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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 443/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 pendente
TRA
, in qualità di Agente della riscossione Parte_1
per tutti gli ambiti provinciali nazionali, con sede legale in Roma, via G. Grezar n. 14 -, iscritta al n. RM-1287392 del R.E.A., presso la C.C.I.A.A. di Roma (C.F./P.IVA indicata: ), in persona del procuratore p.t., P.IVA_1
in virtù di atto di conferimento dei poteri giusta atto notarile del 25/07/2019, rep. n. 44953, racc. n. 25857, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Paolo Bonito (C.F
) con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
E Parte_2
(C.F: ) rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce Parte_3 C.F._2
all'atto introduttivo, dall'avv. Fiorinda Conte, con studio in Giugliano in Campania alla via S. Nullo, n. 179,
Country Park presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
[...]
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
-APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. propose opposizione, qualificata ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Marano, Parte_3
per ottenere la declaratoria di sopravvenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
071201401060168076000, di cui assumeva di essere venuto a conoscenza mediante l'intimazione di pagamento n. 071201903237400000 notificata in data 26.02.2020 per complessivi € 562,01.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 4711/2023, depositata il 10.07.2023, accolse la domanda e, per l'effetto, annullò la cartella di pagamento, dichiarando non dovute le somme richieste con la predetta cartella.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto notificato a mezzo pec il Parte_1
09.01.2024.
Si costituiva , il quale impugnava l'appello eccependone la tardività e chiedendo la conferma Parte_3
della sentenza di primo grado.
Non si costituiva il benché regolarmente evocato in giudizio. Controparte_1
Stante la natura documentale della controversia, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, la causa veniva riservata per la decisione.
2. L'appello è inammissibile siccome notificato oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c.
Per individuare il regime dell'impugnazione occorre guardare alla qualificazione data dal giudice a quo anche se errata e contestata dallo stesso appellante (tra le molte e proprio con riguardo alla tempestività della impugnazione in un giudizio su domanda qualificata dal giudice a quo come opposizione ex art. 615 comma 1°
c.p.c.: Cass. Sez. III, 13.1.2009 n. 475 nella motivazione).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il primo giudice abbia espressamente qualificato la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
Poiché la notifica della sentenza è avvenuta in data 12.09.2023 e l'appello è stato notificato il 09.01.2024, il termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. risulta vanamente decorso.
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 14/02/2012, n. 2113;
Cass. 24/02/2011, n. 4485; Cass. 31/08/2009, n. 18915; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass. 15/03/2006, n. 5682).
2 Peraltro, l'odierna appellante ha omesso di censurare la dichiarazione di contumacia contenuta nella sentenza gravata.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato seguono il Parte_3
principio della soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
La contumacia del esclude qualsiasi statuizione sulle spese di lite. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4711/2023 del Giudice di Pace di Marano, pubblicata il 10.07.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Parte_3
presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 460,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Florinda Conte dichiaratosi antistatario
3) nulla sulle spese per il . Controparte_1
Così deciso in Aversa il 15.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
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