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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1211/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1211 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Buonarroti Michelangelo n. 45, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Daniele Succu ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Cagliari, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 76, attrice-convenuta in riconvenzionale contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cincotti in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via Genneruxi, n. 5, convenuta-attrice in riconvenzionale
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis
In via preliminare:
- accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato da nei confronti della CP_1
signora relativamente ai consumi rilevati dal 1 gennaio 2006 al 13 luglio 2006, Parte_1
1 presi in considerazione nella fattura n. 201102768 del 13/07/2011, riferita al periodo 01/01/2006 –
18/05/2010, per un importo complessivo di € 3.781,52.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le fatture n. 201102768 del 13 luglio 2011 pari ad € 3.781,52; n.
201102769 del 13 luglio 2011 pari ad € 404,17; n. 2011023129353 del 15 novembre 2011 pari ad €
3.197,70; n. 2011023175002 del 22 novembre 2011 pari ad € 622,84; n. 201502349887 del 26 marzo 2015 pari ad € 2.920,47, sono state emesse in ragione di consumi idrici in tutto o in parte mai effettuati e/o, in tutto o in parte, non addebitabili alla signora per le ragioni esposte in Pt_1
narrativa e conseguentemente accertare l'effettività dei consumi sostenuti dall'odierna attrice e gli importi reali che la stessa deve corrispondere in funzione di questi per il periodo intercorrente dal
13 luglio 2006 al febbraio 2015 o in quello maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
In via subordinata
Qualora non sia possibile accertare i consumi idrici effettivi della signora nel periodo dal Pt_1
13 luglio 2006 al febbraio 2015 o in quello maggiore o minore che si riterrà di giustizia, accertare gli stessi in applicazione dell'art.
6.5 comma 3 della Carta del Servizio idrico.
- In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Nell'interesse della convenuta:
“Voglia il Giudice,
- Rigettare le domande attrici, in quanto infondate;
- Accogliere la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto,
- Condannare la signora al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di euro 12.404,73 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di acqua nell'immobile posto in comune di Selargius, via Michelangelo Buonarroti 45, nel periodo dal 01/01/2016 fino al 13/11/2015, per i consumi addebitati con le fatture azionate, ovvero nella diversa e minore somma che risulterà provata all'esito del giudizio. Oltre agli interessi di mora, nella misura prevista all'art. B.22 del Regolamento del SII e dall'allegato
D allo stesso (doc. 11), ed al maggior danno per ritardato pagamento dalla data di scadenza delle fatture.
- Con vittoria di competenze e spese di causa”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1° febbraio 2016 ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo, in via preliminare, di accertare la prescrizione del diritto di credito CP_1
vantato da nei suoi confronti per i consumi relativi dal 1° gennaio 2006 al 13 luglio 2006 CP_1
di cui alla fattura n. 201102768 del 13/7/2011; di accertare, quanto alla medesima fattura (consumi dal 1/1/2006 al 18/5/2010) e alle successive fatture n. 201102769, n. 2011023129353, n.
20111023175002 e n. 201502349887, che esse erano state emesse in ragione di consumi idrici anomali a causa di un malfunzionamento del contatore prima e di una perdita poi;
e, dunque, di determinare i consumi effettivi e l'importo da corrispondere per il periodo dal 13 luglio 2006 al febbraio 2015.
A fondamento della propria domanda ha esposto quanto segue.
La è titolare dell'utenza idrica n. 6227870 relativa all'immobile sito in Selargius, Via Pt_1
Buonarroti n. 45. In data 6/4/2011 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2009 era stata emessa la fattura n. 2010232201 per euro 12.412,35, che riportava consumi di circa 62 volte superiori rispetto ai consumi medi dell'attrice.
Con nota del 12 aprile 2010 aveva segnalato l'anomalia dei consumi invitando CP_1
l'attrice a controllare il proprio impianto idrico. In data 6 maggio 2010 l'attrice, dopo aver verificato che l'impianto idrico interno al suo immobile non presentava alcuna perdita aveva inoltrato nei confronti della società il reclamo n. 16174/2010 al fine di contestare la CP_1
predetta fattura. aveva accolto tale reclamo, rilevando un malfunzionamento del CP_1 contatore che presentava una “staratura superiore ai limiti di tolleranza legali del 5%”.
A seguito di tale accoglimento, aveva emesso una nota di credito (B0897) in favore CP_1 dell'attrice, con annullamento della fattura n. 2010232201. Successivamente aveva CP_1
emesso le fatture n. 201102768 per euro 3.781,52 e la n. 201102769 per euro 404,17 del 13 luglio
2011 e riferite al periodo intercorrente tra il 31/12/2005 al 24/8/2010, ancora con importi anomali e riferite in gran parte a periodi in cui era stato accertato un malfunzionamento del contatore.
Anche in relazione a tali richieste di pagamento, pertanto, l'attrice aveva proposto un reclamo in data 26/7/2011 anche in quanto, dopo la sostituzione del contatore avvenuta in sua assenza, questo
“continuava a perdere acqua dal suo cordolo”.
In data 11/8/2011 aveva disposto la verifica del contatore, ma senza alcun contraddittorio CP_1 con l'attrice.
Successivamente la aveva ricevuto altre due fatture: la n. 2011023129353 (periodo dal Pt_1
25/8/2010 al 30/6/2011) dell'importo di euro 3.197,70 e la n. 2011023175002 (periodo dal 1/7/2011 al 31/10/2011) per l'importo di euro 622,84.
3 L'attrice aveva quindi presentato altri due reclami avverso le medesime fatture, chiedendo di pagare i consumi effettivi.
Infatti, l'attrice ha dedotto che verosimilmente l'anomalo aumento del consumo d'acqua fosse ricollegabile alle perdite d'acqua nella strada pubblica adiacente all'immobile dell'attrice, come si evincerebbe dalle foto prodotte.
Solo il 10/12/2014 aveva comunicato all'attrice il mancato accoglimento dei suoi CP_1
reclami, motivato dal fatto che non si fosse riscontrato un errato montaggio del contatore e che nei consumi dell'attrice erano presenti dei picchi periodici riconducibili a probabili dispersioni.
Per tali ragioni, in data 11 febbraio 2015 la aveva presentato domanda di adesione alla Pt_1
procedura di conciliazione che si è tuttavia conclusa negativamente, in quanto la verifica dell'11 agosto 2011 aveva rilevato il corretto funzionamento del contatore.
Successivamente, in data 26/3/2015 aveva richiesto il pagamento della fattura n. CP_1
201502349887 per il periodo dal 1° luglio 2011 al 18 febbraio 2015 per un importo di euro
2.920,47. Inoltre, in data 12/8/2015 era stata emessa la fattura n. 2015028166742 riferita al periodo dal 19/2/2015 al 29/7/2015 per un importo di euro 419,43 che era stata, comunque, pagata.
Tutte le fatture indicate secondo l'attrice sarebbero state emesse per consumi che superavano notevolmente quelli che lei stessa aveva potuto effettivamente sostenere tanto da far presumere che la causa di tale anomalia risieda in un malfunzionamento del contatore e/o in dispersioni presenti nel quartiere in cui è sito il suo immobile.
Alla luce di quanto sopra, l'attrice, quanto alle fatture che si riferiscono ai consumi precedenti al 30 settembre 2009 (in particolare, la fattura n. 201102768), ha dedotto la violazione dell'art.
6.5 della
Carta del Servizio Idrico e dell'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio idrico integrato, in quanto avrebbe effettuato il riconteggio delle fatture sulla base del consumo storico (media delle CP_1
ultime tre fatture non oggetto di errore) dell'utente, o, comunque, in mancanza di tali consumi storici, non avrebbe fatto riferimento ai consumi medi periodici per la tipologia d'utenza (i quali ammontano a circa 200 euro all'anno).
Quanto ai consumi successivi al 30 settembre 2009 (fatture n. 201102769, n. 2011023129353, n.
2011023175002), anch'essi sarebbero anomali e verosimilmente riconducibili alle perdite che hanno interessato le condotte principali nel quartiere ove è situato l'immobile dell'attrice, nonché da una perdita dal cordolo del nuovo contatore installato da A tale ultimo riguardo, l'attrice CP_1 ha dedotto la violazione dell'art. B.24 del Regolamento del servizio idrico, in quanto la sostituzione del contatore nel maggio 2010 era avvenuta senza contraddittorio.
Quanto alla fattura n. 201502349887 (riferita al periodo dal 1/7/2011 al 18/2/2015), l'attrice ha dedotto che essa sarebbe illegittima in quanto riferita a un arco temporale di più anni, con letture
4 effettuate a distanza di quasi cinque anni, in violazione dell'art.
6.1 della Carta del Servizio idrico integrato che impone al RE di eseguire le letture almeno due volte l'anno.
L'attrice ha, infine, dedotto la violazione da parte di degli obblighi di buona fede CP_1 nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1175 c.c.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/4/2016 si è costituita in giudizio proponendo altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento da CP_1
parte della della somma di euro 12.404,73 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di Pt_1
acqua nel periodo tra il 1/1/2006 e il 13/11/2015, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dall'art. B.22 del Regolamento del S.I.I. e dall'allegato D.
A fondamento delle proprie pretese ha esposto quanto segue.
Già nel mese di febbraio 1998 l'ESAF aveva segnalato alla di aver rilevato un consumo Pt_1
idrico anomalo invitandola al controllo accurato del proprio impianto idrico. In data 19/3/1998 i tecnici dell'ESAF avevano rilevato una perdita idrica occulta all'interno della proprietà della Pt_1
Nel periodo dal 31/12/2005 al 30/9/2009 aveva emesso soltanto fatture in acconto sui CP_1
consumi idrici e, in data 6/4/2010 a seguito della lettura del contatore matricola 00/245096, aveva emesso la fattura n. 20100232201 pari a euro 12.412,35 per i consumi effettivi dal 31/12/2005 al
30/9/2009.
Successivamente, a seguito del reclamo presentato dall'attrice il 6/5/2010, aveva CP_1
provveduto alla verifica del contatore e, ritenendone necessaria la sostituzione, in data 18/5/2010 aveva installato il nuovo contatore 09/LA347393. Con lettera del 27/7/2010 aveva CP_1 comunicato che il reclamo presentato era stato accolto e che avrebbe provveduto all'annullamento della fattura contestata e alla rielaborazione dei consumi dal 1/1/2006 al 30/9/2009 e di quelli successivi fino alla sostituzione del contatore (18/5/2010) sulla base dei consumi che sarebbero stati rilevati dal nuovo contatore installato.
In data 24/8/2010 aveva provveduto a verificare tali consumi presso l'utenza della CP_1 Pt_1
rilevando mc. 164; tale dato era stato quindi utilizzato per la rielaborazione dei consumi precedenti e per la conseguente emissione della fattura n. 20112768 del 13/7/2011 per l'importo di euro
3.781,52, richiesto a saldo dei consumi dal 1/1/2006 al 18/5/2010. Tale ultima fattura era stata inviata all'attrice unitamente alla fattura n. 201102769 relativa ai consumi dal 18/5/2010 al
24/8/2010.
Ricevute le predette fatture, l'attrice aveva proposto un ulteriore reclamo evidenziando un guasto del nuovo contatore e pertanto in data 11/8/2011 aveva proceduto alla verifica dello stesso, CP_1
accertandone il corretto funzionamento. Era stato, dunque, redatto apposito verbale alla presenza
5 della la quale, tuttavia, aveva rifiutato di firmarlo. Pt_1
In data 15/12/2011 la aveva presentato un altro reclamo con il quale aveva lamentato il Pt_1 mancato intervento di per l'eliminazione di una perdita dal “cordolo” a seguito della CP_1
sostituzione del contatore. Ha dedotto che si trattasse, tuttavia, di una piccola perdita a CP_1
valle del contatore e, pertanto, nella parte di impianto di proprietà della sul quale essa non Pt_1
avrebbe potuto intervenire.
In data 3/11/2014 a seguito della richiesta della due tecnici di avevano accertato Pt_1 CP_1 che “il contatore gira nonostante l'utente sostiene di avere tutto chiuso. Perdita in corso”. Il verbale non era stato sottoscritto dalla Pt_1
In data 15/12/2014 aveva comunicato l'inaccoglibilità dei reclami non essendo stati CP_1
rilevati errori nella fatturazione o anomalie nel servizio e includeva una tabella in cui rilevava picchi di consumi, conseguenti a probabili perdite idriche, già in corso anche in occasione del precedente sopralluogo. Anche l'ultimo controllo, effettuato in data 7/7/2015 aveva verificato che il contatore funzionava correttamente. ha esposto poi che anche la procedura di conciliazione richiesta dall'attrice si era chiusa CP_1
con la mancata accettazione della proposta formulata dalla Commissione (di pagamento dilazionato dei consumi dal 2005 al 2011), stante l'infondatezza delle eccezioni di malfunzionamento del contatore.
Dunque, la nel corso del rapporto di fornitura non aveva provveduto al pagamento delle Pt_1
seguenti fatture: 2006002000594797, 2009023352893, 201102768, 201102769, 2011023129353,
2011023175002, 2014024308425, 2015023349887, 53001275 per l'importo complessivo di euro
12.404,73, come risultante dall'estratto conto del 23/2/2016. Il pagamento di tali fatture era stato ripetutamente sollecitato da a partire dal 22/7/2011 e, pertanto, non si sarebbe verificata CP_1
alcuna prescrizione del diritto di credito. ha, inoltre, eccepito che le perdite idriche verificatesi nella strada pubblica adiacente CP_1
l'immobile dell'attrice non avevano avuto alcuna rilevanza in quanto esterne all'impianto privato.
Alla luce di quanto sopra, ha, pertanto, chiesto la condanna della in via CP_1 Pt_1
riconvenzionale al pagamento in suo favore della somma di euro 12.404,73 quale corrispettivo per la somministrazione idrica dal 31/12/2005 al 13/11/2015.
***
Il giudice, con ordinanza del 10/05/2016 ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 23/10/2019 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. “b. la quota di consumi corrispondente a quella ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti la perdita o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata
6 dall'utente; c. dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, devono venir detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
d. all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del RE per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta a carico dell'Utente il quale
a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
e. l'importo del
50% ottenuto detraendo il 50% di cui al punto che precede viene pagato dall'utente; f. le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa. g. le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”.
Parte attrice ha accettato la suddetta proposta, mentre non si è pronunciata in merito. CP_1
All'udienza del 15/11/2022 il giudice ha invitato le parti a valutare nuovamente una proposta conciliativa con “- versamento da parte della della quota di consumi corrispondente a quella Pt_1
ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti la perdita o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata dall'utente;
- dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, vengono detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
- all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del RE per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta
a carico dell'Utente il quale a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
- le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”.
Neanche tale proposta è stata accettata dalle parti.
Con ordinanza del 21/6/2023 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio. Il ctu (Dott. Ing.
ha depositato la relazione peritale in data 19/3/2024. Persona_1
Con ordinanza del 13/5/2024 il giudice ha rinviato all'udienza del 3/12/2024 per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
***
7 Preliminarmente, deve essere dichiarata la prescrizione relativamente ai consumi dal 1° gennaio
2006 al 13 luglio 2006, presi in considerazione nella fattura n. 201102768 del 13/07/2011.
Nei contratti di somministrazione, infatti, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. Il diritto al corrispettivo vantato dal RE del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nella specie, la fattura n. 201102768 è stata emessa in data 13/7/2011, e dai documenti prodotti non risultano atti interruttivi della prescrizione precedenti a tale data (non potendo essere considerata tale la fattura n. 20100232201 del 6/4/2010 per consumi dal 1/1/2006 al 30/9/2009, in quanto emessa sulla base di consumi rilevati da un contatore non correttamente funzionante e quindi successivamente sostituito).
Deve essere, pertanto, dichiarata la prescrizione del corrispettivo per i consumi dal 1/1/2006 al
13/7/2006 pari a euro 606,44 (euro 1.146,90, totale per l'anno 2006, diviso per 365 e moltiplicato per 193, numero di giorni intercorrenti tra il 1/1/2006 e il 13/7/2006).
Risulta infondata, invece, (oltre che tardiva, in quanto domandata soltanto con le “note conclusive” del 14/10/2022) la domanda volta all'accertamento della prescrizione anche degli importi relativi alla fattura n. 2011023129353 del 15 novembre 2011 (riferita ai consumi dalla data del 25 agosto
2010 al 30 giugno 2011).
Risulta, infatti, in relazione a tale fattura un sollecito di pagamento ricevuto in data 29/9/2014 dall'attrice, che costituisce atto interruttivo della prescrizione (doc. 45 convenuta).
Per il resto, la domanda di parte attrice può essere soltanto parzialmente accolta. ha contestato le fatture n. 201102768 di € 3.781,52 relativa al periodo dal 1° gennaio Parte_1
2006 al 18 maggio 2010; n. 201102769 di € 404,17, relativa al periodo dal 19 maggio 2010 al 24 agosto 2010; n. 2011023120953 di € 3.197,70, relativa al periodo dal 25 agosto 2010 al 30 giugno
2011; n. 2011023175002 di € 622,84, relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011; e n.
201502349887 per € 2.920,47 relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 18 febbraio 2015.
In particolare, quanto alla prima fattura (n. 201102768, di cui a seguito della prescrizione residua l'importo di euro 3.175,08), l'attrice ha contestato tale importo, in quanto anomalo, allegando che
(dopo l'annullamento della precedente fattura n. 20100232201 a causa del CP_1
malfunzionamento del contatore, poi sostituito) avrebbe ricalcolato i consumi senza tener conto del consumo storico, o, in mancanza di questo, dei consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza, in violazione dell'art.
6.5 della Carte del Servizio Idrico Integrato e dell'art. B.35.1 del
Regolamento. L'attrice ha, inoltre, evidenziato che dopo la sostituzione del contatore, questo continuava a perdere acqua dal cordolo.
8 Quanto alle altre fatture (n. 201102769 di € 404,17, relativa al periodo dal 19 maggio 2010 al 24 agosto 2010; n. 2011023120953 di € 3.197,70, relativa al periodo dal 25 agosto 2010 al 30 giugno
2011; n. 2011023175002 di € 622,84, relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011, e la fattura n. 201502349887 riferita al periodo 1° luglio 2011 al 18 febbraio 2015 di € 2.920,47)
l'attrice ha dedotto che anch'esse sarebbero riferite a consumi anomali di gran lunga superiori ai suoi consumi medi, e ricollegati a perdite d'acqua nella strada pubblica adiacente al proprio immobile e al cattivo funzionamento del contatore, dal cui cordolo perdeva acqua.
Ora, quanto al primo profilo, in corso di causa ha chiarito di aver proceduto al ricalcolo CP_1
dei consumi nel periodo dal 1/1/2006 al 18/5/2010 sulla base dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato il 18/5/2010 nel periodo dal 18/5/2010 al 24/8/2010, così ottenendo i consumi giornalieri, che ha poi moltiplicato per il numero di giorni ricompresi tra il 1° gennaio 2006 e il 18 maggio 2010.
Ciò, evidentemente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato il quale in caso di sostituzione di un contatore non correttamente funzionante prevede, infatti, che “Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il
RE sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il RE farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”.
Tale norma prevede, infatti, che il RE, in mancanza di consumi storici utili, possa ricalcolare i consumi sulla base di quelli rilevati dal nuovo contatore installato, come avvenuto nel caso di specie
(non essendovi prova in atti di consumi storici utili, essendosi l'attrice limitata a produrre copia dei pagamenti effettuati per le precedenti fatture, senza produrre tuttavia queste ultime).
Peraltro, non è stato provato nel caso di specie un malfunzionamento del nuovo contatore n.
09LA347363 (come osservato dal ctu nella relazione depositata il 19/3/2024, p. 7-8) che aveva rilevato i consumi sulla cui base sono stati ricalcolati gli importi dovuti a saldo fino al 18/5/2010, cosicché i valori dallo stesso rilevati ben potevano essere utilizzati da quale dato per CP_1
ricostruire i consumi precedenti in cui era stato accertato, invece, un malfunzionamento del contatore.
Occorre, tuttavia, rilevare come alla luce dei documenti e delle testimonianze sia stato accertato che
9 l'utenza dell'attrice sia stata interessata da una perdita da un raccordo del contatore, segnalata dall'attrice stessa con una comunicazione del 26/7/2011 (dopo aver ricevuto le fatture n. 201102768
e n. 201102769 entrambe del 13/7/2011) e confermata dalla stessa in seguito ad apposita CP_1 verifica, in data 11/8/2011 (doc. 17 convenuta). La perdita di acqua dal “cordolo” dopo la sostituzione del contatore è stata confermata, inoltre, sia dal teste idraulico Testimone_1 incaricato dall'attrice, sia dal teste di parte convenuta entrambi sentiti all'udienza Testimone_2
del 16 giugno 2017.
Inoltre, dal doc. 23 di parte convenuta si evince che in data 10/12/2014 nell'indicare i CP_1
consumi dell'attrice dal 18 maggio 2010 al 29 luglio 2014 aveva evidenziato dei picchi di consumi
“dovuti a probabili dispersioni”, una delle quali rilevata nel sopralluogo effettuato in data 3 novembre 2014 (doc. 22 convenuta), in cui i tecnici di davano atto che “il contatore gira CP_1 nonostante l'utente sostiene di avere tutto chiuso. Perdita in corso”.
Pertanto, si ritiene che i consumi rilevati dal nuovo contatore installato, pur correttamente funzionante, siano stati influenzati da tale perdita, nonché da ulteriori eventuali perdite verificatesi tra il 2010 e il 2014 nella proprietà dell'attrice.
Dai documenti di causa emerge, infatti, come quantomeno nel periodo tra il 18/5/2010 e il
24/8/2010 e, soprattutto, tra il 25/8/2010 e il 30/6/2011 vi sia stato un consumo anomalo (pari a 1,67 mc/g nel primo periodo, per un importo di euro 404,17 in circa 3 mesi, e pari a 3,45 mc/g per un importo di euro 3.197,70 in poco meno di un anno)1, a fronte di consumi precedenti notevolmente inferiori (a titolo esemplificativo, per i consumi dell'anno 2004 la risulta aver versato n. 4 Pt_1
rate da euro 124,00 ciascuna, e nel primo semestre del 2005 ha pagato euro 250,65).
