Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Orta San Giulio (NO), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Oliverio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Bologna, via Emilia Ponente n. 209, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
( ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Montaldo ID (AL), via Cascina Rossa n.60, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Lex ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Argelato (BO), via degli Olmi n. 6 giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Orta San Giulio (NO) il 28/04/21 tra i sigg. e , trascritto presso l'Ufficio Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del medesimo Comune, atto n. 2021, parte I, serie n. 1; 2) per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San Giulio (NO), di provvedere alla annotazione dell'emananda sentenza negli appositi registri degli atti di matrimonio;
4) disporre che la sig.ra corrisponda al sig. un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 in unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, per un importo pari ad € 700.000,00 (€ settecentomila/00), da versarsi nel più beve tempo possibile, liberando contestualmente la sig.ra da Parte_1 qualsivoglia ulteriore onere economico nei confronti dell'ex marito.” Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Orta San Giulio (NO) il Parte_1 CP_1
28.4.2021, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.1, parte I, anno 2021. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 13.11.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza dell'accordo per la separazione personale dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Orta San Giulio (NO) il 28.4.2021 da Pt_1
e , atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.1, parte I,
[...] CP_1 anno 2021; 2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
5 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Orta San Giulio (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin