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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2250/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034497085000 CONTR. CONSORT. 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1512/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione in forza del ruolo del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, reso esecutivo in data 05.03.2024, portante la somma di
€ 9.403,88 per contributo bonifica terreni (630) e contributo opere irrigue (648) annualità 2023 in relazione a terreni siti nei comuni di Cutrofiano, Scorrano e Galatina.
La ricorrente pone a sostegno del gravame i seguenti motivi di ricorso:
-nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione-violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente,
-illegittimità ed infondatezza della pretesa;
-difetto del presupposto impositivo.
Chiede, in via principale, l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, facendo presente che sulla medesima questione si è già pronunciata, con sentenza n. 726/2017, la C.T.P. di Lecce;
in subordine, chiede la rideterminazione delle somme dovute nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Allega perizia del geometra Nominativo_1.
Si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, in sostituzione del soppresso Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, di cui aveva assunto le funzioni, ed, in via preliminare, rileva l'irrilevanza, nel giudizio in esame, della sentenza emessa dalla C.T.P. di Lecce in quanto attinente a contributi di bonifica diversi e ad un periodo di contribuzione diverso rispetto a quello di cui alla fattispecie in esame.
Deduce l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente e chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Allega perizia del dott. Nominativo_2.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente impositore, che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Deduce l'infondatezza delle doglianze riferite al proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere è opportuno richiamare il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno avuto modo di affermare che < contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio>> (Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
La Corte di Cassazione (Cass. 17066/2010) ha altresì osservato che “il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio ha messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che, soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente, spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d. lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo”.
In conclusione, il contribuente, destinatario di un atto impositivo o di una cartella di pagamento aventi ad oggetto contributi consortili, può contestare il piano di classifica direttamente in sede tributaria, senza necessità di adire il giudice amministrativo.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato, lamentando l'assenza di elementi indispensabili per consentire di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
La doglianza non è fondata.
La cartella contiene l'elenco degli immobili di proprietà della consorziata, con i relativi riferimenti catastali e le singole quote di contributo dovute in proporzione alla rendita catastale, come previsto dal Piano di Classifica
e dalla Delibera di approvazione del Piano di riparto, nonché l'aliquota di contribuenza individuata in relazione alle opere per cui viene richiesta la contribuzione. Inoltre accanto a ciascun immobile è indicato il sottobacino di riferimento ed, inoltre, sono enunciati i riferimenti normativi, tra cui le varie delibere che giustificano l'imposizione.
Tali elementi hanno consentito alla contribuente di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e, quindi, di esercitare il proprio diritto di difesa, come risulta evidente dall'articolato ricorso proposto.
Quanto al merito della controversia, la ricorrente contesta l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica del Consorzio per gli immobili assoggettati a contribuzione e richiama una decisione, ormai definitiva, di questa C.T.P., che ha accolto il ricorso avverso la pretesa del Consorzio, evidenziando come la situazione esaminata in tale giudizio sia assolutamente equiparabile a quella oggetto di scrutinio.
Il Consorzio ne eccepisce l'irrilevanza, in quanto la decisione richiamata attiene a periodi di contribuzione diversi rispetto a quello di cui alla fattispecie in esame.
La tesi del Consorzio merita condivisione, atteso che il richiamo, operato dalla ricorrente, alla sentenza n.
726/2017 della C.T.P. di Lecce è inconferente, in quanto essa ha ad oggetto altri terreni, di proprietà di soggetti diversi, e, comunque, riguarda periodi di contribuzione notevolmente lontani nel tempo.
Tuttavia, va accolto il motivo con cui si contesta l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica del Consorzio per gli immobili assoggettati a contribuzione. Ed infatti la ricorrente ha provato sulla base di una perizia tecnica che gli immobili in questione non sono interessati da opere di bonifica e drenaggio delle acque meteoriche e non usufruiscono del servizio di opere irrigue. La ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente per legittimare la pretesa del Consorzio, quando il contribuente assolve il proprio onere probatorio fornendo la prova dell'assenza di un beneficio diretto e specifico, come
è avvenuto nel caso di specie, attraverso una perizia di parte.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018 ha, poi, stabilito che “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”.
Dalla perizia di parte ricorrente risulta evidente che i terreni oggetto di ricorso non sono interessati da opere di bonifica e drenaggio delle acque meteoriche e non usufruiscono del servizio di opere irrigue.
Infatti il fondo sito in Galatina detto "San Vito" non è servito da acquedotto del Consorzio né da canali di scolo, sia sul confine che nelle vicinanze, realizzati o manutenuti dal Consorzio stesso nei quali possano confluire le acque meteoriche.
Lo stesso dicasi per il fondo sito in Cutrofiano detto "Masseria Neviera". Il canale “Piscopio”, posto sul confine est del fondo, è in stato di totale abbandono da almeno un decennio.
Anche il fondo ubicato in Scorrano, denominato “Suriani”, non è servito da alcun canale di scolo curato dal
Consorzio, tanto che si formano, frequentemente, ristagni di acqua piovana.
Il canale che lambisce il lato sud del fondo “Contursi”, anch'esso sito in Scorrano, è privo di manutenzione da decenni e la vegetazione spontanea ed il canneto hanno ormai superato l'argine del canale e si diramano sul fondo stesso, con la conseguente necessità di effettuare tagli periodici a cura e spese da parte della ricorrente.
Il Consorzio, nei propri atti, si è limitato a contestazioni generiche, sull'erroneo presupposto che la sola inclusione del terreno nel comprensorio consortile dovrebbe far presumere la sussistenza di un beneficio
"generico" a vantaggio di tutti i terreni ivi ricadenti, ma, in concreto, non ha indicato quali interventi di manutenzione abbia effettuato negli anni in contestazione, dai quali interventi gli immobili dellla ricorrente avrebbero tratto qualche beneficio. Non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva. Non ha dato prova che le opere programmate per il trienno 2021 e 2023 siano state effettivamente realizzate e, comunque, se realizzate, avrebbero consentito ai terreni della ricorrente di trarre un vantaggio diretto ed immediato.
Orbene, pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio debba consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Nel caso di specie, il beneficio per il consorziato-contribuente non può sussistere giacché non è stata fornita prova, da parte del Consorzio, della sussistenza del requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo.
Le considerazioni sopra indicate prevalgono su ogni altra valutazione di diritto e di merito e rendono il ricorso meritevole di accoglimento.
La complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite, in deroga del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2250/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034497085000 CONTR. CONSORT. 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1512/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione in forza del ruolo del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, reso esecutivo in data 05.03.2024, portante la somma di
€ 9.403,88 per contributo bonifica terreni (630) e contributo opere irrigue (648) annualità 2023 in relazione a terreni siti nei comuni di Cutrofiano, Scorrano e Galatina.
La ricorrente pone a sostegno del gravame i seguenti motivi di ricorso:
-nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione-violazione dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente,
-illegittimità ed infondatezza della pretesa;
-difetto del presupposto impositivo.
Chiede, in via principale, l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, facendo presente che sulla medesima questione si è già pronunciata, con sentenza n. 726/2017, la C.T.P. di Lecce;
in subordine, chiede la rideterminazione delle somme dovute nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Allega perizia del geometra Nominativo_1.
Si costituisce in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, in sostituzione del soppresso Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, di cui aveva assunto le funzioni, ed, in via preliminare, rileva l'irrilevanza, nel giudizio in esame, della sentenza emessa dalla C.T.P. di Lecce in quanto attinente a contributi di bonifica diversi e ad un periodo di contribuzione diverso rispetto a quello di cui alla fattispecie in esame.
Deduce l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente e chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Allega perizia del dott. Nominativo_2.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente impositore, che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Deduce l'infondatezza delle doglianze riferite al proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere è opportuno richiamare il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno avuto modo di affermare che < contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio>> (Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
La Corte di Cassazione (Cass. 17066/2010) ha altresì osservato che “il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio ha messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che, soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente, spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del d. lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo”.
In conclusione, il contribuente, destinatario di un atto impositivo o di una cartella di pagamento aventi ad oggetto contributi consortili, può contestare il piano di classifica direttamente in sede tributaria, senza necessità di adire il giudice amministrativo.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato, lamentando l'assenza di elementi indispensabili per consentire di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
La doglianza non è fondata.
La cartella contiene l'elenco degli immobili di proprietà della consorziata, con i relativi riferimenti catastali e le singole quote di contributo dovute in proporzione alla rendita catastale, come previsto dal Piano di Classifica
e dalla Delibera di approvazione del Piano di riparto, nonché l'aliquota di contribuenza individuata in relazione alle opere per cui viene richiesta la contribuzione. Inoltre accanto a ciascun immobile è indicato il sottobacino di riferimento ed, inoltre, sono enunciati i riferimenti normativi, tra cui le varie delibere che giustificano l'imposizione.
Tali elementi hanno consentito alla contribuente di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e, quindi, di esercitare il proprio diritto di difesa, come risulta evidente dall'articolato ricorso proposto.
Quanto al merito della controversia, la ricorrente contesta l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica del Consorzio per gli immobili assoggettati a contribuzione e richiama una decisione, ormai definitiva, di questa C.T.P., che ha accolto il ricorso avverso la pretesa del Consorzio, evidenziando come la situazione esaminata in tale giudizio sia assolutamente equiparabile a quella oggetto di scrutinio.
Il Consorzio ne eccepisce l'irrilevanza, in quanto la decisione richiamata attiene a periodi di contribuzione diversi rispetto a quello di cui alla fattispecie in esame.
La tesi del Consorzio merita condivisione, atteso che il richiamo, operato dalla ricorrente, alla sentenza n.
726/2017 della C.T.P. di Lecce è inconferente, in quanto essa ha ad oggetto altri terreni, di proprietà di soggetti diversi, e, comunque, riguarda periodi di contribuzione notevolmente lontani nel tempo.
Tuttavia, va accolto il motivo con cui si contesta l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica del Consorzio per gli immobili assoggettati a contribuzione. Ed infatti la ricorrente ha provato sulla base di una perizia tecnica che gli immobili in questione non sono interessati da opere di bonifica e drenaggio delle acque meteoriche e non usufruiscono del servizio di opere irrigue. La ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente per legittimare la pretesa del Consorzio, quando il contribuente assolve il proprio onere probatorio fornendo la prova dell'assenza di un beneficio diretto e specifico, come
è avvenuto nel caso di specie, attraverso una perizia di parte.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018 ha, poi, stabilito che “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”.
Dalla perizia di parte ricorrente risulta evidente che i terreni oggetto di ricorso non sono interessati da opere di bonifica e drenaggio delle acque meteoriche e non usufruiscono del servizio di opere irrigue.
Infatti il fondo sito in Galatina detto "San Vito" non è servito da acquedotto del Consorzio né da canali di scolo, sia sul confine che nelle vicinanze, realizzati o manutenuti dal Consorzio stesso nei quali possano confluire le acque meteoriche.
Lo stesso dicasi per il fondo sito in Cutrofiano detto "Masseria Neviera". Il canale “Piscopio”, posto sul confine est del fondo, è in stato di totale abbandono da almeno un decennio.
Anche il fondo ubicato in Scorrano, denominato “Suriani”, non è servito da alcun canale di scolo curato dal
Consorzio, tanto che si formano, frequentemente, ristagni di acqua piovana.
Il canale che lambisce il lato sud del fondo “Contursi”, anch'esso sito in Scorrano, è privo di manutenzione da decenni e la vegetazione spontanea ed il canneto hanno ormai superato l'argine del canale e si diramano sul fondo stesso, con la conseguente necessità di effettuare tagli periodici a cura e spese da parte della ricorrente.
Il Consorzio, nei propri atti, si è limitato a contestazioni generiche, sull'erroneo presupposto che la sola inclusione del terreno nel comprensorio consortile dovrebbe far presumere la sussistenza di un beneficio
"generico" a vantaggio di tutti i terreni ivi ricadenti, ma, in concreto, non ha indicato quali interventi di manutenzione abbia effettuato negli anni in contestazione, dai quali interventi gli immobili dellla ricorrente avrebbero tratto qualche beneficio. Non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva. Non ha dato prova che le opere programmate per il trienno 2021 e 2023 siano state effettivamente realizzate e, comunque, se realizzate, avrebbero consentito ai terreni della ricorrente di trarre un vantaggio diretto ed immediato.
Orbene, pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio debba consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Nel caso di specie, il beneficio per il consorziato-contribuente non può sussistere giacché non è stata fornita prova, da parte del Consorzio, della sussistenza del requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo.
Le considerazioni sopra indicate prevalgono su ogni altra valutazione di diritto e di merito e rendono il ricorso meritevole di accoglimento.
La complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite, in deroga del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.