Nella specie, è pacifico che la sostituzione del contatore sia avvenuta in data 18/5/2010, che la prima lettura sia stata effettuata in data 24/8/2010 (doc. 10 convenuta, la non risulta essere stata comunicata all'attrice) e che la prima comunicazione certa all'attrice sia, tuttavia, avvenuta non prima del 13/7/2011 (data in cui sono state emesse le fatture n. 201102768 e n. 201102769, sulla base della lettura effettuata in data 24/8/2010), dunque a distanza di oltre un anno dalla data di sostituzione del contatore.
Al riguardo si osserva che le disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato se, da un lato, prevedono l'onere dell'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art. B35.1, comma II), ed altresì che sia cura dell'utente “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II); allo stesso modo prevedono, in capo al gestore, l'obbligo di “garantire il riscontro degli eventuali 1 Ugualmente, anche se in misura minore, deve ritenersi in relazione al periodo dal 30/6/2011 al 18/2/2015 in cui è stato rilevato un consumo pro die di 1,03 mc/g, per un totale di euro 3.543,31. 10 consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno” (art. B16, comma I); e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”( Art. B35.1, II comma). Tali obblighi assumono particolare rilevanza nella prospettiva di una corretta gestione del rapporto di somministrazione, in funzione della tutela di entrambe le parti del contratto di somministrazione, considerato che la società anche per la CP_1
rilevanza del bene somministrato in regime di monopolio legale, è obbligata ad assicurare una prestazione improntata a professionalità, diligenza, correttezza e buona fede, anche al fine di evitare che la propria condotta inadempiente o negligente possa contribuire causalmente a cagionare danni all'utente. In particolare, la regolarità delle letture (almeno due volte per anno), necessarie per l'accertamento dei reali consumi si giustifica non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma è altresì funzionale alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili, in quanto occulte, con l'uso della ordinaria diligenza pretendibile dall'utente.
In altre parole, si ritiene che, se avesse provveduto nei termini prescritti alla rilevazione CP_1 dei consumi e a segnalare la relativa anomalia all'utente, la si sarebbe potuta accorgere prima Pt_1 della perdita e avrebbe potuto intervenire prima sull'impianto idrico, così limitando il danno.
Sul punto, si richiama il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui
l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, a informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifiche dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”
(Cass. Sez. 3, ord. n. 24904 del 15 settembre 2021).
Si osserva, inoltre, che secondo il consolidato indirizzo del Tribunale di Cagliari (tra le altre Sent.
Trib. Ca 1668 del 25.05.2016; Ord 9/3/2018 Trib Cagliari;
Trib. Cagliari1655/2019, confermata da
App. Cagliari 80/2022) l'utente può aver diritto, a una riduzione del debito commisurata alla gravità dell'inadempimento del RE all'obbligo di segnalazione dei consumi anomali in fattura.
Nel caso di specie, il ritardo nella fatturazione è di circa otto mesi rispetto alla comunicazione della lettura che è stata effettuata successivamente alla sostituzione del contatore. ha emesso le CP_1
prime fatture successive alla sostituzione del contatore il 13/7/2011 e ha segnalato l'anomalia dei consumi soltanto in data 2/9/2011 (doc. 18 convenuta).
11 Quanto alle fatture successive (n. 2011023175002 emessa in acconto per consumi dal 1/7/2011 al
31/10/2011 e 201502349887 emessa a saldo per i consumi dal 1/7/2011 al 18/2/2015), invece, sono state effettuate le letture soltanto in data 30/6/2011 e 18/2/2015, dunque a distanza di quasi quattro anni.
In ragione di tali ritardi, deve essere pertanto riconosciuta una riduzione del debito di cui alle fatture n. 201102768 (ricostruzione dei consumi relativi al periodo 1/1/2006-18/5/2010), n. 20112769
(consumi rilevati dal nuovo contatore dal 19/5/2010 al 24/8/2010), n. 2011023129353 (consumi dal
24/8/2010 al 30/6/2011 emessa il 26/9/2011), n. 2011023175002 (consumi dal 1/7/2011 al
31/10/2011) e n. 201502349887 (consumi dal 1/7/2011 al 18/2/2015).
Tuttavia, atteso che non risultano dagli atti di causa dei consumi medi certi in relazione all'utenza dell'attrice sulla base dei quali procedere al ricalcolo dei consumi per il periodo in oggetto nonché alla successiva “ripartizione” della perdita tra l'utente e il RE (in quanto in relazione a quelli precedenti risultano prodotti soltanto gli importi corrisposti dall'attrice -doc. 18- e non anche le relative fatture), ritiene questo Giudice di operare la suddetta riduzione in via equitativa, anche in un'ottica di economia processuale, al fine di evitare una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, si ritiene equo disporre, anche in ragione della presumibile ridotta entità di tale perdita2, una riduzione del 20% sugli importi fatturati in ragione dell'accertata perdita dal raccordo del contatore.
Dunque, quanto alla fattura n. 20112768 di cui, dichiarata in parte la prescrizione, residua un importo di euro 3.175,08, deve essere corrisposto l'importo di euro 2.540,06; quanto alla fattura n.
20112769 l'importo di euro 323,37; quanto alla fattura n. 2011023129353 l'importo di euro
2.558,16; quanto alla fattura n. 2011023175002 l'importo di euro 498,27; quanto alla fattura n.
2015023498887 l'importo di euro 2.336,38.
***
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da anch'essa è parzialmente fondata. CP_1
In particolare, quanto alle fatture sopra citate, risulta dovuto dalla in favore di Pt_1 CP_1
l'importo di euro 8.256,24. ha, inoltre, dedotto che l'attrice non avrebbe provveduto al pagamento delle seguenti CP_1
ulteriori fatture:
- n. 200602000594797 del 26/6/2007 (doc. 33) per euro 876,70;
- n. 2009023352893 del 21/9/2009 (doc. 34) per euro 207,31;
- n. 2014024308425 del 6/10/2014 (doc. 39) per euro 27,89; 2 Si osserva, infatti, che il ctu, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice ha escluso tanto il malfunzionamento del nuovo contatore installato presso l'utenza quanto la rilevanza di eventuali perdite nella strada pubblica sulla rilevazione dei consumi dell'attrice. 12 - n. 530012725 del 29/1/2016 (doc. 41) per euro 366,13,
chiedendo la condanna della al relativo pagamento, oltre interessi di mora a norma del Pt_1
Regolamento del S.I.I.
Tali fatture e i relativi importi non sono stati contestati dall'attrice, cosicché il relativo credito deve ritenersi provato. Pertanto, la deve essere altresì condannata al pagamento di euro 1.478,03, Pt_1 per un totale di euro 9.734,27, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. B.22 e Allegato D del
Regolamento del S.I.I. a decorrere dalla domanda (13.04.2016) al saldo.
***
Alla luce della parziale fondatezza delle rispettive domande, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 2/3, e per la restante parte (1/3) esse sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi di Parte_1
cui al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000).
Le spese della ctu devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta la prescrizione degli importi relativi ai consumi dal 1/1/2006 al 13/7/2006 di cui alla fattura n. 201102768;
2) Condanna al pagamento in favore di di euro 9.734,27, oltre Parte_1 CP_1
interessi ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato a decorrere dalla domanda
(13.04.2016) al saldo;
3) Compensa fra le parti le spese del giudizio nella misura di 2/3, e per la restante parte condanna alla rifusione di 1/3 delle spese (somma che liquida in euro Parte_1
1.692,33 oltre spese generali e accessori come per legge,) oltre alle spese per il contributo unificato e le spese di notifica, nella misura di 1/3;
4) Spese della ctu poste definitivamente a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Cagliari, in data 24/03/2024.
Il giudice
(Valentina Frongia)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1211 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Buonarroti Michelangelo n. 45, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Daniele Succu ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Cagliari, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 76, attrice-convenuta in riconvenzionale contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cincotti in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via Genneruxi, n. 5, convenuta-attrice in riconvenzionale
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis
In via preliminare:
- accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato da nei confronti della CP_1
signora relativamente ai consumi rilevati dal 1 gennaio 2006 al 13 luglio 2006, Parte_1
1 presi in considerazione nella fattura n. 201102768 del 13/07/2011, riferita al periodo 01/01/2006 –
18/05/2010, per un importo complessivo di € 3.781,52.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che le fatture n. 201102768 del 13 luglio 2011 pari ad € 3.781,52; n.
201102769 del 13 luglio 2011 pari ad € 404,17; n. 2011023129353 del 15 novembre 2011 pari ad €
3.197,70; n. 2011023175002 del 22 novembre 2011 pari ad € 622,84; n. 201502349887 del 26 marzo 2015 pari ad € 2.920,47, sono state emesse in ragione di consumi idrici in tutto o in parte mai effettuati e/o, in tutto o in parte, non addebitabili alla signora per le ragioni esposte in Pt_1
narrativa e conseguentemente accertare l'effettività dei consumi sostenuti dall'odierna attrice e gli importi reali che la stessa deve corrispondere in funzione di questi per il periodo intercorrente dal
13 luglio 2006 al febbraio 2015 o in quello maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
In via subordinata
Qualora non sia possibile accertare i consumi idrici effettivi della signora nel periodo dal Pt_1
13 luglio 2006 al febbraio 2015 o in quello maggiore o minore che si riterrà di giustizia, accertare gli stessi in applicazione dell'art.
6.5 comma 3 della Carta del Servizio idrico.
- In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Nell'interesse della convenuta:
“Voglia il Giudice,
- Rigettare le domande attrici, in quanto infondate;
- Accogliere la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto,
- Condannare la signora al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di euro 12.404,73 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di acqua nell'immobile posto in comune di Selargius, via Michelangelo Buonarroti 45, nel periodo dal 01/01/2016 fino al 13/11/2015, per i consumi addebitati con le fatture azionate, ovvero nella diversa e minore somma che risulterà provata all'esito del giudizio. Oltre agli interessi di mora, nella misura prevista all'art. B.22 del Regolamento del SII e dall'allegato
D allo stesso (doc. 11), ed al maggior danno per ritardato pagamento dalla data di scadenza delle fatture.
- Con vittoria di competenze e spese di causa”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1° febbraio 2016 ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo, in via preliminare, di accertare la prescrizione del diritto di credito CP_1
vantato da nei suoi confronti per i consumi relativi dal 1° gennaio 2006 al 13 luglio 2006 CP_1
di cui alla fattura n. 201102768 del 13/7/2011; di accertare, quanto alla medesima fattura (consumi dal 1/1/2006 al 18/5/2010) e alle successive fatture n. 201102769, n. 2011023129353, n.
20111023175002 e n. 201502349887, che esse erano state emesse in ragione di consumi idrici anomali a causa di un malfunzionamento del contatore prima e di una perdita poi;
e, dunque, di determinare i consumi effettivi e l'importo da corrispondere per il periodo dal 13 luglio 2006 al febbraio 2015.
A fondamento della propria domanda ha esposto quanto segue.
La è titolare dell'utenza idrica n. 6227870 relativa all'immobile sito in Selargius, Via Pt_1
Buonarroti n. 45. In data 6/4/2011 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2009 era stata emessa la fattura n. 2010232201 per euro 12.412,35, che riportava consumi di circa 62 volte superiori rispetto ai consumi medi dell'attrice.
Con nota del 12 aprile 2010 aveva segnalato l'anomalia dei consumi invitando CP_1
l'attrice a controllare il proprio impianto idrico. In data 6 maggio 2010 l'attrice, dopo aver verificato che l'impianto idrico interno al suo immobile non presentava alcuna perdita aveva inoltrato nei confronti della società il reclamo n. 16174/2010 al fine di contestare la CP_1
predetta fattura. aveva accolto tale reclamo, rilevando un malfunzionamento del CP_1 contatore che presentava una “staratura superiore ai limiti di tolleranza legali del 5%”.
A seguito di tale accoglimento, aveva emesso una nota di credito (B0897) in favore CP_1 dell'attrice, con annullamento della fattura n. 2010232201. Successivamente aveva CP_1
emesso le fatture n. 201102768 per euro 3.781,52 e la n. 201102769 per euro 404,17 del 13 luglio
2011 e riferite al periodo intercorrente tra il 31/12/2005 al 24/8/2010, ancora con importi anomali e riferite in gran parte a periodi in cui era stato accertato un malfunzionamento del contatore.
Anche in relazione a tali richieste di pagamento, pertanto, l'attrice aveva proposto un reclamo in data 26/7/2011 anche in quanto, dopo la sostituzione del contatore avvenuta in sua assenza, questo
“continuava a perdere acqua dal suo cordolo”.
In data 11/8/2011 aveva disposto la verifica del contatore, ma senza alcun contraddittorio CP_1 con l'attrice.
Successivamente la aveva ricevuto altre due fatture: la n. 2011023129353 (periodo dal Pt_1
25/8/2010 al 30/6/2011) dell'importo di euro 3.197,70 e la n. 2011023175002 (periodo dal 1/7/2011 al 31/10/2011) per l'importo di euro 622,84.
3 L'attrice aveva quindi presentato altri due reclami avverso le medesime fatture, chiedendo di pagare i consumi effettivi.
Infatti, l'attrice ha dedotto che verosimilmente l'anomalo aumento del consumo d'acqua fosse ricollegabile alle perdite d'acqua nella strada pubblica adiacente all'immobile dell'attrice, come si evincerebbe dalle foto prodotte.
Solo il 10/12/2014 aveva comunicato all'attrice il mancato accoglimento dei suoi CP_1
reclami, motivato dal fatto che non si fosse riscontrato un errato montaggio del contatore e che nei consumi dell'attrice erano presenti dei picchi periodici riconducibili a probabili dispersioni.
Per tali ragioni, in data 11 febbraio 2015 la aveva presentato domanda di adesione alla Pt_1
procedura di conciliazione che si è tuttavia conclusa negativamente, in quanto la verifica dell'11 agosto 2011 aveva rilevato il corretto funzionamento del contatore.
Successivamente, in data 26/3/2015 aveva richiesto il pagamento della fattura n. CP_1
201502349887 per il periodo dal 1° luglio 2011 al 18 febbraio 2015 per un importo di euro
2.920,47. Inoltre, in data 12/8/2015 era stata emessa la fattura n. 2015028166742 riferita al periodo dal 19/2/2015 al 29/7/2015 per un importo di euro 419,43 che era stata, comunque, pagata.
Tutte le fatture indicate secondo l'attrice sarebbero state emesse per consumi che superavano notevolmente quelli che lei stessa aveva potuto effettivamente sostenere tanto da far presumere che la causa di tale anomalia risieda in un malfunzionamento del contatore e/o in dispersioni presenti nel quartiere in cui è sito il suo immobile.
Alla luce di quanto sopra, l'attrice, quanto alle fatture che si riferiscono ai consumi precedenti al 30 settembre 2009 (in particolare, la fattura n. 201102768), ha dedotto la violazione dell'art.
6.5 della
Carta del Servizio Idrico e dell'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio idrico integrato, in quanto avrebbe effettuato il riconteggio delle fatture sulla base del consumo storico (media delle CP_1
ultime tre fatture non oggetto di errore) dell'utente, o, comunque, in mancanza di tali consumi storici, non avrebbe fatto riferimento ai consumi medi periodici per la tipologia d'utenza (i quali ammontano a circa 200 euro all'anno).
Quanto ai consumi successivi al 30 settembre 2009 (fatture n. 201102769, n. 2011023129353, n.
2011023175002), anch'essi sarebbero anomali e verosimilmente riconducibili alle perdite che hanno interessato le condotte principali nel quartiere ove è situato l'immobile dell'attrice, nonché da una perdita dal cordolo del nuovo contatore installato da A tale ultimo riguardo, l'attrice CP_1 ha dedotto la violazione dell'art. B.24 del Regolamento del servizio idrico, in quanto la sostituzione del contatore nel maggio 2010 era avvenuta senza contraddittorio.
Quanto alla fattura n. 201502349887 (riferita al periodo dal 1/7/2011 al 18/2/2015), l'attrice ha dedotto che essa sarebbe illegittima in quanto riferita a un arco temporale di più anni, con letture
4 effettuate a distanza di quasi cinque anni, in violazione dell'art.
6.1 della Carta del Servizio idrico integrato che impone al RE di eseguire le letture almeno due volte l'anno.
L'attrice ha, infine, dedotto la violazione da parte di degli obblighi di buona fede CP_1 nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1175 c.c.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/4/2016 si è costituita in giudizio proponendo altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento da CP_1
parte della della somma di euro 12.404,73 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di Pt_1
acqua nel periodo tra il 1/1/2006 e il 13/11/2015, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dall'art. B.22 del Regolamento del S.I.I. e dall'allegato D.
A fondamento delle proprie pretese ha esposto quanto segue.
Già nel mese di febbraio 1998 l'ESAF aveva segnalato alla di aver rilevato un consumo Pt_1
idrico anomalo invitandola al controllo accurato del proprio impianto idrico. In data 19/3/1998 i tecnici dell'ESAF avevano rilevato una perdita idrica occulta all'interno della proprietà della Pt_1
Nel periodo dal 31/12/2005 al 30/9/2009 aveva emesso soltanto fatture in acconto sui CP_1
consumi idrici e, in data 6/4/2010 a seguito della lettura del contatore matricola 00/245096, aveva emesso la fattura n. 20100232201 pari a euro 12.412,35 per i consumi effettivi dal 31/12/2005 al
30/9/2009.
Successivamente, a seguito del reclamo presentato dall'attrice il 6/5/2010, aveva CP_1
provveduto alla verifica del contatore e, ritenendone necessaria la sostituzione, in data 18/5/2010 aveva installato il nuovo contatore 09/LA347393. Con lettera del 27/7/2010 aveva CP_1 comunicato che il reclamo presentato era stato accolto e che avrebbe provveduto all'annullamento della fattura contestata e alla rielaborazione dei consumi dal 1/1/2006 al 30/9/2009 e di quelli successivi fino alla sostituzione del contatore (18/5/2010) sulla base dei consumi che sarebbero stati rilevati dal nuovo contatore installato.
In data 24/8/2010 aveva provveduto a verificare tali consumi presso l'utenza della CP_1 Pt_1
rilevando mc. 164; tale dato era stato quindi utilizzato per la rielaborazione dei consumi precedenti e per la conseguente emissione della fattura n. 20112768 del 13/7/2011 per l'importo di euro
3.781,52, richiesto a saldo dei consumi dal 1/1/2006 al 18/5/2010. Tale ultima fattura era stata inviata all'attrice unitamente alla fattura n. 201102769 relativa ai consumi dal 18/5/2010 al
24/8/2010.
Ricevute le predette fatture, l'attrice aveva proposto un ulteriore reclamo evidenziando un guasto del nuovo contatore e pertanto in data 11/8/2011 aveva proceduto alla verifica dello stesso, CP_1
accertandone il corretto funzionamento. Era stato, dunque, redatto apposito verbale alla presenza
5 della la quale, tuttavia, aveva rifiutato di firmarlo. Pt_1
In data 15/12/2011 la aveva presentato un altro reclamo con il quale aveva lamentato il Pt_1 mancato intervento di per l'eliminazione di una perdita dal “cordolo” a seguito della CP_1
sostituzione del contatore. Ha dedotto che si trattasse, tuttavia, di una piccola perdita a CP_1
valle del contatore e, pertanto, nella parte di impianto di proprietà della sul quale essa non Pt_1
avrebbe potuto intervenire.
In data 3/11/2014 a seguito della richiesta della due tecnici di avevano accertato Pt_1 CP_1 che “il contatore gira nonostante l'utente sostiene di avere tutto chiuso. Perdita in corso”. Il verbale non era stato sottoscritto dalla Pt_1
In data 15/12/2014 aveva comunicato l'inaccoglibilità dei reclami non essendo stati CP_1
rilevati errori nella fatturazione o anomalie nel servizio e includeva una tabella in cui rilevava picchi di consumi, conseguenti a probabili perdite idriche, già in corso anche in occasione del precedente sopralluogo. Anche l'ultimo controllo, effettuato in data 7/7/2015 aveva verificato che il contatore funzionava correttamente. ha esposto poi che anche la procedura di conciliazione richiesta dall'attrice si era chiusa CP_1
con la mancata accettazione della proposta formulata dalla Commissione (di pagamento dilazionato dei consumi dal 2005 al 2011), stante l'infondatezza delle eccezioni di malfunzionamento del contatore.
Dunque, la nel corso del rapporto di fornitura non aveva provveduto al pagamento delle Pt_1
seguenti fatture: 2006002000594797, 2009023352893, 201102768, 201102769, 2011023129353,
2011023175002, 2014024308425, 2015023349887, 53001275 per l'importo complessivo di euro
12.404,73, come risultante dall'estratto conto del 23/2/2016. Il pagamento di tali fatture era stato ripetutamente sollecitato da a partire dal 22/7/2011 e, pertanto, non si sarebbe verificata CP_1
alcuna prescrizione del diritto di credito. ha, inoltre, eccepito che le perdite idriche verificatesi nella strada pubblica adiacente CP_1
l'immobile dell'attrice non avevano avuto alcuna rilevanza in quanto esterne all'impianto privato.
Alla luce di quanto sopra, ha, pertanto, chiesto la condanna della in via CP_1 Pt_1
riconvenzionale al pagamento in suo favore della somma di euro 12.404,73 quale corrispettivo per la somministrazione idrica dal 31/12/2005 al 13/11/2015.
***
Il giudice, con ordinanza del 10/05/2016 ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 23/10/2019 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. “b. la quota di consumi corrispondente a quella ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti la perdita o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata
6 dall'utente; c. dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, devono venir detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
d. all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del RE per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta a carico dell'Utente il quale
a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
e. l'importo del
50% ottenuto detraendo il 50% di cui al punto che precede viene pagato dall'utente; f. le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa. g. le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”.
Parte attrice ha accettato la suddetta proposta, mentre non si è pronunciata in merito. CP_1
All'udienza del 15/11/2022 il giudice ha invitato le parti a valutare nuovamente una proposta conciliativa con “- versamento da parte della della quota di consumi corrispondente a quella Pt_1
ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti la perdita o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata dall'utente;
- dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, vengono detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
- all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del RE per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta
a carico dell'Utente il quale a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
- le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”.
Neanche tale proposta è stata accettata dalle parti.
Con ordinanza del 21/6/2023 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio. Il ctu (Dott. Ing.
ha depositato la relazione peritale in data 19/3/2024. Persona_1
Con ordinanza del 13/5/2024 il giudice ha rinviato all'udienza del 3/12/2024 per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
***
7 Preliminarmente, deve essere dichiarata la prescrizione relativamente ai consumi dal 1° gennaio
2006 al 13 luglio 2006, presi in considerazione nella fattura n. 201102768 del 13/07/2011.
Nei contratti di somministrazione, infatti, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. Il diritto al corrispettivo vantato dal RE del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nella specie, la fattura n. 201102768 è stata emessa in data 13/7/2011, e dai documenti prodotti non risultano atti interruttivi della prescrizione precedenti a tale data (non potendo essere considerata tale la fattura n. 20100232201 del 6/4/2010 per consumi dal 1/1/2006 al 30/9/2009, in quanto emessa sulla base di consumi rilevati da un contatore non correttamente funzionante e quindi successivamente sostituito).
Deve essere, pertanto, dichiarata la prescrizione del corrispettivo per i consumi dal 1/1/2006 al
13/7/2006 pari a euro 606,44 (euro 1.146,90, totale per l'anno 2006, diviso per 365 e moltiplicato per 193, numero di giorni intercorrenti tra il 1/1/2006 e il 13/7/2006).
Risulta infondata, invece, (oltre che tardiva, in quanto domandata soltanto con le “note conclusive” del 14/10/2022) la domanda volta all'accertamento della prescrizione anche degli importi relativi alla fattura n. 2011023129353 del 15 novembre 2011 (riferita ai consumi dalla data del 25 agosto
2010 al 30 giugno 2011).
Risulta, infatti, in relazione a tale fattura un sollecito di pagamento ricevuto in data 29/9/2014 dall'attrice, che costituisce atto interruttivo della prescrizione (doc. 45 convenuta).
Per il resto, la domanda di parte attrice può essere soltanto parzialmente accolta. ha contestato le fatture n. 201102768 di € 3.781,52 relativa al periodo dal 1° gennaio Parte_1
2006 al 18 maggio 2010; n. 201102769 di € 404,17, relativa al periodo dal 19 maggio 2010 al 24 agosto 2010; n. 2011023120953 di € 3.197,70, relativa al periodo dal 25 agosto 2010 al 30 giugno
2011; n. 2011023175002 di € 622,84, relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011; e n.
201502349887 per € 2.920,47 relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 18 febbraio 2015.
In particolare, quanto alla prima fattura (n. 201102768, di cui a seguito della prescrizione residua l'importo di euro 3.175,08), l'attrice ha contestato tale importo, in quanto anomalo, allegando che
(dopo l'annullamento della precedente fattura n. 20100232201 a causa del CP_1
malfunzionamento del contatore, poi sostituito) avrebbe ricalcolato i consumi senza tener conto del consumo storico, o, in mancanza di questo, dei consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza, in violazione dell'art.
6.5 della Carte del Servizio Idrico Integrato e dell'art. B.35.1 del
Regolamento. L'attrice ha, inoltre, evidenziato che dopo la sostituzione del contatore, questo continuava a perdere acqua dal cordolo.
8 Quanto alle altre fatture (n. 201102769 di € 404,17, relativa al periodo dal 19 maggio 2010 al 24 agosto 2010; n. 2011023120953 di € 3.197,70, relativa al periodo dal 25 agosto 2010 al 30 giugno
2011; n. 2011023175002 di € 622,84, relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011, e la fattura n. 201502349887 riferita al periodo 1° luglio 2011 al 18 febbraio 2015 di € 2.920,47)
l'attrice ha dedotto che anch'esse sarebbero riferite a consumi anomali di gran lunga superiori ai suoi consumi medi, e ricollegati a perdite d'acqua nella strada pubblica adiacente al proprio immobile e al cattivo funzionamento del contatore, dal cui cordolo perdeva acqua.
Ora, quanto al primo profilo, in corso di causa ha chiarito di aver proceduto al ricalcolo CP_1
dei consumi nel periodo dal 1/1/2006 al 18/5/2010 sulla base dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato il 18/5/2010 nel periodo dal 18/5/2010 al 24/8/2010, così ottenendo i consumi giornalieri, che ha poi moltiplicato per il numero di giorni ricompresi tra il 1° gennaio 2006 e il 18 maggio 2010.
Ciò, evidentemente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato il quale in caso di sostituzione di un contatore non correttamente funzionante prevede, infatti, che “Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il
RE sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il RE farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”.
Tale norma prevede, infatti, che il RE, in mancanza di consumi storici utili, possa ricalcolare i consumi sulla base di quelli rilevati dal nuovo contatore installato, come avvenuto nel caso di specie
(non essendovi prova in atti di consumi storici utili, essendosi l'attrice limitata a produrre copia dei pagamenti effettuati per le precedenti fatture, senza produrre tuttavia queste ultime).
Peraltro, non è stato provato nel caso di specie un malfunzionamento del nuovo contatore n.
09LA347363 (come osservato dal ctu nella relazione depositata il 19/3/2024, p. 7-8) che aveva rilevato i consumi sulla cui base sono stati ricalcolati gli importi dovuti a saldo fino al 18/5/2010, cosicché i valori dallo stesso rilevati ben potevano essere utilizzati da quale dato per CP_1
ricostruire i consumi precedenti in cui era stato accertato, invece, un malfunzionamento del contatore.
Occorre, tuttavia, rilevare come alla luce dei documenti e delle testimonianze sia stato accertato che
9 l'utenza dell'attrice sia stata interessata da una perdita da un raccordo del contatore, segnalata dall'attrice stessa con una comunicazione del 26/7/2011 (dopo aver ricevuto le fatture n. 201102768
e n. 201102769 entrambe del 13/7/2011) e confermata dalla stessa in seguito ad apposita CP_1 verifica, in data 11/8/2011 (doc. 17 convenuta). La perdita di acqua dal “cordolo” dopo la sostituzione del contatore è stata confermata, inoltre, sia dal teste idraulico Testimone_1 incaricato dall'attrice, sia dal teste di parte convenuta entrambi sentiti all'udienza Testimone_2
del 16 giugno 2017.
Inoltre, dal doc. 23 di parte convenuta si evince che in data 10/12/2014 nell'indicare i CP_1
consumi dell'attrice dal 18 maggio 2010 al 29 luglio 2014 aveva evidenziato dei picchi di consumi
“dovuti a probabili dispersioni”, una delle quali rilevata nel sopralluogo effettuato in data 3 novembre 2014 (doc. 22 convenuta), in cui i tecnici di davano atto che “il contatore gira CP_1 nonostante l'utente sostiene di avere tutto chiuso. Perdita in corso”.
Pertanto, si ritiene che i consumi rilevati dal nuovo contatore installato, pur correttamente funzionante, siano stati influenzati da tale perdita, nonché da ulteriori eventuali perdite verificatesi tra il 2010 e il 2014 nella proprietà dell'attrice.
Dai documenti di causa emerge, infatti, come quantomeno nel periodo tra il 18/5/2010 e il
24/8/2010 e, soprattutto, tra il 25/8/2010 e il 30/6/2011 vi sia stato un consumo anomalo (pari a 1,67 mc/g nel primo periodo, per un importo di euro 404,17 in circa 3 mesi, e pari a 3,45 mc/g per un importo di euro 3.197,70 in poco meno di un anno)1, a fronte di consumi precedenti notevolmente inferiori (a titolo esemplificativo, per i consumi dell'anno 2004 la risulta aver versato n. 4 Pt_1
rate da euro 124,00 ciascuna, e nel primo semestre del 2005 ha pagato euro 250,65).
