Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02810/2025REG.PROV.COLL.
N. 09081/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9081 del 2024, proposto da IO S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Menditto, Roberta Di Stefani, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Menditto in Roma, via Conca D'Oro n. 285;
contro
Comune di Colle Umberto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Cittolin, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC Martini, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica del 19/12/2022 prot. n. 1151/A recante l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Colle Umberto n. 22 prot. n. 9836 del 29.09.2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colle Umberto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda due ordinanze del Comune appellato relative all’ impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica installato lungo il fiume Meschio, insistente in Comune di Colle Umberto (TV): la prima, ordinanza n. 39 del 15 novembre 2019 e una successiva, n. 22 del 29 settembre 2020, qualificata di revoca della precedente.
In particolare con la prima ordinanza il Comune ha disposto la cessazione di qualsiasi attività della centrale idroelettrica.
A seguito di alcuni sopralluoghi eseguiti in data 29 maggio 2020, 5 giugno 2020, 16 giugno 2020, 22 giugno 2020, 25 giugno 2020, 1 luglio 2020 e 10 luglio 2020, il Comune appellato, sul presupposto dell’avvenuta violazione dell’ordinanza n. 39/2019, con diverse ordinanze – tutte datate 9 novembre 2020 e portanti n. 34, 35, notificate il 12 novembre 2020, e nn. 36, 37, 38, 39 e 40, notificate il 13 novembre 2020 – ha irrogato all’AP IO la sanzione di euro 4.000,00 euro con ciascuna di esse, per un totale di euro 28.000,00. Giova precisare che i controlli erano stati effettuati in vigenza dell’ordinanza 39/2020 e prima della sua “revoca”.
Con la seconda ordinanza – n. 22 del 29 settembre 2020 – è stata disposta la revoca dell’ord. 39/2019 ed è stato disposto di limitare la messa in funzione del citato impianto esclusivamente al periodo diurno, dalle ore 06,00 alle ore 22,00; nella medesima ordinanza si informava che l'impianto poteva essere messo in funzione senza limitazioni di orario, qualora fosse stato dimostrato il mancato superamento del valore limite differenziale notturno di 3 dB(A) stabilito dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997.
Sostiene l’AP che il Comune avrebbe dovuto procedere, a seguito della revoca in autotutela dell’ord. 39/2019, anche alla revoca delle diverse ordinanze sanzionatorie sopra indicate.
In relazione a quanto descritto è intervenuto un nutrito contenzioso, proposto dall’odierno ricorrente che si è articolato secondo i seguenti interventi:
-un ricorso straordinario avverso l’ordinanza n. 22/2020 all’esito del quale con il d.P.R. 1151 del 19 dicembre 2022 è stato accolto il ricorso ed annullata la richiamata ordinanza, salvo il riesercizio della funzione sulla base di nuove e più accurate misurazioni in loco dei valori di immissione sonora generati dall’impianto durante il periodo notturno;
- un giudizio innanzi al giudice ordinario avverso le richiamate ordinanze - ingiunzioni definito con sentenza in data 9 maggio 2023 della Corte di appello di EZ (R.G. n. 1658/2022), con la quale è stata rideterminata la sanzione complessiva nella misura di € 10.000,00 a carico di RT SI quale legale rappresentante di IO s.r.l. per le violazioni contestate con le ordinanze ingiunzioni nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del 9 novembre 2020 oggetto di opposizione.
Il Comune, in data 3 ottobre 2024, ha formulato richiesta all’odierno AP di corrispondere il detto importo e le altre spese statuite dalla richiamata decisione del giudice ordinario.
2.Con il ricorso in esame IO s.r.l. chiede, come rileva in premessa dei motivi di diritto:
-principalmente e primariamente l’invito al Comune di Colle Umberto all’ annullamento dell’Ordinanza n. 22/2020 in funzione del correlato annullamento dell’Ordinanza n. 39/2019 (già comunque revocata dalla succitata n. 22/2020) ritenuta fondante le successive Ordinanze sanzionatorie nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40; con ogni conseguenza del caso, in relazione alla condanna al pagamento delle sanzioni e delle spese legali, come di recente richiesto dal Comune;
in via di stretto subordine: la condanna dell’Ente al risarcimento del danno “per equivalente” patito, danno questo consistente nel riconoscimento dell’importo ex adverso richiesto a titolo di sanzioni e spese legali.
2.1 Con il primo motivo, in particolare l’AP rileva che l’annullamento dell’atto gravato per via straordinaria (ord. 22/2020) avrebbe dovuto portare a disporre anche l’annullamento delle ordinanze di natura sanzionatoria nn. 34, 35 notificate il 12 novembre 2020 e nn. 36, 37, 38, 39 e 40 notificate il 13 novembre 2020, tenuto conto del fatto che le stesse erano state emesse dopo l’ordinanza n. 39/2019, quando già questa era stata revocata dalla n. 22/2020 (poi annullata a seguito dell’annullamento disposto dal ricorso straordinario con il d.P.R. 1151 del 19 dicembre 2022).
Al riguardo ritiene l’AP che l’annullamento disposto in sede di ricorso straordinario avrebbe dovuto travolgere gli effetti degli ulteriori provvedimenti “collegati” e/o “connessi” emessi dal Comune di Colle Umberto, i quali dovrebbero essere dichiarati nulli e comunque inefficaci.
2.2 Con il secondo motivo ( sub II.1) l’AP rileva che l’obbligo di caducare le ordinanze sanzionatorie sussisterebbe anche a volere ritenere gli effetti dell’accoglimento del ricorso straordinario come “limitati” al provvedimento annullato dallo stesso (l’ordinanza n. 22/2020), anche sulla base del disposto dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990.
Tale conclusione sarebbe rafforzata - ad avviso dell’AP - da quanto riportato nel parere n. 664/2022 di questo Consiglio sul ricorso straordinario nella parte in cui sarebbero evidenziati i presupposti fondanti i provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune e poi “rivisti” dalle ordinanze 39/2019 e 22/2020; pertanto ritiene che in questa sede dovrebbe ordinarsi all’amministrazione comunale resistente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti all’annullamento, necessari all’effettiva rimozione, giuridica e materiale, degli effetti delle precedenti ordinanze e delle sanzioni ivi irrogate.
2.3 Con un ulteriore motivo ( sub II.2) - nell’ipotesi in cui non si ritenga esperibile quella dianzi esposta come richiesta principale – l’AP richiede di avere accesso alla tutela risarcitoria, “per equivalente”; al riguardo chiede, a titolo di ristoro alternativo, il pagamento del complessivo importo di euro 14.813,85 (di cui euro 10.000,00 per sanzioni, euro 1.977,53 a titolo di rifusione della metà delle spese legali liquidate per il giudizio di primo grado, euro 2.836,32 a titolo di rifusione della metà delle spese legali liquidate per il secondo grado), oltre alle spese di registrazione delle sentenze all’oggi non determinate dall’ufficio, nonché gli interessi e la rivalutazione, come per legge; si tratterebbe della condanna alla misura “attuale”, ovvero in quella accertata dall’Autorità giurisdizionale civile, oltre all’importo delle spese legali liquidate in detta sede, non comprensiva delle spese sostenute per i giudizi.
2.4 Con un ulteriore motivo (sub II.3) chiede in questa sede l’adozione delle statuizioni ritenute più opportune al fine di assicurare l’effettività della tutela azionata.
2.5 Con il terzo motivo chiede la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di mancata esecuzione della presente decisione.
3. Il ricorso è infondato.
I motivi sono esaminati congiuntamente attesa la connessione tra loro.
Ai fini dell’esame del presente appello occorre premettere che, come è noto, dalle sentenze amministrative possono scaturire tre diverse tipologie di effetti: costitutivo, ossia di annullamento degli atti illegittimi; ripristinatorio, ossia di ripristino della situazione esistente prima dell’adozione dell’atto illegittimo; conformativi della futura attività della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie appare sin troppo evidente che l’ordinanza 22 del 2020 è stata annullata nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non consentiva lo svolgimento dell’attività di produzione di energia nelle ore notturne, e non anche nella parte in cui aveva revocato la precedente ordinanza 39/2019 di inibizione totale dell’attività.
Conseguentemente in relazione alla caducazione dell’ordinanza 22/2020 ed agli eventuali ulteriori effetti circa le ordinanze sanzionatorie l’amministrazione non doveva porre in essere alcuna attività ulteriore perché l’atto è ipso iure annullato dal momento in cui viene adottato il decreto del Presidente della Repubblica di decisione del ricorso straordinario.
Va infatti rilevato che il parere reso da questo Consiglio sul ricorso straordinario si riferiva all’annullamento “salvo il riesercizio della funzione sulla base di nuove e più accurate misurazioni in loco dei valori di immissione sonora generati dall’impianto controverso”. Ciò in considerazione del fatto che la decisione verteva principalmente sulla rilevanza delle prove sulla rumorosità residua dell’ARPAV nelle ore notturne; e questo Consiglio - in sede di parere sul ricorso straordinario - ha rilevato come la questione “riveste un suo significativo rilievo ai fini del giudizio di proporzionalità e di logicità della misura impugnata, poiché, evidentemente, la destinazione di zona - produttiva, o agricola, piuttosto che residenziale - al tempo dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto controverso, avrebbe dovuto essere presa in debita considerazione da parte del Comune, anche al fine di un possibile, migliore contemperamento degli interessi in conflitto, anche alla stregua del criterio del preuso”.
Quindi - se del caso - un giudizio di ottemperanza poteva avere ad oggetto l’esercizio del potere conformativo in relazione alla possibilità dell’esercizio notturno della centrale idroelettrica.
3.1 Come ampiamente dedotto dal ricorrente invece l’oggetto del presente giudizio di ottemperanza è l’annullamento delle ordinanze sanzionatorie sulla scorta della revoca dell’ordinanza 39/2019 disposta dall’ordinanza 22/2020.
Al riguardo però deve rilevarsi che sulle ordinanze ingiunzioni in questione è intervenuto il giudicato civile che ne ha rideterminato la misura e pertanto ogni questione relativa non può trovare ingresso in questo giudizio sia perché non si può estendere l’oggetto del giudizio anche ad atti diversi da quelli gravati col ricorso straordinario - il cui oggetto è stato delineato sopra, ossia l’ordinanza 22/2020 - sia perché, sotto altro aspetto, non v’è dubbio che sulle ordinanze ingiunzione la giurisdizione è pacificamente del giudice ordinario che l’ha già esercitata.
3.2 Per mera completezza - trattandosi di questione rilevata dall’AP anche nel corso dell’udienza pubblica - va comunque chiarito che le violazioni e gli accertamenti relativi alle ordinanze sanzionatorie sono stati svolti tutti in data antecedente la revoca dell’ordinanza 39/2019, intervenuta mediante l’ordinanza 22 del 29 settembre 2020; si tratta di accertamenti intervenuti in epoca in cui era vigente l’ordinanza 39/2019, ossia in data 29 maggio 2020, 5 giugno 2020, 16 giugno 2020, 22 giugno 2020, 25 giugno 2020, 1° luglio 2020 e 10 luglio 2020.
Inoltre i verbali relativi alle contestazioni in questione sono stati notificati in data 26 giugno 2020 e 6 e 10 luglio 2020 come emerge per tabulas dalle ordinanze ingiunzione agli atti di causa; e non come riferisce l’AP (in sede di memoria depositata agli atti di causa in data 7 febbraio 2025, pag.11) che afferma di non essere al corrente delle sanzioni prima dell’adozione della menzionata ordinanza 22/2020.
3.3 Né tantomeno appare rilevante quanto prospettato dall’AP, in sede di memoria di replica depositata agli atti di causa il 7 febbraio 2025, ove in sintesi si sostiene che l’ordinanza 22/2020 sia un provvedimento di annullamento (con effetti ex tunc ) e non di revoca (con effetti ex nunc ). La ponderazione svolta dall’amministrazione consente di qualificarla come atto di revoca .
Nell’ipotesi in esame mediante la revoca si consente una apertura limitata alle ore diurne con effetto dall’adozione della richiamata ordinanza, ex nunc ; quindi da ciò non ne può conseguire un effetto caducatorio retroattivo con incidenza sulle violazioni compiute in vigenza dell’ordinanza 39/2019, peraltro comunicate all’AP nei termini di cui si è detto.
3.4 Inoltre appare assolutamente priva di rilievo la circostanza rilevata dall’AP che la decisione della Corte di appello sulle ordinanza ingiunzioni sia intervenuta a seguito dell’udienza pubblica del 6 maggio 2023 e non del 6 dicembre 2022 come riportato nella relativa decisione; da questa differente data l’AP fa conseguire (in sede di memoria di replica depositata il 7 febbraio 2025) che il tempestivo deposito del decreto del Presidente della Repubblica di decisione del ricorso straordinario notificato il 27 dicembre 2022 avrebbe determinato un esito differente della decisione del giudice di appello civile in materia di ordinanza ingiunzione in considerazione della conoscenza dell’annullamento dell’ordinanza 22/2020.
Come si è già rilevato si tratta di questioni che spaziano in ambiti diversi dal presente giudizio di ottemperanza che ha ad oggetto esclusivamente l’ordinanza 22/2020 e che nel presente giudizio non trovano ingresso in ragione dell’intervenuta sentenza del giudice civile.
4. In conclusione il ricorso va rigettato per la pretesa di annullamento delle ordinanze sanzionatorie.
La domanda di risarcimento del danno è conseguentemente inammissibile perché riferita a questioni diverse dalla stretta ottemperanza della decisione resa all’esito del ricorso straordinario e comunque infondata atteso che individuerebbe il danno nelle somme che il giudice civile ha condannato lo stesso AP a pagare e che mediante il richiesto risarcimento si porrebbe a carico dello stesso Comune.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’AP al pagamento, in favore del Comune di Colle Umberto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 7.000,00 (euro settemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO