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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai SIg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2005 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 icilio e o in Padova, Via Berchet n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P.VA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1 sa dall' IN AS con domicilio eletto presso il suo studio in Villa del Conte (PD), Piazza Vittoria n. 30 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1559/2022 pubblicata in data 16 settembre 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
"Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione riformare la Sentenza n. 1559/2022 emessa dal Tribunale di Padova in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente ordinare alla Società il pagamento, a titolo di risarcimento di danni subiti per Controparte_1 inadempimento contra NO , della somma di E 20.940,00 o Parte_1 della maggiore o minor somma che venisse a verificare e che il Giudice ritenesse equa, per i danni materiali subiti, per tutti i motivi esposti in atto ordinando a Parte Appellata la restituzione di quanto pagato da parte appellante in ottemperanza della Sentenza di Primo Grado con vittoria spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
Per la parte appellata:
"In via preliminare dichiararsi inammissibile/improcedibile l'appello. Nel merito respingersi l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorario VA, CPA e rimborso forfettario. Si dà atto ai fini della pratica forense che alla formazione delle note scritte hanno partecipato anche la Dott.ssa Cecilia Maria Catena e la Dott.ssa Annachiara Catena.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale Ordinario di Padova in contraddittorio con la Parte_1 er ivi sentir pronunciare la condanna di quest'ultima Controparte_1 al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 20.940,00, per asseriti vizi e difetti della pavimentazione in kerlite fornita e posata dalla stessa presso l'immobile di sua proprietà sito in Limena (PD), Via Don Luigi Rimano n. 43.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda sostenendo la conformità alle regole dell'arte e della tecnica degli interventi da lei eseguiti, preliminarmente eccependo la decadenza e la prescrizione dall'azione promossa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali dimesse in atti dalle parti, assunzione del libero interrogatorio della opponente, escussione di un teste ed espletamento di CTU, respinta ogni ulteriore richiesta di prova.
2 Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1559/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… 1) rigetta la domanda svolta da parte attrice nei confronti della società convenuta;
2) condanna l'attrice a rifondere in favore della convenuta le spese di giudizio che liquida in € 4.835,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, dell'VA e degli accessori di legge”.
Il Tribunale, più specificatamente, qualificato il rapporto negoziale intercorso tra le parti quale contratto d'opera ed applicati conseguentemente i coefficienti di cui agli artt. 2222 e segg. c.c., accoglieva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla parte convenuta affermando la tardività della denuncia dei pretesi vizi e difetti dell'opera.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente affidato ai Parte_1 seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. (primo motivo);
• Riconducibilità della fattispecie, come erroneamente sottovalutato dal Tribunale, al parametro normativo di cui all'art. 1669 c.c. (secondo motivo);
• Incoerente pronuncia di tardività della denuncia dei vizi delle opere (terzo motivo);
• Erronea valutazione di compiuta prescrizione in relazione alla consegna delle opere in luogo della scoperta dei vizi ed in ogni caso non tenendo conto di atti interruttivi del decorso prescrizionale (quarto e quinto motivo);
• Violazione dell'art. 2226 c.c. (sesto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio CP_1 per resistere al proposto gravame, instando per la conf
[...] gravata.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 16 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto, l'appello non è tuttavia meritevole di accoglimento.
3 Infondato è il primo motivo di gravame, attinente ad una pretesa patologia invalidante della statuizione impugnata in quanto asseritamente estranea al modello procedimentale di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce la contrarietà a detto parametro normativo della disposta trattazione scritta ed in ogni caso in ragione dell'omessa indicazione, nel relativo provvedimento dispositivo dell'udienza di discussione in modalità cartolare, della possibilità di chiedere la trattazione orale nei successivi cinque giorni.
Simili doglianze non appaiono condivisibili atteso che, a giudizio della Corte, non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo potendo, tale forma di trattazione, come verificatosi nella fattispecie, essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento o della specifica attività processuale da svolgere consenta che le parti permangano su di un piano di parità.
Ne consegue la oggettiva conformità della disposta trattazione scritta al principio dell'udienza pubblica che pur trovando espressa enunciazione nella CEDU (art. 6 paragrafo 1), non assume carattere di assolutezza.
L'art. 127 ter c.p.c. ha del resto istituzionalizzato la possibilità di sostituire l'udienza con con lo scambio di note scritte laddove, indipendentemente dalla sua espressa e specifica enunciazione nel provvedimento del 5 maggio 2022 che nel caso che occupa ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. disponendone la forma scritta, ciascuna parte risultava essere legittimata, per espressa disposizione di legge, ad opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza chiedendo la discussione orale.
La difesa dell'odierna appellante, come si rileva ad una ripercorsa lettura degli atti di causa non ha di fatto frapposto opposizione alcuna provvedendo, al contrario, ad un pieno ed esaustivo esercizio delle proprie difese nel tempestivo deposito di note in previsione dell'udienza di discussione tenutasi il 16 settembre 2022, nulla del resto osservando in proposito nei propri scritti conclusionali, così da risultare acquiescente alla trattazione scritta.
Il modulo decisorio prescelto dal Giudice di prime cure, in altri termini, risulta aver garantito il contraddittorio tra le parti ed una ragionevole durata del processo.
I residui motivi di gravame declinabili congiuntamente, in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché protesi a censurare da diverse angolazioni giuridiche la sancita prescrizione e decadenza dalla promossa azione, non risultano meritevoli di accoglimento.
Ed invero, infondato è l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di ricondurre la fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c. così da dover
4 conseguentemente rilevare, a dire di parte appellante, la tempestività dell'azione rispetto ai termini prescrizionali e decadenziali previsti da detta norma.
Sul punto il Collegio osserva l'infondatezza del rilevo non mancando di riscontrare come le difese e le conclusioni rassegnate dall'appellante siano state univocamente protese all'accertamento di una responsabilità contrattuale, dunque alternativa a quella di cui all'art. 1669 c.c. neanche in via subordinata delineata in prime cure.
E' pur vero, d'altro lato, nel senso dedotto dalla parte appellante, che le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, attuato un ampio excursus storico ed una vera e propria esegesi dell'art. 1669 c.c. hanno chiarito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sul tema, che la rovina o il pericolo di rovina possano ben riguardare opere ben più limitate della costruzione dell'edificio, come le riparazioni straordinarie, le ristrutturazioni, i restauri o altri interventi edificatori minori.
A tal proposito sono stati infatti considerati rilevanti anche i gravi difetti dell'opera che, pur interessando elementi secondari ed accessori siano risultati tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa.
In altri termini, l'applicabilità della norma in questione è stata estesa anche in presenza di gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha in effetti allargato il concetto di “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., cambiando con obiter dicta l'impostazione dell'istituto.
Calati tali insegnamenti al caso che occupa non sussiste tuttavia dubbio alcuno che le problematiche lamentate dall'attrice, risolvendosi in asserite fessurazioni di una parte della pavimentazione in kerlite applicata dalla vvero nella non Controparte_1 complanarità di essa nel locale cucin loramento della stuccatura delle fughe della pavimentazione stessa, non siano inquadrabili nel perimetro dei suddetti “gravi difetti” sia pure nella accezione giurisprudenziale estensiva appena richiamata.
Simile convincimento è del resto avvalorato dalla disamina della CTU in atti (cfr. pag. 9 di 156) dalla quale emerge che le problematiche denunciate non incidono negativamente sugli elementi strutturali e funzionali dell'immobile… e che le fessurazioni presenti sul pavimento in kerlite influiscano solo come effetto visivo non conforme alle aspettative.
Lo stesso ausiliare del Giudice ha peraltro evidenziato, replicando alle osservazioni proposte proprio dal consulente di parte attrice, odierna appellante, che … dalla verifica visiva in sede di sopralluogo del 4 marzo 2022 non si sono riscontrate fessurazioni sulle pareti o a pavimento peraltro si conferma che le strutture…non abbiano inciso sull'anomalo ammaloramento delle 5 stuccature della pavimentazione…, altresì precisando che … l'unità immobiliare, al momento dei sopralluoghi, risultava utilizzata dalla SI.ra . Ciò sta a significare che l'unità abitativa viene Pt_1 utilizzata e goduta dalla proprietà…
Non può quindi che condividersi l'argomentazione decisoria di primo grado secondo la quale l'azione proposta non appare rientrare nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. essendo il detto bene utilizzato nella sua totalità, non essendone in alcun modo compromesso il godimento ovvero un suo impiego duraturo nel tempo come emerso dalla espletata istruttoria e confermato, come innanzi precisato, dalla CTU.
