi di liquidazione si richiama Cass Sez. 3 - , Ordi- nanza n. 7892 del 22/03/2024 secondo cui “In tema di risarcimento del danno al- la persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Ta- belle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento ta- bellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, li- quidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depura- to, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod.ass.”. Tale è lo schema di liquidazione : Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni Percentuale di invalidità permanente riconosciuta 31% Punto danno biologico € 5.127,27 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 47%) € 2.409,82 Punto danno non patrimoniale € 7.537,09
13
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 85
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile ( danno biologico dinamico relazionale senza danno morale) € 140.667,00 Danno dinamico relazionale +morale da sofferenza soggettiva € 206.780,00 Invalidità temporanea totale € 9.775,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00 Totale danno biologico temporaneo € 20.700,00 Spese mediche € 2.711,28 Totale generale: € 230.191,28 Personalizzazione art 139 cod ass (30 % di euro 140.667) euro 42.201
TOTALE euro 272.392/28
Il 50% di tale importo a carico del convenuto ricono- Controparte_2 scibile è pari ad euro 136.196,15(centrotrentaseimilacentonovantasei/15). Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempesti- va disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere cal- colati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liqui- dazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Sempre in tema di interessi compensativi si rammenta che non è inibito al Giudice, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo uti- lizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressiva- mente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in rela- zione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione mone- taria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato ( in tali termini Cass 7267/2018, Cass. 20/04/2007, n. 9515; 26/10/2004, n. 20742; 26/02/2004, n. 3871; 05/08/2002, n. 11712). La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che: “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcito- rio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ri- tiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esem- pio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure
14
non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla se- misomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Cass. 21396 del 2014)”. L'importo di € 136.196,15(centrotrentaseimilacentonovantasei/15).devalutato all'epoca del fatto (8.11.2018) è pari ad € 114.650/00 . Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 125.423 /07 dal 8.11.2018 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza. L'importo di euro 125.423,07 scaturisce dalla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione (euro 136.196,15 ) e lo stesso credito espresso in mo- neta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 114.650,00) secondo il se- guente calcolo: (€ 136.196,15+ € 114.650,00= € 250.846,15 diviso 2= € 125.423,07). Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno rico- nosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (som- ma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente senten- za al soddisfo (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 apri- le 1998 n. 4030).
Non si ritiene di riconoscere un ulteriore danno alla capacità lavorativa , in quan- to nessun documento è prodotto in merito al possibile lavoro espletato dal Roma- no e da espletarsi in futuro, secondo gli specifici studi ed attitudini. Si rammenta che in base a Cass n. 19922 del 12/07/2023 “Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macro- permanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità ta- le da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori di- versi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di inva- lidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo”. La tipologia di lesione non è tale da precludere al danneggiato per il futuro di la- vorare. Invero difetta la prova che in futuro la vittima possa percepire un reddito infe- riore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'infortunio né è dimostrato che, in dipendenza dell'infortunio, il reddito familiare cui l'odierno attore even- tualmente contribuiva abbia subito delle contrazioni, anche soltanto per la ne- cessità di ricorrere all'ausilio di terzi o non abbia potuto fruire di prevedibili Incrementi.
15
Invero la misura dell'accertata invalidità permanente non è particolarmente ele- vata (e tale, dunque, da non giustificare essa stessa la presunzione di un danno patrimoniale.
Invero la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capa- cità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza di un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concreta- mente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031).
Le spese di lite e di negoziazione assistita si compensano per metà alla luce del riconosciuto concorso di colpa;
per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antici- patario. Si evidenzia invero che il danneggiato ha rifiutato ogni proposta conciliativa sia prima del giudizio sia in costanza di lite (non accettando al proposta ex art 185 bis cpc formulata da questo giudice dopo il deposito della ctu) e di tale contegno processuale devesi tener conto in sentenza. Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a ca- rico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da e di- Parte_1 chiara la pari responsabilità ex art 2054 comma 2 cc dei conducenti del moto- veicolo tipo Kawasaki tg CY21889 e dell'autoveicolo tg EY324DT nella produ- zione del sinistro;
2) Per l'effetto, condanna in solido Controparte_12 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. in solido al pagamento, in favore di
[...]
di euro 136.196,15 oltre: a) interessi al tasso legale sulla mi- Parte_1 nor somma di 125.423,07 dalla data del sinistro (8.11.2018) e sino alla pubblica- zione della presente sentenza;
b) ulteriori interessi al tasso legale sulla somma to- tale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3) Compensa per il 50 % le spese di lite e di negoziazione assistita e con- danna i predetti convenuti alla refusione della residua metà che liquidano in € 700/00 per spese ed € 14.000/00 per compenso, oltre rimborso spese generali iva e cpa, se dovute, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Calvanese Bianca;
4) Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti convenute e . Controparte_2 Controparte_1
Napoli 2/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Renata Palmieri
16
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliato in Napoli, alla via F. De Mura 43, presso lo studio dell'Avv. Bianca Cal- vanese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTORE- E
(P.IVA. , in persona dei legali rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentanti p.t elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Nuovo Tempio 41, presso lo studio dell'avv. Mario Santoro che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -CONVENUTA- E
(C.F. ), elettivamente domici- Controparte_2 C.F._2 liato in Napoli, al Viale A. Gramsci 21, presso lo studio dell'Avv. Valentina Marcello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO- Oggetto: lesione personale (cod. oggetto 145002). Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 01.04.2022 il sig. Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Controparte_1 nonché al fine di sentirli condannare al risarcimento delle le- Controparte_2 sioni subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Napoli, alla via Argine, in data 8.11.2018, alle ore 9.45 circa, all'altezza del “civico 422”. Più precisamente, nell'atto di citazione parte attrice esponeva: che in tali circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo tipo Kawasaki tg CY21889, di proprietà della e condotto nell'occasione dal sig. CP_3 [...]
, veniva colliso dall'autoveicolo tipo Mercedes tg EY324DT di Parte_3 proprietà di;
Controparte_2 che il sinistro si verificava in quanto il conducente dell'autoveicolo tipo Mercedes tg EY324DT, effettuava, improvvisamente ed in violazione della segnaletica stradale, una manovra di svolta a sinistra, impattando con la propria parte laterale sinistra contro il motoveicolo tipo Kawasaki tg CY21889, che procedeva lungo la propria corsia di marcia;
1
che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo Mercedes tg EY324DT di proprietà di ed assicurato con Controparte_2 [...]
; Controparte_4 che a seguito del sinistro l'istante rovinava al suolo, subendo lesioni personali per le quali veniva trasportato, a mezzo 118, presso il P.O. Cardarelli di Napoli, ove gli veniva diagnosticato: “frattura /lussazione scomposta e vastamente estesa del collo piede dx con lesione tendinea e vascolare;
frattura metadiafisaria distale del radio sx e pluriframmentaria stiloide ulnare;
frattura pluriframmentaria terzo prossimale tibia sx e piatto tibiale interno, della testa del perone con presenza di sanguinamento attivo venoso e con lesione dell'arteria tibiale posteriore e della peroniera in corrispondenza del malleolo e del tendine del tibiale posteriore in sede di frattura, di focolai contusivi multipli per il corpo ed in regione genitale e scrotale”; che in data 8.11.2018, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “ri- duzione della lussazione, di stabilizzazione della frattura/ lussazione del collo piede dx con fili di Kirshner per il malleolo interno e per il malleolo peroneale, con fissatore esterno assiale a ponte tipo Extra Fix”; che, in data 21.11.2018, veniva sottoposto ad intervento chi- Parte_1 rurgico di” riduzione ed osteosintesi con placca anatomica tipo Stryker della frat- tura del radio distale”; che, in data 03.12.2018, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico di
“rimozione fissatore a ponte al collo piede dx ed applicazione di fissatore circola- re MIKAI tipo Ilizarov e fili Kirshner per artrodesi temporanea della tibio pero- neo astragalica”; che, in data 21.01.2019, veniva sottoposto ad intervento chi- Parte_1 rurgico di “curettage e artolisi anteriore, di liberazione della TPA, sintesi a mi- nima con fili di del malleolo interno ed esterno”; Per_1 che , in data 15.02.2019, veniva sottoposto ad intervento chi- Parte_1 rurgico di “riposizionamento fissatore circolare tipo Ilizarov con barre di trasla- zione antero-posteriore per correzione dinamica della lussazione TA;
che l'istante, in data 31.05.2019, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di” resezione di tessuto tibiale ed astragalico infetto, artrodesi della TPA e contem- poranea osteotomia distrazionale prossimale di tibia con applicazione di fissatore circolare a 5 cerchi con tecnica ascensore secondo ilizarov;
che al momento del fatto sul posto interveniva la Polizia Municipale del Comune
che redigeva verbale n. 1012559/18; CP_5
che l'istante si sottoponeva ad ulteriori visite mediche fino a che non veniva giu- dicato guarito;
che il decorso ospedaliero accumulato era pari a 150 giorni per I.T.T., 50 giorni per I.T.P. al 75%, 80 giorni per ITP al 50% e 120 giorni per I.T.P. al 25%, con postumi di danno biologico valutabili nella misura del 40%;
che all'esito aveva avanzato istanza stragiudiziale di risarcimento a
[...]
Controparte_6 che l'istante, in data, si sottoponeva a visita medica presso il fiduciario di Gene- rali Italia spa ed era azionata procedura di negoziazione assistita L'attore formulava in primo grado le seguenti conclusioni: “a) accogliere la do- manda attrice;
b) dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_7
[...
[...] [...]
in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
c) condan-
[...] nare, per l'effetto, essa , in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro-tempore, e/o il sig al risarcimento in favore del- Controparte_2 lo istante, dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiret- ti, nella misura di € 382.528,78 come sopra indicato, oltre al danno da perdita di chance e da perdita di progettualità lavorativa da quantificarsi forfetariamente, o, comunque, nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo Pt_4
[...
, oltre interessi legali e moratori ex art 1284 cc nonché rivalutazione moneta- ria da determinarsi secondo gli indici ISTAT dallo evento al soddisfo;
d) Con vit- toria di spese, diritti, onorari e rimborso spese forfettario ex art. 15 D.M. 31/10/85, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”. Instaurata la lite innanzi al Tribunale di Napoli, si costituiva , Controparte_2 eccependo:
1) la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 cpc;
2) l'improponibilità della domanda attorea per inosservanza e violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 209/2005, che impone l'obbligo di specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale si agi- sce;
3) la carenza di legittimazione passiva;
4) nel merito l'infondatezza della domanda in punto di an e quantum de- beatur. Il convenuto concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, dichiarare l'avversa domanda nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata e comunque sia riget- tata;
2) In via gradata, si chiede la condanna della sola al Controparte_1 risarcimento delle lesioni patite dal sig. , stante la regolarità Parte_1 del contratto di assicurazione del veicolo tg. EY 324 DT alla data dell'evento, 3) Con vittoria di spese”. In data 20.09.2022 si costituiva in giudizio la quale impugna- Controparte_1 va in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, eccependo:
1) la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 cpc;
2) l'improponibilità della domanda attorea per inosservanza e violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 209/2005, che imponeva l'obbligo di specifica- re dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti al sinistro per il quale si agiva;
3) la carenza di legittimazione passiva;
4) nel merito l'infondatezza della domanda in punto di an e quantum de- beatur. La società concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, ai sensi degli artt. 163, 164 cpc dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio”; 2) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché improponibile, inammissibile e, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di lite”; 3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenersi la condanna della comparente nella misura del giusto e del provato e rigettare la richiesta di liquidazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, in quan- to con sentenza n. 1712/95 la suprema Corte ha statuito che qualora siano dovuti
3
interessi, questi possono essere attribuiti anche ad un tasso inferiore a quello le- gale, ma in ogni caso, non suscettibile di rivalutazione, fattispecie quest'ultima che comporterebbe un ingiustificato arricchimento per il creditore danneggiato;
4) Con vittoria di spese”. Acquisita documentazione, concessi i termini, ex art 183 comma 6 cpc, ammesse le prove orali, all'udienza del 15.11.2023 veniva escusso il teste di parte attrice, sig. , il quale dichiarava: “(…) Io mi trovavo per caso per stra- Testimone_1 da l'8 novembre alle 9.45 circa, alla Via Argine, all'altezza della motorizzazione civile e stavo uscendo dalla pompa di benzina con la mia auto. Ero solo in auto. Prima dell'incidente non conoscevo né né Parte_1 CP_7
, per puro caso ho assistito all'incidente che è avvenuto tra una motoci-
[...] cletta scura di cui non ricordo il modello o la targa e un'auto Mercedes chiara. Io non sono rimasto fino all'arrivo della polizia, ma ho dato i miei dati per una testimonianza al padre del Sig. che dopo l'incidente fu chia- Parte_1 mato per telefono e io per telefono diedi a lui le mie generalità per eventuale te- stimonianza. Non mi ricordo se piovesse o ci fosse il sole. Confermo che la Mer- cedes, senza mettere frecce, o indicatori di direzione svoltava a sinistra in viola- zione della segnaletica stradale che imponeva di proseguire dritto in un punto dove non c'era lo spartitraffico e nel fare ciò impattava contro una moto che era guidata da un uomo, da solo e munito di casco. La moto colpiva con la sua parte anteriore il lato sinistro dell'auto. La moto non era in fase di sorpasso ma pro- seguiva nel suo senso di marcia e ad un certo punto nel trovarsi davanti la Mer- cedes ci finiva addosso e il ragazzo faceva un volo andando a finire a terra, un metro e mezzo nella medesima carreggiata, superando l'autovettura Mercedes, sfiorando la Mercedes e andando a cadere al suolo dopo l'auto Mercedes, al margine della linea di mezzeria che separava l'altra semicarreggiata da cui pro- venivano le auto in senso opposto. Io mi trovavo all'uscita della pompa di benzi- na. Preciso che la strada prevede due semicarreggiate all'interno delle quali ciascuna semicarreggiata prevede due corsie per lo stesso senso di direzione. Trattasi di strada a quattro corsie. Rettifico la dichiarazione di sopra e preciso che a quanto io ricordo la Mercedes e la motocicletta procedevano nel medesimo senso di marcia e la Mercedes dalla prima corsia della semicarreggiata svoltava a sinistra e prima di entrare nella semicarreggiata opposta impattava con il lato sinistro la moto che, provenendo dal medesimo senso di marcia, proseguiva nella corsia parallela. Quindi l'incidente si è svolto tutto in una semicarreggiata. Pos- so precisare, leggendo il rapporto di polizia stradale che mi viene esibito, che la strada di Via Argine nella semicarreggiata dove è avvenuto incidente presenta due corsie divise da uno spartitraffico. Ad un certo punto lo spartitraffico non c'è più ma permane la circolazione per corsie parallele per cui confermo che la moto viaggiava regolarmente nella stessa direzione nel senso della Mercedes, nella seconda corsia ed era attinta nella sua parte anteriore a causa della repen- tina svolta a sinistra della Mercedes. Io ho atteso l'ambulanza e dopo mi sono allontanato. Io ho assistito la scena in uscita dal distributore che era allocato nella corsia opposta a dieci metri circa dal teatro del sinistro. Nella foto n. 8 del rapporto di polizia si vede anche la pompa di gas sul lato sinistro alto della foto la pompa di gas da dove io stavo uscendo”. Il ragazzo lamentava dolori dapper- tutto.ADR dell'avvocato Marcello: “A quanto ricordo la moto non tentava nes-
4
suna manovra di frenata e il rumore è stato molto forte e deciso così come il ra- gazzo è sbalzato in avanti oltre la Mercedes. A terra il casco era ancora allac- ciato”. ADR del procuratore della “Per avvicinarmi al ragazzo io ho accostato CP_1
a destra la mia auto in sosta e mi sono avvicinato. Il ragazzo era cosciente e par- lava e mi ha passato il cellulare per chiamare suo padre a cui io ho dato i miei recapiti (…)”. All'esito veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore. Con perizia depositata in data 15.07.2024, il dott. riconosce- Persona_2 va sussistente il nesso di causalità tra evento, lesioni subite e menomazioni resi- duate. Affermava, difatti che, nel caso di specie, il sig. aveva riportato Pt_1 esiti di sfacelo del collo piede destro, complicato da infezione da S. aureo MRSA, trattato chirurgicamente con fili di K e fissatore esterno, esiti di frattura del polso sinistro, trattato con riduzione e osteosintesi con placca e viti, frattura del terzo prossimale di tibia sinistra e piatto tibiale interno e testa del perone trat- tato incruentemente esiti di contusione scrotale. Precisava, inoltre, che le lesioni riportate dal sig. avevano determinato Pt_1 un periodo di invalidità temporanea che, in considerazione di quanto certificato in atti e dei parametri clinici desumibili dalla comune esperienza traumatologica, poteva stimarsi in una ITT di 85 giorni, una ITP di 60 giorni al 75% e una ITP di 100 giorni al 50%. Il dott. inoltre, alla luce del dato obiettivo regi- Per_2 strato riteneva equo ammettere una percentuale di danno biologico di 26 punti percentuali. Veniva riconosciuta una “moderata” sofferenza morale/interiore per la percezione costante della menomazione. All'udienza del 6.11.2024 il Giudice formulava alle parti proposta transattiva, ex art. 185 bis cpc, la quale aveva esito negativo. Indi, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di leg- ge, ex art. 190 cpc.
****************************** In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. lettera invito del settembre 2020). Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto introdutti- vo, atteso che contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. In via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda, per essere stata regolarmente attivata la fase di composizione stragiudiziale della controversia, Co risultando agli atti la lettera di messa in mora inviata a Controparte_8
[...]
Va disattesa l'eccezione, sollevata da circa l'improponibilità della do- CP_1 manda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141, 145 e 148 D. Lgs. 209/2005. Invero, la raccomandata in atti inviata dall'infortunato in data 16.01.2019 a nor- ma degli artt. 287 e seg. codice delle assicurazioni è, comunque, idonea ad esple- tare la funzione propria del richiamato art. 148 cod. ass.; in essa, infatti, sussisto-
5
no tutti gli elementi necessari alla compagnia per effettuare le valutazioni neces- sarie per raggiungere le finalità di cui al citato art.148 (Cass. n. 19354/2016). Inoltre, è documentato che l'istante è stato sottoposto a visita medico-legale, dal- la dott.ssa , perito della compagnia assicuratrice, che ha ritenuto di Per_3 formulare proposta risarcitoria. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua. Risulta provata la titolarità attiva, avendo l'attore prodotto il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, nonché, il verbale della Polizia mu- nicipale del intervenuta sul luogo del sinistro. Controparte_10
In punto di titolarità passiva, dalla documentazione prodotta (certificato PRA), risulta la titolarità dell'autoveicolo Mercedes tg EY324DT, coinvolto nel sinistro stradale, per cui è lite, in capo al convenuto . Controparte_2
Inoltre, è provata (certificato di assicurazione) la copertura assicurativa per la R.C.A. del suindicato veicolo da parte della compagnia assicuratrice convenuta (copertura del resto non contestata). Sul punto soccorrono i dati del rapporto di polizia cui si rinvia Per quanto attiene al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Nel caso di specie, l'attore ha allegato, sin dall'atto introduttivo, che il sinistro in questione si è verificato a causa della collisione del motoveicolo sul quale viag- giava come conducente con altro autoveicolo. Tali allegazioni risultano confermate dalla documentazione in atti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta. Muovendo proprio dall'esame dei documenti, a conforto dell'assunto attoreo soggiunge il referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale Carda- relli di Napoli, da cui si ricava, effettivamente, la piena compatibilità delle lesioni riportate dal sig. con la dinamica descritta in citazione. Inve- Parte_1 ro, nel referto, alla voce “diagnosi “viene riportato quanto segue: “frattura
/lussazione scomposta e vastamente estesa del collo piede dx con lesione tendi- nea e vascolare;
frattura metadiafisaria distale del radio sx e pluriframmentaria stiloide ulnare;
frattura pluriframmentaria terzo prossimale tibia sx e piatto ti- biale interno, della testa del perone con presenza di sanguinamento attivo veno- so e con lesione dell'arteria tibiale posteriore e della peroniera in corrisponden- za del malleolo e del tendine del tibiale posteriore in sede di frattura, di focolai contusivi multipli per il corpo ed in regione genitale e scrotale”. Dalla documentazione medica, prodotta in originale da parte attrice, si evince la compatibilità cronologica tra il momento in cui si è verificato l'evento lesivo e quello in cui è stata effettuata la diagnosi presso il presidio ospedaliero. La dinamica descritta in citazione trova, altresì, riscontro nel verbale n. 1012559/2018 redatto dalla Polizia Municipale del Invero, Controparte_10 dal rapporto degli agenti della Polizia Municipale, sezione infortunistica, emerge che gli stessi sono intervenuti sul luogo del sinistro dopo il suo verificarsi. In par- ticolare, nel verbale si evidenzia che la Polizia Municipale interveniva alle 10.50 del giorno 8.11.2018, alla Via Argine 422, su segnalazione della centrale radio operativa e in quella sede riscontrava “infortunio a seguito di uno scontro tra veicoli” indicando nel verbale che il tipo di veicoli coinvolti erano “un autoveico- lo ed un motociclo”.
6
In quella sede, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli ascoltavano il sig.
, presente al momento del sinistro, il quale dichiarava: “Cam- Testimone_2 minavo a piedi in via Argine, quando, all'altezza del civico 422 ho visto una mo- to in fase di sorpasso e l'autoveicolo Mercedes targato EY324DT che gli taglia- va la strada. Ho prontamente chiamato i soccorsi. Il conducente del motoveicolo era cosciente. Il sinistro avveniva circa alle ore 9.45”. Veniva sentito, altresì, il conducente dell'autoveicolo Mercedes tg EY324DT, il quale dichiarava: “(…)percorrevo via Argine, quando all'altezza dell'entrata dei dipendenti della motorizzazione civile, non rispettando l'obbligo di proseguire dritto, svoltavo a sinistra e mi ritrovavo il motoveicolo tg CY21889 in fase di sorpasso e non riuscivo ad evitare l'impatto”.
In merito alla dinamica del sinistro, oltre a quanto emerge dal rapporto della
[...]
Municipale e dal verbale di Pronto Soccorso sopra analizzati, vanno consi- Pt_5 derate le deposizioni testimoniali. La dinamica dell'accaduto e la tipologia dei traumi riportati dal sig. ri- Pt_1 sultano coerenti con le deposizioni testimoniali di , il quale ha Testimone_1 reso deposizioni dotate di coerenza intrinseca, oltre che estrinseca, ed appaiono a questo Tribunale del tutto attendibili. Anche la perizia depositata dal CTU ha riconosciuto sussistente il nesso di causa- lità, confermando l'assunto attoreo. Sulla base di tali accertamenti, pertanto, si deve ritenere con sufficiente grado di certezza, che il sinistro oggetto di causa, fu causato a causa della condotta di guida di che, alla guida dell'autoveicolo Mercedes tg Controparte_11
EY324DT, di proprietà di , mentre percorreva Via Argine, con Controparte_2 direzione Ponticelli, giunto all'altezza del civico 422, non si avvedeva della pre- senza del centauro che stava sopraggiungendo dalla corsia di Parte_1 marcia adiacente, parallela a lato sinistro nello stesso senso di marcia, e lo urtava violentemente procurandogli gravi lesioni. In tale senso, in maniera univoca, il verbale di sinistro stradale redatto dal Corpo di Polizia Locale del che, sulla base dei rilievi svolti nell'im- Controparte_10 mediatezza del fatto, e degli accertamenti effettuati, ha così ricostruito la dinami- ca del sinistro: “ (…) il veicolo percorreva via Argine, direzione Ponticelli, quando all'altezza del civico 422, pur in presenza di segnaletica verticale che obbligava a proseguire dritto, approfittando di interruzione dello spartitraffico, svoltava a sinistra, impattando con il veicolo B che proveniva nel suo senso di marcia, provocandone la caduta”. È noto, che ai sensi dell'art. 154 c.d.a. “i conducenti che intendono cambiare di- rezione o corsia per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per volta- re a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada a) devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti del- la strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi b) devono segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza, la manovra di cambio di dire- zione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina un'indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la mas- sima prudenza e l'adozione di tutte le cautele al fine di evitare conseguenze pre- giudizievoli per la sicurezza della circolazione. A questo scopo, il conducente
7
che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 cds di eseguire la prescritta segnalazione preventiva e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, even- tualmente, la precedenza (Cass. penale, sez. IV, 9 giugno 1983). Conforme in tal senso Cass. n. 27520/2021 e Cass. n. 30070/2022: “ Il conducen- te di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra non- ché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, an- corché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ulti- mo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può di- strarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”.
ha avviato la manovra di svolta a sinistra in un tratto di Controparte_11 strada nel quale la segnaletica verticale imponeva di proseguire diritto (cfr. ver- bale della Polizia Municipale). La strada era rettilinea in quel tratto e vi era buo- na visibilità, considerato anche l'orario diurno, cosicché lo stesso avrebbe potersi rendersi conto del sopraggiungere di veicoli dal medesimo senso di marcia. Inve- ce non ha ben valutato, negligentemente, il sopraggiungere Controparte_11 del motociclo nella corsia parallela di sinistra e, quindi, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra non lasciando alla moto più altro spazio per passare. Il cam- biamento di direzione per svoltare a sinistra ha determinato una situazione di pe- ricolo che esigeva, da parte del conducente, la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.
, pertanto, non avrebbe dovuto effettuare quella manovra, in Controparte_11 quanto vietata dalla segnaletica verticale, e in ogni caso, avrebbe dovuto accer- tarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli. Lo stesso , ascoltato dagli agenti nell'immediatezza del fat- Controparte_11 to, ha dichiarato che il motoveicolo era in fase di sorpasso. Dichiarazione con- forme è stata rilasciata dal testimone . Testimone_2
Dall'istruttoria svolta, quindi, può desumersi che il conducente del veicolo Mer- cedes tg EY324DT ha avuto una condotta di guida caratterizzata da distrazione e negligenza: la prima costituendo una evidente ipotesi di colpa specifica;
la se- conda una ipotesi di colpa generica. A questo punto si ritiene vada vagliata l'incidenza della condotta posta in essere dal danneggiato sotto il profilo della causalità materiale. Nel caso di specie, sussistono elementi per ascrivere un concorso di colpa all'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e 2054 comma 2 cc (eccezione sollevata dal convenuto in comparsa). CP_2
Infatti, dall'istruttoria espletata emerge una corresponsabilità di Parte_2
nella causazione del sinistro, atteso che l'incidente era evitabile, o comunque,
[...] avrebbe potuto avere conseguenze meno pregiudizievoli se il conducente del mo- toveicolo avesse tenuto una velocità meno elevata e si fosse attenuto alla distanza di sicurezza ed alle norme del codice della strada per la marcia in file parallele.
8
L'elevata velocità alla quale viaggiava l'attore la si evince dalla violenza dell'impatto, dall'impossibilità di frenata e dall'assenza dei segni degli pneuma- tici sull'asfalto. Il teste escusso ha ammesso che alcuna frenata poneva in essere il motociclista Pt_1
Ciò detto, alla luce delle risultanze istruttorie, può ragionevolmente affermarsi che l'elevata velocità alla quale viaggiava l'attore abbia avuto un'efficienza cau- sale nella produzione dell'evento dannoso subito nella misura del 50%. Tanto anche ai sensi dell'art 2054 comma 2 cpc Di recente Cass n. 29927 del 20/11/2024 in un caso simile a quello in esame (scontro tra auto e moto con decesso del motociclista ) ha statuito che “ In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabili- tà ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribui- sca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabi- lire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera re- sponsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, anche solo in teoria, di evitare la collisione (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. III, 06/10/2025, n.26775). L'unica deposizione testimoniale, oltremodo generica sulla posizione dei veicoli prima dello scontro, al punto tale che dopo la lettura del verbale di polizia muni- cipale il testimone ha cambiato la dichiarazione indicando diversamente il pun- to della semicarreggiata ove è avvenuto il sinistro , non chiarisce la velocità te- nuta dal , il rispetto da parte dello stesso dell'obbligo di distanza di si- Pt_1 curezza , la manovra per evitare il sinistro , se il fosse in sorpasso (cir- Pt_1 costanza emergente dal verbale di Polizia e coerente con i punti di impatto) . Se il viaggiava in un tratto di strada ove era consentito circolare per fi- Pt_1 le parallele , con intenso traffico come nel caso di pecie , in quanto conducen- te di veicolo a due ruote era tenuto a rimanere nella corsia di destra, mentre si trovava in quella di sinistra (art 346 regolamento di attuazione in riferimento all'art 144 del codice della strada). Giammai, infatti, i veicoli a due ruote possono circolare nella corsia di sinistra, ove si tratti di marcia di veicoli in file parallele, costituendo tale condotta di guida specifica violazione del Codice della Strada . Conseguentemente a carico di va posto il 50% della Controparte_2 responsabilità per comportamento colposo nella guida con concorso di colpa di nella misura del 50 % non ritenendosi superata la presunzione dell'art Pt_1
2054 comma 2 cc . Per quanto concerne il quantum debeatur dalla documentazione in atti e dall'e- spletata consulenza risulta che, a seguito del sinistro stradale dedotto in lite,
9
l'attore ebbe a riportare le lesioni dettagliatamente descritte nella CTU affidata al dott. . Persona_2
Quest'ultimo ha descritto e quantificato, nella misura del 26% i postumi perma- nenti residuati a carico dell'attore ed ha indicato in 60 giorni il periodo di invali- dità temporanea totale ed in ulteriori 160 quello di invalidità temporanea parzia- le, di cui 60 giorni al 75% e ulteriori 100 giorni al 50%. In base a Cass n. 15804 del 06/06/2024 “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di moti- vazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo neces- sariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disatte- se perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustifi- cazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (Nel- la specie, la consulenza disposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successi- vo immotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur a fronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti). Vanno in parte accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Nel caso di specie le conclusioni del CTU vanno accolte, però solo in parte in quanto, in seguito alle note di replica della dr.ssa (CTP di parte) il Per_4
