Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella contenesse sufficienti elementi (elenco immobili, riferimenti catastali, quote di contributo, sottobacino, riferimenti normativi) per consentire alla contribuente di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa ed esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Accolto
    Illegittimità ed infondatezza della pretesa

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la ricorrente abbia provato, tramite perizia tecnica, che gli immobili in questione non sono interessati da opere di bonifica o drenaggio e non usufruiscono del servizio di opere irrigue, venendo meno il beneficio diretto e specifico richiesto per la legittimità dell'imposizione.

  • Accolto
    Difetto del presupposto impositivo

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la ricorrente abbia provato, tramite perizia tecnica, che gli immobili in questione non sono interessati da opere di bonifica o drenaggio e non usufruiscono del servizio di opere irrigue, venendo meno il beneficio diretto e specifico richiesto per la legittimità dell'imposizione.

  • Accolto
    Richiesta in subordine di rideterminazione delle somme

    Poiché il ricorso principale è stato accolto, la domanda subordinata di rideterminazione è assorbita e, di fatto, accolta con l'annullamento della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 6
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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