Ciò posto, appare inconferente il richiamo ai diversi termini prescrizionali e decadenziali contemplati da detta norma codicistica risultando, per altro verso, conforme, in quanto coerente e logica, ancorché saldamente ancorata alle risultanze processuali, la pronuncia di prescrizione e decadenza dell'azione riscontrabile nell'iter motivazionale di cui alla sentenza impugnata.
Avuto infatti riguardo al completamento delle opere risalente al 2014 ed alla asserita avvenuta accettazione di esse in detta data, a fronte delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal prestatore d'opera era onere della committente comprovare la tempestiva denuncia dei vizi, elemento costitutivo dell'azione, la loro effettiva sussistenza e le conseguenze dannose eziologicamente riconducibili ad essi, nonché di aver tempestivamente introdotto l'azione.
La rilettura degli atti di causa consente dunque di affermare, quanto alla denunciata decadenza, come la non abbia fornito in giudizio la prova della Parte_1 data della scoperta d ento in kerlite ed alla pavimentazione in gress e della correlativa tempestiva loro denuncia, a ciò certamente non assolvendo le comunicazioni, la prima delle quali risalente al settembre 2017 (… il rivestimento in kerlite che ho acquistato da voi nel 2014 e da voi installato sulla parete della mia cucina a Limena…si è crepato in più punti come da foto allegate). Dette doglianze, a ben considerare, nulla dicono sulla effettiva data della loro scoperta e risultano del resto prive di riferimenti, seppur generici, alle problematiche delle quali si riteneva fossero interessate le opere (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di primo grado di parte appellante) non essendo a ciò idoneo il mero riferimento a crepe, non meglio individuate o comunque collocabili dalla visione delle riproduzioni fotografiche allegate.
Non condivisibile ed evidentemente contraddittorio si manifesta pertanto l'assunto di parte appellante secondo il quale il vizio sarebbe stato individuato con la suddetta mail del 28 settembre 2017 e tuttavia completamente conosciuto all'esito della successiva perizia di parte commissionata ad un tecnico di propria fiducia databile a distanza di ben oltre un anno dalla scoperta stessa, ovvero il 28 novembre 2018.
In riferimento alla suddetta data (2014) di consegna delle opere ed indipendentemente dal difetto probatorio attinente alla sussistenza e riconducibilità causale dei vizi lamentati, è
6 sott'altro profilo da intendersi altresì maturato il termine annuale di prescrizione dell'azione essendo stato introdotto il giudizio di primo grado in data 11 aprile del 2019, ben oltre il termine annuale previsto dall'art. 2226 c.c.; ciò tenuto conto della riferibilità temporale al 2017 della segnalazione inoltrata dalla committente e senza considerare, quanto al lamentato degrado delle fughe nel pavimento in gres porcellanato che detta opera, secondo quanto dedotto dall'odierna appellata, risulterebbe riferibile al costruttore ed inquadrabile temporalmente addirittura nel 2013.
Da ciò emergono pertanto fondati motivi per affermare che allorquando venne effettuata la contestazione del 2017 l'azione fosse già ampiamente prescritta.
