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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9321 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VONA MARIA
e
OS AL SE NA (C.F. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FERA DIONIGI
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 17/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronuncia- Parte_2
re la separazione personale tra loro, unione celebrata in Cutro (KR) in data
05/04/2013, dalla quale sono nati tre figli, (nato il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]). Per_3
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'udienza del 12/03/2025, le parti, presenti personalmente, sono state sentite dal
Giudice Istruttore e hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sotto- porre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a [...] Parte_1
il 30/10/1986) e OS AL SE NA (nata a [...]
(EN)il 25/07/1980) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presuppo- sti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata in Parte_1
GERMANIA il 30/10/1986) e OS AL SE NA
(nato a [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio in data
05/04/2013 a CUTRO, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di CUTRO, atto n. 4 – Parte 2 – serie A, Anno 2013;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUTRO per pagina 2 di 3 le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 13/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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