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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile composta dai signori Magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott.ssa Alida Marinuzzi Consigliere relatore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 203/2022 R.G. promossa da
Parte_1
in persona dell'Assessorato pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Appellante
CONTRO
(fall. n. 175/2015), in persona del Curatore Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Vera Sciarrino, e presso il cui studio, sito in CP_2
Via Saverio Cavallari n.34, Palermo è domiciliata.
Appellata
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_3
n. 10/A
Appellato contumace
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13 dicembre 2018, il Curatore del (Fall. n. Parte_2
175/2015) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, e Controparte_3
l' , al fine di Controparte_4 ottenere la declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti della Curatela, del pagamento eseguito, tramite dall'Assessorato in favore di Controparte_5 CP_3
A fondamento della propria domanda, la Curatela ha rappresentato che aveva Controparte_3 intrapreso un'esecuzione mobiliare nei confronti dello – all'epoca ancora in bonis – e nei CP_1 confronti dell'Assessorato, in qualità di terzo pignorato. Tale procedura si era conclusa con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 19 maggio 2015, che disponeva l'assegnazione in favore di del credito vantato, fino alla concorrenza di € 13.532,02. CP_3
Poiché l'assegnazione non era stata eseguita, aveva successivamente avviato una nuova CP_3 procedura esecutiva, aggredendo le somme liquide giacenti presso l'Assessorato e depositate presso in qualità di tesoriere. In tale contesto, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza Controparte_5 del 3 marzo 2016, disponeva una seconda assegnazione per un importo di € 14.932,84, cui seguiva il pagamento effettivo della somma di € 11.821,48.
Avverso la sentenza sopra richiamata ha proposto appello l
[...]
, articolando due motivi. Controparte_4
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del gravame Controparte_6
e la conferma integrale della sentenza impugnata.
pur ritualmente citato, è rimasto contumace nel presente grado di giudizio. Controparte_3
Disposto lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui CP_4 lo ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 44 L.F., condannandolo in solido con alla restituzione delle somme percepite dalla Curatela. Controparte_3
Secondo l'appellante, l'azione restitutoria avrebbe potuto essere legittimamente esercitata
2 unicamente nei confronti del creditore che ha ricevuto il pagamento – ossia il sig. – mentre CP_3 nessuna legittimazione passiva avrebbe potuto essere riconosciuta in capo al soggetto che ha eseguito il pagamento, peraltro in ottemperanza a un provvedimento giudiziale. Ne deriverebbe, pertanto,
l'erroneità della sentenza impugnata per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato, il quale, a suo dire, non avrebbe conseguito alcun vantaggio patrimoniale dalla condotta contestata.
L'Assessorato evidenzia inoltre che, nella fattispecie in esame, il trasferimento del credito si sarebbe già perfezionato con l'ordinanza di assegnazione del 19 maggio 2015, intervenuta in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, pur se non seguita da pagamento. La successiva ordinanza del 3 marzo 2016, emessa nell'ambito di un diverso procedimento esecutivo, avrebbe natura meramente confermativa e il relativo pagamento non potrebbe qualificarsi come lesivo della par condicio creditorum.
Il motivo non è fondato.
È pacifico che ha percepito le somme oggetto della domanda restitutoria sulla base Controparte_3 dell'ordinanza di assegnazione emessa il 3 marzo 2016, nell'ambito di un procedimento esecutivo promosso dopo la dichiarazione di fallimento di , intervenuta tra l'11 e il 21 dicembre CP_1
2015.
Anche a voler considerare l'ordinanza di assegnazione del 19 maggio 2015 – emessa in un procedimento esecutivo distinto e rimasta inadempiuta – deve richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ordinanza di assegnazione non determina, di per sé, l'estinzione del debito dell'esecutato, producendo effetti “salvo esazione”. Il soddisfacimento della pretesa creditoria
è subordinato alla concreta riscossione della somma assegnata. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F., il momento giuridicamente rilevante è quello dell'effettivo pagamento, e non quello dell'emissione del provvedimento giudiziale.
L'art. 2928 c.c. stabilisce che “il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue se non con la riscossione del credito assegnato”, con la conseguenza che il pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento costituisce un atto solutorio lesivo del principio di cristallizzazione della massa attiva e passiva alla data di apertura della procedura concorsuale.
3 In questa prospettiva, l'art. 44 L.F. prevede l'inefficacia tanto degli atti dispositivi compiuti dal fallito (comma 1), quanto dei pagamenti ricevuti dallo stesso dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (comma 2).
