Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2224/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti Controparte_3 esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. TROPIANO IMMACOLATA Parte_1
Per nessuno Controparte_1 Per nessuno Controparte_2
E' presente/collegata la dott.ssa Federica Pezzaniti ai fini della pratica forense.
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza. pagina 1 di 6
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 16:00
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2224/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TROPIANO IMMACOLATA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA N. 13 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'annullamento del provvedimento del Questore della
Provincia di Bologna emesso in data 18.1.2024 e notificatogli in pari data con il quale veniva rigettata
“per irricevibilità” l'istanza volta al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto coniuge di cittadina peruviana, regolarmente soggiornante in
Italia. L'istante, cittadino peruviano, nato il [...], sul presupposto della celebrazione del matrimonio avvenuto con rito civile il 30.7.2023 presso il Comune di Bologna, ha richiesto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadina di Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia.
pagina 3 di 6 Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed instaurato il contraddittorio, si è costituito il tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la Controparte_2 regolarità del proprio operato.
All'udienza del 4.11.2024 dinanzi a questo giudice (v. decreto di delega in atti) è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: capisco l'italiano e lo parlo. ADR: io sono entrato in Italia il 10 agosto 2023 con il passaporto. AD: E' sicuro? Sul certificato di matrimonio allegato al ricorso è indicata la data di celebrazione dello stesso in quella del 30.7.23? R. no, il 10 agosto 2022 sono arrivato in Italia. AD: O forse l'11 agosto? Vedo un timbro sul passaporto che mi sta ora mostrando è apposto un timbro di uscita dal Perù in data 10.8.22 ed uno di Amsterdam dell'11.8.22. R: si, ci vogliono due ore da Amsterdam a Bologna dove sono arrivato sempre in aereo senza che mi mettessero il visto d'ingresso. ADR: io ho scelto di venire a Bologna perché qui viveva la donna che poi è diventata mia moglie e che conoscevo dal 2019. ADR: io sono rimasto in Italia dal
2022 e fino ad oggi. Mia moglie è qui in Italia da 30 anni, ha lavorato come OSS ma si è poi ammalata, ha avuto operazioni alle anche e alle ginocchia. ADR: io e mia moglie ci siamo conosciuti appunto nel 2019 ad una festa di amici a Lima in Perù, ci siamo scambiati i numeri di telefono e così piano piano abbiamo iniziato la nostra relazione a distanza. Poi, mia moglie che intanto era già tornata in Italia mi ha chiesto di raggiungerla qui a Bologna. ADR: qui abitiamo in via Ada Neri nel quartiere Pilastro. E' una casa dell' mia moglie mi ha fatto ottenere l'autorizzazione a poter CP_4 abitare anche io lì. ADR: io in Perù lavoravo come muratore per conto mio, non per una ditta. ADR: io ho due figli di 14 e 19 anni avuti da una mia precedente relazione con una connazionale con la quale non ci siamo mai sposati. E nel 2019 quando ho conosciuto , mia moglie, non vivevo già Persona_1 più con la madre dei miei figli. ADR: in Italia non ho mai lavorato. Ora, aiuto ogni tanto il figlio di mia moglie che vive a Molinella e che sta ristrutturando la sua casa lì. Io vado ogni tanto ad aiutarlo e lui mi dà un po' di denaro in cambio. So che l'ASL di Bologna mi ha dato un permesso STP per poter fare le visite. Ricordo che questa tessera scade a Novembre di quest'anno. ADR: STP è una tessera sanitaria, l'unico documento che potevo avere senza permesso di soggiorno. Ricordo che ero andato al Pronto Soccorso per gli occhi, erano rossi e mi bruciavano. Poi, sono stato operato a tutti e due gli occhi, ho anche una gastrite molto forte e perciò prendo il gastro-protettore, poi la pillola per la pressione alta e per il colesterolo. Ora so che devo fare una visita per la mano destra e per la prostata. ADR: per la mano destra in Perù mi ero tagliato vicino al polso della mano, mi hanno cucito la ferita con i punti e ogni tanto mi fa male. Alla prostata devo fare un controllo soltanto, data l'età, ma non mi è successo nulla. ADR: io e mia moglie ci siamo sposati in Comune qui a Bologna, bastavano, come documenti, il passaporto e il certificato tradotto che io non avevo altri precedenti matrimoni. Ho fatto tutto con mia moglie tramite il a Milano. C'è voluto un po' di tempo, tanti mesi per Parte_2 ottenere questi documenti perciò tra il mio arrivo in Italia ad agosto del 2022 e quello del matrimonio, come mi ha chiesto lei ora, è passato un anno”. Alla successiva udienza del 20.1.2025 è stata assunta la testimonianza della moglie del ricorrente, sig.ra
, la quale ha dichiarato: “ADR: voglio rispondere secondo verità e mi Persona_2 impegno a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io e mio marito ci siamo conosciuti a febbraio del 2019 in Perù, io ero tornata nel mio paese d'origine a far visita alle mie due sorelle;
era il periodo di Carnevale e ad una festa alcuni amici in comune ci hanno presentato e così abbiamo iniziato a tenerci in contatto telefonico e, poi, dato che mi ero innamorata di lui, sono tornata diverse altre volte in Perù a trovarlo anche nel 2021 e nel 2022 quando poi siamo tornati insieme in
Italia ad agosto del 2022, in aereo dopo aver fatto scalo ad Amsterdam. ADR: io vivo in Italia da trent'anni circa, sono venuta qui perché viveva il mio primo marito che poi è morto nel 2016 ed è sepolto proprio a Bologna. Mi ricordo di averlo raggiunto in Italia con i nostri tre bambini. Adesso ho bei nipoti perché i miei figli si sono tutti sposati e vivono con i rispettivi coniugi per conto loro. Io ho studiato qui, ho conseguito il diploma di OSS e così ho potuto lavorare in molte case per anziani di
Bologna. Dopo tanti anni di lavoro ho iniziato a soffrire di dolori alla schiena e alle ginocchia sono pagina 4 di 6 stata operata diverse volte, l'ultimo intervento al ginocchio sinistro l'ho fatto a novembre dell'anno scorso e ora sono in terapia riabilitativa. Il 17 settembre 2023 ho anche avuto un ictus. Non lavoro più dal 2017 e percepisco un'indennità perché sono stata dichiarata invalida civile al 100%, percepisco 713,00 euro al mese e non anche l'indennità di accompagnamento in quanto non l'ho mai richiesta.