A nulla rileva il richiamo ad atti interruttivi, il primo dei quali risalente al 9 aprile 2018 (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante), che in disparte una sua discutibile effettiva valenza a tali fini, risulta comunque essere, per quanto già argomentato, fuori termine, ovvero successivo alla già maturata prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. Controparte_1
147 del 1 al disputatum (€ 20.940,00 ), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre VA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2005/2022 di Ruolo Generale, promossa da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 155 ata 16 Controparte_1
e Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
7 2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di che liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_1 professio spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contr ello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
8
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai SIg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2005 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 icilio e o in Padova, Via Berchet n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P.VA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1 sa dall' IN AS con domicilio eletto presso il suo studio in Villa del Conte (PD), Piazza Vittoria n. 30 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1559/2022 pubblicata in data 16 settembre 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
"Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione riformare la Sentenza n. 1559/2022 emessa dal Tribunale di Padova in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente ordinare alla Società il pagamento, a titolo di risarcimento di danni subiti per Controparte_1 inadempimento contra NO , della somma di E 20.940,00 o Parte_1 della maggiore o minor somma che venisse a verificare e che il Giudice ritenesse equa, per i danni materiali subiti, per tutti i motivi esposti in atto ordinando a Parte Appellata la restituzione di quanto pagato da parte appellante in ottemperanza della Sentenza di Primo Grado con vittoria spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
Per la parte appellata:
"In via preliminare dichiararsi inammissibile/improcedibile l'appello. Nel merito respingersi l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorario VA, CPA e rimborso forfettario. Si dà atto ai fini della pratica forense che alla formazione delle note scritte hanno partecipato anche la Dott.ssa Cecilia Maria Catena e la Dott.ssa Annachiara Catena.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale Ordinario di Padova in contraddittorio con la Parte_1 er ivi sentir pronunciare la condanna di quest'ultima Controparte_1 al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 20.940,00, per asseriti vizi e difetti della pavimentazione in kerlite fornita e posata dalla stessa presso l'immobile di sua proprietà sito in Limena (PD), Via Don Luigi Rimano n. 43.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda sostenendo la conformità alle regole dell'arte e della tecnica degli interventi da lei eseguiti, preliminarmente eccependo la decadenza e la prescrizione dall'azione promossa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali dimesse in atti dalle parti, assunzione del libero interrogatorio della opponente, escussione di un teste ed espletamento di CTU, respinta ogni ulteriore richiesta di prova.
2 Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1559/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… 1) rigetta la domanda svolta da parte attrice nei confronti della società convenuta;
2) condanna l'attrice a rifondere in favore della convenuta le spese di giudizio che liquida in € 4.835,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, dell'VA e degli accessori di legge”.
Il Tribunale, più specificatamente, qualificato il rapporto negoziale intercorso tra le parti quale contratto d'opera ed applicati conseguentemente i coefficienti di cui agli artt. 2222 e segg. c.c., accoglieva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla parte convenuta affermando la tardività della denuncia dei pretesi vizi e difetti dell'opera.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente affidato ai Parte_1 seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. (primo motivo);
• Riconducibilità della fattispecie, come erroneamente sottovalutato dal Tribunale, al parametro normativo di cui all'art. 1669 c.c. (secondo motivo);
• Incoerente pronuncia di tardività della denuncia dei vizi delle opere (terzo motivo);
• Erronea valutazione di compiuta prescrizione in relazione alla consegna delle opere in luogo della scoperta dei vizi ed in ogni caso non tenendo conto di atti interruttivi del decorso prescrizionale (quarto e quinto motivo);
• Violazione dell'art. 2226 c.c. (sesto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio CP_1 per resistere al proposto gravame, instando per la conf
[...] gravata.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 16 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto, l'appello non è tuttavia meritevole di accoglimento.
3 Infondato è il primo motivo di gravame, attinente ad una pretesa patologia invalidante della statuizione impugnata in quanto asseritamente estranea al modello procedimentale di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce la contrarietà a detto parametro normativo della disposta trattazione scritta ed in ogni caso in ragione dell'omessa indicazione, nel relativo provvedimento dispositivo dell'udienza di discussione in modalità cartolare, della possibilità di chiedere la trattazione orale nei successivi cinque giorni.
Simili doglianze non appaiono condivisibili atteso che, a giudizio della Corte, non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo potendo, tale forma di trattazione, come verificatosi nella fattispecie, essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento o della specifica attività processuale da svolgere consenta che le parti permangano su di un piano di parità.
Ne consegue la oggettiva conformità della disposta trattazione scritta al principio dell'udienza pubblica che pur trovando espressa enunciazione nella CEDU (art. 6 paragrafo 1), non assume carattere di assolutezza.
L'art. 127 ter c.p.c. ha del resto istituzionalizzato la possibilità di sostituire l'udienza con con lo scambio di note scritte laddove, indipendentemente dalla sua espressa e specifica enunciazione nel provvedimento del 5 maggio 2022 che nel caso che occupa ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. disponendone la forma scritta, ciascuna parte risultava essere legittimata, per espressa disposizione di legge, ad opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza chiedendo la discussione orale.
La difesa dell'odierna appellante, come si rileva ad una ripercorsa lettura degli atti di causa non ha di fatto frapposto opposizione alcuna provvedendo, al contrario, ad un pieno ed esaustivo esercizio delle proprie difese nel tempestivo deposito di note in previsione dell'udienza di discussione tenutasi il 16 settembre 2022, nulla del resto osservando in proposito nei propri scritti conclusionali, così da risultare acquiescente alla trattazione scritta.
Il modulo decisorio prescelto dal Giudice di prime cure, in altri termini, risulta aver garantito il contraddittorio tra le parti ed una ragionevole durata del processo.
I residui motivi di gravame declinabili congiuntamente, in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché protesi a censurare da diverse angolazioni giuridiche la sancita prescrizione e decadenza dalla promossa azione, non risultano meritevoli di accoglimento.
Ed invero, infondato è l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di ricondurre la fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c. così da dover
4 conseguentemente rilevare, a dire di parte appellante, la tempestività dell'azione rispetto ai termini prescrizionali e decadenziali previsti da detta norma.
Sul punto il Collegio osserva l'infondatezza del rilevo non mancando di riscontrare come le difese e le conclusioni rassegnate dall'appellante siano state univocamente protese all'accertamento di una responsabilità contrattuale, dunque alternativa a quella di cui all'art. 1669 c.c. neanche in via subordinata delineata in prime cure.
E' pur vero, d'altro lato, nel senso dedotto dalla parte appellante, che le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, attuato un ampio excursus storico ed una vera e propria esegesi dell'art. 1669 c.c. hanno chiarito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sul tema, che la rovina o il pericolo di rovina possano ben riguardare opere ben più limitate della costruzione dell'edificio, come le riparazioni straordinarie, le ristrutturazioni, i restauri o altri interventi edificatori minori.
A tal proposito sono stati infatti considerati rilevanti anche i gravi difetti dell'opera che, pur interessando elementi secondari ed accessori siano risultati tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa.
In altri termini, l'applicabilità della norma in questione è stata estesa anche in presenza di gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha in effetti allargato il concetto di “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c., cambiando con obiter dicta l'impostazione dell'istituto.
Calati tali insegnamenti al caso che occupa non sussiste tuttavia dubbio alcuno che le problematiche lamentate dall'attrice, risolvendosi in asserite fessurazioni di una parte della pavimentazione in kerlite applicata dalla vvero nella non Controparte_1 complanarità di essa nel locale cucin loramento della stuccatura delle fughe della pavimentazione stessa, non siano inquadrabili nel perimetro dei suddetti “gravi difetti” sia pure nella accezione giurisprudenziale estensiva appena richiamata.
Simile convincimento è del resto avvalorato dalla disamina della CTU in atti (cfr. pag. 9 di 156) dalla quale emerge che le problematiche denunciate non incidono negativamente sugli elementi strutturali e funzionali dell'immobile… e che le fessurazioni presenti sul pavimento in kerlite influiscano solo come effetto visivo non conforme alle aspettative.
Lo stesso ausiliare del Giudice ha peraltro evidenziato, replicando alle osservazioni proposte proprio dal consulente di parte attrice, odierna appellante, che … dalla verifica visiva in sede di sopralluogo del 4 marzo 2022 non si sono riscontrate fessurazioni sulle pareti o a pavimento peraltro si conferma che le strutture…non abbiano inciso sull'anomalo ammaloramento delle 5 stuccature della pavimentazione…, altresì precisando che … l'unità immobiliare, al momento dei sopralluoghi, risultava utilizzata dalla SI.ra . Ciò sta a significare che l'unità abitativa viene Pt_1 utilizzata e goduta dalla proprietà…
Non può quindi che condividersi l'argomentazione decisoria di primo grado secondo la quale l'azione proposta non appare rientrare nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. essendo il detto bene utilizzato nella sua totalità, non essendone in alcun modo compromesso il godimento ovvero un suo impiego duraturo nel tempo come emerso dalla espletata istruttoria e confermato, come innanzi precisato, dalla CTU.