Il pagamento eseguito dall'Assessorato successivamente alla dichiarazione di fallimento ha prodotto un duplice effetto: da un lato, ha estinto il debito della società fallita nei confronti di CP_1
dall'altro, ha estinto l'obbligazione dell'Assessorato verso la stessa società fallita. CP_3
L'inefficacia del pagamento nei confronti del creditore soddisfatto si inquadra nella previsione del primo comma dell'art. 44 L.F., in quanto si tratta dell'adempimento, fuori dalla procedura concorsuale, di un credito che avrebbe dovuto essere soddisfatto secondo le regole del concorso. Ne deriva l'obbligo per il creditore di restituire quanto percepito, ferma restando la possibilità di insinuarsi al passivo fallimentare per la medesima somma.
Per quanto riguarda l'inefficacia del pagamento nei confronti del soggetto che lo ha eseguito, ovvero l'Assessorato, essa si fonda sull'applicazione dell'art. 44, comma 2, della Legge Fallimentare. Il pagamento è stato, infatti, eseguito in favore di un soggetto che, all'epoca, non era Controparte_3 più legittimato a riceverlo, essendo ormai il curatore l'unico titolare della legittimazione attiva in relazione ai crediti facenti capo al fallito.
A sostegno di tale impostazione si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora intervenga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, il terzo obbligato al pagamento deve eseguire la prestazione direttamente in favore del curatore. Ciò in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, il debitore perde – ai sensi dell'art. 44 L.F. – la disponibilità del proprio patrimonio e non può più effettuare pagamenti, né volontari né coattivi
(Cass. n. 5994/2011).
Nel caso di specie, il pagamento da parte dell'Assessorato è avvenuto in data successiva alla dichiarazione di fallimento (21 dicembre 2015), e nonostante la formale diffida inviata dalla
Curatela il 23 dicembre 2015. Tale atto solutorio è, pertanto, inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., in quanto diretto a soddisfare un singolo creditore in violazione della regola del concorso.
Non può essere accolta la tesi secondo cui l'Assessorato si sarebbe limitato a eseguire un ordine giudiziale. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, l'ordinanza di assegnazione non produce l'automatico effetto satisfattivo del credito, che si realizza solo con l'effettivo pagamento. Sebbene
4 l'ordinanza di assegnazione costituisca un titolo esecutivo non modificabile né revocabile dal giudice dell'esecuzione, ciò non esclude la possibilità per il terzo pignorato di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., al fine di far valere fatti sopravvenuti – come, nel caso di specie, la dichiarazione di fallimento – che determinano il venir meno della legittimazione del creditore assegnatario.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, chiarendo che l'irrevocabilità dell'ordinanza di assegnazione impedisce al terzo di contestare vizi del procedimento esecutivo – che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. – ma non preclude l'opposizione all'esecuzione fondata su fatti sopravvenuti (Cass. n. 20310/2012).
Alla data del pagamento, successiva al 21 dicembre 2015, il patrimonio di era già CP_1 assoggettato alla procedura concorsuale, e solo il curatore era legittimato a incassare le somme dovute alla massa. Il pagamento eseguito in violazione di tale principio è dunque inefficace sia nei confronti del creditore assegnatario, sia nei confronti del soggetto che lo ha effettuato, comportando un obbligo restitutorio solidale per entrambi.
Va inoltre evidenziato che l'Assessorato era stato espressamente diffidato dalla Curatela dal procedere a qualsivoglia pagamento in favore di terzi, anche se disposto da provvedimenti giudiziari.
Nonostante ciò, ha ugualmente provveduto alla corresponsione della somma, contribuendo alla realizzazione di un atto inefficace e inopponibile alla massa dei creditori.
In definitiva, il pagamento eseguito in favore di successivamente alla dichiarazione Controparte_3 di fallimento di (21 dicembre 2015) costituisce un atto solutorio inefficace ai sensi CP_1 dell'art. 44 L.F. e giustifica la condanna alla restituzione nei confronti sia del beneficiario del pagamento sia dell'ente che lo ha eseguito.
Con il secondo motivo, l' censura il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese CP_4 di lite, chiedendone la riforma.
Tuttavia, tale doglianza è infondata, in quanto trova corretta applicazione il principio generale secondo cui le spese seguono la soccombenza, nonché i parametri di liquidazione stabiliti dal D.M.
n. 55 del 2014.
In conclusione, entrambi i motivi di appello risultano infondati sia in fatto sia in diritto e devono, pertanto, essere integralmente respinti.
5 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n.
147 del 2022, in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, a carico dell Controparte_4
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 101 del Tribunale di Palermo, pubblicata l'11 gennaio
[...]
2022;
2. Condanna l appellante al rimborso, in favore della CP_4 Controparte_6
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 3.397,00, oltre spese generali
[...] nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio, il 31.10.2024
Il Cons. rel. est.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento è redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente in conformità alle disposizioni dell'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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