Assumo 11 medicine al giorno. ADR: io e ci siamo sposati ad agosto del 2023. Ho chiesto per Pt_1 lui l'autorizzazione all'Istituto per ospitarlo. Mio marito mi aiuta moltissimo, è un po' più CP_4 giovane di me, ha 50 anni, e forte perché ha sempre lavorato come muratore in Perù e senza di lui non riuscirei a muovermi, a fare nulla. Purtroppo, per mancanza di un permesso di soggiorno regolare non
è mai riuscito a trovare un lavoro per il quale potesse essere assunto con contratto regolare. Posso dire che né io né mio marito sapevamo che dovevamo dichiara e la sua presenza in Italia entro 90 giorni e che entro tale termine dovessi pure sposarci altrimenti l'avremmo fatto dato che ci siamo comunque sposati e conviviamo. ADR: in questo periodo sta facendo compagnia, diciamo come un vero e Pt_1 proprio badante, ad un signore affetto dal morbo di Alzhiemer che ha due figli che lavorano e quando non riescono a badare al proprio padre. ADR: io ho la carta di soggiorno, che prima aveva una durata illimitata e ora la devo rinnovare ogni dieci anni. Non ho chiesto la cittadinanza italiana, ma mia figlia si e so che a marzo di quest'anno dovrebbe ottenerla”. E' stata fissata, pertanto, l'odierna udienza ex art. 281 sexies primo comma cpc, dopo il tempestivo deposito di note scritte e ulteriore produzione documentale;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno. Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e nei limiti di seguito meglio specificati. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio e convivenza con la moglie titolare di permesso di soggiorno.
Il Questore ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, irricevibile la domanda del ricorrente ma comunque entrando anche nel merito della stessa alla luce del rilievo della mancata regolarità della presenza dello stesso sul territorio nazionale e non rientrando quest'ultimo tra gli aventi diritto di cui all'art. 30 comma 1 TUI. Come noto, a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 «il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29» mentre a norma dell'art. 29 d. l.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricongiungimento appare concedibile al «coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni». Ancora a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato altresì «b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti».
Nonostante le dette disposizioni presuppongano nel loro dato letterale (salvo che nel caso dell'art. 30, primo comma lettera d, espressione di una specifica esigenza di tutela dei minori italiani) la titolarità di un regolare permesso di soggiorno (cfr. sul punto Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31565 del pagina 5 di 6 03/12/2019), il quadro normativo attuale va letto alla luce dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza n. 202 del 2013, con cui la stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi non soltanto allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», ma anche allo straniero che comunque
«abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Il menzionato art. 5, quinto comma prevede che «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale» e dunque, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, «alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul Territorio
Nazionale» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23316 del 27/09/2018).
Come evidenziato in tale decisione della Suprema Corte, alla luce della sentenza della Consulta può difatti «argomentarsi che, se anche a fronte di una condanna penale va effettuata una valutazione della pericolosità in concreto dell'istante, a maggior ragione, ove tale condanna non vi sia, la valutazione non debba fermarsi di fronte al mero riscontro del "dato formale" della presenza "irregolare" nel territorio dello stato in presenza di comprovati legami familiari» (Cass n. 23316/2018 cit.).
In buona sostanza, seppure il dato letterale delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 30, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 postuli la regolare presenza in Italia del richiedente quale elemento costitutivo della domanda proposta (cfr. Cass. 31565/19 cit.), una lettura sistematica e costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza cardine n. 202/2013, impone che pure in carenza di un regolare titolo di soggiorno si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale», come disposto dall'art. 5, quinto comma cit..
Applicati tali superiori principi giurisprudenziali al caso di specie è pacifico che il ricorrente, entrato in
Europa attraverso la frontiera olandese, immune da pregiudizi penali (sul punto non è pervenuto alcunché da parte resistente), sposatosi in Italia l'11.10.2023 con cittadina straniera regolarmente soggiornante, nel doveroso bilanciamento prima richiamato dalle citate pronunce, appaia aver diritto al permesso per motivi familiari così richiesto. Il ricorso è dunque meritevole di accoglimento.
Quanto, infine, alle spese del presente procedimento, va rilevato come nella specie ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione stante la novità delle questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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