Nella specie, è pacifico che la sostituzione del contatore sia avvenuta in data 18/5/2010, che la prima lettura sia stata effettuata in data 24/8/2010 (doc. 10 convenuta, la non risulta essere stata comunicata all'attrice) e che la prima comunicazione certa all'attrice sia, tuttavia, avvenuta non prima del 13/7/2011 (data in cui sono state emesse le fatture n. 201102768 e n. 201102769, sulla base della lettura effettuata in data 24/8/2010), dunque a distanza di oltre un anno dalla data di sostituzione del contatore.
Al riguardo si osserva che le disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato se, da un lato, prevedono l'onere dell'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art. B35.1, comma II), ed altresì che sia cura dell'utente “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II); allo stesso modo prevedono, in capo al gestore, l'obbligo di “garantire il riscontro degli eventuali 1 Ugualmente, anche se in misura minore, deve ritenersi in relazione al periodo dal 30/6/2011 al 18/2/2015 in cui è stato rilevato un consumo pro die di 1,03 mc/g, per un totale di euro 3.543,31. 10 consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno” (art. B16, comma I); e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”( Art. B35.1, II comma). Tali obblighi assumono particolare rilevanza nella prospettiva di una corretta gestione del rapporto di somministrazione, in funzione della tutela di entrambe le parti del contratto di somministrazione, considerato che la società anche per la CP_1
rilevanza del bene somministrato in regime di monopolio legale, è obbligata ad assicurare una prestazione improntata a professionalità, diligenza, correttezza e buona fede, anche al fine di evitare che la propria condotta inadempiente o negligente possa contribuire causalmente a cagionare danni all'utente. In particolare, la regolarità delle letture (almeno due volte per anno), necessarie per l'accertamento dei reali consumi si giustifica non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma è altresì funzionale alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili, in quanto occulte, con l'uso della ordinaria diligenza pretendibile dall'utente.
In altre parole, si ritiene che, se avesse provveduto nei termini prescritti alla rilevazione CP_1 dei consumi e a segnalare la relativa anomalia all'utente, la si sarebbe potuta accorgere prima Pt_1 della perdita e avrebbe potuto intervenire prima sull'impianto idrico, così limitando il danno.
Sul punto, si richiama il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui
l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, a informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifiche dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”
(Cass. Sez. 3, ord. n. 24904 del 15 settembre 2021).
Si osserva, inoltre, che secondo il consolidato indirizzo del Tribunale di Cagliari (tra le altre Sent.
Trib. Ca 1668 del 25.05.2016; Ord 9/3/2018 Trib Cagliari;
Trib. Cagliari1655/2019, confermata da
App. Cagliari 80/2022) l'utente può aver diritto, a una riduzione del debito commisurata alla gravità dell'inadempimento del RE all'obbligo di segnalazione dei consumi anomali in fattura.
Nel caso di specie, il ritardo nella fatturazione è di circa otto mesi rispetto alla comunicazione della lettura che è stata effettuata successivamente alla sostituzione del contatore. ha emesso le CP_1
prime fatture successive alla sostituzione del contatore il 13/7/2011 e ha segnalato l'anomalia dei consumi soltanto in data 2/9/2011 (doc. 18 convenuta).
11 Quanto alle fatture successive (n. 2011023175002 emessa in acconto per consumi dal 1/7/2011 al
31/10/2011 e 201502349887 emessa a saldo per i consumi dal 1/7/2011 al 18/2/2015), invece, sono state effettuate le letture soltanto in data 30/6/2011 e 18/2/2015, dunque a distanza di quasi quattro anni.
In ragione di tali ritardi, deve essere pertanto riconosciuta una riduzione del debito di cui alle fatture n. 201102768 (ricostruzione dei consumi relativi al periodo 1/1/2006-18/5/2010), n. 20112769
(consumi rilevati dal nuovo contatore dal 19/5/2010 al 24/8/2010), n. 2011023129353 (consumi dal
24/8/2010 al 30/6/2011 emessa il 26/9/2011), n. 2011023175002 (consumi dal 1/7/2011 al
31/10/2011) e n. 201502349887 (consumi dal 1/7/2011 al 18/2/2015).
Tuttavia, atteso che non risultano dagli atti di causa dei consumi medi certi in relazione all'utenza dell'attrice sulla base dei quali procedere al ricalcolo dei consumi per il periodo in oggetto nonché alla successiva “ripartizione” della perdita tra l'utente e il RE (in quanto in relazione a quelli precedenti risultano prodotti soltanto gli importi corrisposti dall'attrice -doc. 18- e non anche le relative fatture), ritiene questo Giudice di operare la suddetta riduzione in via equitativa, anche in un'ottica di economia processuale, al fine di evitare una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, si ritiene equo disporre, anche in ragione della presumibile ridotta entità di tale perdita2, una riduzione del 20% sugli importi fatturati in ragione dell'accertata perdita dal raccordo del contatore.
Dunque, quanto alla fattura n. 20112768 di cui, dichiarata in parte la prescrizione, residua un importo di euro 3.175,08, deve essere corrisposto l'importo di euro 2.540,06; quanto alla fattura n.
20112769 l'importo di euro 323,37; quanto alla fattura n. 2011023129353 l'importo di euro
2.558,16; quanto alla fattura n. 2011023175002 l'importo di euro 498,27; quanto alla fattura n.
2015023498887 l'importo di euro 2.336,38.
***
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da anch'essa è parzialmente fondata. CP_1
In particolare, quanto alle fatture sopra citate, risulta dovuto dalla in favore di Pt_1 CP_1
l'importo di euro 8.256,24. ha, inoltre, dedotto che l'attrice non avrebbe provveduto al pagamento delle seguenti CP_1
ulteriori fatture:
- n. 200602000594797 del 26/6/2007 (doc. 33) per euro 876,70;
- n. 2009023352893 del 21/9/2009 (doc. 34) per euro 207,31;
- n. 2014024308425 del 6/10/2014 (doc. 39) per euro 27,89; 2 Si osserva, infatti, che il ctu, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice ha escluso tanto il malfunzionamento del nuovo contatore installato presso l'utenza quanto la rilevanza di eventuali perdite nella strada pubblica sulla rilevazione dei consumi dell'attrice. 12 - n. 530012725 del 29/1/2016 (doc. 41) per euro 366,13,
chiedendo la condanna della al relativo pagamento, oltre interessi di mora a norma del Pt_1
Regolamento del S.I.I.
Tali fatture e i relativi importi non sono stati contestati dall'attrice, cosicché il relativo credito deve ritenersi provato. Pertanto, la deve essere altresì condannata al pagamento di euro 1.478,03, Pt_1 per un totale di euro 9.734,27, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. B.22 e Allegato D del
Regolamento del S.I.I. a decorrere dalla domanda (13.04.2016) al saldo.
***
Alla luce della parziale fondatezza delle rispettive domande, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 2/3, e per la restante parte (1/3) esse sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi di Parte_1
cui al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000).
Le spese della ctu devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta la prescrizione degli importi relativi ai consumi dal 1/1/2006 al 13/7/2006 di cui alla fattura n. 201102768;
2) Condanna al pagamento in favore di di euro 9.734,27, oltre Parte_1 CP_1
interessi ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato a decorrere dalla domanda
(13.04.2016) al saldo;
3) Compensa fra le parti le spese del giudizio nella misura di 2/3, e per la restante parte condanna alla rifusione di 1/3 delle spese (somma che liquida in euro Parte_1
1.692,33 oltre spese generali e accessori come per legge,) oltre alle spese per il contributo unificato e le spese di notifica, nella misura di 1/3;
4) Spese della ctu poste definitivamente a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Cagliari, in data 24/03/2024.
Il giudice
(Valentina Frongia)
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