CTU prende in considerazione le cicatrici del danneggiato , convenendo con il CTP ( cfr relazione del CTU) che “tali cicatrici vadano considerate a parte, es- sendoci stata una complicanza infettiva….. si deve ritenere che tali cicatrici pos- sano rientrare nel giudizio estetico di Classe I (1-5%)”; pertanto non si condivi- de la valutazione finale del 26% che in considerazione delle cicatrici e del danno estetico riconosciuto, va aumentata fino al 31% e si deve altresì considerare al- tresì le spese mediche documentate di euro 2.711/28 non considerate dal CTU. Per il resto la valutazione del CTU va condivisa . Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferi- mento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orienta- mento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzio- nale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimo- niale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patri- moniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come le- sione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della
10
persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno esteti- co, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurispru- denza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di ran- go costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgi- mento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una re- cente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarci- mento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costitu- zionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul pia- no della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esisten- ziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 ago- sto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può con- notare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (sent Cass n. 901/2018 ), che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenzia- le, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplica-zione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dina- mico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiun- ta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risar- cimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura,
11
la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di ta- li pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (ord. Cass n. 7513/2018). In altre parole, la S.C., sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimo- niale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la li- quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il dan- no patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina- listiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto dan- neggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu- zionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evita- re duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accerta- mento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normati- vamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le pre- sunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla pre- messa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolo- re interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi so- no autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nel 26% cui vanno aggiunti 5 punti per danno estetico per un totale di 31 punti (esiti di sfacelo del collo piede destro, complicato da infezione da S. aureo MRSA, tratta- to chirurgicamente con fili di K e fissatore esterno;
esiti di frattura del polso si- nistro, trattato con riduzione e osteosintesi con placca e viti;
frattura del terzo prossimale di tibia sinistra e piatto tibiale interno e testa del perone trattato in- cruentemente;
esiti di contusione scrotale), con una ITT di 85 gg, una ITP giorni 60 al 75% e una di 100 al 50%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice non ritiene di far proprie le deduzione del CTU, secondo cui “in base dell'iter diagnostico-terapeutico, così come descritto nella documentazione ver- sata in atti, si ritiene che il livello di sofferenza patito dal Sig. fu di mo-Pt_1
12
derata entità” e di riconoscere viceversa la sofferenza soggettiva sub specie di danno morale in ragione dei pllurimi interventi a cui il danneggiato si è dovuto sottoporre . Trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd lesioni macropermanenti, il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'edizione del 2024 (pubblicazione del 5/6/2024). Si richiama Cass n. 8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”. Vanno riconosciuti dunque sia il danno morale da sofferenza soggettiva (già ri- compreso in tabella milanese) da presumersi in ragione della sofferenza riscon- trata per i plurimi interventi subiti e la personalizzazione del 30 % sul solo dan- no biologico depurato dalla componente morale (da sofferenza soggettiva). Per la personalizzazione si ha riguardo alla zoppia, alla andatura claudicante con caduta a destra, alla necessità di indossare calzatura dedicata con plantare a cu- scinetto rotante e rialzo esterno di circa di 1 centimetro e mezzo in tacco, alla for- te difficoltà di deambulazione senza calzatura dedicata e difficoltà a salire e di- scendere le scale anche con calzatura correttiva, all' utilizzo di calza elastico- compressiva per insufficienza venosa cronica , alla alterazione del profilo anato- mico del ginocchio ed alla alterazione del profilo anatomico del polso (cfr. pagg 9 e seguenti della relazione della dr.ssa non oggetto di contestazione Per_4 specifica) che sicuramente hanno inciso sul profili sugli aspetti di vita di un ragazzo che aveva 24 anni al momento del sinistro. Per il criterio ed i meccanismi di liquidazione si richiama Cass Sez. 3 - , Ordi- nanza n. 7892 del 22/03/2024 secondo cui “In tema di risarcimento del danno al- la persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Ta- belle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento ta- bellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, li- quidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depura- to, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod.ass.”. Tale è lo schema di liquidazione : Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni Percentuale di invalidità permanente riconosciuta 31% Punto danno biologico € 5.127,27 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 47%) € 2.409,82 Punto danno non patrimoniale € 7.537,09
13
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 85
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile ( danno biologico dinamico relazionale senza danno morale) € 140.667,00 Danno dinamico relazionale +morale da sofferenza soggettiva € 206.780,00 Invalidità temporanea totale € 9.775,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00 Totale danno biologico temporaneo € 20.700,00 Spese mediche € 2.711,28 Totale generale: € 230.191,28 Personalizzazione art 139 cod ass (30 % di euro 140.667) euro 42.201
TOTALE euro 272.392/28
Il 50% di tale importo a carico del convenuto ricono- Controparte_2 scibile è pari ad euro 136.196,15(centrotrentaseimilacentonovantasei/15). Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempesti- va disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere cal- colati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liqui- dazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Sempre in tema di interessi compensativi si rammenta che non è inibito al Giudice, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo uti- lizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressiva- mente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in rela- zione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione mone- taria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato ( in tali termini Cass 7267/2018, Cass. 20/04/2007, n. 9515; 26/10/2004, n. 20742; 26/02/2004, n. 3871; 05/08/2002, n. 11712). La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che: “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcito- rio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ri- tiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esem- pio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure
14
non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla se- misomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Cass. 21396 del 2014)”. L'importo di € 136.196,15(centrotrentaseimilacentonovantasei/15).devalutato all'epoca del fatto (8.11.2018) è pari ad € 114.650/00 . Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 125.423 /07 dal 8.11.2018 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza. L'importo di euro 125.423,07 scaturisce dalla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione (euro 136.196,15 ) e lo stesso credito espresso in mo- neta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 114.650,00) secondo il se- guente calcolo: (€ 136.196,15+ € 114.650,00= € 250.846,15 diviso 2= € 125.423,07). Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno rico- nosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (som- ma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente senten- za al soddisfo (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 apri- le 1998 n. 4030).
Non si ritiene di riconoscere un ulteriore danno alla capacità lavorativa , in quan- to nessun documento è prodotto in merito al possibile lavoro espletato dal Roma- no e da espletarsi in futuro, secondo gli specifici studi ed attitudini. Si rammenta che in base a Cass n. 19922 del 12/07/2023 “Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macro- permanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità ta- le da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori di- versi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di inva- lidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo”. La tipologia di lesione non è tale da precludere al danneggiato per il futuro di la- vorare. Invero difetta la prova che in futuro la vittima possa percepire un reddito infe- riore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'infortunio né è dimostrato che, in dipendenza dell'infortunio, il reddito familiare cui l'odierno attore even- tualmente contribuiva abbia subito delle contrazioni, anche soltanto per la ne- cessità di ricorrere all'ausilio di terzi o non abbia potuto fruire di prevedibili Incrementi.
15
Invero la misura dell'accertata invalidità permanente non è particolarmente ele- vata (e tale, dunque, da non giustificare essa stessa la presunzione di un danno patrimoniale.
Invero la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capa- cità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza di un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concreta- mente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031).
Le spese di lite e di negoziazione assistita si compensano per metà alla luce del riconosciuto concorso di colpa;
per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antici- patario. Si evidenzia invero che il danneggiato ha rifiutato ogni proposta conciliativa sia prima del giudizio sia in costanza di lite (non accettando al proposta ex art 185 bis cpc formulata da questo giudice dopo il deposito della ctu) e di tale contegno processuale devesi tener conto in sentenza. Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a ca- rico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da e di- Parte_1 chiara la pari responsabilità ex art 2054 comma 2 cc dei conducenti del moto- veicolo tipo Kawasaki tg CY21889 e dell'autoveicolo tg EY324DT nella produ- zione del sinistro;
2) Per l'effetto, condanna in solido Controparte_12 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. in solido al pagamento, in favore di
[...]
di euro 136.196,15 oltre: a) interessi al tasso legale sulla mi- Parte_1 nor somma di 125.423,07 dalla data del sinistro (8.11.2018) e sino alla pubblica- zione della presente sentenza;
b) ulteriori interessi al tasso legale sulla somma to- tale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3) Compensa per il 50 % le spese di lite e di negoziazione assistita e con- danna i predetti convenuti alla refusione della residua metà che liquidano in € 700/00 per spese ed € 14.000/00 per compenso, oltre rimborso spese generali iva e cpa, se dovute, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Calvanese Bianca;
4) Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti convenute e . Controparte_2 Controparte_1
Napoli 2/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Renata Palmieri
16