Ciò posto, appare inconferente il richiamo ai diversi termini prescrizionali e decadenziali contemplati da detta norma codicistica risultando, per altro verso, conforme, in quanto coerente e logica, ancorché saldamente ancorata alle risultanze processuali, la pronuncia di prescrizione e decadenza dell'azione riscontrabile nell'iter motivazionale di cui alla sentenza impugnata.
Avuto infatti riguardo al completamento delle opere risalente al 2014 ed alla asserita avvenuta accettazione di esse in detta data, a fronte delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal prestatore d'opera era onere della committente comprovare la tempestiva denuncia dei vizi, elemento costitutivo dell'azione, la loro effettiva sussistenza e le conseguenze dannose eziologicamente riconducibili ad essi, nonché di aver tempestivamente introdotto l'azione.
La rilettura degli atti di causa consente dunque di affermare, quanto alla denunciata decadenza, come la non abbia fornito in giudizio la prova della Parte_1 data della scoperta d ento in kerlite ed alla pavimentazione in gress e della correlativa tempestiva loro denuncia, a ciò certamente non assolvendo le comunicazioni, la prima delle quali risalente al settembre 2017 (… il rivestimento in kerlite che ho acquistato da voi nel 2014 e da voi installato sulla parete della mia cucina a Limena…si è crepato in più punti come da foto allegate). Dette doglianze, a ben considerare, nulla dicono sulla effettiva data della loro scoperta e risultano del resto prive di riferimenti, seppur generici, alle problematiche delle quali si riteneva fossero interessate le opere (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di primo grado di parte appellante) non essendo a ciò idoneo il mero riferimento a crepe, non meglio individuate o comunque collocabili dalla visione delle riproduzioni fotografiche allegate.
Non condivisibile ed evidentemente contraddittorio si manifesta pertanto l'assunto di parte appellante secondo il quale il vizio sarebbe stato individuato con la suddetta mail del 28 settembre 2017 e tuttavia completamente conosciuto all'esito della successiva perizia di parte commissionata ad un tecnico di propria fiducia databile a distanza di ben oltre un anno dalla scoperta stessa, ovvero il 28 novembre 2018.
In riferimento alla suddetta data (2014) di consegna delle opere ed indipendentemente dal difetto probatorio attinente alla sussistenza e riconducibilità causale dei vizi lamentati, è
6 sott'altro profilo da intendersi altresì maturato il termine annuale di prescrizione dell'azione essendo stato introdotto il giudizio di primo grado in data 11 aprile del 2019, ben oltre il termine annuale previsto dall'art. 2226 c.c.; ciò tenuto conto della riferibilità temporale al 2017 della segnalazione inoltrata dalla committente e senza considerare, quanto al lamentato degrado delle fughe nel pavimento in gres porcellanato che detta opera, secondo quanto dedotto dall'odierna appellata, risulterebbe riferibile al costruttore ed inquadrabile temporalmente addirittura nel 2013.
Da ciò emergono pertanto fondati motivi per affermare che allorquando venne effettuata la contestazione del 2017 l'azione fosse già ampiamente prescritta.
A nulla rileva il richiamo ad atti interruttivi, il primo dei quali risalente al 9 aprile 2018 (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante), che in disparte una sua discutibile effettiva valenza a tali fini, risulta comunque essere, per quanto già argomentato, fuori termine, ovvero successivo alla già maturata prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. Controparte_1
147 del 1 al disputatum (€ 20.940,00 ), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre VA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2005/2022 di Ruolo Generale, promossa da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 155 ata 16 Controparte_1
e Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
7 2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di che liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_1 professio spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contr ello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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